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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 665/2021 introdotta con ricorso depositato in data 07.04.2021 da
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Capponi Croci del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
il 10.4.1978 e residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Barbara Gagliardi del Foro Di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.04.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi e per fatto addebitabile a Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo avendo il medesimo gravemente violato i doveri nascenti dal matrimonio, come pure risulta ammesso dal resistente nella CT depositata, 1. Disporsi l'affido condiviso dei minori e con collocazione dei medesimi presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre in Ascoli Piceno Via Rovereto n 6, 2. disporre che l'assegno di mantenimento fissato con sentenza parziale nel giudizio di separazione (sentenza n
880/21 del 30/12/21 ) venga ricalcolato in base agli indici istat.
3. Disporre che il padre provveda a contribuire al mantenimento dei due figli minori tramite versamento entro il giorno 5.di ogni mese con bonifico da rimettere sul conto corrente della IG.ra
, quale assegno di mantenimento per i minori di € 250,00 ciascuno, assegno da Pt_1
rivalutare come per legge.
4. Disporre che provveda al pagamento Controparte_1
della metà delle spese straordinarie necessarie ai figli, ritenendo spese straordinarie anche quelle indicate nel protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Ascoli
Piceno con l'ordine degli avvocati e comunque tenendo conto delle decisioni in merito della Suprema Corte.
5. Venga riconosciuto alla resistente un assegno divorzile di €
100,00 mensile, da rivalutare come per legge, 6. venga riconosciuta la resistente quale unica assegnataria dell'assegno unico erogato dall' quale genitore collocatario CP_2
dei due figli minori. In merito al diritto di vista dei minori si chiede: Il padre terrà con sé i figli nei week end alternati all'uscita della scuola (ore 16) sino alle ore 18 della domenica, quando provvederà a riportarli a casa dalla madre, il padre provvederà due pomeriggi alla settimana a tenere con sé i minori, dalle ore 16 uscita dalla scuola alle 18, ove questo non osti con le attività scolastiche ed extra scolastiche degli stessi.
Il padre provvederà ad organizzare tali pomeriggi in modo tale che i minori possano stare in tranquillità con il padre in luoghi consoni a tali incontri ( e non dentro Bar, pasticcerie o esercizi commerciali) e alle eIGenze dei minori, nella considerazione anche degli impegni scolastici sempre più gravosi , quindi un luogo dove poter anche fare i compiti( frequenta la prima media) Durante la settimana il si Per_2 CP_1
farà carico di accompagnare il minore ad effettuare le sedute di logopedia, Per_1
prelevandolo da casa alle ore 7,30 e accompagnandolo a scuola una volta terminata la seduta . Durante le vacanze estive si potrà mantenere il regime d mesi precedenti: il padre poi terrà con se i figli, una settimana in maniera continuativa nei mesi di giugno-luglio-agosto settembre. Nei fine settimana alternati già previsti nel periodo estivo il padre riporterà a casa i figli il lunedì sera invece che la domenica, sempre nel periodo estivo il padre potrà riportare i figli a casa della madre alle 22,30. Per quanto riguarda le vacanze di Natale verrà seguito il criterio dell'alternanza con previsione di un periodo dal 27dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31/12 al 6 gennaio con l'altro, Durante le festività pasquali il padre potrà tenere i figli 3 giorni comprendenti appunto il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I compleanni dei minori saranno festeggiati nelle modalità che fino ad oggi sono state richieste dai minori, con il papà nel pomeriggio e con la madre la sera. I genitori potranno fare viaggi, anche all'estero con i minori dietro preventiva comunicazione all'altro genitore della data di partenza, della destinazione, nonché dei luoghi di pernottamento, la durata non dovrà essere superiore a 10 giorni., oltre a ricevere
l'autorizzazione laddove richiesta e possibile almeno 20 giorni prima. Posto che la resistente per il periodo estivo ha a disposizione per le ferie una settimana a Luglio e due ad agosto, quindi durante il periodo estivo , detratte le settimane in cui i genitori usufruiscono di ferie e quindi i minori le trascorrono con loro, occorre coprire i giorni in cui la IG.ra essendo impegnata sul posto di lavoro e non può stare con i figli, Pt_1
in tali giorni (-26 giugno;
dal 5 all'8 luglio;
dal 24/7 al 28/7 ; dal 7/8 al l'11/8 ); i bambini saranno iscritti a centri estivi, come è successo già negli anni precedenti e dove i bambini si sono trovati molto bene. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
PER IL RESISTENTE: “Si conclude come da prima memoria ex art 183 VI CO cpc con la modifica in ordine all'orario di visita dei figli come da provvedimento
Presidenziale del Tribunale in sede di divorzio in essere con le seguenti specifiche:
Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente dei minori presso la madre, nell'abitazione di proprietà della stessa sita in Ascoli Piceno, via Rovereto n.6; • Il padre potrà vedere e stare con i figli minori due pomeriggi alla settimana dalle ore 16
(uscita da scuola) alle ore 18 per motivi organizzativi ( martedì e venerdì). Salva diversa valutazione di orario (aumentarlo o ridurlo) secondo la volontà e le eIGenze scolastiche ed extra scolastiche dei minori e secondo le eIGenze lavorative delle parti.
Permettendo anche al padre di entrare e rimanere nell'abitazione ove vivono i figli in casi di particolare necessità ( v. malattia, maltempo, impegni legato allo studio) e per il tempo legato al diritto di visita. • Per due week end al mese in maniera alternata, il padre potrà stare con i figli dal venerdì alle ore 16 (uscita da scuola) sino alle ore 18 della domenica quando verranno ricondotti dalla madre. Sempre nel rispetto delle eIGenze e della volontà dei figli minori e con la gestione degli stessi (anche nelle varie attività) da parte del padre. • Nel periodo estivo il week end alternato potrà partire dal venerdì mattina sino al lunedì alle ore 22.30. Inoltre il padre potrà tenere con sé i minori una settimana intera a partire dal mese di giugno sino al mese di settembre.
