Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
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- 1. Divieto di reformatio in peius: cosa riguarda in appello?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 luglio 2024
1. La questione: violazione del divieto di cui all'art. 597, co. 3, c.p.p. La Corte di Appello di Bari riformava parzialmente una sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva condannato gli imputati ciascuno alle pene, principali e accessorie ritenute di giustizia, in relazione a una serie di numerosi reati di furto pluriaggravato in concorso in rubrica loro ascritti. Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati e, tra i motivi ivi addotti, da uno di questi, erano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale, in violazione del divieto di cui all'art. 597, co. 3, c.p.p., nel rideterminare …
Leggi di più… - 2. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2016, n. 48259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48259 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
48 2 5 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 2348 Dott. MATILDE CAMMINO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO FUMU - N. 20242/2016- Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR OL N. IL 30/04/1979 avverso la sentenza n. 1440/2015 CORTE APPELLO di BARI, del 07/10/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FUMU Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Bald che ha concluso per i refetto del ricorss Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Italia Mendicimi 1. Con sentenza pronunciata in data 3 dicembre 2014 del Tribunale di Bari AP LA veniva dichiarato colpevole dei delitti di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo, clandestina e relativo munizionamento (artt. 2, 4, 7 della legge n. 895/67 e art. 23 della legge n. 110/75) nonché di possesso di documenti falsi (art. 497 bis c.p.) e ricettazione degli stessi (art. 648 c.p.)> (come si legge nell'intestazione della sentenza, e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed € 1000,00 di multa così determinata: pena base per il reato di cui all'art. 23 della legge n. 110/75 (arma clandestina), ritenuto più grave, anni due di reclusione ed € 500,00 di multa, aumentata di mesi sei di reclusione ed € 500,00 di multa per la contestata recidiva qualificata, aumentata di ulteriori mesi otto di reclusione ed € 250,00 di multa per il reato di cui agli artt. 2, 4, 7 L. 895/67>, di mesi sei di reclusione ed € 150,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p., e di mesi quattro di reclusione ed € 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 497 bis c.p., per un totale di mesi quarantotto di reclusione ed € 1500,00 di multa su cui è stata applicata la riduzione di un terzo per il rito abbreviato così pervenendosi all'indicata commisurazione finale.
2. La Corte di appello, in accoglimento di specifico motivo di gravame, prendeva atto che il delitto di cui all'art. 23 L. 110/75, individuato come violazione più grave dal Tribunale, non era stato mai contestato dal pubblico ministero bensì solo ritenuto d'ufficio dal giudice e disponeva la trasmissione dei relativi atti al Procuratore della Repubblica per quanto di sua competenza;
confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i residui reati. Quanto alla determinazione della sanzione, precisava che dal calcolo si sarebbe dovuta escludere quella indicata dal primo giudice per il reato di cui all'art. 23 L. 110/75, non più oggetto del giudizio, e individuava il "nuovo" reato più grave nella ricettazione;
rilevava che tuttavia la pena base ad esso relativa doveva essere fissata in misura più elevata (anni due, mesi sei di reclusione ed € 1000,00 di multa) rispetto a quella indicata dal Tribunale in ragione del negativo profilo personologico dell'imputato> e perveniva quindi pressoché invariati i restanti segmenti di aumento per la - continuazione alla pena finale comprensiva della riduzione premiale di anni due,- mesi otto di reclusione ed € 1200,00 di multa (dunque pari a quella detentiva irrogata in primo grado e superiore a quella pecuniaria).
3. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore che denuncia: - violazione del divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. per la mancata riduzione della pena complessivamente inflitta dal giudice di primo grado nonostante l'esclusione, in appello, del reato considerato più grave;
carenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Il primo motivo è fondato. Secondo quanto affermato da Sez. un., 27 settembre 2005, n. 40910, William Morales, rv 232066, nel giudizio di appello il divieto di reformatio in pejus della sentenza impugnata solo dall'imputato non riguarda solamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado;
e tale principio è ovviamente applicabile quando addirittura il più grave reato sul quale è calcolata la pena base rimanga totalmente escluso dal computo per una qualsiasi causa. Né può invocarsi, nel caso di specie, il dictum di Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C., rv 258653, secondo cui non viola il divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Ed invero -a prescindere dalla considerazione che l'esito finale cui è pervenuto nella sentenza impugnata il giudice di appello è superiore a quello cui è pervenuto il Tribunale perché, a parità di sanzione detentiva, è stata elevata la sanzione pecuniaria l'arresto citato è riferito esclusivamente al caso in cui "muti" (sotto il profilo della qualificazione o del bagaglio circostanziale) uno dei termini o l'ordine della loro sequenza ma non anche a quello, verificatosi nella specie, in cui uno dei termini non sia "mutato" bensì eliminato in radice. Poiché il termine della sequenza escluso era il reato già ritenuto più grave, non era consentito dunque al secondo giudice irrogare per il reato divenuto il più grave una pena base superiore a quella stabilita dal Tribunale per il segmento venuto meno, e la sanzione complessiva irrogata avrebbe dovuto essere corrispondentemente diminuita. essere annullata in relazione allaLa sentenza impugnata deve pertanto determinazione del trattamento sanzionatorio. Attesa la sua palese genericità, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, che non sottopone a critica specifica la congrua giustificazione sul punto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il 23.9.2016 Il consigliere estensore Giacomo Fumu Il presidente Matilde Cammino Lule DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 NOV. 2016 IL # Cancelliere DICASS Daniele 2