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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11976 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43680/2023
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Callini e Federica Parte_1
Gamba, per delega in atti ricorrente
E
con l'amministratore di sostegno avv. Giuliana Scrocca, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Scrocca, per delega in atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione erano nati due figli, chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.
Il resistente si costituiva ed aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni meglio indicate in atti.
Nel corso del procedimento veniva chiesta la pronuncia sulla separazione. Deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Collegio, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in S. Marinella (RM) in data
1.10.1989;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 74, parte
II, serie A);
-provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
- rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, 25.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43680/2023
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Viviana Callini e Federica Parte_1
Gamba, per delega in atti ricorrente
E
con l'amministratore di sostegno avv. Giuliana Scrocca, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Scrocca, per delega in atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione erano nati due figli, chiedeva dichiararsi la separazione tra i coniugi alle condizioni meglio indicate in atti.
Il resistente si costituiva ed aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni meglio indicate in atti.
Nel corso del procedimento veniva chiesta la pronuncia sulla separazione. Deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Collegio, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in S. Marinella (RM) in data
1.10.1989;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 74, parte
II, serie A);
-provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
- rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, 25.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi