Sentenza 29 maggio 2017
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, pur accogliendo il motivo di impugnazione riferito alla mancata valutazione come circostanza aggravante della cd. continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma 2, legge fall., e dando luogo al suo bilanciamento equivalente con le ritenute attenuanti generiche, non diminuisca la quantificazione della pena finale, confermando quella del primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39765 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2017 |
Testo completo
39765 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 29/05/2017 GRAZIA LAPALORCIA Presidente Sent. n. sez. 1488/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.37523/2016 IRENE SCORDAMAGLIA MATILDE BRANCACCIO -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per il rigetto. Udito il difensore avv. Gianzi, sostituto processuale del difensore di fiducia, che si riporta ai motivi depositati. лиз RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza, emessa con rito abbreviato dal Giudice per le Udienza Preliminare del Tribunale di Lecco e datata 10.4.2013, ha condannato SS LO alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta ex artt. 216, co. 1, n. 1 e 2, 219, 223 I. fall. per il fallimento della LAMI s.r.l., dichiarata fallita il 9.6.2011. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato adducendo un primo motivo che lamenta violazione di legge con riferimento alle modalità di computo della pena inflitta ed al divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. In particolare, si lamenta il calcolo errato quanto alla diminuzione per le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. operato prima dal GUP in sede di abbreviato, poi dal giudice d'appello che, pur accogliendo il motivo d'impugnazione riferito al mancato bilanciamento tra le concesse attenuanti e l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, non ha poi in concreto operato una diminuzione reale della pena inflitta. La Corte d'Appello, infatti, secondo il ricorrente, avendo ritenuto il bilanciamento in equivalenza della aggravante citata con le attenuanti generiche, non avrebbe dovuto individuare la pena sulla quale poi operare la riduzione per il rito in misura equivalente (anni tre e mesi sei di reclusione) a quella cui lo stesso GUP era giunto in seguito al calcolo sbagliato, poiché fondato sul mancato bilanciamento e sulla riduzione per le generiche operata prima dell'aumento per l'art. 219, comma 2, n. 1. 3. Un secondo motivo di ricorso argomenta il vizio di contraddittorietà della motivazione riguardo alla doglianza d'appello che aveva prospettato una duplicazione della contestazione, là dove quest'ultima ha ad oggetto, al n. 1) del capo d'imputazione, la distrazione di circa 497.000 euro, mediante prelevamenti descritti in contabilità nella posta anticipazioni diverse da rimborsare", e, al n. 2), la distrazione di circa il 3% di 15,6 milioni di euro derivanti dall'attività della società fallita. Si rileva, altresì, il vizio di carenza della motivazione con riferimento alla richiesta di assunzione di una prova decisiva riguardo alla prospettata duplicazione di contestazione, prova rappresentata dal disporre una perizia contabile finalizzata a tale accertamento.
4. Infine, con un terzo motivo si lamenta violazione della legge penale quanto alla motivazione d'appello che rigetta la richiesta di riqualificare la bancarotta fraudolenta documentale di cui al n. 4 dell'imputazione in bancarotta documentale semplice prevista dall'art. 217 I. fall. Si prospetta, in realtà, un vizio di motivazione adducendone l'apoditticità quanto all'affermazione della sussistenza del dolo di bancarotta fraudolenta documentale ed alla mancata verifica dell'inattività della società LAMI s.r.l. già dal 2007, sicchè a tale 2 OB elemento, e non già alla finalità di occultare le condotte distrattive, era da ricondursi l'omessa tenuta delle scritture contabili da parte del ricorrente. In data 5 maggio 2016 la difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti nei quali si lamenta l'applicazione dell'art. 219, comma 2, I. fall. quale circostanza aggravante, poiché non potrebbe ritenersi sussistente la nozione di "medesimo fatto" prevista dalla disposizione di legge nel caso di commissione, nell'ambito del medesimo fallimento, di fatti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, che costituiscono, invece, fatti autonomi. Si ribadisce, altresì, l'illogicità della motivazione d'appello quanto alla duplicazione delle condotte di cui ai punti 1) e 2) del capo a dell'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, non sussiste, nel caso di specie, violazione del divieto di reformatio in peius. E' indubbia la correttezza dell'interpretazione alla base della rimodulazione del calcolo sanzionatorio, operata dalla Corte d'Appello di Milano, circa la configurazione formale di circostanza aggravante della cd. continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall., con la conseguente assoggettabilità di essa al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 