Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
1 01 867 / 0 1 1 13000 CANCELLERIA Reg. gen. N° 18764/1998 Udienza del 19 ottobre 2000 Oggetto: esecuzione specifica di obbligo contrattuale. bron 3870 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA Rep 602 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente dal Sig. per diritti 3000 Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel IL CANCELLIEREFFB 2001 Dott. ENRICO SPAGNA MUSO Consigliere Dott. CARLO CIOFFI Consigliere LIRE 3000 Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CG069372 LO UG IO e DE LU NI, elettivamente domiciliati in Roma, via Leone Dehon n. 50, presso l'avv. Bartolomeo Carlo Romeo, difesi dall'avv. Pasquale Carlino in forza di mandato in atti;
Acopia ga ROTTED
- ricorrenti -
12000+3 7.6 21
contro
C LI RA D'UI RA e RA SS IRENE. D'UI GIOVANNI SE, elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio n. 16. presso l'avy. Dario Imparato, difesi dagli avvocati Paolo 1688/00 18764 1998 LO e de IS OS e ER. Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. OF453089 2 RD e IG RD, in forza di procura autenticata in atti;
controricorrenti – nonce lovebordi AR ver. Palm LM Ester a LM Surico-intimati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 14 novembe 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 200CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dal Relatore Cons. Riggio;
Rilasciata copia legale al Sig Udito l'avv. Pasquale Carlino e l'avv. Paolo RD. per diritti L. 12000 +3 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo ✓ ་ ་ ་ IL CANCELLIERE Maccarone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con citazione del 4 dicembre 1990 GE GO LO e TO De IS, promissari acquirenti, convennero dinanzi al Tribunale di Napoli gli eredi di NZ OS, promittente alienante, per sentire. in relazione al contratto preliminare di compravendita dell'appartamento sito in Napoli alla via D. Morelli n. 7, datato 18 luglio 1988, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. A sostegno dell'asserito inadempimento del promittente venditore dedussero: che lo stesso si era impegnato a cancellare la trascrizione del pignoramento del 28 dicembre 1974 prima della stipula del definitivo, fissata per il 30 dicembre 1988; che pochi giorni prima di tale scadenza era stata trascritta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del genitore (comprendenti l'immobile de quo) proposta da NE OS nei confronti del fratello NZ;
che con raccomandata del 29 dicembre 1988 avevano invitato NZ OS a fissare una nuova data per la stipula del contratto definitivo, previa cancellazione della trascrizione già esistente e di quella 18764/1998 LO e de IS OS e ER. Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 relativa alla domanda di riduzione: che nell'aprile 1990 era deceduto il promittente venditore e la denuncia di successione era stata presentata nel successivo mese di ottobre. Ad eccezione di NE OS, si costituirono tutti gli eredi del promittente venditore, chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promissari i quali, nonostante che il contratto definitivo dovesse essere stipulato per il 31 dicembre 1988, non solo avevano omesso di versare il residuo prezzo, lasciando così decorrere un periodo di tempo tale da far presumere la definitività dell'inadempimento, ma avevano proposto la domanda di esecuzione specifica dopo ben due anni. Nelle more fra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione, la convenuta TT LM, vedova di NZ OS, in adempimento pro quota dell'obbligazione assunta dal de cuius, procedette alla vendita della propria quota dell'immobile (pari a 2/3) in favore degli attori. All'udienza collegiale il procuratore degli stessi, unico comparso, esibiti fra l'altro l'atto di vendita predetto e quello di offerta stragiudiziale del prezzo, chiese declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta nei confronti della LM ed insistette per l'accoglimento di quella avanzata nei confronti degli altri convenuti, chiedendo al tribunale di non tenere conto della espressione di cui alla precisazione delle conclusioni attoree "libera di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli", da ritenersi rinunziata ed abbandonata. Con sentenza del 2 giugno 1993 il tribunale pronunziò il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore degli attori ed a carico degli eredi (ad eccezione della 18764/1998 LO e de IS OS e ER. Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. LM) della proprietà dell'immobile in ragione di 1/3, subordinando il trasferimento al versamento del residuo prezzo, pari a lire 180.000.000; dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti della LM, compensando le relative spese: condannò gli altri convenuti alla rifusione delle spese in favore degli attori. Tale decisione veniva impugnata da NE OS e da NC e OV IU ER D'NO, e la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 novembre 1997, rigettava la domanda proposta dagli originari attori ex art. 2932 c.c., compensando le spese di entrambi i gradi. La corte rilevava, per quanto qui interessa, che al momento in cui il contratto definitivo doveva essere stipulato esisteva la trascrizione della r domanda di riduzione (nonché la trascrizione del pignoramento, di scarsa M incidenza) per cui, dovendo essere l'inadempimento colpevole, ai promissari acquirenti non poteva muoversi altro addebito che quello di un eccesso di prudenza. Peraltro, le circostanze che l'azione legale era stata proposta dopo due anni e che poi gli attori avevano rinunziato a condizionare il trasferimento dell'immobile alla preventiva cancellazione delle trascrizioni erano irrilevanti. sia perché nel frattempo era intervenuto il rigetto della domanda di riduzione. sia perché trattavasi di circostanze non significative e non incidenti sulla valutazione della gravità del preteso inadempimento. L'insussistenza di un grave ed imputabile inadempimento da parte del LO e del De IS, tuttavia, non comportava l'automatico accoglimento della domanda di esecuzione specifica da loro proposta, non potendosi ravvisare inadempimento neppure da parte del promittente venditore (e poi dei 18764 1998 LO e de IS OS e ER. Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 1 0 suoi eredi). Infatti, secondo la corte di appello, l'inadempimento presuppone la colpa e quindi, quando deve esaminare una domanda ex art. 2932 c.c., il giudice ha l'obbligo di verificarne la fondatezza ed il rispetto delle regole e dell'obbligo della buona fede. Solo qualora il rifiuto sia ingiustificato o le condizioni originarie siano venute meno per fatti imputabili al promittente venditore, potrà pronunciare sentenza costitutiva. Ciò premesso, la corte rilevava che nella specie il promittente venditore non solo non era responsabile del fatto che la sorella, dopo il contratto preliminare, aveva proposto e trascritto la domanda di riduzione, ma si era attivato per la relativa cancellazione, sia chiedendo un provvedimento d'urgenza al giudice (che era stato respinto) sia notificando una richiesta stragiudiziale alla sorella (che non aveva ottemperato). Inoltre NZ OS, nel riscontrare l'invito alla stipula da parte dei promissari acquirenti, sia era dichiarato pronto ad adempiere, affermando di garantire i promissari dalla evizione totale o anche solo parziale, rendendo così possibile la stipula, avuto anche riguardo alla qualità ed alle condizioni economiche del promittente venditore, quali emergevano dalla denunzia di successione dei suoi eredi. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il LO ed il De IS in base a quattro motivi di ricorso, cui resistono con controricorso NE OS ed i germani NC e OV IU ER D'NO. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando l'omessa. insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza i ricorrenti lamentano che la corte di appello si sia limitata a 18764:1998 LO e de IS OS e ER. Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 6 valutare il comportamento del OS solo in relazione alla azione di riduzione subita ad opera della sorella, trascurando il fatto che il medesimo con il preliminare si era impegnato a cancellare a sua cura e spese, prima della stipula definitiva del rogito di compravendita, la trascrizione di un pignoramento subito il 28 dicembre 1974. E che tale trascrizione non fosse trascurabile risultava dal fatto che gli attuali ricorrenti con raccomandata del 29 dicembre 1988 avevano avanzato espressa richiesta di adempimento dell'obbligo assunto al riguardo. Peraltro il legale del OS, nel riscontrare detta raccomandata, aveva riconosciuto che la cancellazione non era ancora stata effettuata, offrendo delle soluzioni, come la prestazione del consenso alla cancellazione della suddetta