Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene a tutti gli effetti sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini indicati dall'art. 27 cod. proc. pen. dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima; tuttavia, qualora la custodia cautelare sia già in corso di esecuzione in forza di altro titolo precedentemente ed autonomamente emesso, in relazione a fatti connessi, la decorrenza dei termini di durata della misura emessa ai sensi del citato art. 27 deve essere retrodatata al momento della notifica o esecuzione di tale pregresso titolo, se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2014, n. 41974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41974 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/09/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1410
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 23686/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KU ON N. IL 12/05/1980;
avverso l'ordinanza n. 321/2014 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 28/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. KU RI, tramite il difensore fiduciario, propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza con la quale è stata data conferma alla richiesta di revoca della misura custodiale degli arresti domiciliari applicata al KU con provvedimento del GiP di Bologna del 15 ottobre 2013 in quanto indagato per più ipotesi di reato ricondotte all'egida del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Il ricorrente nel dicembre del 2012 è stato sottoposto a due diverse misure custodiali, eseguite lo stesso giorno. La prima emessa dal Tribunale di Bologna per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73; la seconda resa dal Gip del Tribunale di Ferrara
per i medesimi fatti oggetto del provvedimento qui contrastato. Tanto in esito allo stralcio dal procedimento legato alla imputazione ex art. 74 sopra indicata, all'uopo disposto dalla Procura Distrettuale di Bologna.
3. La misura resa a Ferrara è stata poi travolta dalla declaratoria di incompetenza resa dal Gip di quel Tribunale che ha ritenuto competente il Tribunale di Bologna. Ciò a ragione della riscontrata connessione qualificata corrente tra i procedimenti - quello avente ad oggetto il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e alcuni ipotesi sanzionate ex art. 73, sin dall'origine incardinato in Bologna da un lato e, dall'altro, quello inerente singoli fatti attratti all'egida del citato art. 73, originariamente trasmessi con lo stralcio a Ferrara - in ragione del riscontrato vincolo di continuazione tra i fatti.
4. Il Gip di Bologna, attivato in esito alla declaratoria di incompetenza resa dal Gip di Ferrara, ha rinnovato la misura custodiale in danno del ricorrente, applicando allo stesso, gli arresti domiciliari.
5. Aditi ex art. 299 c.p.p. e art. 297 c.p.p., comma 3, per la revoca di tale ultimo provvedimento custodiale dall'indagato sul presupposto della intervenuta decorrenza dei termini di custodia guardando alla prima ordinanza (quella originariamente resa a Bologna ex art. 74), sia il Gip che il Tribunale in appello ex art. 310 c.p.p., hanno ritenuto applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2 così da concludere in senso opposto rispetto alla prospettazione difensiva ritenendo non perenti i termini di custodia. Tanto dovendosi guardare alla data di emissione della nuova misura resa dal Giudice competente (o a quello di trasmissione degli atti) e non operando l'ipotesi della retrodatazione invocata a sostegno della revoca della misura.
6. Con il ricorso si rinnova, sotto il versante del vizio di violazione di legge, la tesi in diritto della applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, negata dai Giudici della cautela.
7. Il ricorso è fondato in ragione dell'evidente errore interpretativo che vizia il provvedimento impugnato.
8. Il Tribunale cita, a sostegno della definizione della questione interpretativa che occupa, alcuni arresti di questa Corte che mal si attagliano al caso di specie.
Non è in dubbio, infatti, che, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 2, in caso provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiari incompetente, il primo provvedimento viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo", potendosi discutere semmai della nuova decorrenza dalla data di emissione del nuovo provvedimento (così Sez. 6, n. 27975 del 26/03/2009 - dep. 08/07/2009, Biyadat, Rv. 244414) o da quella del provvedimento di trasmissione degli atti al giudice competente (in termini, Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012 - dep. 07/06/2012, Scanu e altri, Rv. 252882).
In questa ipotesi, laddove il nuovo titolo trovi una ragione di raffronto esclusivamente nel precedente provvedimento custodiale reso dal Giudice incompetente, appare un fuor d'opera richiamare la disciplina dettata in punto di retrodatazione del termine di custodia dall'art. 297 c.p.p., comma 3, riguardante ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci (così correttamente cfr Sez. 1, n. 5896 del 01/02/2012 - dep. 15/02/2012, Facchineri, Rv. 251866).
9. La situazione muta radicalmente laddove la nuova ordinanza resa dal Giudice competente trovi momenti di contatto con altro, autonomo e ovviamente pregresso provvedimento di custodia cautelare reso ai danni del medesimo indagato;
punti di contratto tali da giustificare l'ipotesi normativa regolamentata dall'art. 297 c.p.p., comma 3. In questi casi diviene fuorviante, per contro, rifarsi al dato normativo dettato dall'art. 303 c.p.p., comma 2, che presuppone solo una sostituzione di titoli, uno divenuto inefficace in occasione della emissione del secondo. Trova, piuttosto, applicazione la regola generale della retrodatazione, sempre che ne sussistano i presupposti, in presenza di due titoli autonomi e contestualmente efficaci, quali devono considerarsi quello originariamente reso dal Gip di Bologna in ragione della competenza distrettuale e quello successivamente reso dal medesimo GIP in esito alla declaratoria di incompetenza.
A tacer d'altro, ragionando in linea con le valutazioni rese dal Tribunale, si finirebbe per ritenere, del tutto illogicamente, che, a fronte di due titoli custodiali interconnessi in termini tali da giustificare la retrodatazione, quest'ultima regola non dovrebbe operare laddove il secondo provvedimento sia reso da giudice incompetente e venga poi sostituito dal nuovo titolo emesso dal giudice competente;
effetto, questo, per contro precluso, con conseguente operatività della retrodatazione, laddove, a fronte della medesima situazione, sia mancata la declaratoria di incompetenza con gli effetti che alla stessa conseguono. 10. L'accertata fondatezza dell'errore in diritto sopra evidenziato impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame che provvedere, alla luce dei principi sopra rassegnati, ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti utili alla applicazione nella specie della regola tracciata dall'art. 297 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2014