Sentenza 25 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2003, n. 13624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13624 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
1 3624/03
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 25-02-2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZASEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 317
Dott. Presidente Renato FULGENZI
1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE Raffaele LEONASI
2. 66 66 N. 31941/01 Francesco SERPICO
3. 66
Nicola MILO
66 4. Carlo PICCININNI
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE SENTENZA
Richiesta copia studio dal Sig. EL Sui ricorsi proposti da: per diritti € 3 0 il1.5. APR. 2003. DI RO LA;
IL CANCELLIERE ON FR nella qualità di parte civile
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. VARA avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in
3.10 per diritti data 22-01-2001; T 6-3
IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMO CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Richiesta copia studic dal Sig. Di LI Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F.SERPICO; per diritti € 5,31
- 3 AGD 2012 . Mod. 82 A. SPINOS! - ROMA
IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr.
Ġ. FEBBRARO che ha concluso per:
Rigetto del ricorso della Di SA;
Annullamento con rinvio limitatamente al motivo sub 3) del ricorso Monti- cane,con rigetto nel resto di tale gravame;
Udito,per la parte civile ricorrente,l'Avv.E.STEFANI che ha concluso per la restituzione del denaro in se- questro all'avente diritto Monticone, trattandosi di cose costituenti corpo di reato di truffa;
Udito l'Avv.Delfino R.per D'EL,p.c. non ricorrente che ha concluso per il rigetto dei ricorsi%;B
Udito, per l'imputata ricorrente, l'Avv. A.JUVARA
che ha concluso per: Accogliersi il ricorso, insiston- do sul difetto di dolo nel delitto di calunnia;
0 S S E R V A
Sull'appello proposto dall'imputata DI RO LA
e dalla parte civile ON FR avverso la senten-
za del Tribunale di Firenze del 28-02-2000, con la qua-
le la donna era stata dichiarata colpevole dei reati di calunnia ed autocalunnia a lei rispettivamente contesta- ti in concorso con tal TT DO (giudicato separa- tamente), unificati ex art.81 cpv c.p. ed esclusa la aggravante di aver commesso il fatto per finalità di eversione dell'ordine costituzionale, era stata condanna-
ta alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque e condanna in favore delle costituite parti civili , tra cui il ON, al risar cimento dei danni liquidati complessivamente in lire duecento milioni per ciascuna, oltre spese di costituzio- ne e difesa e con la quale sentenza veniva, tra l'altro, dichiarato non doversi procedere nei confronti della predetta imputata in ordine al reato di truffa continua- ta aggravata in concorso con il TT,da ritenersi con- sumato fino al giugno 1992, perchè estinto per prescri- zione e veniva rigettata la richiesta della parte civi- le ON di restituzione delle somme in sequestro,
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 22-01-01, confermava il giudizio di I^.grado,previo rigetto dei predetti gravami, dichiarando interamente compensate spese di assistenza e difesa sostenute per detto gra. do di giudizio-dal Monticone e rigettava la richiesta- da costui formulata di revoca del sequestro conservati- Vo e di restituzione di quanto in sequestro.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per eas sazione la DI RO e,in qualità di p.c.,il ON deducendo, sostanzialmente ed in sintesi, a motivi del gravame, rispettivamente:
la DI RO:
I) Violazione dell'art. 606 co.I^ lett.b) ed e) cpp. in relazione all'erronea applicazione dell'art.640 c.p. sotto il profilo oggettivo e soggettivo del reato,la cui configurabilità, in termini di corretta valutazione della prova ex art. 192 cpp.,non era dato rilevare per mancanza dei requisiti costitutivi essenziali di tale reato, a cominciare dall'inconfigurabilità degli artifici e raggiri, per la stessa "grossolanità di essi, tali da non poter configurare, agli occhi della sedicente vittima
Monicone, una falsa rappresentazione della realtà, argomen- to in merito al quale la motivazione dell'impugnata sen-
tenza era illogica e contraddittoria;
2) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) ed e) cpp. in relazione all'art.368 c.p.per erronea applicazione di quest' ultimo sotto il profilo oggettivo e soggettivo, stante il difetto di motivazione , peraltro non immune da vizi di illogicità,in merito alla "sicura conoscenza della non colpevolezza degli accusati da parte della ricorrente", essendo quella della "certezza della inno-
cenza dell'incolpato" requisito essenziale per la con-
figurabilità del delitto in esame;
-4-
(3) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.e) in relazione agli artt. 192 e 495 cpp.,stante la palese violazione dei criteri di valutazione della prova, avendo la Corte di Appello illegittimamente posto alla base del proprio convincimento unicamente le prove addotte dall'accusa, esautorando, quasi del tutto, dalla ricerca della verità processuale tutte le prove ed i fatti introdotti nel processo dalla difesa, specie in merito all'attribuibi- lità del cadavere alla persona del GI NA;
4) Violazione dell'art.606 co.I^ lett. c) e d) in re-
lazione all'art.495 co.2^ cpp. in rapporto all'ordinan-
za del 19-10-1999, con cui era stata rigettata la rinno- vazione richiesta dalla difesa dell'esame dei testi Ju-
bini, NA BA e CI AM, acquisto in violazione dell'art 495 co.2* cit.,stante la decisività di tale rinnovazione agli effetti del giudizio, assunto, per con- tro, con grave menomazione dello stesso inviolabile di-
ritto di difesa della ricorrente;
5) Violazione dell'art.606 co.I lett.b) ed e) in re- lazione all'art.573 ss.gg. cpp. per il riconoscimento del danno morale in favore delle parti civili, difettan- do una valutazione in concreto dell'eventuale entità
dell'asserito danno sotto il profilo dei riflessi di e Ama- esso nei confronti delle parti offese D'EL dio oltre che nei confronti dei militari coinvolti,
nessuno dei quali si è visto pregiudicare la propria attività professionale;
6) Illegittimità dell'ordinanza del Tribunale in data
22-01-1999, con cui veniva disposto il sequestro conser- vativo delle somme già oggetto di sequestro probatorio, con violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) in relazio-
ne agli artt.262 co.2^,316 co.2^ e I2I cpp., essendo stata avanzata dal Monticone la richiesta di conversio-
ne del sequestro senza alcuna motivazione e, peraltro solo verbalmente, con violazione dei principi generali e di statuizioni particolari che presiedono alla tute- la degli interessi civili coinvolti nel processo pena- le, subordinata all'osservanza delle norme fondamenta-
-
li di procedura regolanti l'azione civile, principio, ad avviso della ricorrente, del tutto disatteso nel ca-
so di specie;
con motivi nuovi e memoria ex artt.585.co.4^ e 611 cpp, la DI RO ha denunciato la nullità della sentenza impugnata ex art.606 lett.b), c), d) ed e) cpp. inn re- lazione all'art.368 e 43 c.p. e 187,192,546 lett.e),
513,210,495 co.2^ cpp., per mancata escussione ex art. 210 cpp. del coimputato TT, di cui veniva allega- ta una lettera del 25-12-2001 che, ancorchè successiva alla decisione impugnata, tracciava, ad avviso della ri-
corrente,una ricostruzione del fatto, in rapporto allo elemento psicologico del reato di calunnia in testa all'imputata, tale da escludere che costei avesse agito nella certezza dell'innocenza dell'incolpato;
dal canto suo il ON:
⠀ I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) in relazione agli artt. 185,198 c.r.,253 co.2^ e 578 cpp., avendo i giudici di merito di I^ e 2° grado errato.
nel non qualificare come corpo di reato le somme seque-
strate ex art.253 co.2^ cpp.,posto che l'argomenta- zione secondo cui il sequestro, convertito in quello conservativo, verteva a tutela delle garanzie civili nascenti da tutti i reati contestati (e quindi non so- lo per la truffa ma anche per quelli di calunnia), se pur valida al momento della conversione, cade e perde efficacia, secondo il ricorrente, avanti la con- siderazione, effettuata in sentenza dal Tribunale,
dell'avvenuta consumazione del reato di truffa fino -6-
al giugno -luglio 1992, con la conseguenza che le som-
me di denaro "indebitamente ed artificiosamente sot-
tratte dalla Di SA al ricorrente p.o. sono, appunto,
da intendersi quale corpo del reato di truffa,non do- vendosi, quindi, più porre la questione se il sequestro conservativo fosse stato disposto in relazione al solo reato di truffa o,viceversa, a tutti i reati contestati".
