Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
In tema di bancarotta per distrazione (art. 216 L. fall.), è illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi la disciplina della continuazione in relazione ad una pluralità di fatti distrattivi anziché considerarli quale circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 219, comma primo, n.1 L. fall., in ragione della concezione unitaria del reato di bancarotta ed al fine di mitigare il rigore derivante dall'applicazione delle norme sul concorso di reati.
Commentario • 1
- 1. Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2006, n. 38810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38810 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/07/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1359
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 26838/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 20 giugno 2005 dagli Avv. Vangelista Vittorio ed Fragasso Emanuele, difensori di LO NN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 7 marzo 2005;
sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
sentito il P.G. in sede che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti, altresì, gli Avv. Vangelista Vittorio e Fragasso Emanuele, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LL NN, in qualità di legale rappresentante della S.r.l. TR (dichiarata fallita con sentenza dello stesso tribunale del 16 luglio 1990) fino al 30 maggio 1989 era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Padova, del reato di bancarotta per distrazione (con riferimento alla cessione del 2 luglio 1990 di arredi della stessa società allo studio dello stesso imputato, senza adeguata contropartita;
con riferimento alla prestazione di fideiussioni ominibus a favore della Tleuropa S.p.A. e dell'Interfina S.r.l.; alla sublocazioni di locali aziendali in favore dello stesso studio LL e dell'Interfina senza alcun corrispettivo) e del reato di bancarotta semplice. Con sentenza del 16 marzo 1994, il Tribunale dichiarava il LL responsabile dei reati ascrittigli e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre mesi otto di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice, confermando per il resto.
Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in conseguenza della declaratoria d'illegittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 3, sul rilievo che il plico raccomandato era stato tenuto in giacenza per soli dieci giorni, reputato dal giudice delle leggi inidoneo a fondare una valida presunzione di conoscenza da parte del destinatario. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 517 e 521 c.p.p. in relazione alla ritenuta aggravante di cui alla L. Fall., art.219, comma 2, mai contestata all'imputato.
Il terzo motivo deduce erronea applicazione della L. Fall., art.216, non avendo l'imputato la necessaria qualifica soggettiva d'imprenditore. D'altronde, non sarebbe stato possibile ricondurre il fatto alla previsione, mai contestata, della L. Fall., art.223. Il quarto motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 223 e del richiamato L. Fall., art. 216 con riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, art. 25 Cost., comma 2, all'art. 27 Cost., comma 1 e 3 e all'art. 73 Cost., comma 3, per mancata previsione del nesso di causalità tra le condotte considerate ed il dissesto societario.
Il quinto motivo deduce difetto motivazionale, con riferimento alla specifica doglianza sollevata nei motivi di gravame con riferimento al capo A) dell'imputazione ed illogicità della motivazione con riferimento al prezzo degli arredi venduti, tenuto peraltro conto che NN LL era rimasto del tutto estraneo all'alienazione dei beni in questione.
Il sesto motivo denuncia illogicità di motivazione in ordine al capo B) ed erronea applicazione della L. Fall., art. 216 con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Il settimo motivo deduce mancanza di motivazione con riferimento alla specifica doglianza espressa nell'atto di appello con riferimento al capo C) dell'imputazione, con riferimento alla sublocazione.
L'ottavo motivo deduce illogicità manifesta della motivazione e violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4, con riferimento al fatto che, nonostante la declaratoria di prescrizione, il dispositivo recava la conferma della sentenza impugnata e non aveva corrispondentemente diminuito la pena inflitta.
2. - Il primo motivo è destituito di fondamento, posto che è ineccepibile la risposta resa dalla Corte di merito ad identica eccezione difensiva sollevata in sede di gravame, sul rilievo che non costituisce causa di nullità della notifica il mancato invio della seconda raccomandata, perché detto adempimento, in base alla sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale, è dovuto solo quando la notificazione sia stata effettuata a mezzo posta ai sensi dell'art. 170 c.p.p. (Cass. sez. 1, 17.12.2001, n. 5458, rv. 220826). D'altronde, con riferimento al tempo in cui è stata posta in essere, anteriormente alla richiamata sentenza del Giudice delle leggi, la procedura notificatoria del decreto di citazione a giudizio era stata compiuta nel pieno rispetto delle formalità all'epoca prescritte. Il subprocedimento notificatorio si era, dunque, già perfezionato restando così insensibile agli effetti della pronuncia d'illegittimità costituzionale (23 settembre 1998, n. 346) della L. n. 890 del 1982, art. 8, in ordine alla necessità che delle compiute formalità (in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro d consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate) e del deposito del piego presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario con apposita raccomandata con avviso di ricevimento (secondo l'orientamento interpretativo espresso da questa Corte regolatrice, sez. 3, 27.5.1999, n. 9116, riv. 214612). D'altro canto, qualora si fosse seguita altra interpretazione (cfr. Cass. sez. 3, 5.2.2001, n. 13819, rv. 218963), si sarebbe dovuto, comunque, prendere atto che, nel caso di specie, si era verificata una preclusione processuale. Ed infatti, mentre nei motivi di appello parte istante aveva eccepito la nullità per mancata osservanza delle prescrizioni della L. n. 590 del 1982, art. 8, comma 2, sul rilievo che l'agente postale non ha sottoscritto le eseguite formalità del deposito (cfr. f. 4 sentenza impugnata), in questa sede, risultando la compiuta giacenza del plico raccomandato, si sostiene invece l'insufficienza del termine di deposito a sostegno di una valida presunzione di conoscenza da parte del destinatario, alla luce della pronuncia del Giudice delle leggi: dunque, secondo un'angolazione prospettica affatto diversa da quella dedotta in sede di merito. Il procedimento notificatorio perfezionatosi con la compiuta giacenza, nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge prima della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale della norma in questione, deve ritenersi, comunque, validamente compiuto.
