Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
Commentario • 1
- 1. Amministratore di fatto sempre responsabile della tenuta delle scritture contabiliDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2013, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 22/11/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO P. - rel. Consigliere - N. 3028
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 8641/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM MI, nato a [...] il [...]:
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 07/02/2012;
visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galasso Aurelio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del 13/07/2005 con la quale il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato IR MI, in qualità di amministratore unico e liquidatore della società Siac s.r.l., dichiarata fallita dallo stesso Tribunale, con sentenza del 19/12/2005, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi della L. Fall., art. 223 e art. 216, comma 1, n. 2, e, in concorso di attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione oltre consequenziali statuizioni.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato, avv. Roberto Tonti, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui avrebbe dovuto tenersi conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), e mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. d). Critica, al riguardo, il contesto motivazionale in forza del quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato nonostante che questi avesse sempre usato la massima trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria della società, tale da consentire un'esatta ricostruzione del patrimonio societario. D'altro canto, ove avesse voluto occultare le movimentazioni contabili o comunque i propri affari, il IR non avrebbe esitato ad intestare conti correnti della società a terze persone. Nella fattispecie, pertanto, non erano ravvisabili i presupposti del reato in contestazione, che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere qualificato nei termini della meno grave fattispecie della bancarotta semplice di cui all'art. 217 L. Fall.. Ed infatti, nonostante che alcune operazioni non risultassero annotate nei libri contabili, certamente le stesse erano riferibili alla detta fallita, la quale non aveva mai occultato la propria identità sui conti correnti. In ogni caso, la documentazione in atti aveva consentito la puntuale ricostruzione del patrimonio della società fallita.
2. Il ricorso è, decisamente, inammissibile in quanto attiene a questione prettamente di merito, qual è, pacificamente, quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che si sottrae al sindacato di legittimità ove sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. Tale deve ritenersi quella in esame che, in esito a diligente rivisitazione del materiale probatorio, ha indicato, compiutamente, le ragioni dei ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato. In particolare, ha adeguatamente focalizzato il momento soggettivo tipico del reato in questione, consistente, come è risaputo, nella mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. Indagine, questa, decisiva ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché l'elemento soggettivo segna, notoriamente, il discrimine tra l'ipotesi delittuosa in questione e la meno grave fattispecie della bancarotta semplice, che, correttamente, è stata quindi esclusa dalla Corte territoriale (cfr. Cass. sez. 5, 18.10.2005, n. 6769, rv. 233997).
3. Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014