Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale". (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che aveva prospettato per la prima volta e con motivi nuovi l'erronea applicazione della regola di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. da parte del giudice di primo grado, osservando come si trattasse di questione non rilevabile d'ufficio ma che avrebbe dovuto essere oggetto di doglianza in sede di appello, atteso che, nonostante l'erroneo calcolo dell'aumento effettuato per la recidiva, la pena finale non era comunque diversa, né esorbitante dalla previsione legale).
Commentario • 1
- 1. Quando può essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione l’erronea applicazione della recidiva al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 ottobre 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti di un imputato e, ritenuta la contestata recidiva specifica infraquinquennale, aveva affermato la sua penale responsabilità in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in relazione all'omesso versamento dell'i.v.a. per un importo di 298.014 Euro relativamente all'anno di imposta 2010. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'indicata sentenza, M.A., per il tramite del suo difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi così formulati: 1) violazione dell'art. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2017, n. 14307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14307 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
AND 14307-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.803 Antonio Prestipino - Presidente - UP 14/03/2016 Marco Maria Alma Relatore Sergio Beltrani R.G.N. 33839/2016 Ignazio Pardo Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. ME AE, nato a [...] il [...] 2. CC LV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2016 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato CC e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato ME. uditi i difensori dell'imputato CC, avv. LV Pappalardo e avv. Antonio Abet, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3 febbraio 2016 la Corte di Appello di Catania, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 3 aprile 2015 con la quale AE ME era stato dichiarato colpevole dei reati di concorso in rapina aggravata di cui ai capi A, B, H, L ed M della rubrica delle imputazioni oltre che del reato sempre di rapina contestato dal Pubblico Ministero all'udienza del 29 novembre 2013 mentre LV CC è stato dichiarato colpevole dei reati di concorso in tentata rapina aggravata, tentato omicidio e lesioni volontarie di cui rispettivamente ai capi C, D ed E della rubrica delle imputazioni nonché (almeno in apparenza) anche dei reati di cui ai capi F e G della medesima rubrica. In relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, H, L ed M oltre a quello contestato in udienza al ME risulta contestata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91 per avere gli imputati agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cappello-CC in particolare di quest'ultima intesa dei "Carateddi". I reati in contestazione risalgono ad epoca compresa tra il dicembre 2007 ed il gennaio 2008. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per ME: Violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che sebbene sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 8 1. 203/91 allo stesso è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ancorché le due predette circostanze attenuanti non sono tra loro incompatibili. Le attenuanti generiche avrebbero quindi dovuto essere riconosciute al ME in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. tenuto conto della personalità dell'imputato, delle sue condizioni familiari e della sua condotta post delictum.
2.2. per CC:
2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con riguardo all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi C e D della rubrica delle imputazioni. Secondo la difesa del ricorrente i Giudici del merito avrebbero manifestato una adesione acritica dei collaboratori di giustiziaalle dichiarazioni estrapolandovi solo le parti ritenute utili a confortare l'ipotesi accusatoria. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia EN TI sarebbero generiche e prive di riscontri e non ne sarebbe stata comunque verificata l'attendibilità. Il predetto collaboratore si sarebbe contraddetto in più occasioni ed avrebbe evidenziato di non avere un ricordo chiaro di quanto avvenuto durante la rapina. 2 نگار Le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia AE ME e AT AR sarebbero poi de relato e la persona offesa non avrebbe riconosciuto in CC come il soggetto che ebbe ad esplodere i colpi di pistola nei suoi confronti e nei confronti del di lui figlio. Non vi sarebbero quindi stati elementi per affermare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati de quibus.
2.2.2. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al reato di tentata rapina di cui capo C della rubrica delle imputazioni. Rileva la difesa del ricorrente che i Giudici del merito avrebbero errato allorquando non hanno ritenuto di riqualificare nella forma tentata il reato di rapina di cui al capo C della rubrica delle imputazioni, non avendo gli autori dell'azione delittuosa sottratto alcunché, limitandosi a far cadere a terra la cassa dell'esercizio commerciale per poi darsi alla fuga. Inoltre riconoscendo la fattispecie tentata la Corte di appello non avrebbe potuto lasciare inalterata la pena-base applicata e così operando avrebbero posto in essere una inammissibile reformatio in peius del trattamento sanzionatorio in assenza di una impugnazione del Pubblico Ministero.
