Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2014, n. 41974
CASS
Sentenza 23 settembre 2014

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Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene a tutti gli effetti sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini indicati dall'art. 27 cod. proc. pen. dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima; tuttavia, qualora la custodia cautelare sia già in corso di esecuzione in forza di altro titolo precedentemente ed autonomamente emesso, in relazione a fatti connessi, la decorrenza dei termini di durata della misura emessa ai sensi del citato art. 27 deve essere retrodatata al momento della notifica o esecuzione di tale pregresso titolo, se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2014, n. 41974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41974
    Data del deposito : 23 settembre 2014

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