Del resto, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appel- lo aveva errato nello statuire che l'omessa pronuncia in merito al delitto di truffa (dichiarato estinto per prescrizione) impedisse la pronuncia sulla relativa questione civile, richiamando inesattamente l'art.578
cpp.che si riferisce alla pronuncia di prescizione nel giudizio di 2° grado e successivamente ad una condanna in I grado, in materia di restituzione o ri- sarcimento danni alla parte civile, mentre, nella specie, avrebbe dovuto utilmente farsi richiamo agli artt.185
e 198 c.p., non presi affatto in considerazione dai giudici della Corte territoriale, che, per contro, avreb- bero dovuto, stante l'estinzione del reato di truffa per prescrizione in sede di I^ grado, qualificato l'og- getto del sequestro come corpo di reato, disporre la restituzione di quanto in sequestro all'avente dirit-
to ricorrente, come documentalmente provato in atti.
Ulteriore errore della decidente Corte di Appello era rappresentato dalla ritenuta impossibilità di revoca del sequestro conservativo, secondo il portato lettera-
le dell'art.316 cpp., ma, anche con richiamo all'orien- tamento espresso dal giudice di legittimità con recenti pronuncie, era necessario porre mente al principio di proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautela-
ri , oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice che disponga tali misure. -7-
Posto che qualunque domanda deve essere sorretta da un interesse, con la rinuncia espressa di tutte la par- ti civili, come è avvenuto nella specie, alla tutela of- ferta dalla misura cautelare del disposto sequestro conservativo, si verrebbe a mantenere un vincolo ormai privo di qualunque causa e addirittura contro la vo-
lontà stessa del soggetto legittimato ad agire.
Di qui l'erronea decisione di rigetto della richiesta di rinuncia al sequestro e susseguente revoca della misura cautelare conservativa sull'asserita non previ- sione di tanto nel codice di rito;
B
2) Manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art.606 co.I^ lett.e) cpp., avendo la Corte terri- toriale erroneamente asserito in motivazione di non poter accertare quanto del denaro sequestrato fosse di proprietà della DI RO e quanto della p.c. ricor- rente, nonostante disponesse di tutti gli atti proces- suali necessari alla bisogna, dai quali emergeva, se-
condo il ricorrente,la titolarità "ictu oculi" di
_ costui in merito alle somme di denaro sequestrate.
Infine, secondo il ricorrente, il rigetto della richie-
sta di restituzione del danaro si fondava su di una motivazione palesemente illogica,posto che se il seque- stro era riferito a tutti i reati,la prescrizione della truffa non coinvolgeva la calunnia, sicchè il giudice avrebbe avuto tutte le competenze per statuire sulla richiesta della parte civile, mentre se la misura era
·limitata alla sola ipotesi di truffa (dichiarata- prescitta) poteva essere valida la conclusione della
Corte decidente secondo cui l'omessa pronuncia in me- rito impediva la pronuncia sulla questione civile;
(3) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) cpp. per' erronea applicazione della legge penale in relazione -8-
agli artt.592 cpp. e 153 disp.att.cpp., posto che la ritenuta compensazione delle spese sostenute dal- la parte civile ricorrente andawa congruamente mo- tivata per esplicare le ragioni di superamento del principio di cui al co.4* dell'art.592 cit. che impone, nel caso di impugnazione per gli interessi ci- vili,la condanna alle spese della parte soccombente.