2.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del riconoscimento della circostanza aggravante sopra menzionata che non sarebbe adeguatamente motivata e fondata su elementi probatori certi legati al fatto che i proventi delle azioni delittuose siano confluiti nelle casse del sodalizio mafioso.
2.2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che il negato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stato motivato con mere formule di stile.
3. In data 8 marzo 2017 la difesa dell'imputato CC ha depositato nella Cancelleria di questa Corte Suprema una memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. nella quale si ribadisce la non adeguata valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra menzionati nell'ottica dell'art. 192 cod. proc. pen. e si introducono di fatto due motivi nuovi in relazione ad una asserita nullità della pena in relazione agli aumenti per la continuazione e per la recidiva ed in relazione al fatto che il Tribunale avrebbe proceduto ad una determinazione della pena anche in relazione ai reati di cui ai capi F e G della rubrica delle imputazioni (a dir del vero neppure riportati nella 3 stessa) per i quali non è mai stata elevata imputazione al ricorrente e non è stata compiuta alcuna fase istruttoria nella sede dibattimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato ME è manifestamente infondato. La Corte di appello con una motivazione congrua, logica e conforme ai principi di diritto che governano la materia ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di riconoscere al ME anche le circostanze attenuanti generiche "ostandovi l'obbiettiva gravità dei reati accertati, la pluralità degli stessi, l'elevato allarme sociale suscitato dai delitti compiuti e reiterati in un breve lasso temporale con modalità violente, giungendo ad attentare alla vita delle vittime ed a limitarne per un tempo apprezzabile la libertà personale" (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Detta motivazione è conforme al principio delineato da questa Corte di legittimità secondo il quale «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Per il resto, appare solo doveroso aggiungere - come ricordato anche dalla stessa Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata che In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958; Sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello, Rv. 247387; ed altre in senso conforme).
2. Del tutto generico oltre che manifestamente infondato è, poi, il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato CC poi ripreso anche nella successiva memoria difensiva menzionata e le cui sopra argomentazioni appaiono meritevoli di trattazione congiunta. - oltre che da richiami Detto motivo di ricorso è, infatti, caratterizzato giurisprudenziali in materia di valutazione della prova con particolare riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - da affermazioni apodittiche alle 4 quali fanno seguito generiche considerazioni sulla valutazione di attendibilità dei propalanti e sulla presenza di riscontri alle dichiarazioni degli stessi. La Corte di appello dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali in materia (pagg. da 13 a 18) ha prodotto al riguardo una motivazione congrua circa la valutazione di attendibilità dei predetti collaboratori di giustizia ed in particolare del TI - che rappresenta la principale fonte accusatoria nei confronti del CC sottolineandone l'autonomia e la sovrapponibilità, la precisione, la coerenza con il ruolo assunto dallo stesso collaboratore sia nel clan che nel corso dell'azione delittuosa. Sempre i Giudici territoriali hanno, poi, spiegato l'irrilevanza di qualche difficoltà nei ricordi mostrata dal TI legata anche all'elevato numero delle azioni delittuose dallo stesso compiute. Quanto al collaboratore di giustizia AT AR, i Giudici del merito, hanno chiarito come le dichiarazioni dello stesso danno riscontro al racconto del TI evidenziando che sebbene il AR non fosse presente sul luogo ed al momento della rapina, egli ebbe ad assistere alle fasi decisorie e preparatorie della stessa e vide personalmente partire i sodali tra i quali il CC ed il - TI (armati di pistola). per recarsi a bordo dei rispettivi ciclomotori nel - luogo ove l'azione delittuosa fu portata a compimento. Infine anche il collaboratore di giustizia AE ME ha sostanzialmente dato riscontro alle dichiarazioni degli altri collaboratori sopra menzionati. Lo stesso ha sì reso dichiarazioni de relato affermando peraltro di avere appreso dallo stesso CC le modalità dell'azione delittuosa tra le quali l'esplosione da parte dello stesso ed all'indirizzo delle vittime di alcuni colpi di pistola. Trattasi come rilevato dalla Corte di appello non solo di dichiarazioni credibili ma tra loro del tutto convergenti. Del resto, osserva l'odierno Collegio, il giudizio di