Medesimo diritto avrà la madre. Il periodo dovrà essere convenuto tra le parti entro il
20 maggio di ogni anno. • Durante la settimana il si farà carico di CP_1
accompagnare il minore ad effettuare le sedute di logopedia, prelevandolo da Per_1
casa, nei giorni di martedì e venerdì alle ore 7.30 riaccompagnandolo a scuola una volta terminata. Nell'occasione il padre avrà modo di accompagnare a scuola anche la figlia . • Durante il periodo estivo il padre potrà prendere i figli nei giorni Per_2
stabiliti alle 7:30, riportandoli poi dalla madre alle ore 16:00/18:00. • Inoltre, il padre potrà sentire i figli tutti i giorni anche con videochiamate. • Per quanto attiene alle vacanze di Natale si seguirà il criterio dell'alternanza, con previsione di un periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'un genitore e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. • I minori trascorreranno i giorni delle vacanze pasquali, in maniera paritaria, con ciascun genitore trascorrendo, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. • I figli e Per_2 Per_1
potranno trascorrere, in mancanza di accordo tra i genitori, il giorno del compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. (Oppure come accade attualmente il padre festeggerà il compleanno con i figli dall'uscita di scuola sino alle 18 mentre la madre trascorrerà con i minori l'orario della cena). Salvo diverso accordo tra gli stessi e nel rispetto della volontà dei minori. • I genitori potranno fare viaggi, anche all'estero, con i figli ma reciprocamente si dovranno preventivamente comunicare la data di partenza, la destinazione e la durata (non superiore a 10 gg), oltre a ricevere
l'autorizzazione laddove richiesta e possibile almeno 20 gg prima. • Il padre provvederà a versare mensilmente, a titolo di contributo del mantenimento dei due minori, sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
un assegno complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente ai sensi di legge. Le spese straordinarie per i bambini saranno pagate da entrambi i genitori, ciascuno per la quota pari al 50% dell'intera spesa che dovrà essere preventivamente concordata e documentata. Con rispetto della della Pt_1
normativa in merito alle spese da affrontare per i minori. - I libretti di risparmio dei bambini continueranno ad avere la firma congiunta dei genitori. Mentre l'assegno unico, verrà percepito da entrambi i genitori al 50%. Nulla dovrà essere versato da parte del IG. a titolo di assegno di mantenimento della IG.ra , CP_1 Parte_1
con revoca e restituzione di ogni somma a partire dalla data di deposito del presente ricorso, vista la mancanza di ogni diritto da parte della IGnora . Con Pt_1
conseguente restituzione di tutte le somme percepite, sino alla decisione di diniego del diritto da parte del Tribunale adito. - Si conclude, quindi, per il rigetto delle ulteriori domande (addebito della separazione e risarcimento del danno) e conclusioni avanzate dalla IG.ra , in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 inammissibili, come già preliminarmente specificato e si insiste per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Con condanna della IG.ra al pagamento delle Pt_1
spese e competenze del presente giudizio per la cui determinazione ci si rimette al Sig.
Giudice”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.04.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 12.09.2009 contraeva matrimonio concordatario con il IG. Controparte_1
nato a [...] il [...] – matrimonio trascritto al registro degli atti
[...]
dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno al n. 149-2- A anno 2009;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: nata il [...] e , nato il Per_2 Per_1
20.12.2013;
- fino alla nascita di la famiglia aveva abitato nell'appartamento di proprietà Per_1
del sito a Giulianova in Via Traversa Mari n 1/b, mentre, da quella data, si CP_1
era trasferita ad Ascoli Piceno, prendendo in locazione un appartamento sito in Via
Rigantè 44, dove tutta la famiglia ha abitato dal 2013 e che, pertanto, costituiva, al momento del deposito del ricorso, l'ultima residenza comune dei coniugi;
- la ricorrente aveva ricevuto in donazione dal padre la somma di € 80.000,00 che, di comune accordo con il marito, aveva deciso di utilizzare per pagare parte del prezzo per l'acquisto di un appartamento per la famiglia, sito in Ascoli Piceno alla Via
Rovereto n 6, la cui restante quota, pari a € 130.000, era stata corrisposta grazie a un mutuo contratto dalla IG.ra , ove il marito risultava fideiussore e per cui veniva Pt_1
pagata una rata mensile di circa € 600;
- in attesa della ristrutturazione dell'immobile, inizialmente i coniugi dovevano affrontare sia il costo per il canone di locazione che quello per la predetta rata del mutuo, per un esborso complessivo di circa € 1.100 mensili;
- fino al 2021 la vita familiare era stata serena, tanto che i coniugi, nel 2019, avevano festeggiato in Chiesa il decimo anniversario del loro matrimonio;
- in data 20.02.2021 il confessava alla moglie che, da circa tre mesi, aveva CP_1
una relazione extraconiugale con un'altra donna e che era sua intenzione chiedere la separazione dalla;
Pt_1
- al fine di creare il minor disagio possibile ai figli, la ricorrente tentava di addivenire ad un accordo per una separazione consensuale, senza tuttavia riuscirvi a causa del comportamento tenuto dal marito.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso tra cui vi era la richiesta di addebito nei confronti del marito, il quale aveva violato i doveri di fedeltà e coabitazione previsti dall'art. 143 Codice civile.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione giudiziale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda di addebito, in quanto la crisi coniugale era in corso già dall'anno 2014, a partire dal quale la coppia aveva proseguito il matrimonio con rapporti altalenanti, tanto che, al momento dell'episodio del 20.02.2021, riferito dalla , la crisi era oramai Pt_1
irreversibile e la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile. In merito alla richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, sosteneva che non vi fossero i presupposti per il suo accoglimento, avendo la redditi maggiori rispetto a quelli Pt_1
del marito (1.800 euro mensili a fronte dei 1.200 percepiti dal resistente), ed essendo la stessa proprietaria della casa di via Rovereto n. 6 ad Ascoli Piceno (allora in ristrutturazione), nonché comproprietaria di un immobile nel Comune di Roma e di un altro in Umbria.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 14.07.2021; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 27.07.2021 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole minorenne. Nello specifico, i figli venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre dapprima nella ex casa coniugale sita in Ascoli Piceno, Via Rigantè n. 44, e, in seguito ed una volta ultimata, presso l'abitazione sita in Ascoli
Piceno, Via Rovereto n. 6; veniva regolamentato l'esercizio del diritto di visita del padre, a carico del quale veniva posto un contributo mensile di 300 euro (150 euro ciascuno) per il mantenimento della prole e di 100 euro per quello del coniuge, oltre al
50% delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei figli.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I. ove, all'udienza del
26.11.2021, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 880/2021 pubblicata il 30.12.2021, il Tribunale di Ascoli
Piceno dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e, con Parte_2
ordinanza depositata in pari data, il Collegio assegnava i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando la causa per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 16.06.2022. Dopo un rinvio concesso su richiesta delle parti per tentare di concludere un accordo conciliativo, con ordinanza del 17.05.2023 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2022, rigettava le prove orali proposte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.03.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In quella sede, lette le note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che le parti sono concordi sull'affido condiviso dei figli minori e sul loro collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di
Ascoli Piceno, via Rovereto n. 6, sicché possono essere confermate, sul punto, le statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali. Anche in merito all'esercizio del diritto di visita del padre, le parti appaiono sostanzialmente d'accordo, ritenendosi che, sui punti in cui le stesse non hanno richiesto un'identica regolamentazione (in particolare, con riferimento agli orari di permanenza presso il padre durante l'estate), possa essere confermato quanto stabilito nei provvedimenti temporanei e urgenti
(esercizio del diritto di visita dalle 15 alle 20); si ritiene altresì che, stante la mancata opposizione della ricorrente, la possibilità per il padre di sentire i figli nei giorni in cui non stanno con lui non debba essere disposta espressamente da questo Tribunale, ma che possa essere rimessa all'accordo tra le parti, che tenga primariamente in considerazione le eIGenze e gli interessi dei minori.
In merito alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va invece rilevato quanto segue.
In base al consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (ex multis, Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923; Cass. 08/06/2023 n. 16169).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che tale comportamento è idoneo, anche da solo, a determinare l'addebito della separazione, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394; Cass. n. 15212 del 30/05/2023,
Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021).
In tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale. Ciò sta a IGnificare che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (in questi termini, si veda Tribunale Modena sez.
II, 13/07/2017, n.1248).
Nel caso di specie, l'adulterio è provato dalla trascrizione della registrazione della conversazione tra i coniugi del 20.02.2021 di cui alla perizia giurata della Dott.ssa
, depositata dalla ricorrente, dalla quale emerge che il aveva Persona_3 CP_1
una relazione extraconiugale dal novembre 2020 e che, per tale ragione, aveva intenzione di chiedere la separazione alla moglie.
