Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2013, n. 5237
CASS
Sentenza 22 novembre 2013

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Massime1

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.

Commentario1

  • 1Amministratore di fatto sempre responsabile della tenuta delle scritture contabili
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2013, n. 5237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5237
Data del deposito : 22 novembre 2013

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