attendibilità di plurime dichiarazioni accusatorie convergenti provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., appare fondato nel caso in esame sulla contestualità ed autonomia delle dichiarazioni e, d'altro canto, neppure la difesa del ricorrente avanza l'ipotesi di una fraudolenta concertazione tale da escludere per ciascuna dichiarazione i connotati della reciproca indipendenza ed originalità e le eventuali discrasie su alcuni punti - neppure adeguatamente sottolineate dal ricorrente non appaiono inficiare irrimediabilmente l'attendibilità delle predette dichiarazioni. In diritto sempre questa Corte di legittimità ha, poi, già avuto modo di chiarire che i riscontri esterni possono essere costituiti anche da altre chiamate in correità purché si accerti che la convergenza non sia frutto di collusioni o di 5 کار reciproche influenze tra i dichiaranti. La convergenza non deve essere assoluta, poiché non può pretendersi che dichiarazioni provenienti da diversi soggetti, soprattutto se articolate, siano sovrapponibili, ma deve riguardare gli elementi essenziali del thema probandum (cfr. Sez. 5, sent. n. 9001 del 15.6.2000, Madonia, Rv 217729: «I riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti;
il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze», situazione quest'ultima che nel caso in esame non è risultata ricorrere. In conclusione deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre detta motivazione, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. -Al Giudice di legittimità è infatti preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta giudice della motivazione. A quanto evidenziato si deve solo doverosamente aggiungere che «Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento» (Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, dep. 2010, Lucchese, Rv. 245729). 6 3. Manifestamente infondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato CC. Come ha correttamente evidenziato la Corte di appello anche in questo caso adeguatamente rispondendo alla doglianza difensiva sul punto è del tutto - pacifico che quella di cui al capo C sia una rapina rimasta a livello del tentativo: del resto il capo di imputazione in tal senso testualmente si esprime ed anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che ne hanno parlato è emerso che nulla fu sottratto alle persone offese. Il fatto che nella sentenza di primo grado il Tribunale abbia genericamente indicato la vicenda come "rapina aggravata" rende comunque evidente che il fatto è stato giudicato in conformità alla condotta descritta nel capo di imputazione. D'altro canto lo stesso Tribunale (cfr. pag. 11 della sentenza di primo grado) quando è passato a trattare della vicenda ha fatto espresso riferimento a "la tentata rapina ai cinesi e i fatti connessi" e mai ha dato atto nella propria motivazione di un mutamento della qualificazione giuridica del fatto (da tentato a consumato). La pena irrogata per tale fatto non è illegale ed è perfettamente compatibile con un tentativo di rapina pluriaggravato ed il fatto che la Corte di appello ha confermato in toto (e quindi anche sotto il profilo sanzionatorio) la sentenza di primo grado non da luogo ad alcuna ipotesi di reformatio in peius della decisione.
4. La valutazione di manifesta infondatezza investe altresì il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato CC. Va detto subito che l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91 è stata adeguatamente giustificata sia nella sentenza di primo grado che in quella della Corte di appello. In particolare nella sentenza impugnata (pagg. 27 e 28) i Giudici distrettuali hanno dato conto del fatto emerso dalle concordi dichiarazioni dei propalanti TI a AR che i proventi delle rapine confluivano nella cassa comune del clan mafioso per essere poi divisi tra i vari affiliati e che le rapine costituivano concreta realizzazione del programma criminoso del sodalizio stesso.
5. Del tutto generica e per ciò solo inammissibile è la doglianza contenuta nel quarto motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato CC. Parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche ma non indica alcun elemento di positiva valutazione nella condotta del CC salvo indicare un ruolo marginale dello stesso nella vicenda sebbene dalla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenza emerge esattamente il contrario. 7 Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve essere innanzitutto evidenziato che «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). In sostanza, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Anche se sarebbe stato sufficiente quanto appena rilevato, la Corte di appello ha comunque prodotto una adeguata (e di certo non legata a formule di stile) motivazione sul punto il che determina anche la manifesta infondatezza della doglianza.