D'altra parte, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (ex plurimis, Cass. Sez. L., Sentenza n. 28398 del 29/09/2022;
Sez. L., Sentenza n. 31529 del 03/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 17/01/2019;
Sez. L., Ordinanza n. 21898 del 07/09/2018;).
Inoltre, il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass., sez. II, 16/07/2024, n.19622).
Nella vicenda in esame, il resistente non ha mai contestato specificatamente la trascrizione allegata dalla , la quale pertanto forma, ai sensi dell'art. 2712 c.c., Pt_1
“piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”.
L'adulterio è inoltre provato ex art. 115 c.p.c., atteso che tale circostanza, allegata dalla ricorrente, non è stata contestata specificatamente dal resistente.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la relazione extraconiugale del abbia reso CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, non avendo il marito dimostrato l'anteriorità della crisi coniugale. Invero, il resistente ha dedotto che dal 2014 al 2021 il rapporto è proseguito “tra alti e bassi”, che già in passato egli aveva avuto “un flirt virtuale” e che i coniugi, tra il 2018 e il 2019, avevano anche seguito un percorso terapeutico di coppia, senza tuttavia allegare alcun documento a supporto. In ogni caso, la dedotta anteriorità della crisi coniugale tale da rendere la convivenza oramai meramente formale e nominale al momento della violazione, da parte del marito, dell'obbligo di fedeltà, non può ritenersi provata dal fatto che i coniugi, come pure confermato dalla ricorrente, avessero intrapreso una terapia di coppia. Tale circostanza dimostra, anzi, che la crisi non fosse affatto irreversibile e che fosse volontà dei coniugi risolvere le difficoltà al fine di proseguire serenamente il rapporto matrimoniale.
A conferma che non vi fosse, in realtà, alcuna crisi irreversibile del matrimonio al momento dell'adulterio, si consideri inoltre che il e la , nel 2019, CP_1 Pt_1
avevano deciso di celebrare in Chiesa il decimo anniversario del loro matrimonio e che, ancora nel 2021, il resistente diceva all'amante che non avrebbe saputo spiegare alla moglie, qualora ella avesse voluto, il suo rifiuto ad avere rapporti sessuali (si veda trascrizione registrazione telefonica depositata nel fascicolo di parte ricorrente).
In definitiva, il resistente non ha dimostrato l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'adulterio da lui commesso, il quale, di conseguenza, risulta avere efficienza causale con l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente per la violazione, da parte del marito, del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 c.c. deve, pertanto, essere accolta.
Con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole, osserva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza, “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eIGenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (ex plurimis, Cass. sez. I, 03/11/2023, n.30643; Cass., sez. VI,
16/09/2020, n.19299). Invero, “Circa la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, le decisioni devono essere fondate su un'adeguata valutazione dei redditi e delle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché delle necessità dei minori, in modo da garantire una soluzione equa e rispettosa del principio di proporzionalità” (cfr. Cass., sez. I, 06/02/2025, n.2941).
Tanto premesso, rileva il Collegio che i redditi dei coniugi sono simili, che il CP_1
ha una casa di proprietà, che sta pagando la rata di un finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo, pari ad euro 207,37 al mese, mentre la versa per la rata del mutuo Pt_1
un importo mensile di circa euro 600, oltre agli oneri condominiali dell'abitazione in cui vive con i figli. Peraltro, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve essere considerato il comportamento tenuto dal resistente, il quale, pur in una riferita precaria situazione economica, ha deciso di acquistare il sopra indicato motociclo nel mese di marzo 2021, ossia un mese dopo la separazione di fatto tra i coniugi, quando già era consapevole che, in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare e con i figli collocati presso la madre, avrebbe dovuto versare per il loro mantenimento un contributo mensile. Ritiene inoltre il Collegio che le eIGenze dei minori non possono essere identiche a quelle valutate al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, quando i due figli avevano 8 e 9 anni. Oggi e Per_2
hanno 12 e 13 anni, fra pochi anni dovranno iniziare a frequentare la Parte_3
scuola superiore e, quindi, le loro eIGenze sono certamente aumentate.
Tenuto conto di tutte le circostanze innanzi evidenziate, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi euro 400 (euro 200 per ciascun figlio), oltre, come richiesto concordemente da entrambi i genitori, al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
il tutto secondo i tempi, le voci e le modalità di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto
e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto.
La ricorrente deve inoltre essere autorizzata a riscuotere il 100% dell'assegno unico e universale per i figli minori. Preliminarmente, osserva il Collegio che l'assegno unico universale – istituito con la legge 1° aprile 2021, n. 46 e regolamentato con il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 – rappresenta, a decorrere dal 1° marzo 2022, un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo stesso e riconosciuto, in forza di quanto dispone l'art. 2, comma 2, d.lgs. 230/2021, in parti uguali agli esercenti la responsabilità genitoriale. Solo laddove venga disposto l'affidamento esclusivo l'assegno unico spetta, in mancanza di un accordo, al genitore affidatario (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021).
Sulla base della giurisprudenza formatasi in relazione agli assegni familiari ma sicuramente applicabile anche all'istituto oggi vigente, l'assegno unico e universale non rientra nella nozione di mantenimento che il genitore è tenuto a versare a favore del proprio figlio, rappresentandone infatti un aliud.
Tanto premesso, in merito alla legittimazione ad incassare l'assegno unico e universale in caso di crisi della coppia genitoriale, si sono formati due orientamenti nei Tribunali di merito, uno formalistico e uno sostanzialistico.
In base all'approccio formale, fondato sul dettato normativo (cfr. Trib. Terni, 10 luglio
2024 e Trib. Vallo Lucania, sez. I, 6 ottobre 2022, n. 711),
l'assegno unico e universale spetterebbe in parti uguali a ciascun genitore nel caso in cui il figlio venga affidato in maniera condivisa ad entrambe le figure parentali. Nel caso in cui, invece, il Giudice disponga l'affidamento esclusivo,
l'assegno unico e universale potrà essere riscosso unicamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, come del resto, prevedono le circolari . CP_2
Restando all'ipotesi di affidamento condiviso, appare pacifico che il genitore, percepita la metà dell'ammontare complessivo dell'assegno unico, dovrà utilizzare le somme nell'esclusivo interesse del figlio e non potrà scomputare tali somme da quanto è tenuto a versare a titolo di mantenimento. In altre parole, non si potrà decurtare dal mantenimento la somma ricevuta a titolo di assegno unico e universale. Secondo il dettato normativo, resta salva la possibilità per le parti di addivenire ad un diverso accordo. A tale approccio formalistico, si contrappone un approccio sostanziale che, sempre in assenza di una diversa pattuizione tra le parti, ritiene di dover superare il dato normativo e di riconoscere l'assegno unico e universale al genitore collocatario in quanto è il soggetto che maggiormente si prende cura del minore nella sua quotidianità.
Pertanto, in linea anche con una cospicua parte della giurisprudenza di merito
(cfr. App. Bari, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 7623; Trib. Monza, sez. IV, 23 novembre
2023, n. 2667; Trib. Bari, sez. I, 19 luglio 2023, n. 3012; Trib. Catanzaro, sez. I, 1 giugno 2023, n. 874; Trib. Torino, sez. VII, 15 marzo 2023, n. 1118; Trib. Pavia, sez.
