Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2013, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/10/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI LO - Consigliere - N. 2629
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 7093/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LI N. IL 01/08/1946;
avverso la sentenza n. 1569/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 07/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. DI POPOLO Angelo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
per il ricorrente è presente l'avv. CASTAGNA Mario, in sostituzione dell'avv. CASTAGNA Anna, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 marzo 2010 del Tribunale di Ancona, confermata dalla Corte d'appello di Ancona, in data 7 giugno 2011, TI IC era condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, commessi quale legale rappresentante della ditta individuale "Geometra TI IC", avente sede in Fabriano e dichiarata fallita il 6 luglio 2005.
2. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, con atto affidato a sei motivi:
a) intervenuta prescrizione del reato di bancarotta documentale, poiché le condotte riguardanti le scritture contabili sono risalenti agli anni 2002, 2003 e 2004, per cui sono decorsi i sette anni a mezzo necessari all'estinzione;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, n. 1, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il ricorrente deduce che la gran parte dei beni distratti è rappresentato da beni di consumo, i quali hanno un valore irrisorio dopo un periodo di uso, per cui non sono riparati ma vengono soppressi;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, n. 1, con particolare riferimento all'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il ricorrente rileva che, per il valore irrisorio dei beni distratti, deve escludersi che un'eventuale vendita avrebbe potuto determinare un ritorno economico per l'impresa;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, n. 1, con particolare riferimento al pregiudizio per i creditori nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, da escludersi in considerazione del valore irrisorio dei beni non ritrovati;
e) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, n. 1, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale.
Il ricorrente contesta che il curatore non sia stato in grado di ricostruire la consistenza del patrimonio dell'azienda, riconducendo le omissioni contabili a meri errori, peraltro commessi dal professionista che le curava;
f) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, n. 1, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il ricorrente ritiene che la condotta dell'imputato possa considerarsi al più colposa, poiché gli si possono contestare solamente inesattezze, che però non hanno influito sulla ricostruzione della contabilità dell'impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell'imputato va rigettato.
2. Il primo motivo è infondato, poiché la prescrizione dei reati maturerà solamente in data 6 gennaio 2018, dovendosi determinare il tempo necessario prescrivere in 12 anni e sei mesi, secondo la disciplina dettata dall'art. 157 c.p., ai sensi della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 2, in quanto più favorevole rispetto alla precedente, che comporterebbe un termine di 15 anni.
3. Quanto agli altri motivi, poiché essi riguardano tutti la manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata, con riferimento ai diversi elementi dei reati contestati (elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale;
elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale;
pregiudizio per i creditori nella bancarotta fraudolenta patrimoniale;
elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale) è utile fare una premessa in ordine alla deducibilità del vizio di motivazione innanzi alla Corte di cassazione.
3.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sul punto va ancora precisato che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), può essere solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto. Infatti il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. I termini della questione non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, non è quindi consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Parimenti non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa;
un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. La Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. In questa prospettiva, il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova". Si tratta di vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione. In questa prospettiva, per chiarire, si può apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi, nel senso della presente motivazione.
4. Fatta questa premessa, i tre motivi riguardanti il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono manifestamente infondati.
4.1 Con riferimento all'elemento oggettivo della distrazione, in base alle scritture contabili alla data del fallimento vi erano tutta una serie di beni strumentali analiticamente descritti nel capo di imputazione per un costo storico di Euro 108.693,71, che risultavano nella disponibilità della ditta in epoca antecedente e prossima al fallimento, essendo stati iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, ma non rinvenuti dal curatore in sede di inventario. Orbene, questa Corte ha avuto modo di affermare costantemente che sia l'imprenditore individuale, che è illimitatamente responsabile con tutti i beni presenti e futuri ex art. 2740 c.c., sia gli amministratori di una società dichiarata fallita, hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (Cass., sez. 5^, 15 dicembre 2004, n. 3400, sez. 5^, 31 gennaio 2000, n. 997, sez. 5^, 17 maggio 1996, n. 9430, sez. 5^, 8 ottobre 1997, n. 11703). Pertanto l'imputato avrebbe dovuto dare conto della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato cosa che non ha fatto, tenuto conto che non sono state rinvenute dalla curatela. La spiegazione fornita anche nel ricorso, secondo cui si trattava di beni di consumo o comunque di valore prossimo allo zero, in considerazione dell'usura derivante al tempo, è stata ritenuta dalla Corte territoriale assolutamente inverosimile, in considerazione della tipologia dei beni (macchinari apparecchi, attrezzature edile, fotocamera digitale, impalcatura, arredamenti, mobili e macchine elettromeccaniche ed elettroniche di ufficio, un'autovettura Citroen BX, impianti telefonici e telefoni).