50394 del 22/10/2014, dalla Torre, Rv. 261346; cfr. anche Sez. U, n. 20139 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665, secondo cui si tratterebbe di una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria della continuazione). Del resto, già Sez. 5, n. 38810 del 4/7/2006, Vassallo, Rv. 235762 aveva affermato che, in tema di bancarotta per distrazione, è illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi la disciplina della continuazione in relazione ad una pluralità di fatti distrattivi anziché considerarli quale circostanza aggravante, in ragione della concezione unitaria del reato di bancarotta ed al fine di mitigare il rigore derivante dall'applicazione delle norme sul concorso di reati. Alla luce dei principi sopradetti, la sentenza della Corte d'Appello di Milano quantifica, all'esito del bilanciamento equivalente tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall., in 3 anni e 6 mesi di reclusione la pena base congrua, in relazione alla quale viene operata poi la riduzione per il rito ad anni 2 e mesi 4 di reclusione. 3 сев II GUP, invece, aveva determinato in 4 anni di reclusione la pena base, dando poi luogo ad un calcolo effettivamente errato perché, come ha riconosciuto la stessa Corte d'Appello, accogliendo il relativo motivo di impugnazione della difesa del ricorrente, deve configurarsi, a fini formali, l'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall. come circostanza aggravante soggetta al bilanciamento ex art. 69 cod. pen., e non piuttosto ritenerla elemento della continuazione. Ebbene, nel caso di specie, la pena finale ricalcolata dal giudice di secondo grado non viene rimodulata nella sua concreta quantificazione, ma rimane eguale tra primo e secondo grado, mentre la pena base, dalla quale si parte per giungere alla riduzione per il rito, è addirittura indicata in appello in misura inferiore a quella determinata dal GUP. Tale rimodellamento non pare violare il divieto di reformatio in peius sotto alcun profilo. In proposito, deve rammentarsi che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653, hanno stabilito che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660 ha affermato, altresì, che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione. La rimodulazione del calcolo operata dal giudice d'appello supera indenne anche il vaglio di legittimità operato applicando i principi riferiti ad un ulteriore orientamento secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr., ex multis, tra le più recenti Sez. 2, n. 48259 del 23/9/2016, Pappalepore, Rv. 268636), ovvero, quando accoglie l'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, deve non solo diminuire obbligatoriamente la pena complessiva, ma neppure può elevare la pena comminata per singoli elementi (Sez. 5, n. 14991 del 12/1/2012, Strisciuglio, Rv. 252326). 4 UB Già in passato, del resto, Sez. U, n. 40910 del 27/9/2005, William Morales, Rv. 232066 aveva optato per tale tesi, con riferimento all'esclusione di una circostanza aggravante ed al divieto di fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Peraltro, deve darsi atto di come tale secondo e rigoroso orientamento non sia pacifico, se, anche recentemente Sez. 2, n. 33563 del 14/7/2016, Canzonieri, Rv. 267858 ha sostenuto che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. Mentre, proprio in un'ipotesi vicina a quella che si sta analizzando, Sez. 2, n. 43288 del 1/10/2015, Frezza, Rv. 264781 ha stabilito che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purchè venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice (per un'interpretazione maggiormente "sostanzialistica" del principio del divieto di reformatio in peius quanto agli elementi interni del calcolo, purchè il risultato finale sia favorevole all'imputato, cfr. anche Sez. 5, n. 42980 del 28/6/2016, H., Rv. 268208). Nel caso di specie, comunque, anche gli elementi "interni" al calcolo ed autonomi, che concorrono alla determinazione della pena, sono stati ritenuti in appello correttamente in misura inferiore a quella considerata come pena base nella commisurazione operata dal primo giudice, all'esito di una valutazione comparativa tra le ritenute circostanza aggravante ed attenuanti generiche. Del resto, quello che rileva, per escludere la violazione del divieto di reformatio in peius, è il fatto che, una volta mutata la struttura del reato (come nel caso di specie, in cui è stata esclusa la continuazione, erroneamente ritenuta, ed applicata la più favorevole disciplina del bilanciamento di circostanze prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, I. fall.), il giudice di appello, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri di rideterminazione della pena, tenga presente, da un lato, il limite costituito dalla pena finale, che non può essere superiore a quella inflitta dal giudice a quo, dall'altro, il limite rappresentato dall'insieme dei singoli elementi che compongono il calcolo di detta pena, i quali pure non possono essere rivisti in senso deteriore rispetto a quanto fatto del primo giudice.