II, 18 gennaio 2023, n. 64 e Trib. Rovigo, 12 novembre 2021, n. 811), l'attribuzione dell'assegno unico dovrebbe seguire un criterio sostanziale, in base al quale si deve guardare non alla disciplina legale che fa riferimento al regime di affidamento, ma alla effettiva e concreta presa in carico del minore, così da poter attribuire integralmente l'assegno unico al genitore che, in concreto, si occupa per la maggior parte del tempo del minore e che, assai frequentemente, coincide con il genitore collocatario.
Questo Tribunale ritiene di dover condividere tale ultimo orientamento.
Ritiene infatti il Collegio che l'assegno unico e universale debba essere attribuito al genitore che si occupa in via prevalente del minore, essendo necessario andare «oltre il dato formale dell'affidamento condiviso e della titolarità della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori», al fine di valorizzare «più che il collocamento il dato di fatto che un solo genitore si è occupato e deve occuparsi quotidianamente di tutte le eIGenze del minore», anche considerando che l'attribuzione in via esclusiva ad un solo genitore «cerca di corrispondere ad evidenti eIGenze di equità al fine di consentire a costui di avere, in una situazione di scarsità di risorse disponibili, un ulteriore contributo idoneo ad aiutarlo nell'effettiva soddisfazione delle eIGenze del figlio» (in questi termini, Tribunale Terni,
03/01/2025).
Nel caso di specie, alla luce dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore delineati nei provvedimenti temporanei e urgenti nonché come risultanti dalla regolamentazione del diritto di visita paterno richiesta, pressoché concordemente, da entrambi i genitori, è la madre ad occuparsi, di fatto, per la maggior parte del tempo di tutte le eIGenze quotidiane dei figli minori.
Di talché, la ricorrente, in quanto genitore collocatario, deve essere autorizzata a percepire integralmente l'assegno unico e universale.
Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della , osserva in primo Pt_1
luogo il Collegio che non rileva, in questa sede, il fatto che nei provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel procedimento di divorzio, non sia stato riconosciuto alla moglie l'assegno divorzile, attesa la sostanziale distinzione circa la natura giuridica e la diversa finalità tra quest'ultimo e il contributo di mantenimento in favore del coniuge separato. La differenza tra i due assegni, infatti, “riposa sui distinti presupposti che reggono i due istituti: il dovere di solidarietà, che si esplica nell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e conseguentemente il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede divorzile, posto che
l'assegno deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr.
Corte appello sez. I - Perugia, 25/05/2021, n. 289). Invero, “La separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Corte appello
Messina sez. I, 31/10/2022, n.696). Risulta documentalmente provato che la resistente abbia un reddito mensile pari o, in caso di percezione di indennità, di poco superiore a quello del marito, il quale ha però una capacità lavorativa che, astrattamente, gli potrebbe consentire di guadagnare di più qualora decidesse di svolgere il proprio lavoro, presso la società di cui è socio, a tempo pieno anziché part-time, circostanza
(quella del lavoro a tempo parziale) allegata dalla e non contestata dal Pt_1 CP_1
Inoltre, a differenza di quest'ultimo – che non versa né un canone di locazione né la rata di un mutuo né ha provato di pagare le spese condominiali per l'abitazione di
Giulianova ove risiede –, la ricorrente deve corrispondere ogni mese circa euro 600 per la rata del mutuo contratto per acquistare la casa ove vive con i figli, per la quale deve anche provvedere a saldare gli oneri condominiali. Ella inoltre non appare ricavare redditi dagli altri due immobili di cui è comproprietaria con i fratelli, con una quota del
33%. In virtù dei doveri di assistenza materiale che permangono in capo al coniuge separato e tenuto conto dei redditi delle parti, della capacità di lavoro del del CP_1
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – tanto che i coniugi, seppure grazie alla donazione della somma di 80.000 euro da parte del padre della , avevano Pt_1
deciso di acquistare, quale nuova casa coniugale, un immobile che ha richiesto anche la stipula di un mutuo di 130.000 euro, che sicuramente la ricorrente non avrebbe contratto alle stesse condizioni se fosse stata da sola o già separata – e delle maggiori spese che mensilmente la moglie deve sostenere per la casa ove vive con i figli, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento del coniuge pari a euro 100,00, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del procedimento di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte resistente e in favore della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara che il fallimento dell'unione coniugale è dovuto a colpa del convenuto per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) Dispone che i figli minori e siano affidati ad entrambi i Per_2 Parte_3
genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione sita in Ascoli Piceno, Via Rovereto n. 6;
3) dispone, in ordine all'esercizio del diritto di visita paterno ai minori, quanto segue:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana, da concordare previamente con l'altro coniuge tenendo in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e le eIGenze lavorative dei genitori, dalle ore
16:00 alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00 in caso di vacanza scolastica) alla domenica alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- durante la settimana il si farà carico di CP_1
accompagnare il minore ad effettuare le sedute di logopedia, prelevandolo da Per_1
casa alle ore 7,30 e accompagnandolo a scuola una volta terminata la seduta;
- durante le vacanze natalizie i minori potranno stare, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, i minori potranno stare, ad anni alterni, con un genitore nel giorno di Pasqua
e con l'altro in quello del Lunedì dell'Angelo; - il criterio dell'alternanza annuale dovrà essere seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno; - salvo diverso accordo tra le parti, il giorno del compleanno i minori lo trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, oppure staranno con il padre dall'uscita dalla scuola
(o dalle ore 10 in caso di vacanza scolastica) fino alle ore 18, quando il CP_1
provvederà a riaccompagnarli dalla , e la sera con la madre;
- durante le vacanze Pt_1
scolastiche estive i minori potranno stare con ciascun genitore per 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, il tutto secondo un programma da concordare, tra le parti, entro il 20 maggio di ogni anno;
- salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive, il padre, nei fine settimana di sua spettanza, potrà vedere e tenere con sé i figli dal venerdì alle ore 16:00 al lunedì alle ore 22 e 30, quando dovrà riaccompagnarli dalla madre;
- sempre durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, nei due pomeriggi a settimana di sua spettanza, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, quando dovrà riaccompagnarli dalla madre;
- salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive, nei giorni di spettanza della madre in cui questa è impossibilitata per ragioni lavorative a tenere i bambini, i figli potranno essere iscritti presso centri estivi;
- autorizza i genitori a fare viaggi, anche all'estero, con i figli, previa comunicazione all'altro genitore della data di partenza, la destinazione e la durata (non superiore a 10 giorni), oltre a ricevere l'autorizzazione laddove richiesta e possibile almeno 20 giorni prima.
4) Dispone che il corrisponda alla , entro il giorno 5 di ogni mese ed a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei minori, un assegno mensile di complessivi €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), e, a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno mensile di € 100,00, fino alla data di emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Presidente del Tribunale nel procedimento di scioglimento del matrimonio, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT;
5) Dispone che ciascuno dei genitori contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte d'appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto
e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto;
6) dispone che l'assegno unico e universale per i figli minori e venga Per_1 Per_2
percepito integralmente dalla madre, in quanto genitore collocatario;
7) rigetta ogni altra domanda;
8) condanna parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 98 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 12/3/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 665/2021 introdotta con ricorso depositato in data 07.04.2021 da
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Capponi Croci del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
il 10.4.1978 e residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Barbara Gagliardi del Foro Di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.04.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi e per fatto addebitabile a Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo avendo il medesimo gravemente violato i doveri nascenti dal matrimonio, come pure risulta ammesso dal resistente nella CT depositata, 1. Disporsi l'affido condiviso dei minori e con collocazione dei medesimi presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre in Ascoli Piceno Via Rovereto n 6, 2. disporre che l'assegno di mantenimento fissato con sentenza parziale nel giudizio di separazione (sentenza n
880/21 del 30/12/21 ) venga ricalcolato in base agli indici istat.
