Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
È ammissibile e utilizzabile l'esame testimoniale di una persona informata sui fatti sentita in luogo di quella indicata nella lista di cui all'art. 468 cod.proc.pen., purché ritualmente condotto e pertinente a circostanze indicate nella lista stessa. (Fattispecie nella quale era stato esaminato su determinate circostanze, in luogo dell'amministratore di una società, persona da questi "formalmente delegata").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2004, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 09/01/2004
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 25
3. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 033593/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB EL;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 9-6-2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SERPICO F.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dr. DELEHAYE E. che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
OSSERVA
Sull'appello proposto da IB EL avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Pavia in data 13-6-2002, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, condizionalmente sospesa, perché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p. per sottrazione di beni di sua proprietà sottoposti a pignoramento, in Pavia acc.to il 9-10-96, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 9-6-2003 confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato contestato, anche alla luce delle dichiarazioni del teste FO pienamente utilizzabili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il IB, deducendo, a motivi di gravame:
1) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) in relazione all'art. 125 co. 3^ cpp., per omessa motivazione ovvero motivazione apparente sulla penale responsabilità del ricorrente in ordine al fatto contestato;
2) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) cpp., per omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa in ordine alle modalità del fatto ed alla sussistenza della contestata sottrazione di beni pignorati;
3) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) e c) cpp., per erronea applicazione degli artt. 468 e 497 cpp., quanto all'asserita validità dell'assunzione del teste FO nel dibattimento di 1^ grado, non inserito nella lista e presentatosi quale delegato da tal OR, amministratore delegato della Società creditrice. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, quanto al motivo sub 1), contrariamente alla censura proposta dal ricorrente, corretta ed esaustiva è la motivazione che i giudici della Corte territoriale milanese hanno svolto a supporto del ribadito giudizio di colpevolezza dell'imputato, comprovatamente responsabile del reato contestato, avuto riguardo al contributo offerto in proposito dalla richiamata prova documentale (estratto verbale pignoramento, nota informativa dell'Istituto vendite giudiziarie, atto di querela), nonché da quella specifica (teste GH ES), come puntualmente indicata in sede di giudizio di 1^ grado, i cui contenuti sono stati confermati con la sentenza impugnata.
Va, quindi, ritenuta del tutto infondata la censura dedotta, in ordine al difetto di motivazione, ne' potendosi correttamente e ragionevolmente qualificare "apparente" il portato argomentativo espresso in sede di merito, a supporto del confermato giudizio di colpevolezza, proprio per il puntuale richiamo agli elementi di accusa offerti dalla prova generica e da quella specifica. Del tutto inammissibile il motivo sub 2), stante la sostanziale sua portata di censure attinenti il merito della decisione impugnata e, come tali, non proponibili in questa sede di legittimità, a prescindere del fatto che, in ogni caso, non risulta adeguatamente resistita l'accusa con un apprezzabile contributo offerto dall'imputato a sostegno del suo assunto difensivo, come, del resto, v'è traccia in sentenza, secondo il testo della decisione impugnata. Parimenti è infondato, infine, il terzo motivo di gravame, posto che, a prescindere dal contributo già esaustivo offerto all'accusa dalle prove documentali e da quella specifica come innanzi richiamate non si vede perché la testimonianza dello FO debba ritenersi fondatamente inutilizzabile, essendo stata acquisita agli atti mercè un rituale esame in sede dibattimentale con evidente possibilità di controdeduzioni da parte della difesa nel contesto del contraddittorio e senza che il rilievo meramente formale dedotto dalla difesa, quanto alla non iscrizione del nome nelle liste testimoniali possa definirsi decisivo di una violazione sostanziale del diritto di difesa, tanto più che, come rilevato in sentenza, il teste de quo era soggetto formalmente delegato dall'Imperatore, amministratore del.to della società creditrice e quindi certamente qualificabile quale persona informata dei fatti.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004