Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
La deposizione di un testimone o di un consulente tecnico esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e le dichiarazioni rese sono pertinenti alle circostanze indicate nella lista stessa.
Commentario • 1
- 1. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 7245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7245 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
07245-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - sent. n.3018 Ugo De Crescienzo Piero Messini D'Agostini UP 27/11/2019 Anna Maria De Santis Reg. Gen. n. 3011/2019 Pierluigi Cianfrocca Relatore - Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IA AN, nato a [...] il [...], IA HU, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29.10.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Luca Goffredo, in sostituzione dell'Avv. Renato Raineri, in difesa dei ricorrenti, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto IA AN e IA HU responsabili dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 474 cod. pen. per avere acquistato ovvero ricevuto e detenuto per la vendita la merce descritta nel capo di imputazione (e consistente in 370 "cover" per telefono cellulare con marchio Yankees, 36 "cover" per telefono cellulare con marchio BU, 50 polsini in spugna con marchio Rolling Stonees), recanti il marchio contraffatto e, pertanto, ritenuto tra i diversi reati il vincolo della continuazione, li aveva condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali riconoscendo loro il beneficio della sospensione condizionale;
2. ricorre per Cassazione il difensore di IA AN e di IA HU lamentando:
2.1 vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del processo con riferimento alla omessa dichiarazione di nullità delle ordinanze dibattimentali del 16.5.2017 (sulla ammissione dei testi indicati dal PM) e del 27.9.2017 (sulla ammissione dell'esame del CT PI NT in sostituzione del firmatario della relazione tecnica) e, di conseguenza, della stessa sentenza: segnala come la lista testi del PM fosse evidentemente generica nella indicazione di colui o coloro che sarebbero stati chiamati a deporre in qualità di consulenti tecnici o di esperti;
di qui, la nullità della ordinanza di ammissione delle prove adottata in data 16.5.2017 ma, anche, di quella del 27.9.2017 con cui il Tribunale aveva ammesso l'esame della consulente PI NT in sostituzione del CT Fabrizio Cacciatore;
segnala che la Corte di Appello ha respinto la analoga doglianza già formulata con l'atto di impugnazione assumendo che la difesa aveva avuto la possibilità di individuare i testi in base alla loro qualifica;
sottolinea che, al contrario, nel caso di specie non poteva ritenersi prevedibile chi avrebbe dovuto riferire in aula sui prodotti marchiati "BU" e IN ST" oltre che a chi avrebbe dovuto riferire sui prodotti a marchio "Yankees"; rileva la erroneità della ordinanza del 27.9.2017 atteso che la NT non aveva sottoscritto la relazione peritale né aveva dato conto della sua qualifica e della sua competenza avendo per di più espresso la sua opinione avvalendosi di riproduzioni fotografiche di dimensioni ridottissime e di scarsa qualità;
3.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati: riporta parte dell'atto di appello con riferimento alla deposizione della NT ed alla valutazione di falsità dei prodotti su cui non era stato acquisito alcun contributo dichiarativo, segnalando che su tali doglianze la Corte di Appello ha risposto valorizzando il dato della mancanza di documentazione sulla provenienza dei prodotti in questione, le modalità di messa in vendita, le dichiarazioni della teste NT e, infine, per quanto riguarda i prodotti a marchio "Yankees", la prova "logica" rappresentata dal loro rinvenimento con gli altri prodotti con marchio contraffatto;
denunzia che le modalità di messa in vendita e di confezionamento possono rappresentare un indizio che, come tale, deve essere corroborato da elementi convergenti laddove, per altro verso, la valutazione di attendibilità della deposizione della NT confligge direttamente con elementi acquisiti al processo di primo grado atteso che le dichiarazioni rese da costei si risolvono, in realtà, in affermazioni sostanzialmente apodittiche e caratterizzata da errori vistosi e fatti 2 rilevare dalla difesa su cui la Corte ha fornito una motivazione del tutto carente e generica;
sottolinea il carattere congetturale della conclusione relativa alla falsità dei prodotti a marchio "Yankees", con conseguente violazione del principio del "ragionevole dubbio";
3.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità di IA HU: richiama, anche in tal caso, l'atto di appello con riferimento alla affermata qualità di "preposto" attribuita a IA HU che lo stesso teste escusso in dibattimento aveva ammesso avere erroneamente indicato come socio, qualità invece attribuitagli dalla Corte di Appello che, sul punto, è incorsa in un vero e proprio travisamento del fatto o della prova;
3.4 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.: richiama la motivazione stringata con cui la Corte di Appello ha ritenuto infondate le censure in punto di pena e di applicazione della causa di non punibilità segnalando come non sia chiaro il motivo per il quale quest'ultima non è stata giudicata applicabile nel caso di specie sulla scorta di una affermazione assertiva, preconcetta e priva di riscontri anche dal punto di vista numerico, trattandosi di 486 prodotti, ovvero di un numero proporzionalmente minimale all'interno di una attività di natura commerciale anche di rilievo e tale da non supportare la affermazione secondo cui la vendita di prodotti contraffatti corrispondesse ad una precisa scelta di natura imprenditoriale;
di qui, sottolinea, la sussistenza di tutti gli elementi necessari per ritenere la causa di non punibilità alla cui applicazione non è di ostacolo la natura del reato per il quale si procede;
3.5 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con rifermento al diniego delle circostanze attenuanti generiche: richiama ancora una volta la motivazione della sentenza impugnata di cui sottolinea il carattere generico e meramente assertivo oltre che avulso dalle emergenze processuali quali il verbale di sequestro, l'esame testimoniale della teste NT, i certificati del casellario giudiziale dei due ricorrenti;
sottolinea che nessuna motivazione è stata resa in ordine alla pena base ed agli aumenti operati per la continuazione;
ribadisce la esistenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui la Corte di Appello non ha dato alcun conto rendendo una motivazione sostanzialmente apparente che tradisce l'obbligo del giudice di motivare sull'esercizio del suo potere discrezionale nel determinare la pena in termini 3 "individualizzanti" in relazione a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite.
