Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2006, n. 36791
CASS
Sentenza 20 ottobre 2006

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Nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengono riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro. Ne deriva che se la dichiarazione sia risultata insufficiente o inidonea nel procedimento nel quale era stata effettuata, le notificazioni vanno eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen..

La deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2006, n. 36791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36791
    Data del deposito : 20 ottobre 2006

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