Sentenza 21 dicembre 2010
Massime • 1
L'ordinanza applicativa di una misura coercitiva personale deve contenere l'indicazione della data di scadenza della medesima solo quando emessa al fine esclusivo di prevenire il pericolo di inquinamento investigativo, e non anche qualora ricorrano ulteriori e diverse esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2010, n. 10785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10785 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 21/12/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2200
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 19289/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LI IR, n. a Capua il 16/05/1974;
2. IZ IG IR, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 31/03/2010 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Pierfrancesco Bruno per LI IR, e avv. Gaetano Marino e Giacomo Tartaglione per IZ IG IR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del rispettivo ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, adito ex art. 310 c.p.p., in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina avverso l'ordinanza in data 15 febbraio 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, applicava a IR LI e a IG IR IZ la misura cautelare interdittiva della sospensione del pubblico servizio di carabiniere a norma degli artt. 287 e segg. e 308 e segg. c.p.p.. 2. Osservava il Tribunale che dagli elementi investigativi raccolti derivavano gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai reati contestati (falsità ideologica, omissione di atti di ufficio, calunnia), essendo emerso che i due, nella loro qualità di carabinieri, avevano attestato falsamente nel verbale di arresto del minore MA ON di averlo trovato in possesso di 90 gr. di hashish, mentre tale quantitativo era in realtà detenuto da AS IO nella sua abitazione (in Lenola, il 19 febbraio 2009).
Contrariamente, poi, a quanto ritenuto dal G.i.p., sussisteva il pericolo di inquinamento probatorio ed un concreto pericolo di reiterazione criminosa.
3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati.
4. IR LI denuncia personalmente:
4.1. Perdita di efficacia della misura interdittiva per mancato espletamento dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.. 4.2. Vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, non essendo stata considerata da parte del Tribunale la circostanza dell'intervenuto trasferimento dell'indagato ad altra sede.
4.3. Vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, essendosi l'ordinanza impugnata basata sulle dichiarazioni interessate della presunta persona offesa ON.
4.4. Violazione di legge circa i presupposti per la configurabilità dell'art. 368 c.p., potendosi solo affermare che gli indagati avessero enfatizzato la dinamica dei fatti nelle loro modalità esecutive, senza però che ciò incidesse sulla loro rilevanza penale, essendo incontestabile che il ON detenesse sostanza stupefacente per uso non esclusivamente personale.
5. L'avv. Gaetano Marino, nell'interesse di IZ IG IR, denuncia:
5.1. Nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, non essendosi proceduto, prima dell'applicazione della misura interdittiva, all'interrogatorio dell'indagato, come previsto dall'art. 289 c.p.p., comma 2. 5.2. Mancata declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello del pubblico ministero, che difettava di specificità, per carente indicazione dei capi e punti su cui verteva l'impugnazione.
5.3. Erronea valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non essendosi tenuto nel giusto conto il grave ritardo nella presentazione della denuncia da parte del ON nonché gli aspetti contraddittori di questa. Quanto alle altre dichiarazioni di natura testimoniale di altri soggetti, esse si basavano su impressioni personali ed erano comunque de relato. Le fonti indiziarie, infine, non si riferivano specificamente alla posizione del IZ.
5.4. Difetto di motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelari, non essendosi tenuto conto del fatto che il IZ prestava servizio presso la sede di Gaeta, ed era solo occasionalmente stato impiegato in appoggio alla operazione da svolgersi in Lenola, svolgendo comunque un ruolo defilato rispetto a quello degli altri militari operanti.
5.5. Violazione degli artt. 287 e 308 c.p.p., per mancata indicazione della durata della misura che ben poteva essere inferiore a quella massima di due mesi;
in subordine, incostituzionalità della disciplina ove diversamente interpretata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. Le deduzioni svolte da entrambi i ricorrenti in punto di adeguatezza della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari appaiono inammissibili: esse in realtà non denotano alcuna evidente lacuna o incongruenza logica nel ragionamento posto a base del provvedimento impugnato, In esso, quanto agli indizi di colpevolezza, si tiene conto complessivamente delle varie risultante testimoniali, che non si appuntano solo sulle dichiarazioni del ON o di quelle, de relato, dei suoi genitori, ma anche su quelle di persone estranee ai fatti, tra cui la insegnante Chiara Labbadia e l'amico del IO, RO Marco;
quanto alle esigenze cautelari, poi, correttamente è stato ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, in relazione a specifiche indagini da svolgere, e quello di reiterazione di analoghi reati, in considerazione della disinvoltura mostrata dagli imputati nella conduzione di indagini al di fuori di ogni schema legale.
3. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello del p.m., dedotta nel ricorso del IZ, appare manifestamente infondata:
come osservato dal Tribunale, il G.i.p. si era in sostanza limitato a ritenere insussistenti le esigenze cautelari ed era su questo punto che il ricorrente avrebbe dovuto saggiare la specificità della impugnazione del p.m.; mentre il ricorso non contiene al riguardo motivi di doglianza di una qualche concretezza a sostegno dell'assunto.
4. Non doveva essere espletato alcun interrogatorio ex art. 289 c.p.p., comma 2: non prima della decisione del G.i.p., perché questa
è stata nel senso del rigetto della richiesta del p.m., e non prima della decisione di quella del Tribunale adito ex art. 310 c.p.p. su appello del p.m., posto che, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, il diritto di difesa è pienamente rispettato dalla facoltà dell'imputato di comparire in udienza e di esporre ivi, sottoponendosi a interrogatorio, le sue ragioni (v, Cass., sez. 6, 16 dicembre 2008, Cosentino, Rv. 244386).
5. Contrariamente a quanto dedotto dal IZ, stante il disposto dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), posto che nella specie il provvedimento cautelare non è stata adottato per la sola esigenza di prevenire il pericolo di inquinamento investigativo, ma anche per quella connessa al pericolo di reiterazione criminosa, nel provvedimento impugnato non doveva essere fissata la data di scadenza della misura (vedi, ex plurimis, Cass., sez. 6, n. 44809, 6 novembre 2003, Segreto;
Sez. 5, n. 4428, 28 settembre 1999, Isola). La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, perché la legge prevede un limite massimo delle misure cautelari personali, nella specie, trattandosi di misure interdittive, pari di regola a due mesi (art. 308 c.p.p., comma 2), e in ogni caso il diritto dell'imputato a che sia rispettata l'esigenza di adeguatezza della misura, tenuto conto anche del periodo di tempo trascorso, è assicurato anche dalla possibilità di chiederne la revoca, a norma dell'art. 299 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011