3. Disporre che il padre provveda a contribuire al mantenimento dei due figli minori tramite versamento entro il giorno 5.di ogni mese con bonifico da rimettere sul conto corrente della IG.ra
, quale assegno di mantenimento per i minori di € 250,00 ciascuno, assegno da Pt_1
rivalutare come per legge.
4. Disporre che provveda al pagamento Controparte_1
della metà delle spese straordinarie necessarie ai figli, ritenendo spese straordinarie anche quelle indicate nel protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Ascoli
Piceno con l'ordine degli avvocati e comunque tenendo conto delle decisioni in merito della Suprema Corte.
5. Venga riconosciuto alla resistente un assegno divorzile di €
100,00 mensile, da rivalutare come per legge, 6. venga riconosciuta la resistente quale unica assegnataria dell'assegno unico erogato dall' quale genitore collocatario CP_2
dei due figli minori. In merito al diritto di vista dei minori si chiede: Il padre terrà con sé i figli nei week end alternati all'uscita della scuola (ore 16) sino alle ore 18 della domenica, quando provvederà a riportarli a casa dalla madre, il padre provvederà due pomeriggi alla settimana a tenere con sé i minori, dalle ore 16 uscita dalla scuola alle 18, ove questo non osti con le attività scolastiche ed extra scolastiche degli stessi.
Il padre provvederà ad organizzare tali pomeriggi in modo tale che i minori possano stare in tranquillità con il padre in luoghi consoni a tali incontri ( e non dentro Bar, pasticcerie o esercizi commerciali) e alle eIGenze dei minori, nella considerazione anche degli impegni scolastici sempre più gravosi , quindi un luogo dove poter anche fare i compiti( frequenta la prima media) Durante la settimana il si Per_2 CP_1
farà carico di accompagnare il minore ad effettuare le sedute di logopedia, Per_1
prelevandolo da casa alle ore 7,30 e accompagnandolo a scuola una volta terminata la seduta . Durante le vacanze estive si potrà mantenere il regime d mesi precedenti: il padre poi terrà con se i figli, una settimana in maniera continuativa nei mesi di giugno-luglio-agosto settembre. Nei fine settimana alternati già previsti nel periodo estivo il padre riporterà a casa i figli il lunedì sera invece che la domenica, sempre nel periodo estivo il padre potrà riportare i figli a casa della madre alle 22,30. Per quanto riguarda le vacanze di Natale verrà seguito il criterio dell'alternanza con previsione di un periodo dal 27dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31/12 al 6 gennaio con l'altro, Durante le festività pasquali il padre potrà tenere i figli 3 giorni comprendenti appunto il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I compleanni dei minori saranno festeggiati nelle modalità che fino ad oggi sono state richieste dai minori, con il papà nel pomeriggio e con la madre la sera. I genitori potranno fare viaggi, anche all'estero con i minori dietro preventiva comunicazione all'altro genitore della data di partenza, della destinazione, nonché dei luoghi di pernottamento, la durata non dovrà essere superiore a 10 giorni., oltre a ricevere
l'autorizzazione laddove richiesta e possibile almeno 20 giorni prima. Posto che la resistente per il periodo estivo ha a disposizione per le ferie una settimana a Luglio e due ad agosto, quindi durante il periodo estivo , detratte le settimane in cui i genitori usufruiscono di ferie e quindi i minori le trascorrono con loro, occorre coprire i giorni in cui la IG.ra essendo impegnata sul posto di lavoro e non può stare con i figli, Pt_1
in tali giorni (-26 giugno;
dal 5 all'8 luglio;
dal 24/7 al 28/7 ; dal 7/8 al l'11/8 ); i bambini saranno iscritti a centri estivi, come è successo già negli anni precedenti e dove i bambini si sono trovati molto bene. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
PER IL RESISTENTE: “Si conclude come da prima memoria ex art 183 VI CO cpc con la modifica in ordine all'orario di visita dei figli come da provvedimento
Presidenziale del Tribunale in sede di divorzio in essere con le seguenti specifiche:
Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente dei minori presso la madre, nell'abitazione di proprietà della stessa sita in Ascoli Piceno, via Rovereto n.6; • Il padre potrà vedere e stare con i figli minori due pomeriggi alla settimana dalle ore 16
(uscita da scuola) alle ore 18 per motivi organizzativi ( martedì e venerdì). Salva diversa valutazione di orario (aumentarlo o ridurlo) secondo la volontà e le eIGenze scolastiche ed extra scolastiche dei minori e secondo le eIGenze lavorative delle parti.
Permettendo anche al padre di entrare e rimanere nell'abitazione ove vivono i figli in casi di particolare necessità ( v. malattia, maltempo, impegni legato allo studio) e per il tempo legato al diritto di visita. • Per due week end al mese in maniera alternata, il padre potrà stare con i figli dal venerdì alle ore 16 (uscita da scuola) sino alle ore 18 della domenica quando verranno ricondotti dalla madre. Sempre nel rispetto delle eIGenze e della volontà dei figli minori e con la gestione degli stessi (anche nelle varie attività) da parte del padre. • Nel periodo estivo il week end alternato potrà partire dal venerdì mattina sino al lunedì alle ore 22.30. Inoltre il padre potrà tenere con sé i minori una settimana intera a partire dal mese di giugno sino al mese di settembre.
