Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza e alcoltest: nessun obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza, non sussiste l'obbligo di sostituzione del boccaglio dell'etilometro tra la prima e la seconda rilevazione, effettuate nei confronti del medesimo soggetto, perché la previsione di tale sostituzione ad opera del punto 3.6.1 dell'allegato unico al d.m. trasporti, 22 maggio 1990, n. 196 , attiene a motivi sanitari ed è volta ad evitare la trasmissione di malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona (Cassazione penale , sez. IV , 24/06/2021 , n. 34342). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 33563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33563 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
3 3 5 6 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - N. 2116 - Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE N. 15709/2016 - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI SE N. IL 29/05/1981 avverso la sentenza n. 1370/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del 19/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Pompeo Viole che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2015 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 23/7/2013 dal Tribunale di Ragusa che aveva condannato ON GI per il delitto di peculato, riqualificava il fatto ai sensi degli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. e determinava la pena in anni uno di reclusione. Revocava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confermava la sentenza di primo grado nel resto.
2.Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce: 1) "Mancanza assoluta di motivazione. Motivazione manifestamente illogica". La Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le censure mosse alla sentenza di primo grado, omettendo qualsiasi vaglio critico. In particolare, avrebbe apoditticamente avallato la conclusione alla quali è pervenuto il giudice di prime cure che ha ritenuto l'imputato responsabile dell'appropriazione indebita solo perché l'unico soggetto, all'interno dell'ufficio 4 postale, deputato a maneggiare il denaro (questi svolgeva la funzione di "monoperatore"), così ravvisando una sorta di responsabilità di posizione a carico del ricorrente. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe disatteso la valenza delle prospettazioni difensive volte ad una ricostruzione alternativa della vicenda: non si era tenuto conto che terzi potevano avere accesso ai locali ove lavorava l'imputato e che, pertanto, non essendo stati acquisiti, nonostante l'espressa richiesta dell'imputato, i filmati ritraibili dalle telecamere di video- sorveglianza, in particolare di quelle posizionate davanti alla cassaforte, non si potrebbe ritenere raggiunta la prova in ordine alla certa identificazione del ON in colui che si era impossessato dei valori. Si era poi omesso di apprezzare la valenza del comportamento collaborativo sin da subito mostrato dall'imputato agli ispettori, avendo il ON confermato l'ammanco di cassa, spiegando le possibili ragioni giustificative ascrivibili sia ad un malfunzionamento del sistema informatico, verificatosi nei giorni precedenti all'ispezione, che all'erronea doppia contabilizzazione dei buoni fruttiferi postali, regolarmente pagati agli aventi diritto. 2) "Violazione dell'art. 597, commi 1, 3 e 4, cod. proc. pen. Violazione del divieto di reformatio in peius". La Corte d'appello nell'assumere per l'appropriazione indebita una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado per l'originaria ipotesi del peculato, ha violato, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, il divieto di reformatio in peius. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Catania, chiamata a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, ha compiutamente esposto le ragioni su cui si fonda la decisione impugnata, facendosi espressamente carico di argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza delle relative censure difensive. I richiami, peraltro dettagliatamente specificati, della motivazione del giudice di primo grado si inseriscono, pertanto, in un contesto motivazionale autonomo e sono volti a supportare, in modo critico e valutativo, alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa nei motivi di appello (sull'ammissibilità del richiamo ad opera del giudice dell'impugnazione di parti "continenti" della motivazione della decisione di primo grado, vedi Sez. 2, sent. n. 19619 del 13/2/2014, Rv. 259922).
1.2. A tale riguardo, si è dato conto di come molteplici fossero le ragioni che hanno portato ad individuare l'imputato quale certo autore dell'ammanco di cassa, indicandosi non solo il ruolo ricoperto di direttore ed unico impiegato dell'ufficio postale, ma anche il comportamento tenuto, non avendo costui nulla riferito né alla filiale (ed a ciò era funzionalmente tenuto), né agli ispettori, procedendo anche ad una "correzione" dei dati contabili. Di conseguenza, lungi dall'ipotizzare una sorta di responsabilità oggettiva di posizione, la Corte territoriale si è fatta carico di specificare gli elementi fattuali attributivi della personale e soggettiva responsabilità del ricorrente.
1.3. In tale ottica, i giudici di seconde cure risultano anche essersi confrontati con le prospettazioni difensive volte a sostenere l'estraneità dell'imputato agli episodi di ammanco.
