Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzi tutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e quando esso risulti univoco è precluso il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a interpretazioni contrastanti, fermo restando che l'interpretazione dei suddetti contratti è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (nel caso di specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di merito la quale aveva ritenuto, in tema di indennità integrativa per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che a seguito del CCNL del 1994 le parti avevano devoluto alla contrattazione integrativa l'intera disciplina dell'emolumento, sia nell'an che nel "quantum").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11920 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO PINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 195, presso lo studio dell'avvocato SILVANO BERTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2111/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 09/06/00 R.G.N. 13468/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Genova, CO IN esponeva di aver lavorato alle dipendenze delle RO dello Stato e di essere attualmente collocato a riposo.
Deduceva inoltre di aver ricevuto per l'anno 1992 un'indennità integrativa in forza dell'art. 7 dell'accordo del 10 maggio 1990, richiamato dall'art. 33 del contratto collettivo del 18 luglio 1990 e di non aver ricevuto alcunché per il periodo successivo fino al pensionamento, ai sensi dell'art. 107 del contratto collettivo, nonostante che lo stesso, in mancanza di disdetta, dovesse intendersi rinnovato e nonostante che la produttività fosse aumentata.
Il successivo contratto collettivo del 17 novembre 1994, aveva previsto la soppressione dell'indennità, ma anche la corresponsione a tutto il personale in servizio alla data dell'accordo di una somma una tantum, dalla quale dovevano detrarsi le somme eventualmente percepite a titolo di competenze accessorie cessate. Tale accordo non era tuttavia applicabile nei confronti di esso ricorrente poiché al momento della relativa sottoscrizione era già in pensione.
Pertanto conveniva in giudizio le RO per ottenerne la condanna al pagamento di quanto spettante ai sensi del richiamato art. 33 del contratto 1990/1992.
Costituendosi in giudizio, le RO deducevano che l'emolumento in discussione trovava la propria disciplina esclusivamente nella contrattazione collettiva di livello locale, per cui il diritto a conseguire l'indennità integrativa sorgeva solo in presenza di un accordo integrativo di efficacia annuale, e non in forza del contratto collettivo.
Poiché dal 1993 tali accordi di livello locale non erano stati più stipulati, il diritto a percepire l'indennità integrativa non esisteva.
Il pretore, con sentenza del 6 ottobre 1999, rigettava la domanda ed il tribunale di Genova, con sentenza in data 8 marzo 2000, respingeva l'appello proposto dal lavoratore, argomentando nel senso che la fonte dell'obbligo dell'assegno erano gli accordi locali, e non il contratto collettivo.
Riteneva il tribunale che l'elemento letterale costituisce un criterio fondamentale e prioritario di interpretazione, e che, poiché, tale elemento letterale permetteva di ricostruire con chiarezza la comune volontà delle parti, doveva concludersi nel senso che l'intera fattispecie era ricondotta dalla contrattazione collettiva sia in ordine all'an che al quantum a quella locale, onde, in mancanza di accordi integrativi che prevedessero l'assegno de quo, era venuto a mancare la fonte dell'obbligo.
Ciò in quanto le parti collettive avevano cessato di negoziare gli accordi integrativi dal 1993.
Avverso tale sentenza CO IN ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo articolato in vari profili. Le RO dello Stato si sono costituite con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., oltre che vizi della motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi della controversia.
Il motivo censura l'impugnata sentenza per averlo erroneamente escluso, essendo andato in pensione nel periodo successivo alla scadenza del contratto collettivo 1990 - 1992 ed anteriore alla stipula del nuovo contratto, dal godimento di quei benefici normalmente pattuiti in sede di rinnovo tardivo di un contratto collettivo.
Il giudice d'appello, sostiene la ricorrente, invece di arroccarsi dietro il postulato dell'assoluta inequivocità dell'accordo istitutivo dell'emolumento integrativo, con conseguente non utilizzazione dei criteri ermeneutici ulteriori rispetto a quello letterale, oltre alla svalutazione di tutti gli altri argomenti opposti, avrebbe dovuto invece considerare che la controversia aveva caratteristiche identiche ad altre relative al premio risultati quadri, già risolta in senso favorevole dal tribunale di Genova la cui decisione era stata confermata da questa Corte con la sentenza 28 agosto 2000, n. 11286. Tale sentenza aveva affermato con chiarezza che l'espressione contenuta nel contratto collettivo, riferibile ai quadri, appartiene al novero dei testi ambigui, rispetto ai quali è legittimo è il ricorso alla interpretazione complessiva ed al comportamento successivo delle parti.