Medesimo diritto avrà la madre. Il periodo dovrà essere convenuto tra le parti entro il
20 maggio di ogni anno. • Durante la settimana il si farà carico di CP_1
accompagnare il minore ad effettuare le sedute di logopedia, prelevandolo da Per_1
casa, nei giorni di martedì e venerdì alle ore 7.30 riaccompagnandolo a scuola una volta terminata. Nell'occasione il padre avrà modo di accompagnare a scuola anche la figlia . • Durante il periodo estivo il padre potrà prendere i figli nei giorni Per_2
stabiliti alle 7:30, riportandoli poi dalla madre alle ore 16:00/18:00. • Inoltre, il padre potrà sentire i figli tutti i giorni anche con videochiamate. • Per quanto attiene alle vacanze di Natale si seguirà il criterio dell'alternanza, con previsione di un periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con l'un genitore e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. • I minori trascorreranno i giorni delle vacanze pasquali, in maniera paritaria, con ciascun genitore trascorrendo, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. • I figli e Per_2 Per_1
potranno trascorrere, in mancanza di accordo tra i genitori, il giorno del compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. (Oppure come accade attualmente il padre festeggerà il compleanno con i figli dall'uscita di scuola sino alle 18 mentre la madre trascorrerà con i minori l'orario della cena). Salvo diverso accordo tra gli stessi e nel rispetto della volontà dei minori. • I genitori potranno fare viaggi, anche all'estero, con i figli ma reciprocamente si dovranno preventivamente comunicare la data di partenza, la destinazione e la durata (non superiore a 10 gg), oltre a ricevere
l'autorizzazione laddove richiesta e possibile almeno 20 gg prima. • Il padre provvederà a versare mensilmente, a titolo di contributo del mantenimento dei due minori, sul conto corrente intestato alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
un assegno complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente ai sensi di legge. Le spese straordinarie per i bambini saranno pagate da entrambi i genitori, ciascuno per la quota pari al 50% dell'intera spesa che dovrà essere preventivamente concordata e documentata. Con rispetto della della Pt_1
normativa in merito alle spese da affrontare per i minori. - I libretti di risparmio dei bambini continueranno ad avere la firma congiunta dei genitori. Mentre l'assegno unico, verrà percepito da entrambi i genitori al 50%. Nulla dovrà essere versato da parte del IG. a titolo di assegno di mantenimento della IG.ra , CP_1 Parte_1
con revoca e restituzione di ogni somma a partire dalla data di deposito del presente ricorso, vista la mancanza di ogni diritto da parte della IGnora . Con Pt_1
conseguente restituzione di tutte le somme percepite, sino alla decisione di diniego del diritto da parte del Tribunale adito. - Si conclude, quindi, per il rigetto delle ulteriori domande (addebito della separazione e risarcimento del danno) e conclusioni avanzate dalla IG.ra , in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 inammissibili, come già preliminarmente specificato e si insiste per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Con condanna della IG.ra al pagamento delle Pt_1
spese e competenze del presente giudizio per la cui determinazione ci si rimette al Sig.
Giudice”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.04.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 12.09.2009 contraeva matrimonio concordatario con il IG. Controparte_1
nato a [...] il [...] – matrimonio trascritto al registro degli atti
[...]
dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno al n. 149-2- A anno 2009;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: nata il [...] e , nato il Per_2 Per_1
20.12.2013;
- fino alla nascita di la famiglia aveva abitato nell'appartamento di proprietà Per_1
del sito a Giulianova in Via Traversa Mari n 1/b, mentre, da quella data, si CP_1
era trasferita ad Ascoli Piceno, prendendo in locazione un appartamento sito in Via
Rigantè 44, dove tutta la famiglia ha abitato dal 2013 e che, pertanto, costituiva, al momento del deposito del ricorso, l'ultima residenza comune dei coniugi;
- la ricorrente aveva ricevuto in donazione dal padre la somma di € 80.000,00 che, di comune accordo con il marito, aveva deciso di utilizzare per pagare parte del prezzo per l'acquisto di un appartamento per la famiglia, sito in Ascoli Piceno alla Via
Rovereto n 6, la cui restante quota, pari a € 130.000, era stata corrisposta grazie a un mutuo contratto dalla IG.ra , ove il marito risultava fideiussore e per cui veniva Pt_1
pagata una rata mensile di circa € 600;
- in attesa della ristrutturazione dell'immobile, inizialmente i coniugi dovevano affrontare sia il costo per il canone di locazione che quello per la predetta rata del mutuo, per un esborso complessivo di circa € 1.100 mensili;
- fino al 2021 la vita familiare era stata serena, tanto che i coniugi, nel 2019, avevano festeggiato in Chiesa il decimo anniversario del loro matrimonio;
- in data 20.02.2021 il confessava alla moglie che, da circa tre mesi, aveva CP_1
una relazione extraconiugale con un'altra donna e che era sua intenzione chiedere la separazione dalla;
Pt_1
- al fine di creare il minor disagio possibile ai figli, la ricorrente tentava di addivenire ad un accordo per una separazione consensuale, senza tuttavia riuscirvi a causa del comportamento tenuto dal marito.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso tra cui vi era la richiesta di addebito nei confronti del marito, il quale aveva violato i doveri di fedeltà e coabitazione previsti dall'art. 143 Codice civile.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione giudiziale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda di addebito, in quanto la crisi coniugale era in corso già dall'anno 2014, a partire dal quale la coppia aveva proseguito il matrimonio con rapporti altalenanti, tanto che, al momento dell'episodio del 20.02.2021, riferito dalla , la crisi era oramai Pt_1
irreversibile e la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile. In merito alla richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, sosteneva che non vi fossero i presupposti per il suo accoglimento, avendo la redditi maggiori rispetto a quelli Pt_1
del marito (1.800 euro mensili a fronte dei 1.200 percepiti dal resistente), ed essendo la stessa proprietaria della casa di via Rovereto n. 6 ad Ascoli Piceno (allora in ristrutturazione), nonché comproprietaria di un immobile nel Comune di Roma e di un altro in Umbria.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 14.07.2021; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 27.07.2021 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole minorenne. Nello specifico, i figli venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre dapprima nella ex casa coniugale sita in Ascoli Piceno, Via Rigantè n. 44, e, in seguito ed una volta ultimata, presso l'abitazione sita in Ascoli
Piceno, Via Rovereto n. 6; veniva regolamentato l'esercizio del diritto di visita del padre, a carico del quale veniva posto un contributo mensile di 300 euro (150 euro ciascuno) per il mantenimento della prole e di 100 euro per quello del coniuge, oltre al
50% delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei figli.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I. ove, all'udienza del
26.11.2021, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 880/2021 pubblicata il 30.12.2021, il Tribunale di Ascoli
Piceno dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e, con Parte_2
ordinanza depositata in pari data, il Collegio assegnava i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando la causa per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 16.06.2022. Dopo un rinvio concesso su richiesta delle parti per tentare di concludere un accordo conciliativo, con ordinanza del 17.05.2023 il G.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2022, rigettava le prove orali proposte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.03.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In quella sede, lette le note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che le parti sono concordi sull'affido condiviso dei figli minori e sul loro collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di
Ascoli Piceno, via Rovereto n. 6, sicché possono essere confermate, sul punto, le statuizioni contenute nei provvedimenti presidenziali. Anche in merito all'esercizio del diritto di visita del padre, le parti appaiono sostanzialmente d'accordo, ritenendosi che, sui punti in cui le stesse non hanno richiesto un'identica regolamentazione (in particolare, con riferimento agli orari di permanenza presso il padre durante l'estate), possa essere confermato quanto stabilito nei provvedimenti temporanei e urgenti
(esercizio del diritto di visita dalle 15 alle 20); si ritiene altresì che, stante la mancata opposizione della ricorrente, la possibilità per il padre di sentire i figli nei giorni in cui non stanno con lui non debba essere disposta espressamente da questo Tribunale, ma che possa essere rimessa all'accordo tra le parti, che tenga primariamente in considerazione le eIGenze e gli interessi dei minori.
In merito alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, va invece rilevato quanto segue.
In base al consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (ex multis, Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923; Cass. 08/06/2023 n. 16169).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che tale comportamento è idoneo, anche da solo, a determinare l'addebito della separazione, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394; Cass. n. 15212 del 30/05/2023,
Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021).
In tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale. Ciò sta a IGnificare che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (in questi termini, si veda Tribunale Modena sez.
II, 13/07/2017, n.1248).
Nel caso di specie, l'adulterio è provato dalla trascrizione della registrazione della conversazione tra i coniugi del 20.02.2021 di cui alla perizia giurata della Dott.ssa
, depositata dalla ricorrente, dalla quale emerge che il aveva Persona_3 CP_1
una relazione extraconiugale dal novembre 2020 e che, per tale ragione, aveva intenzione di chiedere la separazione alla moglie.