2. Il secondo motivo è inammissibile perché interamente proposto in fatto con riferimento alla pretesa duplicazione dell'ipotesi distrattiva contestata al ricorrente. 5 из Come noto, alla Corte di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568), tanto più che la motivazione della Corte d'Appello di Milano ha fornito plurimi argomenti a sostegno della conclusione secondo cui i due capi di imputazione non afferiscono alla stessa condotta distruttiva. Tale esito probatorio costituisce anche la ragione implicita, ma non per questo meno evidente del perché, sulla richiesta di pronunciarsi in merito alla perizia, la ritenuta non duplicazione della contestazione implicitamente dà il motivo per esposto e respinto. Ed infatti, costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui il giudice d' appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, Coppola, Rv. 259893, che si è espressa in tal senso in una fattispecie in cui la Corte d'appello aveva disatteso una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, ed aveva condannato l'imputato valorizzando le sue dichiarazioni confessorie;
ebbene, l'ipotesi è sovrapponibile al caso di specie, se non fosse per la tipologia di prova richiesta). In senso conforme, Sez. 6, n. 30774 del 13/7/2013, Trecca, Rv. 257741, in un caso in cui si lamentava la mancata assunzione di un teste, nonché numerose altre decisioni che sostanzialmente ribadiscono il principio secondo cui il rigetto di rinnovazione di una richiesta istruttoria in appello può essere anche implicito, dovendo esplicitarsi soltanto le ragioni, viceversa, dell'eventuale ampliamento del quadro istruttorio (Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Sergio, Rv. 245996; Sez. 3, n. 24294 del 7/4/2010, D.S.B., Rv. 247872).
3. Il terzo motivo è inammissibile perché egualmente interamente versato in fatto e manifestamente infondato, alla luce dei principi pacifici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice. E difatti, va ribadita l'affermazione circa le differenze esistenti tra il reato di bancarotta semplice e quello di bancarotta fraudolenta documentale: nel primo, l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, nel secondo l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori;
in quest'ultima ipotesi, si richiede il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, I. fall.; diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente 6 炒 dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, I. fall. dal dolo generico (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867; Sez. 5, n. 11115 del 21/1/2015, Di Cosimo, Rv. 262915). . Quanto al dolo generico richiesto per l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale è opinione condivisa dal Collegio che esso consista nella mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982). Orbene, è indubbio che nel caso di specie il caos, perdurante da anni, in cui si è ritrovata la situazione documentale della società fallita al momento della accertata decozione, depone sicuramente nel senso di una tale consapevolezza in capo al ricorrente, tenuto al rispetto degli obblighi di legge in materia;
tali ragioni sono state bene evidenziate dalla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, varia ed esorbitante dall'ambito oggettivo del reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 I. fall. è la documentazione presa in considerazione dalla contestazione e dalla sentenza impugnata per giungere alla condanna del ricorrente per l'ipotesi di reato più grave (si tratta non soltanto delle scritture obbligatorie, ma anche di documentazione bancaria). D'altra parte, a nulla rileva l'osservazione di aver delegato un professionista esterno per la tenuta delle scritture afferenti alla società fallita, posto che l'imprenditore anche in tal caso non è esonerato dagli obblighi di vigilanza su di lui gravanti (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 2812 del 17710/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 11931 del 27/1/2005, De Franceschi, Rv. 231707).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Matilde Brancaccio поволоче feh lerescen Depositato in Cancelleria 31 AGO. 2017.Roma EL CANCELLIERE Rossana Ca se 7