Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro letto l'art. 127 ter c.p.c, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 2268/'24 del ruolo generale
T R A
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in Parte_1 atti, dall'avv. Alessandro Di Genova, presso il cui studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1, elett.te domicilia
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale alle liti per atto notaio di Roma del 21.7.2015, Persona_1 dall'avv. Anna di Stefano, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 30.1.2024, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00150759 21 000, avente ad oggetto contribuzione IVS relativa al periodo dal 04/2017 al 12/2017. Eccepiva la prescrizione dei crediti azionati e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in conseguenza dell'estinzione delle pretese creditorie portate nell'indicato avviso n. 371 2023 00150759 21000 per causa sopravvenuta, ossia
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b) annullare l'avviso di addebito per inefficacia sopravvenuta dello stesso ordinandone la cancellazione dal ruolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , CP_1 deducendo di aver provveduto alla notifica di comunicazione di debito n° 810621200305K4202205,per i contributi IVS oggetto dell'avviso di addebito, in data 30/05/2022. Il ricorso non merita accoglimento. Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito azionato. L'eccezione è priva di fondamento. Invero, l'avviso in oggetto riguarda la contribuzione IVS a percentuale per il periodo da aprile a dicembre 2017. La Suprema Corte, con recentissima pronuncia ( cfr n. 9163/'22) , ha ribadito che “in tema di contributi a percentuale dovuti sul reddito eccendente il minimale, …il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1 (Cass. n. 13463 del 2017 e succ. conf., fra tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019; nn. 17610, 5413 del 2020; nn. 1511 e 4899 del 2021);
11. la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55);
12. si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti (Cass. n. 1511 del 2021); Nella specie, trattandosi di contribuzione IVS a percentuale anno 2017, il termine per il pagamento del saldo era il 30.6.2018. Deve poi tenersi conto dell'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 che ha così stabilito: «2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
2 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo». Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito: «9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Sicché, in relazione all'emergenza COVID la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21. Alla luce di quanto esposto, considerando quale dies a quo di decorrenza della prescrizione quello del 30.6.2018 e tenuto del periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale, alla data di notifica dell'avviso di addebito in oggetto (5.1.2024), non risultava maturata prescrizione.
Il ricorso va pertanto respinto. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese Napoli, lì 28.4.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Manuela Fontana
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