D'altra parte, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica possa costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (ex plurimis, Cass. Sez. L., Sentenza n. 28398 del 29/09/2022;
Sez. L., Sentenza n. 31529 del 03/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 17/01/2019;
Sez. L., Ordinanza n. 21898 del 07/09/2018;).
Inoltre, il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass., sez. II, 16/07/2024, n.19622).
Nella vicenda in esame, il resistente non ha mai contestato specificatamente la trascrizione allegata dalla , la quale pertanto forma, ai sensi dell'art. 2712 c.c., Pt_1
“piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”.
L'adulterio è inoltre provato ex art. 115 c.p.c., atteso che tale circostanza, allegata dalla ricorrente, non è stata contestata specificatamente dal resistente.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la relazione extraconiugale del abbia reso CP_1
intollerabile la prosecuzione della convivenza, non avendo il marito dimostrato l'anteriorità della crisi coniugale. Invero, il resistente ha dedotto che dal 2014 al 2021 il rapporto è proseguito “tra alti e bassi”, che già in passato egli aveva avuto “un flirt virtuale” e che i coniugi, tra il 2018 e il 2019, avevano anche seguito un percorso terapeutico di coppia, senza tuttavia allegare alcun documento a supporto. In ogni caso, la dedotta anteriorità della crisi coniugale tale da rendere la convivenza oramai meramente formale e nominale al momento della violazione, da parte del marito, dell'obbligo di fedeltà, non può ritenersi provata dal fatto che i coniugi, come pure confermato dalla ricorrente, avessero intrapreso una terapia di coppia. Tale circostanza dimostra, anzi, che la crisi non fosse affatto irreversibile e che fosse volontà dei coniugi risolvere le difficoltà al fine di proseguire serenamente il rapporto matrimoniale.
A conferma che non vi fosse, in realtà, alcuna crisi irreversibile del matrimonio al momento dell'adulterio, si consideri inoltre che il e la , nel 2019, CP_1 Pt_1
avevano deciso di celebrare in Chiesa il decimo anniversario del loro matrimonio e che, ancora nel 2021, il resistente diceva all'amante che non avrebbe saputo spiegare alla moglie, qualora ella avesse voluto, il suo rifiuto ad avere rapporti sessuali (si veda trascrizione registrazione telefonica depositata nel fascicolo di parte ricorrente).
In definitiva, il resistente non ha dimostrato l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'adulterio da lui commesso, il quale, di conseguenza, risulta avere efficienza causale con l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente per la violazione, da parte del marito, del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 c.c. deve, pertanto, essere accolta.
Con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole, osserva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza, “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eIGenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (ex plurimis, Cass. sez. I, 03/11/2023, n.30643; Cass., sez. VI,
16/09/2020, n.19299). Invero, “Circa la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, le decisioni devono essere fondate su un'adeguata valutazione dei redditi e delle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché delle necessità dei minori, in modo da garantire una soluzione equa e rispettosa del principio di proporzionalità” (cfr. Cass., sez. I, 06/02/2025, n.2941).
Tanto premesso, rileva il Collegio che i redditi dei coniugi sono simili, che il CP_1
ha una casa di proprietà, che sta pagando la rata di un finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo, pari ad euro 207,37 al mese, mentre la versa per la rata del mutuo Pt_1
un importo mensile di circa euro 600, oltre agli oneri condominiali dell'abitazione in cui vive con i figli. Peraltro, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, deve essere considerato il comportamento tenuto dal resistente, il quale, pur in una riferita precaria situazione economica, ha deciso di acquistare il sopra indicato motociclo nel mese di marzo 2021, ossia un mese dopo la separazione di fatto tra i coniugi, quando già era consapevole che, in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare e con i figli collocati presso la madre, avrebbe dovuto versare per il loro mantenimento un contributo mensile. Ritiene inoltre il Collegio che le eIGenze dei minori non possono essere identiche a quelle valutate al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, quando i due figli avevano 8 e 9 anni. Oggi e Per_2
hanno 12 e 13 anni, fra pochi anni dovranno iniziare a frequentare la Parte_3
scuola superiore e, quindi, le loro eIGenze sono certamente aumentate.
Tenuto conto di tutte le circostanze innanzi evidenziate, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi euro 400 (euro 200 per ciascun figlio), oltre, come richiesto concordemente da entrambi i genitori, al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
il tutto secondo i tempi, le voci e le modalità di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto
e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto.
La ricorrente deve inoltre essere autorizzata a riscuotere il 100% dell'assegno unico e universale per i figli minori. Preliminarmente, osserva il Collegio che l'assegno unico universale – istituito con la legge 1° aprile 2021, n. 46 e regolamentato con il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 – rappresenta, a decorrere dal 1° marzo 2022, un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo stesso e riconosciuto, in forza di quanto dispone l'art. 2, comma 2, d.lgs. 230/2021, in parti uguali agli esercenti la responsabilità genitoriale. Solo laddove venga disposto l'affidamento esclusivo l'assegno unico spetta, in mancanza di un accordo, al genitore affidatario (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021).
Sulla base della giurisprudenza formatasi in relazione agli assegni familiari ma sicuramente applicabile anche all'istituto oggi vigente, l'assegno unico e universale non rientra nella nozione di mantenimento che il genitore è tenuto a versare a favore del proprio figlio, rappresentandone infatti un aliud.
Tanto premesso, in merito alla legittimazione ad incassare l'assegno unico e universale in caso di crisi della coppia genitoriale, si sono formati due orientamenti nei Tribunali di merito, uno formalistico e uno sostanzialistico.
In base all'approccio formale, fondato sul dettato normativo (cfr. Trib. Terni, 10 luglio
2024 e Trib. Vallo Lucania, sez. I, 6 ottobre 2022, n. 711),
l'assegno unico e universale spetterebbe in parti uguali a ciascun genitore nel caso in cui il figlio venga affidato in maniera condivisa ad entrambe le figure parentali. Nel caso in cui, invece, il Giudice disponga l'affidamento esclusivo,
l'assegno unico e universale potrà essere riscosso unicamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, come del resto, prevedono le circolari . CP_2
Restando all'ipotesi di affidamento condiviso, appare pacifico che il genitore, percepita la metà dell'ammontare complessivo dell'assegno unico, dovrà utilizzare le somme nell'esclusivo interesse del figlio e non potrà scomputare tali somme da quanto è tenuto a versare a titolo di mantenimento. In altre parole, non si potrà decurtare dal mantenimento la somma ricevuta a titolo di assegno unico e universale. Secondo il dettato normativo, resta salva la possibilità per le parti di addivenire ad un diverso accordo. A tale approccio formalistico, si contrappone un approccio sostanziale che, sempre in assenza di una diversa pattuizione tra le parti, ritiene di dover superare il dato normativo e di riconoscere l'assegno unico e universale al genitore collocatario in quanto è il soggetto che maggiormente si prende cura del minore nella sua quotidianità.
Pertanto, in linea anche con una cospicua parte della giurisprudenza di merito
(cfr. App. Bari, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 7623; Trib. Monza, sez. IV, 23 novembre
2023, n. 2667; Trib. Bari, sez. I, 19 luglio 2023, n. 3012; Trib. Catanzaro, sez. I, 1 giugno 2023, n. 874; Trib. Torino, sez. VII, 15 marzo 2023, n. 1118; Trib. Pavia, sez.