In altri termini, il peso del tutto sproporzionato attribuito ad una opinabile lettura dell'accordo, ha impedito al tribunale di Genova di individuare l'effettiva intenzione dei contraenti utilizzando gli ulteriori criteri interpretativi costituiti dalla valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, e dall'interpretazione complessiva delle clausole.
Nel tentativo di annullare gli effetti negativi di tale distorta utilizzazione dei criteri ermeneutici, il tribunale, secondo la ricorrente, ha sovrapposta la sua opinione al contenuto degli accordi, tacciando le parti collettive di anche di incapacità. In primo luogo l'espressa previsione della corresponsione dell'emolumento da parte dell'art. 3 del contratto collettivo 1990 - 1992, avrebbe dovuto indurre l'interprete a ritenere regolato in via cogente il relativo dovere datoriale, salva la specificazione del quantum altrove rimessa.
Oltretutto la previsione di cui al detto articolo della istituzione con cadenza annuale della contrattazione integrativa, avente ad oggetto in modo particolare la negoziazione di inquadramenti professionali e di sistemi premianti per il personale, doveva essere coordinata con l'art.
2.1 riguardante tre livelli di contrattazione, e con l'art 2.3, che riserva alla contrattazione nazionale gli aspetti contrattuali connessi alla retribuzione fissa e variabile. Peraltro, in sede di descrizione degli elementi di composizione della retribuzione, l'art. 33 individua nell'integrativo di cui all'accordo del 19 maggio 1990, un elemento aggiuntivo di detta retribuzione complessiva, i cui successivi aggiornamenti avrebbero costituito l'oggetto della negoziazione integrativa prevista a livello decentrato.
D'altro canto il mancato raggiungimento in sede decentrata, di accordi sulla determinazione dei sistemi premianti, non ne aveva impedito di fatto il relativo riconoscimento in favore dei lavoratori, avendo le parti ugualmente provveduto con l'accordo 8 giugno 1990, tanto per il 1991 che per il 1992 a dare seguito all'impegno assunto con la liquidazione da parte delle RO di quanto spettante a titolo integrativo.
Peraltro, in nessun modo a livello locale erano contrattabili elementi retributivi sia pure variabili, come emergeva dal verbale di riunione del 5 febbraio 1993, per cui, se a livello locale non si poteva procedere neppure a liquidare acconti sull'integrativo, non si vede come a quel livello potesse essere negoziato nel senso ritenuto dal tribunale di Genova.
Inoltre l'art. 7 dell'accordo 19 maggio 1990 era chiaro nello stabilire che alla negoziazione compartimentale era rimessa l'assegnazione delle somme e non la nascita del diritto. Il giudice d'appello avrebbe dovuto pertanto utilizzare i criterio di interpretazione sussidiari per comprendere il senso effettivo delle espressioni usate, attribuendo al tenore letterale dei testi un significato non in contrasto con il comportamento successivi delle parti.
Inoltre una lettura complessiva delle clausole contrattuali avrebbe fornito elementi significativi, come l'indicazione, nell'accordo istitutivo, di un valore medio a regime dell'emolumento, cosa che indicava che l'intenzione dei contraenti non era meramente programmatica, ma tendeva ad attribuire ai dipendenti il diritto a percepire l'integrativo già previsto nel suo generico ammontare, salva la sua esatta quantificazione.
Se poi si fosse coordinata tale indicazione con l'art. 33, lettera N del contratto collettivo 1990 - 1992, che prevede espressamente l'integrativo come elemento della retribuzione, definito aggiuntivo rispetto agli elementi base, la conclusione non poteva che essere quella avallata da questa Corte con riferimento all'istituto "premio quadri", ossia il riconoscimento del diritto in questione sancito dalla norma contrattuale collettiva.
La tesi è confermata dal rinnovo contrattuale del 1994, quando le parti si erano fatto carico di pattuire la cessazione, con effetto dal primo gennaio del 1993, anche dell'emolumento in questione, prevedendo contemporaneamente l'erogazione di una tantum, dal cui importo andava detratto quanto già percepito a titolo di integrativo.
Il motivo va rigettato.
