Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2013, n. 2812
CASS
Sentenza 17 ottobre 2013

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In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2013, n. 2812
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2812
Data del deposito : 17 ottobre 2013

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