1. Il Tribunale di Roma aveva preso atto che, in data 25.7.2012, personale della GdF di Roma aveva eseguito un controllo presso l'esercizio commerciale sito in Roma, via Carlo Cattaneo n. 5, dedito alla vendita di oggetti di varia tipologia la cui titolare risultava essere tale IA AN, al momento assente, ed a cui era invece addetto IA HU;
nel corso del controllo erano stati rinvenuti, in parte esposti per la vendita ed in parte risposti in magazzino, 370 "cover" per telefono cellulare con marchio Yankees, "36" cover per telefono cellulare con marchio BU, 50 polsini di spugna con marchio Rolling ST, recanti il marchio contraffatto. Il primo giudice, nel ricostruire il fatto, aveva indicato IA AN come la titolare dell'esercizio commerciale ed il fratello IA HU quale "preposto" aggiungendo che l'imputato non aveva mai contestato questa qualità mentre la era mai stata rintracciata nemmeno successivamente a dettosorella non intervento. Quanto alla prova della contraffazione dei prodotti sopra indicati, il giudice di primo grado aveva richiamato la deposizione della teste NT che aveva riferito sulla scorta di documentazione fotografica giudicata "affidabile"; a ciò, secondo il Tribunale, doveva aggiungersi la circostanza secondo cui la detenzione del materiale non era corredata da documentazione giustificativa della sua provenienza nonché la considerazione delle modalità di detenzione e confezionamento della merce.
2. La difesa, con l'atto di appello, aveva eccepito, in primo luogo, la nullità dell'ordinanza del 16.5.2017 di ammissione delle prove attesa la mancata indicazione nominativa dei testi ovvero dei CCTT del PM;
la nullità della ordinanza del 27.9.2017 con cui il giudice aveva autorizzato la sostituzione del CT che aveva redatto la relazione con altro che aveva eseguito un accertamento "sul momento" e sulla base di foto;
era stata dunque sollecitata la assoluzione per insussistenza del fatto sulla scorta della inattendibilità dell'accertamento operato dalla NT;
in via subordinata, la assoluzione quantomeno di IA HU per non aver commesso il fatto;
era stata contestata la configurabilità del concorso tra il delitto di ricettazione e quello di cui all'art. 474 cod. pen.; 4 invocata la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e, in estremo subordine, dedotta la eccessività della pena.
3. La Corte di Appello ha fornito una risposta adeguata in punto di fatto e corretta in punto di diritto rispetto a tutte le censure che erano state articolate con l'atto di appello e che sono state riproposte in questa sede con i motivi di ricorso per cassazione.