5. Quanto alla memoria depositata in data 8 marzo 2017, sul presupposto peraltro già sopra affrontato che in ordine alle problematiche relative alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di cui sopra non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. deve essere evidenziato che la questione relativa all'aumento di pena per la recidiva rappresenta un motivo "nuovo" non risultando che la questione sia stata sollevata nel ricorso principale e, a dir del vero, non risultando neppure dalla sentenza di appello che la questione sia stata sollevata in sede di gravame innanzi alla Corte territoriale e non essendo tale fatto altrimenti dimostrato. Detto motivo "nuovo" è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto non può rilevarsi che l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso principale rende ipso facto inammissibili anche i motivi nuovi. In secondo luogo deve rilevarsi che detto motivo nuovo è stato comunque formulato tardivamente, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 8 Ora, se è ben vero che questa Corte di legittimità ha già chiarito che nel caso concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono peraltro la natura di circostanze ad effetto speciale (Sez. 1, n. 19841 del 31/03/2005, Panaro, Rv. 233262 ed in tempi più recenti Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674) deve però essere rilevato che tale questione, ove - come nel caso in esame non tempestivamente dedotta non - può essere rilevata di ufficio non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" cioè diversa da quella prevista dalla legge od esorbitante i limiti indicati dalla legge stessa. L'errore contenuto nella sentenza di primo grado grava soltanto sulle modalità di calcolo della pena poi definitivamente stabilita nel dispositivo, con la conseguenza che ove la pena (finale) sia contenuta nei limiti edittali e non siano intervenute medio-tempore modifiche normative che abbiano inciso sulle modalità di determinazione della stessa (come per contro ed ad esempio è avvenuto nei casi affrontati dalla più recente giurisprudenza in materia di normativa sugli stupefacenti) eventuali errori di diritto nelle modalità di calcolo della stessa rilevabili nella sentenza di primo grado non potevano che essere oggetto di specifica doglianza in sede di appello, doglianza che per le ragioni sopra indicate non può essere prospettata (oltretutto tardivamente) per la prima volta in questa sede.
6. Diverso è il discorso che riguarda l'ulteriore questione sollevata nella memoria depositata in data 8 marzo 2017 e che, indipendentemente dalla tardività della prospettazione, può dare luogo ad un rilievo di ufficio. Infatti: a) dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che (almeno in apparenza) vi era la contestazione di due ulteriori reati menzionati ai capi F e G della rubrica delle imputazioni solo attraverso il richiamo ad un non meglio precisato "foglio 8- bis" che non risulta inserito nel corpo della sentenza stessa od altrimenti presente negli atti trasmessi a questa Corte di legittimità; b) l'assenza dei capi di imputazione non consente neppure di comprendere quali fossero le contestazioni in essi contenute e neppure la sentenza stessa espressamente nella parte motiva fa menzione dei predetti capo F e G od opera collegamenti tali da consentire di ricondurre con certezza tali capi ai fatti descritti dal Giudice di prima cura;
نوار c) che le contestazioni de quibus siano riconducibili al CC sembra solo potersi dedurre dal fatto che il G.i.p. nella determinazione della pena irrogata a tale imputato (pag. 14 della sentenza di primo grado) ha operato aumenti di pena anche per tali fatti: tre mesi di reclusione per il reato di cui al capo G e sei mesi per il reato di cui al capo F;
d) non può poi non rilevarsi la singolarità del fatto che tale questione non risulta essere stata sollevata né con l'atto di appello, né nel ricorso "principale" per cassazione e che neppure la Corte di appello l'ha rilevata, limitandosi a confermare con riguardo alla posizione del CC la pena allo stesso irrogata con la sentenza di primo grado. Quanto in effetti accaduto con riguardo a tali imputazioni non risulta altrimenti accertabile da questa Corte di legittimità il che impone l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata (sia con riguardo alle predette imputazioni, sia con riguardo al conseguente trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato) affinché il giudice di rinvio individuato in altra sezione della Corte di appello di Catania accerti se effettivamente i reati di cui ai predetti capi siano stati effettivamente contestati ab origine all'imputato CC, assumendo le conseguenti determinazioni del caso e tenendo tuttavia conto del fatto che, se il vizio rilevabile dalle sentenze di merito sia stato solo di carenza motivazionale al riguardo, lo stesso non potrà più essere rilevato per difetto di tempestiva specifica impugnazione sul punto.
7. Per le considerazioni or ora esposte il ricorso dell'imputato ME deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
8. Inammissibili devono altresì essere dichiarati i motivi di ricorso formulati nell'interesse dell'imputato CC con riguardo ai reati diversi da quelli di cui ai capi F e G con la conseguenza che l'affermazione di responsabilità dello stesso in ordine agli ulteriori fatti-reato in contestazione diviene irrevocabile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ME AE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. 10 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CC LV limitatamente ai capi F e G e al corrispondente trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del predetto CC e irrevocabile l'affermazione di responsabilità per gli altri capi di imputazione. Così deciso il 14/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Marco Maria Aima DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 MAR. 2017 IL ADI CASS CANCELLERE E DI NE T R O C 11