La legge fallimentare, art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito un obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione).
4.2 Quanto all'elemento soggettivo, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Sezione quello secondo cui nella bancarotta per distrazione l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, quindi, dalla coscienza e volontà dell'azione, compiuta con la consapevolezza, insita nel concetto stesso di distrazione, del depauperamento o della possibilità del depauperamento della società in danno dei creditori. Sul dolo non ha incidenza, quindi, ne' la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, ne' il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente,
ogni ipotesi di distrazione. In definitiva è sufficiente che l'agente agisca con coscienza e volontà dell'azione e con la consapevolezza del depauperamento della società (Sez. 5^, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921; Sez. 5^, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932).
4.3 Quanto infine al pregiudizio per i creditori, che il ricorrente vorrebbe escluso, in considerazione del valore irrisorio dei beni non ritrovati, valgono le medesime considerazioni già sviluppate a proposito dell'elemento oggettivo.
5. I due motivi riguardanti la bancarotta fraudolenta documentale sono infondati.
5.1 Il ricorrente ritiene che la responsabilità per la tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari della fallita vada ricondotta al professionista che teneva la contabilità. Sul punto questa Sezione ha più volte affermato che l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare la attività svolta dal delegato (Sez. 5^, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707). Il principio opera nel caso di inquadrabilità della condotta sia in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice), sia in delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale); in tale ultima ipotesi, dovrà presumersi che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo. Trattasi, peraltro, di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta da rigorosa prova contraria, prova che nel caso di specie è completamente mancata, essendo invece emersa dalla deposizione del teste AR, amministratore della società che teneva la contabilità della ditta, la difficoltà nel farsi consegnare dall'imputato gli estratti conto, i giustificativi, gli assegni fatti e la mancata consegna dei documenti necessari. Quanto poi al rilievo secondo cui il curatore, attraverso uno sforzo di normale diligenza, sarebbe stato in grado di ricostruire adeguatamente la situazione contabile, si tratta di apprezzamento di merito, inammissibile in questa sede, poiché la sentenza impugnata chiarisce in maniera completa, alla luce delle deposizioni del consulente tecnico del pubblico ministero, dell'ufficiale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza e dell'amministratore della società che teneva la contabilità tutte le omissioni riscontrate, le carenze e le incompletezza della documentazione.
5.2 Quanto infine all'elemento soggettivo del reato, essendo contestata la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, il dolo richiesto dalla norma penale deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5^, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709; Sez. 5^, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444) e non il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, richiesto invece nelle ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili.
La sentenza impugnata fornisce motivazione coerente e logica su punto, sottolineando che le irregolarità contabili relative ai beni in leasing, alle movimentazioni finanziarie con la Centro ricambi s.r.l. ed alle immobilizzazioni materiali risultanti in bilancio vanno lette alla luce della condotta distrattiva, soprattutto con riferimento ai rapporti con la società amministrata dal LL CO LO, come destinate ad impedire la ricostruzione del patrimonio sociale.
Sotto il profilo motivazionale, va osservato che la sentenza impugnata sottolinea che l'imputato si occupava personalmente dell'intera gestione della ditta, per cui non possono esservi dubbi, per quanto già detto, della responsabilità del Manfrellotti.
6. In conclusione il ricorso proposto dall'imputato va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014