Con memoria difensiva depositata ex artt. 121 e 6II cpp., la difesa del ricorrente ON ha ribadito la denuncia del vizio di travisamento del fatto nella parte in cui la Corte territoriale ha sostenuto la asserita inesistenza della possibilità di revocare il sequestro conservativo e, quanto alla reiezione della richiesta di restituzione del denaro in seque-
stro, l'asserita impossibilità di accertare quanto di tale denaro si appartenesse al ricorrente, nonostan-
te risultasse l'esistenza di elementi pacificamente acquisiti agli atti dai quali poter evincere "appie- no e con certezza quali e quante somme di denaro fosse-
ro inequivocabilmente di proprietà del Generale Mon-
ticone", allegando, in proposito, ampio carteggio a sup- porto di quanto innanzi asserito.
Si è, inoltre, ribadita la denuncia di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di cui agli artt. 185 e 198 c.p., avendo la corte di Appello rigettato le richieste del ricorrente asserendo erro- neamente 1) che la rinuncia e la susseguente revoca del sequestro conservativo non è prevista dal codi- ce di rito;
2) che l'omissa pronuncia di condanna in me- rito al delitto di trufia per intervenura prescrizio- në impediva la pronuncia sulla relativa questione civile, nonostante le somme di denaro fossero a tut-
ti gli effetti corpo del reato di truffa aggravata e,come tale,ove fosse intervenuta condanna in merito, oggetto di restitutione ex art.185 c.p.
Dopo aver richiamato analiticamente il supporto docu-
mentale a comprova dell'asserita titolarità in testa al ricorrente delle somme in sequestro (cfr. punto.
sub 3)),la difesa ha, inoltre, ribadito la denuncia di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata , avendo la Corte territoriale fiorentina
"sbrigativamente ed in maniera contraddittoria soste-
nuto che la revoca non prevista dal codice di rito e che comunque essa era finalizzata all'ottenimento delle somme sequestrate di cui non era possibile ac- certare la titolarità".Si è segnalata l'opportunità che la questione afferente la revocabilità del sequestro conservativo, presupposto indispensabile per l'invocato provvedimento restitutorio delle somme, fosse sotto- posta all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte
di legittimità.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che il ricorso della DI RO sia infondato.
Ed invero,quanto al motivo sub I), correttamente i giu- dici di merito, alla stregua della motivata attendibili- tà delle accuse della parte offesa ON, confer- mate dal sussidio testimo niale di cui è cenno già nella sentenza di I^ grado (cfr.foll.8 e 9 detta sentenza), hanno ritenuto pienamente integrato il contestato de- litto di truffa,non mancando di sottolineare la ido-
neità degli artifici e raggiri, peraltro pacifica, stante la consumazione del reato.
In proposito, come più volte ribadito da questo giu- dice di legittimità e come correttamente ricordato dalla Corte territoriale (cfr.foll.26 e 27 sentenza impugnata), una volta accertato il nesso di causalità
tra l'artificio ed il raggiro e l'altrui induzione -10-
in errore, non è più necessario stabilire l'idoneità
in astratto dei mezzi usati, allorchè, come nella spe- cie, essi in concreto si siano dimostrati idonei a trarre in errore la vittima, a nulla rilevando l'even-
tuale difetto di diligenza, ovvero di ragionevole pru- denza da parte della persona offesa, a meno che questa non abbia"camuffato il tradimento della sua buona fede con la propria mala fede".
In sostanza, contrariamente all'assunto difensivo in tema di "grossolanità" degli artifici e raggiri, ini- donei ad integrare la contestata fattispecie crimino- sa, giova ribadire il principio secondo cui, per la sus-
sistenza del delitto in parola,il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare, subdola messa in scena per l'induzione in errore, bastando- qualsivoglia condotta simulatoria o dissimulatoria,
diretta o indiretta, esplicita o implicita, anche se rudimentale posta in essere per indurre in errore la vittima.
