Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11920
CASS
Sentenza 7 agosto 2003

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Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzi tutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco è precluso il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a interpretazioni contrastanti, fermo restando che l'interpretazione dei suddetti contratti è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (nel caso di specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di merito la quale aveva ritenuto, in tema di indennità integrativa per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che a seguito del CCNL del 1994 le parti avevano devoluto alla contrattazione integrativa l'intera disciplina dell'emolumento, sia nell'an che nel "quantum").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11920
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11920
    Data del deposito : 7 agosto 2003

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