II, 18 gennaio 2023, n. 64 e Trib. Rovigo, 12 novembre 2021, n. 811), l'attribuzione dell'assegno unico dovrebbe seguire un criterio sostanziale, in base al quale si deve guardare non alla disciplina legale che fa riferimento al regime di affidamento, ma alla effettiva e concreta presa in carico del minore, così da poter attribuire integralmente l'assegno unico al genitore che, in concreto, si occupa per la maggior parte del tempo del minore e che, assai frequentemente, coincide con il genitore collocatario.
Questo Tribunale ritiene di dover condividere tale ultimo orientamento.
Ritiene infatti il Collegio che l'assegno unico e universale debba essere attribuito al genitore che si occupa in via prevalente del minore, essendo necessario andare «oltre il dato formale dell'affidamento condiviso e della titolarità della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori», al fine di valorizzare «più che il collocamento il dato di fatto che un solo genitore si è occupato e deve occuparsi quotidianamente di tutte le eIGenze del minore», anche considerando che l'attribuzione in via esclusiva ad un solo genitore «cerca di corrispondere ad evidenti eIGenze di equità al fine di consentire a costui di avere, in una situazione di scarsità di risorse disponibili, un ulteriore contributo idoneo ad aiutarlo nell'effettiva soddisfazione delle eIGenze del figlio» (in questi termini, Tribunale Terni,
03/01/2025).
Nel caso di specie, alla luce dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore delineati nei provvedimenti temporanei e urgenti nonché come risultanti dalla regolamentazione del diritto di visita paterno richiesta, pressoché concordemente, da entrambi i genitori, è la madre ad occuparsi, di fatto, per la maggior parte del tempo di tutte le eIGenze quotidiane dei figli minori.
Di talché, la ricorrente, in quanto genitore collocatario, deve essere autorizzata a percepire integralmente l'assegno unico e universale.
Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della , osserva in primo Pt_1
luogo il Collegio che non rileva, in questa sede, il fatto che nei provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel procedimento di divorzio, non sia stato riconosciuto alla moglie l'assegno divorzile, attesa la sostanziale distinzione circa la natura giuridica e la diversa finalità tra quest'ultimo e il contributo di mantenimento in favore del coniuge separato. La differenza tra i due assegni, infatti, “riposa sui distinti presupposti che reggono i due istituti: il dovere di solidarietà, che si esplica nell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e conseguentemente il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede divorzile, posto che
l'assegno deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr.
Corte appello sez. I - Perugia, 25/05/2021, n. 289). Invero, “La separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Corte appello
Messina sez. I, 31/10/2022, n.696). Risulta documentalmente provato che la resistente abbia un reddito mensile pari o, in caso di percezione di indennità, di poco superiore a quello del marito, il quale ha però una capacità lavorativa che, astrattamente, gli potrebbe consentire di guadagnare di più qualora decidesse di svolgere il proprio lavoro, presso la società di cui è socio, a tempo pieno anziché part-time, circostanza
(quella del lavoro a tempo parziale) allegata dalla e non contestata dal Pt_1 CP_1
Inoltre, a differenza di quest'ultimo – che non versa né un canone di locazione né la rata di un mutuo né ha provato di pagare le spese condominiali per l'abitazione di
Giulianova ove risiede –, la ricorrente deve corrispondere ogni mese circa euro 600 per la rata del mutuo contratto per acquistare la casa ove vive con i figli, per la quale deve anche provvedere a saldare gli oneri condominiali. Ella inoltre non appare ricavare redditi dagli altri due immobili di cui è comproprietaria con i fratelli, con una quota del
33%. In virtù dei doveri di assistenza materiale che permangono in capo al coniuge separato e tenuto conto dei redditi delle parti, della capacità di lavoro del del CP_1
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – tanto che i coniugi, seppure grazie alla donazione della somma di 80.000 euro da parte del padre della , avevano Pt_1
deciso di acquistare, quale nuova casa coniugale, un immobile che ha richiesto anche la stipula di un mutuo di 130.000 euro, che sicuramente la ricorrente non avrebbe contratto alle stesse condizioni se fosse stata da sola o già separata – e delle maggiori spese che mensilmente la moglie deve sostenere per la casa ove vive con i figli, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento del coniuge pari a euro 100,00, con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del procedimento di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte resistente e in favore della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara che il fallimento dell'unione coniugale è dovuto a colpa del convenuto per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) Dispone che i figli minori e siano affidati ad entrambi i Per_2 Parte_3
genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'abitazione sita in Ascoli Piceno, Via Rovereto n. 6;
3) dispone, in ordine all'esercizio del diritto di visita paterno ai minori, quanto segue:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due pomeriggi alla settimana, da concordare previamente con l'altro coniuge tenendo in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e le eIGenze lavorative dei genitori, dalle ore
16:00 alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00 in caso di vacanza scolastica) alla domenica alle ore 18:00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- durante la settimana il si farà carico di CP_1
accompagnare il minore ad effettuare le sedute di logopedia, prelevandolo da Per_1
casa alle ore 7,30 e accompagnandolo a scuola una volta terminata la seduta;
- durante le vacanze natalizie i minori potranno stare, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, i minori potranno stare, ad anni alterni, con un genitore nel giorno di Pasqua
e con l'altro in quello del Lunedì dell'Angelo; - il criterio dell'alternanza annuale dovrà essere seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno; - salvo diverso accordo tra le parti, il giorno del compleanno i minori lo trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, oppure staranno con il padre dall'uscita dalla scuola
(o dalle ore 10 in caso di vacanza scolastica) fino alle ore 18, quando il CP_1
provvederà a riaccompagnarli dalla , e la sera con la madre;
- durante le vacanze Pt_1
scolastiche estive i minori potranno stare con ciascun genitore per 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, il tutto secondo un programma da concordare, tra le parti, entro il 20 maggio di ogni anno;
- salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive, il padre, nei fine settimana di sua spettanza, potrà vedere e tenere con sé i figli dal venerdì alle ore 16:00 al lunedì alle ore 22 e 30, quando dovrà riaccompagnarli dalla madre;
- sempre durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, nei due pomeriggi a settimana di sua spettanza, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, quando dovrà riaccompagnarli dalla madre;
- salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze scolastiche estive, nei giorni di spettanza della madre in cui questa è impossibilitata per ragioni lavorative a tenere i bambini, i figli potranno essere iscritti presso centri estivi;
- autorizza i genitori a fare viaggi, anche all'estero, con i figli, previa comunicazione all'altro genitore della data di partenza, la destinazione e la durata (non superiore a 10 giorni), oltre a ricevere l'autorizzazione laddove richiesta e possibile almeno 20 giorni prima.
4) Dispone che il corrisponda alla , entro il giorno 5 di ogni mese ed a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei minori, un assegno mensile di complessivi €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), e, a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno mensile di € 100,00, fino alla data di emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Presidente del Tribunale nel procedimento di scioglimento del matrimonio, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT;
5) Dispone che ciascuno dei genitori contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte d'appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto
e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto;
6) dispone che l'assegno unico e universale per i figli minori e venga Per_1 Per_2
percepito integralmente dalla madre, in quanto genitore collocatario;
7) rigetta ogni altra domanda;
8) condanna parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 98 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 12/3/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo