Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2016, n. 48259
CASS
Sentenza 23 settembre 2016

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Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

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  • 1Divieto di reformatio in peius: cosa riguarda in appello?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 luglio 2024

    1. La questione: violazione del divieto di cui all'art. 597, co. 3, c.p.p. La Corte di Appello di Bari riformava parzialmente una sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva condannato gli imputati ciascuno alle pene, principali e accessorie ritenute di giustizia, in relazione a una serie di numerosi reati di furto pluriaggravato in concorso in rubrica loro ascritti. Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati e, tra i motivi ivi addotti, da uno di questi, erano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale, in violazione del divieto di cui all'art. 597, co. 3, c.p.p., nel rideterminare …

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  • 2Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018

    Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2016, n. 48259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48259
Data del deposito : 23 settembre 2016

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