3.1 Con riguardo al primo motivo, infatti, risulta che il PM aveva richiesto l'escussione degli esperti delle società BU IT SR, ID B.V., Major Leagle Baseball Properties;
nel verbale dell'udienza del 27.9.2017 si era dato atto che le foto riproduttive dei prodotti erano state esaminate dagli esperti della Rec IT, incaricata da BU IT SR e da DO B.V. per i prodotti BU e Rolling ST e uno degli esperti, Fabrizio Cacciatore, aveva redatto una relazione confluita negli atti del PM su cui egli avrebbe dovuto riferire in aula;
la NT, nel corso della sua escussione aveva riferito di aver esaminato le foto allegate alla relazione del Cacciatore e, in sostanza, di aver partecipato alla redazione della relazione pur non avendola sottoscritta. Sulla scorta di questi presupposti di "fatto", si deve allora ribadire la correttezza della soluzione cui è pervenuta la Corte di Appello nel ritenere infondate le eccezioni di nullità delle ordinanze dibattimentali adottate dal primo giudice nell'ammettere le prove e nell'autorizzare la sostituzione del CT Cacciatore con la NT. Questa Corte ha costantemente ribadito che la mancata indicazione, da parte del PM, nella lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen., del nome della persona da escutere non comporta una violazione dei diritti della difesa né la presentazione di testimoni "a sorpresa" ove detto nome sia comunque facilmente reperibile e conoscibile da parte dell'imputato in virtù della qualifica attribuita al teste (cfr., Cass. Pen., 4, 26.4.2016 n. 20.986, Caldarella;
Cass. Pen., 3, 25.9.2007 n. 38.501, Falzoni). Nel caso di specie, agli atti del PM vi era la relazione tecnica del Cacciatore il cui nominativo, pertanto, la difesa aveva avuto la concreta possibilità di conoscere. Nemmeno la sostituzione del Cacciatore con la NT era circostanza tale da integrare una ipotesi di nullità della deposizione di quest'ultima essendo assolutamente consolidato l'orientamento secondo cui che la sostituzione di un teste della lista, come anche, ed a maggior ragione, di un consulente di parte, come anche il suo esame, non comporta nullità o inutilizzabilità se l'esame è ritualmente condotto e la testimonianza ovvero le dichiarazioni da lui rese siano 5 pertinenti alle circostanze indicate nella lista (cfr., Cass. Pen., 2, 20.10.2006 n. 36.791, Lo Carmine;
Cass. Pen., 6, 9.1.2004 n. 4.936, Riboni;
conf., anche, Cass. Pen., 3, 1.3.2017 n. 35.157, Cappelluti).
3.2 Quanto alla effettività della contraffazione della merce indicata nella imputazione, la Corte territoriale ha insistito sulla assenza di ogni documentazione attestante la sua provenienza oltre che sulle modalità di vendita e di confezionamento di prodotti "originali" dello stesso genere;
da ultimo, ha richiamato la deposizione della NT giudicandola appagante e pienamente convincente nei suoi esiti. In tal modo, dunque, ha potuto confermare l'apprezzamento operato dal primo giudice sulla scorta di una serie di elementi giudicati tra loro convergenti e non tutti, invero, oggetto di puntuale e specifica critica con il presente ricorso pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado con motivazione congrua, priva di profili di manifesta illogicità e complessivamente esaustiva delle censure articolate "nel merito". Ed è costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui esula dal vaglio di legittimità procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ad avviso del ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani;
Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). I ricorrenti, in realtà, hanno in questa sede contestato non già la coerenza della motivazione quanto, piuttosto, la idoneità e la adeguatezza degli elementi di prova sui quali i giudici di merito hanno fondato la affermazione di responsabilità, così operando una censura "in fatto" del tutto inammissibile in sede di legittimità.
3.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso con cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità di IA HU richiamando, anche in tal caso, l'atto di appello quanto alla affermata qualità di "preposto" a suo dire erroneamente attribuita a IA HU che la Corte di Appello, così incorrendo in un vero e proprio travisamento del fatto o della prova, aveva anzi indicato come "socio". In realtà, dalla sentenza di primo grado si evince in maniera chiara che il ricorrente era colui che gestiva il negozio sottolineando il carattere di certo "non occasionale" della sua presenza mentre la sorella, assente al momento dell'accesso della PG, anche in epoca successiva non era mai stata rintracciata all'indirizzo anagrafico. In tal modo, perciò, il giudice di primo grado, con argomentazione nella sostanza condivisa dalla Corte di Appello (sia pure con il riferimento alla qualifica di "socio") e correttamente collegata alle emergenze fattuali, aveva inteso sostenere che l'effettivo "gestore" ovvero il reale "conduttore" dell'attività commerciale era proprio IA HU.
3.4 Manifestamente infondato, ancora, è il quarto motivo del ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., come sollecitata nell'atto di appello. Ebbene, di là di ogni altra considerazione, pur sviluppata dalla Corte di Appello, va comunque rilevato che il limite di pena stabilito per la ricettazione era condizione sufficiente ad escludere la possibilità di ritenere la causa di non punibilità, in tal senso dovendosi allora integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata.
3.5 Quanto al difetto di motivazione circa l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è appena il caso di rilevare che il Tribunale aveva individuato la pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa ritenendo l'ipotesi "lieve" di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed attestandosi in tal modo verso i limiti minimi: l'entità della pena inflitta esonerava dunque i giudici di merito dal fornire una dettagliata ed articolata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, che è necessaria soltanto se la essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro;
Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore;
Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese;
cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche è appena il caso di ricordare che esse non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da 7 valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. P en., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci;
Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). I giudici di appello, facendo riferimento alla oggettiva gravità dei fatti, commessi nell'ambito di una attività di natura commerciale, hanno in tal modo dando conto, in maniera del tutto esaustiva delle ragioni per le quali il gravame non poteva essere accolto essendo appena qui il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli;
Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis;
Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule;
Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 27 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 FEB. 2020 IL CANCANEBELLO 8 Claudia Pianelli