Sentenza 20 ottobre 2006
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro. Ne deriva che se la dichiarazione sia risultata insufficiente o inidonea nel procedimento nel quale era stata effettuata, le notificazioni vanno eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen..
La deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2006, n. 36791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36791 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 20/10/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 938
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 10293/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RM CO, n. Caltagirone 19/06/1964;
avverso la sentenza 07/11/2005 della Corte d'Appello di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Viglietta G., che ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio;
udito il difensore avv. Lo Carmine G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DAL PROCESSO
Il 7 novembre 2005 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, che il 21 aprile 2004 aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa AR Lo Carmine, ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, per essersi appropriato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, somme riscosse per conto della De Agostani Diffusione del Libro s.p.a.", nell'ambito del rapporto contrattuale di agenzia con essa intrattenuto e alla società dovute per un importo complessivo di L. 70 milioni, nonché libri editi dalla predetta società per un controvalore di oltre L. 40 milioni (nel 1998 a partire dal mese di agosto).
Ricorre il difensore, deducendo due motivi.
Con il primo evidenzia la violazione dell'art. 161 c.p.p., e la nullità del giudizio per la mancata notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini, del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti successivi.
Ricorda che a suo carico furono avviati due procedimenti, recanti uno il numero di Registro Generale 3904/1998 e l'altro il numero 2854/1999: questi venivano riuniti con provvedimento del 19/09/2000. Nel primo l'imputato "si domiciliava" in Siracusa via Senatore Di Giovanni;
nel secondo risulta domiciliato in Siracusa via Luigi Cassia n. 26, come emerge dalla notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari, effettuata a mani proprie il 17/04/2000. Aggiunge che, malgrado ciò, il Pubblico Ministero il 25/11/2002 aveva notificato l'avviso di conclusione delle indagini con la contestazione dei fatti di entrambi i procedimenti presso il primo domicilio in via Senatore Di Giovanni, laddove avrebbe dovuto provvedere alla notifica in via Cassia n. 26, ove il ricorrente aveva ricevuto l'atto di proroga delle indagini. La conseguente notifica presso il difensore integrerebbe una violazione di legge e sul tema sussisterebbe difetto di motivazione della sentenza d'appello. Espone che la notifica può avvenire presso il difensore soltanto se quella presso il domicilio determinato a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 2, diviene "impossibile": conclude che, essendo stata effettuata nel secondo processo regolare notifica in via Luigi Cassia n. 26 non esisteva l'impossibilità e la notifica non poteva essere eseguita presso il difensore.
Assume che sul tema la motivazione è contraddittoria, in quanto se è vero - come afferma la Corte territoriale - che dopo la riunione di procedimenti soggettivamente connessi, il procedimento diviene unico anche per le notifiche, ciò significa che il concetto di "impossibilità" deve essere riferibile ai domicili indicati o eletti in entrambi i procedimenti: ne deriverebbe che se la notifica è stata possibile in uno solo dei due procedimenti, lo è anche per l'altro. Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 191, 195, 468, 507 e 567 c.p.p.. La dichiarazione del teste AO De
IO sarebbe inutilizzabile. La lista del Pubblico Ministero prevedeva quale teste ER DA o altra persona da lui delegata ed informata sui fatti. In conseguenza della mancata comparizione di DA - Direttore Generale della De Agostini - veniva esaminato De IO. Osserva che, sebbene la richiesta è stata avanzata dal Pubblico Ministero e nulla ha eccepito il difensore dell'imputato, il giudice non avrebbe dovuto ammettere il teste ma procedere ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Precisa che l'assunzione di un teste non indicato in lista determina l'inutilizzabilità della deposizione, a cui consegue nel caso di specie l'assenza di prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Due sono i dati di fatto emergenti dagli atti e dalla sentenza d'appello: l'imputato nel procedimento n. 3904 il 19 agosto 1999 negli uffici della Squadra mobile della Questura di Siracusa ha dichiarato il domicilio in via Senatore Di Giovanni 48; nel procedimento n. 2854 dalla richiesta di proroga delle indagini avanzata il 22 marzo 2000 dal Pubblico Ministero al G.I.P. risulta che Lo Carmine è "res.te in Siracusa via Luigi Cassia n. 26". Dal certificato anagrafico a pagina 2 del procedimento riunito recante ambedue i numeri di Registro Generale emerge che l'ausiliario del Pubblico Ministero, nel richiedere il 2 ottobre 1999 al Sindaco del comune di Siracusa notizie su Lo Carmine, indicava come "domicilio" via Luigi Cassia n. 26. Il responsabile dell'ufficio comunale precisava che dal 29 luglio 1998 il predetto era residente in [...] piano 4.
In quest'ultimo domicilio - Via L. Cassia, n. 26 - contrariamente all'assunto difensivo - non risulta eseguita alcuna notifica, poiché la richiesta di proroga è stata consegnata a Lo Carmine a mani proprie in QUESTURA.
Da quest'esposizione si evidenzia che nel primo procedimento v'è stata una dichiarazione di domicilio e nel secondo la mera individuazione anagrafica della residenza da parte dell'Ufficio giudiziario, coincidente, tra l'altro, con il domicilio dichiarato dall'imputato nel primo procedimento menzionato. Al riguardo deve affermarsi che nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti propri di ciascuno di essi, utilizzabili anche nell'altro, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro. Ne deriva che se la dichiarazione sia risultata insufficiente o inidonea nel procedimento nel quale era stata effettuata, le notificazioni vanno eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 (vedi con riferimento all'elezione di domicilio, ma in applicazione della medesima regula iuris, mass. 219537, 196638, 183154). La questione, pertanto, è manifestamente infondata, poiché la notifica di tutti gli atti menzionati dal ricorrente è stata eseguita correttamente tramite consegna al difensore. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Va innanzi tutto constatato che il teste De IO è stato ritualmente esaminato nel contraddittorio tra le parti e sull'accordo delle stesse.
Tale deposizione non è affetta da nullità o da inutilizzabilità, perché non previste dal codice di rito.
Va affermato che, ai sensi dell'art. 191 c.p., motivazione è stata nuovamente rappresentata in questa sede per ragioni meramente pretestuose.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed in considerazione delle chiare ragioni di colpa processuale anche al versamento della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2006