È infondato il secondo motivo relativo alla pretesa violazione degli artt. 517 e 521 c.p.p., sul riflesso della mancata contestazione dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, posto che, come esattamente osservato dal giudice di appello, l'aggravante risultava chiaramente contestata in fatto nella formulazione della rubrica riguardante una pluralità di fatti di bancarotta.
Il terzo motivo è palesemente infondato, posto che la responsabilità del LL è stata correttamente affermata con riferimento alla sua qualità di legale rappresentate della società fallita e non già come imprenditore singolo, nella logica, dunque, della L. Fall., art. 223, che, come è noto, riguarda i fatti di bancarotta commessi da persone diverse dall'imprenditore, ossia da uno dei soggetti qualificati menzionati nella stessa disposizione normativa.
È manifestamente infondato il quarto motivo che eccepisce l'illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 223 e del richiamato L. Fall., art. 216 con riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, art. 25 Cost., comma 2, all'art. 27 Cost., comma 1 e 3 e all'art. 73 Cost., comma 3, per mancata previsione del nesso di causalità tra le condotte considerate ed il dissesto societario, posto che la costruzione normativa delle fattispecie è frutto di scelte discrezionali del legislatore che non possono ritenersi irrazionali ne' in contrasto con alcuna delle richiamate norme costituzionali, avuto riguardo agli interessi perseguiti dalla noma penale. Infatti, la relativa formulazione è frutto di scelta di politica criminale del legislatore, che ha inteso perseguire, come primario obiettivo, l'interesse alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore, costituente garanzia generica dell'adempimento delle obbligazioni a suo carico (art. 2740 c.c.), postulando, coerentemente, che, ai fini del perfezionamento della fattispecie delittuosa, sopravvenga la dichiarazione di fallimento, a seguito dell'accertato dissesto della società o dell'impresa individuale, indipendentemente dalla prova del nesso causale tra condotta distrattiva ed evento dissesto.
Il quinto motivo è inammissibile posto che, sub specie del difetto motivazionale, tenta di veicolare nel processo non consentite questioni di merito (prezzo degli arredi venduti e pretesa estremità dell'odierno ricorrente alla relativa alienazione), sulle quali, peraltro, la Corte distrettuale ha reso adeguata risposta.
Palesemente infondato è il sesto motivo, con riferimento alla pretesa illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, giacché anche sul punto la motivazione appare ineccepibile, ricavandosi, compiutamente, dalla sua articolazione le ragioni della ritenuta responsabilità del ricorrente, tanto più in considerazione del fatto che, ai fini della configurazione dell'elemento psicologico del reato in questione, è notoriamente sufficiente - secondo consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice - il dolo generico che si estrinseca nella coscienza e volontà di compiere atti di disposizione incompatibili con gli interessi dell'impresa, in quanto aventi quale conseguenza la lesione del patrimonio aziendale, la diminuzione delle garanzie patrimoniali e l'indebolimento della posizione dei creditori (cfr. Cass. sez. 5, 10.6.1998, n. 2876, rv. 212607). E siffatta consapevolezza è normalmente implicita nella condotta distrattiva (cfr. Cass. sez. 5 27.2.1997, n. 4472, rv. 207480), specie allorquando l'amministratore non sia stato in grado di giustificare il mancato reperimento dei beni che avrebbero dovuto far parte del patrimonio sociale ovvero di indicarne la destinazione al soddisfacimento delle relative finalità, in applicazione di consolidata regola di giudizio in materia (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 18.2.1999, n. 854, rv. 212859). Manifestamente infondato è il settimo motivo, non rispondendo al vero che la Corte di merito abbia disatteso le doglianze difensive relative alla sublocazione, avendo invece confutato le relative obiezioni, a ff. 14 e 15, con argomentazione plausibile e formalmente corretta, evidenziando come i sub-affitti a prezzi irrisori dei locali condotti in locazione (beneficiario di una sublocazione era, peraltro, lo stesso LL) avesse arrecato danno alla società, che, in realtà, aveva continuato a sostenere tutte le spese generali dei locali sublocati.
È, invece, fondato l'ottavo motivo con cui parte ricorrente si duole che, nonostante la declaratoria di prescrizione della bancarotta semplice, la pena irrogata al ricorrente non sia stata proporzionalmente diminuita. Peraltro, la procedura di determinazione della pena presenta un evidente errore di diritto, avendo affasciato i diversi episodi distrattivi con il vincolo della continuazione, ove invece, nel caso di specie, avrebbe dovuto operare solo l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta di cui alla L. Fall., art. 219. In virtù del principio della concezione unitaria del reato di bancarotta ed al fine di mitigare il rigore derivante dall'applicazione delle norme sul concorso di reati, la pluralità di atti di bancarotta è considerata una semplice circostanza aggravante del reato anche nelle ipotesi - assai disomogenee tra loro - di commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale (cfr. Cass. sez. 5, 18.2.1992, n. 637, rv. 189924). 3. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, con rinvio al competente giudice di merito perché proceda a nuova determinazione della pena, alla stregua delle ragioni che hanno determinato l'annullamento, sul punto, dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006