Sentenza 14 novembre 2016
Massime • 1
In tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, l. fall.. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, l. fall. dal dolo generico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 55065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55065 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2016 |
Testo completo
55065 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2833 dr. Paolo Antonio BRUNO Presidente - Sent. n. sez. UP 14/11/2016 dr. Rosa PEZZULLO dr. Enrico Vittorio SCARLINI R.G.N. 14322/2016 dr. Irene SCORDAMAGLIA - Relatore - dr. Giuseppe RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN VA, nato a [...], il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 3/12/2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Gum Inandamaftie RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 17/05/2012 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato LZ OV nella veste di amministratore unico della società cooperativa a.r.l. "LAVORO & SVILUPPO", dichiarata fallita dallo stesso Tribunale con sentenza del 27/09/2005 - colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 R.D. n. 267/1942 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione oltre consequenziali statuizioni.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato, avv. Giancarlo Camassa, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un'unica ragione di censura.
2.1. In particolare il ricorrente ne denunciava la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., criticandone il plesso argomentativo in forza del quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato per avere omesso di tenere i libri e le altre scritture contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o il movimento di affari della società cooperativa fallita, nella parte in cui il giudice di merito aveva inferito l'esistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione della contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale - che, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942, assumeva dovesse individuarsi nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare un pregiudizio ai creditori dalla mera - sussistenza del fatto materiale della mancata consegna delle scritture contabili della compagine imprenditoriale amministrata - dal 14/04/2002 al 16/06/2003 e dal 3/09/2003 alla data del fallimento alla curatela fallimentare. Consegna, peraltro, inesigibile da parte del ricorrente, che non aveva giammai ricevuto dai precedenti amministratori né i libri né le altre scritture contabili relative agli anni di esercizio successivi al 31/12/2001, ed al quale, dunque, non era addebitabile la condotta tipica del reato di cui ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942, potendosi dubitare della stessa effettività della qualifica funzionale formalmente rivestita all'interno dell'organigramma della società cooperativa. Nella fattispecie concreta, pertanto, non erano ravvisabili i presupposti del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere qualificata nei termini della meno grave fattispecie della bancarotta documentale semplice ai sensi dell'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, l'istruttoria dibattimentale avendo offerto riscontro, al più, di un disordine contabile riveniente dalla totale inattività dell'azienda. 2 ss CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi e, comunque, per la loro estraneità rispetto allo schema tipico di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p.. 1. Le contestazioni evidenziate nel ricorso per cassazione attengono a questione di merito, qual è quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che si sottrae al sindacato di legittimità ove sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. E tale deve ritenersi quella resa dalla Corte Territoriale che, in esito a scrupolosa e logicamente coerente rivisitazione del materiale probatorio, ha indicato compiutamente le ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato.
2. In maniera ineccepibile, infatti, il giudice del secondo grado di merito ha disatteso il rilievo secondo il quale al ricorrente, quale amministratore della società mutualistica fallita, non avrebbe potuto muoversi alcun rimprovero quanto all'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della compagine imprenditoriale, non avendone egli mai ottenuto il possesso per effetto della loro mancata consegna da parte dei precedenti amministratori. La giustificazione addotta all'inerzia serbata nel far fronte ai propri obblighi contabili e fiscali, in effetti, cozza con il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale pur per omessa tenuta delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 - dep. 10/01/2014, Demajo, Rv. 25795001; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 dep. 19/05/2010, Succi, Rv. 247251), connesso ai doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005 - dep. 05/12/2005, Liberati, Rv. 232816).
3. Del pari lo stesso giudice ha adeguatamente focalizzato il momento soggettivo tipico del reato di bancarotta fraudolenta documentale siccome contestato, consistente nella mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio e del movimento d'affari. Sul punto vale richiamare l'insegnamento impartito dalla giurisprudenza di legittimità che ormai da tempo, senza oscillazioni, ha sostenuto che, indicando l'espressione 'in guisa da procurare un ingiusto profitto a sé o ad 3 سلام altri o un pregiudizio ai creditori' una connotazione della condotta e non uno scopo dell'agente, la seconda delle ipotesi d'incriminazione delineate dalla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942 deve ritenersi assistita dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda o possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, e non dal dolo specifico, avente di mira, cioè, lo scopo di arrecare un danno ai creditori, che qualifica le sole condotte di sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture contabili sanzionate nella prima parte dell'art. 216, comma 1, n.
2. R.D. n. 267/1942 (Sez. V, 8 giugno 2010, n. 21872, Laudiero;
Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio;
Sez. V, 28 giugno 2005, n. 24328, Di OV;
Sez. V, 3 dicembre 2004, n. 46972, Francalacci;
Sez. V, 5 maggio 2004, n. 21075, Lo Russo;
Sez. V, 22 agosto 2001, n. 31356, Feroleto;
Sez. V, 16 febbraio 2000, n. 5905, Amata).
4. Indagine, quella sull'elemento soggettivo, compiuta efficacemente dalla Corte di Appello anche ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria inerzia, anche nella sola istituzione del compendio documentale, tenuta dall'imputato per tutto l'arco di svolgimento del suo mandato funzionale. Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri;
Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio;
Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto). Ed in aggiunta a tale criterio distintivo, in alcune pronunce di questo Supremo Collegio, la differenza tra le due fattispecie di bancarotta documentale evocate è stata individuata anche nel profilo oggettivo della condotta del fallito: rilevando nella bancarotta documentale semplice l'aspetto meramente formale dell'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture 4 G contabili obbligatorie per legge, mentre nella bancarotta fraudolenta un profilo sostanziale, atteso che, da un lato, l'illiceità della condotta non è circoscritta alle sole scritture obbligatorie per legge, riguardando tutti i libri e scritture contabili genericamente intesi, e, dall'altro, è richiesto il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito.>> (Sez. V, n. 38302 del 13/06/2016 - dep. 15/09/2016, Ricciardello, non massimata). E' indiscutibile, infatti, che è estraneo al fatto tipico descritto dell'art. 217 L.Fall., comma 2, l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, evento che invece caratterizza una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale. L'accertamento di tale evento non è dunque necessario ai fini della configurabilità del suddetto reato.. [poiché, ndr.], nel caso in cui oggetto di contestazione siano mere irregolarità o errori formali nelle registrazioni comunque inidonei a compromettere la completezza o l'attendibilità delle scritture in quanto dalle stesse emerge l'effettivo contenuto e significato dei dati annotati, il reato non sussiste per difetto di offensività della condotta>> (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Corasaniti, Rv. 26077401): questo perché il delitto di bancarotta semplice documentale è un reato di pericolo presunto e di pura condotta, posto a tutela del bene giuridico costituito dall'esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita, che viene in essere anche se non si realizza alcun danno o solo la messa in pericolo degli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015 - dep. 09/11/2015, Rossi, Rv. 26550801).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di Euro 2000.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Paolo Antonio Bruno Grum tuendamonftian RCB SPORTATA IN C A ad 2 2013 5Don Jusi NO IL FUNZIO C LE