Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39765
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Sentenza 29 maggio 2017

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, pur accogliendo il motivo di impugnazione riferito alla mancata valutazione come circostanza aggravante della cd. continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma 2, legge fall., e dando luogo al suo bilanciamento equivalente con le ritenute attenuanti generiche, non diminuisca la quantificazione della pena finale, confermando quella del primo giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39765
    Data del deposito : 29 maggio 2017

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