Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2006, n. 38810
CASS
Sentenza 4 luglio 2006

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Massime1

In tema di bancarotta per distrazione (art. 216 L. fall.), è illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi la disciplina della continuazione in relazione ad una pluralità di fatti distrattivi anziché considerarli quale circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 219, comma primo, n.1 L. fall., in ragione della concezione unitaria del reato di bancarotta ed al fine di mitigare il rigore derivante dall'applicazione delle norme sul concorso di reati.

Commentario1

  • 1Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2006, n. 38810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38810
Data del deposito : 4 luglio 2006

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