1.3.1. Al riguardo, hanno, infatti, disatteso la versione che riconduce ad un errore o difetto di "sistema" le operate appropriazioni, richiamandosi alle puntuali dichiarazioni dei testi e alle osservazioni svolte dal Tribunale (a pag. 3 della sentenza di primo grado) che a sua volta ha fatto riferimento all'esito di indagini tecniche che hanno escluso anomalie. A nulla vale, pertanto, sul punto, la censura contenuta nei motivi di ricorso secondo cui la Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva, in quanto erroneamente ritenuta oggetto di specifica censura nei motivi di gravame. Al contrario, la Corte territoriale, seppur con succinta motivazione, ha dato atto delle ragioni che portano a confutare la versione "liberatoria" dell'imputato, espressamente richiamate. Di conseguenza, la doglianza d'appello risulta esaminata e, 3 comunque, trova risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (sulla legittimità del rinvio alla sentenza di primo grado in relazione a censure che avevano già trovato risposta esaustiva, vedi ex multis Sez. 6, sent. n. 28411 del 13/11/2012, Rv. 256435).
1.3.2. Parimenti è stato escluso, con motivazione plausibile e logica, l'ipotesi "liberatoria" paventata dal ricorrente dell'errata doppia contabilizzazione dei buoni fruttiferi, non solo perché evento di difficilissima verificazione ma soprattutto in considerazione dell'esperienza maturata dall'imputato, dall'elevato importo dei buoni (peraltro inferiore al complessivo ammanco contestato nell'imputazione che riguarda anche somme sottratte direttamente dal fondo cassa del direttore e di francobolli) e delle dirette smentite dell'intestataria dei titoli.
1.4. Alla luce della molteplicità degli elementi a carico enucleati dalle decisioni di merito, del tutto superflua si rivela, nell'ambito del percorso argomentativo che ha portato ad affermare la responsabilità dell'imputato, l'acquisizione delle video-registrazioni invocata dalla difesa, che avrebbero dovuto dimostrare, in ipotesi, che il prelievo delle somme fosse avvenuto ad opera di un terzo il quale aveva fatto ingresso nel locale ove erano custoditi i valori. Peraltro, a prescindere dalla plausibile affermazione della Corte territoriale secondo cui l'imputato avrebbe ben potuto appropriarsi delle somme prima di metterle in cassaforte o altrove, per come ben evidenziato dal giudice di primo grado, l'istanza difensiva di acquisizione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di tali filmati venne avanzata per la prima volta in dibattimento e dunque a distanza di anni dal fatto e, per come accertato, nell'impossibilità materiale di una sua esecuzione, in quanto le registrazioni non vengono conservate per più di sette giorni (fatto, peraltro, notorio in virtù dell'applicazione delle norme sulla privacy). Ne deriva, quindi, che la relativa censura articolata nei motivi di gravame e nel presente ricorso è inammissibile per carenza del requisito dell'attualità.
2. Infondato è l'ultimo motivo di ricorso. La Corte d'appello, nel riqualificare il reato nella fattispecie meno grave di appropriazione indebita, ha infatti comminato una pena finale di gran lunga inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado. In tema di divieto di "reformatio in peius", questa Corte ritiene che, laddove il nuovo calcolo della pena si imponga in conseguenza della derubricazione del reato, l'unico limite vada ricercato in quello massimo stabilito per la differente fattispecie più grave: in tal caso il giudice del gravame è chiamato, infatti, ad operare una nuova ed autonoma valutazione in forza dei 4 criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla stregua di un mutamento strutturale degli elementi qualificatori del fatto. Pertanto, il giudice di appello allorché procede ad una derubricazione del reato può anche modificare i parametri del calcolo della pena, purché venga irrogata una sanzione in concreto non superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado (Sez. Un., sent. n. 16208 del 27/3/2014, Rv. 258653; Sez. 3, sent. n. 43288 del 24/3/2010, Rv. 247739; Sez. 2, sent. n. 43288 del 1/10/2015, Rv. 264781; Sez. 4, sent. n. 41566 del 27/10/2010, Rv. 248457). Va, d'altra parte osservato, che il concetto di minino edittale non ha una "potenzialità espansiva esterna" rispetto alla specifica natura della fattispecie incriminatrice cui esso accede, giacché ad ogni singola figura incriminatrice corrisponde un giudizio di disvalore che l'ordinamento calibra proprio attraverso la previsione di un minimo e di un massimo edittale che, per ciò stesso, perviene soltanto a quella specifica ipotesi di reato. Con la conseguenza che alla minima gravità di un reato non deve necessariamente corrispondere la "minima" gravità di altra ed autonoma figura criminosa.
3. Va, pertanto, rigettato il ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/07/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariáli Franco Fiandanesefrancs fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -1 AGO. 2016 IL REMAD CANCELLIERE E R Claudia Pianelli S Z U E I S T O R N O E C * 5