Nell'interpretazione dei contratti collettivi si deve innanzitutto fare riferimento al significato letterale dell'espressione usate e quando esso risulti univoco non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a interpretazioni contrastanti (tra le tante Cass., 16 aprile 2002, n. 5472, 26 luglio 2001, n. 10265). Nè è da dimenticare che l'interpretazione dei contratti collettivi è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in questa sede, solo per violazione delle regole di ermeneutica ovvero per vizi di interpretazione.
Siffatti principi sono stati applicati dalla sentenza impugnata. Il giudice d'appello ha chiarito le finalità della specifica indagine volta a stabilire se l'obbligo delle RO di corrispondere l'emolumento in questione aveva la sua fonte esclusiva nella contrattazione integrativa, per cui sarebbe sorto di anno in anno solo a seguito di accordi intervenuti in quella sede;
se il detto obbligo derivava, al contrario, direttamente dal contratto, devolvendosi alla contrattazione integrativa solo la determinazione dell'ammontare, con la conseguente protrazione di quell'obbligo anche per gli anni 1993 - 1994 per il tacito rinnovo del contratto collettivo.
Quindi il giudice di appello ha proceduto alla ricognizione delle norme applicabili in subiecta materia rilevando che "l'accordo del 19 maggio 1990 tra le organizzazioni sindacali e le RO, finalizzato al rinnovo del contratto 1990/1992 ed alla definizione dei fabbisogni, aveva previsto al punto 7 che l'integrativo di cui al punto 1.4 avrà valore medio nazionale di L. 150.000, scaglionato come le competenze accessorie e sarà negoziato a livello compartimentale e di sede centrale.
Esso sarà assegnato in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli compartimenti ed unità della sede centrale sulla base dei principi negoziati entro il 22 maggio prossimo venturo".
Successivamente il Contratto 1990/2992, con decorrenza 1 gennaio 1990 - 31 dicembre 1992, con previsione di rinnovo tacito in assenza di disdetta, aveva istituito, all'art. 3, la contrattazione integrativa con scadenza annuale nelle seguenti materie, la negoziazione di inquadramenti professionali, di sistemi premianti, per il personale....ecc., qualificando all'art. 33, punto 2 lett. N. l'integrativo come elemento aggiuntivo della retribuzione. Infine il Contratto 1994/1995 aveva previsto all'art. 5, punto 5 la cessazione a far data dal 31 dicembre 1992 della efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo ecc., e comunque delle voci di cui al punto 3 dell'accordo 4 marzo 1994, disponendo che a tutto il personale inquadrato ai livelli 1-9 ed in forza alla data del presente accordo, sarà corrisposto, a parte di dicembre 1994, un importo forfetario di cui alla tabella allegata.
L'importo sarà ridotto delle quote già percepite successivamente al 1 gennaio 1993 per qualsiasi degli istituti economici..., tra cui l'integrativo relativamente al periodo successivo al 31 dicembre 1992.
Con riguardo alla ultima proposizione il tribunale ha utilizzato nella sua interpretazione, il primo e fondamentale canone ermeneutico, rilevando che le chiare ed univoche espressioni usate al punto 7 dell'accordo 19 maggio 1990, avevano consentito la sicura identificazione della comune volontà delle parti, nel senso della devoluzione alla contrattazione integrativa della intera fattispecie dell'emolumento, sia nell'an che nel quantum.
Sicché nella insussistenza di ragioni di divergenza tra la lettera e lo spirito della norma pattizia, non era giustificato il ricorso a ad altri canoni ermeneutici, anche se il tribunale, di fronte ad una serie di disposizioni che avrebbero dovuto, secondo il lavoratore, corroborare la diversa tesi, ha fatto ricorso anche al criterio sistematico. In definitiva il diritto al compenso integrativo è venuto meno quando le parti collettive avevano cessato di negoziarlo.
Il giudizio del tribunale è congruamente motivato e ed esente da errori di diritto, per cui non merita le censure di cui è stato fatto oggetto, dando conto anche del fatto che l'integrativo era stato talora corrisposto in modo svincolato dagli obiettivi di produttività.
Nè ha pregio la censura attinente al mancato esame del Contratto collettivo del 1994, che in luogo dell'integrativo prevedeva un una somma una tantum, in quanto non è lecito desumerne che l'integrativo era rimasto in vita, dato che il tribunale ha osservato giustamente che l'importo forfetario non sostituiva alcuna della voci oppresse, ma era attribuito senza distinzione a tutto il personale in servizio al momento della stipula del nuovo contratto, (la ricorrente non era più in servizio).
Il ricorso va pertanto disatteso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003