formalità nell'atto pubblico di vendita, non in linea con l'obbligo assunto dal OS di cancellare a sua cura e spese la formalità prima della stipula del contratto definitivo, operazione implicante una serie di adempimenti. Con il successivo motivo, denunciando gli stessi vizi di motivazione di cui a quello precedente, i ricorrenti rilevano che la corte di merito si è limitata a prendere in considerazione il solo comportamento del OS. ignorando quello dei suoi eredi che pure era stato denunciato con l'atto introduttivo del giudizio - i quali, benché sollecitati alla stipula del contratto definitivo, con la contestuale offerta del residuo prezzo, non vi avevano adempiuto. La violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c.. in relazione agli artt. 1218 e 1256 c.c. viene denunciata con il terzo motivo, con cui si censura il fatto che la corte di appello abbia tratto dal convincimento della assenza di 18764:1998 LO e de IS OS e ER. Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 7 responsabilità del OS in relazione alla trascrizione della domanda di riduzione la conseguenza della non accoglibilità della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, mentre tale asserita assenza di responsabilità avrebbe potuto al più comportare l'assoluzione da un obbligo di risarcimento del danno, ma non certo esimere il OS ed i suoi eredi dall'obbligo di trasferire l'immobile una volta cessata l'impossibilità temporanea della prestazione. Infine, con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., 2907 e 2908 c.c. e 277 c.p.c.. poiché la corte di merito, rigettando sia la domanda di risoluzione प del contratto preliminare proposta dagli eredi OS, che quella di adempimento ता proposta dal LO e dal De IS, avrebbe disapplicato le norme che regolano la forza vincolante del contratto e quelle che regolano la sua interpretazione. Esaminando il primo motivo rileva la Corte che lo stesso risulta pienamente fondato. Effettivamente la corte napoletana si è soffermata solamente sulla trascrizione della domanda di riduzione, proposta
contro
NZ OS dalla sorella NE, escludendo che tale trascrizione, avvenuta poco prima della data in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo. e la relativa impossibilità di cancellazione della stessa da parte del promittente venditore, fossero addebitabili a colpa di quest'ultimo. Invece, per quanto riguarda la iscrizione del pignoramento, che pure con il contratto preliminare il venditore si era impegnato a cancellare prima della stipula del definitivo, la corte si è 18764/1998 LO e de IS OS e ER. Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 8 limitata ad affermare lapidariamente, con un inciso posto tra parentesi, che “da tutto il contesto è stata anche dalle parti ritenuta di scarsa incidenza la iscrizione del pignoramento“, senza più tornare sull'argomento. Ora, è evidente che tale motivazione non può ritenersi appagante, sia perché non indica le fonti del relativo convincimento, sia perché non spiega come una iscrizione che il promittente venditore si era impegnato specificamente a cancellare prima della stipula del rogito definitivo (e tale impegno certamente non era stato richiesto dagli acquirenti senza una ragione) potesse improvvisamente essere ritenuta di scarsa incidenza nel contesto generale dei rapporti tra le parti, tanto più che nel corso delle trattative intercorse per addivenire alla fissazione di una nuova data per la stipula del definitivo le stesse ne avevano ancora discusso. Il motivo deve pertanto essere accolto. e conseguentemente dichiarati assorbiti gli altri, il cui esame, alla stregua di detto accoglimento, risulterebbe ultroneo in questa sede. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che deciderà la controversia tenendo conto dei principi innanzi enunciati, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile francs vendors della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2000. Ugo diggin ost 18764/1998 LO e de IS OS e ER. 8/ Udienza del 19 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talare zi- DEPOSI Roma 9 FEB 2001 IL CANCELLIERS h0000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data4... MAG: 2004rie 4. 290.000 £.20910 versate S. го ля DUECENTONOVANTAMILA al n. p. II Dirigente Area Servizi .) (D.ssa AR Grazia DI FILIPPO) (lire Il Responsabile Servifio Atti Giudiziari RACCHINI) puny