I giudici di merito hanno sufficientemente rappresen- tato,nella condotta della DI RO, in rapporto causale con le ripetute elargizioni fattele dal ON in vista di una rappresentazione simulata di una realtà attinent i rapporti coniugali ed il possibile svilup- po di nuove relazioni affettive, il contestato delitto sub A),la cui intervenuta e già dichiarata prescrizione, ex art.129 cpv.c.p.p., non consente di ulteriormente sviluppare l'indagine nel merito, in difetto di prova evidente di condizioni di non punibilità.
Parimenti infondato è il motivo sub 2), posto che il testo delle decisioni dei giudici di merito (cfr.foll.
28/31 sentenza impugnata e foll. 10/12 sentenza I^ gra- do), propone una esauriente, corretta e convincente mo-
tivazione in merito alla sussistenza del contestato -II-
delitto di calunnia, sia in merito all'elemento mate-
riale che al dolo,
In proposito, pur ribadendo il principio che,in tema di calunnia, per la perseguibilità del reato occorre che, in testa all'agente, ricorra , a livello di elemen-
to psicologico,la certezza dell'innocenza dell'incol-
pato, in uno alla consapevolezza conseguente della infondatezza dell'accusa e quindi del suo carattere calunnioso, non sembra potersi revocare in dubbio che, nella specie,come esattamente puntualizzato nelle decisioni di merito,la DI RO fosse perfettamente consapevole della innocenza degli incolpati, stante in merito a tanto, anche l'eloquente, ampiamente prova- ta circostanza della accertata morte del NA GI,
attraverso convergenti risultanze offerte dalla prova generica (perizia dattiloscopica cui vi è ampio cenno ai foll.23,29 e 30 sentenza impugnata).Tanto consente, anche in punto di logica, una chiave di lettura illumi-
_nante della consapevolezza calunniatoria nella condotta della ricorrente, il cui tentativo difensivo, attraver- so inammissibili motivi nuovi perchè attinenti il merito e, peraltro, fatti postumi alla decisione impugnata (uti-
·li eventualmente per altre e diverse iniziative in competente sede), non vale a neutralizzare l'impianto accusatorio, anche forte del ragionevole "movente" trac-
ciato alla base dell'azione calunniosa della donna
(cfr.foll.II e I2 sentenza di I^ grado)..
Infondati anche i motivi di doglianza sub 3) e 4),posto che, a prescindere da non isolati ed inammissibili carat- teri di censure in punto di fatto, i giudici della Cor- te territoriale hanno correttamente e motivatamente illustrato le ragioni della condotta indagine istrut- țoria dibattimentale, in ossequio ai criteri di valu ta- ¨¯-12-
zione della prova ex art.192 cpp. e di ammissibi-
lità della stessa ex art.495 cpp.
Tanto è a dirsi sia per l'irrilevanza di ulteriori indagini circa la identificazione del cadavere del
AL GI per le ragioni puntualmente dedotte ai foll.23,29 e 30 della sentenza impugnata ed a prescin- dere dalla decaduta facoltà della difesa a rinnovare la richiesta di nuova perizia, sia per l'invocata rin- novazione dibattimentale, mezzo del tutto eccezionale che può correttamente operare solo nel caso di assolu- ta necessità ai fini del decidere, cosa esclusa dalle argomentazioni dedotte dai giudici della Corte terri- toriale (cfr.fol.22-23-25 della sentenza impugnata),
a voler tacere dall'eloquente dissociazione della difesa dall'articolato documento prodotto innanzi al
Tribunale, del cui contenuto si era richiesto di non tenere cónto (cfr.udienza 23-4-99).
Infondato il motivo sub 5), avuto riguardo alla cor- retta risposta offerta sul punto dai giudici della
Carte territoriale (cfr.foll.33.e.34 sentenza impu- gnata), ragionevolmente e motivatamente essendosi prospettato il riflesso apprezzabile di un danno
morale in relazione alle parti offese AM e D'Ange
li per la gravità delle infamanti .accuse, coinvolgenti la sfera dell'onorabilità personale in rapporto al- la proiezione di questa all'esterno, oltre che, quanto al- la AM, per l'intuïbile, lacerante sofferenza di una madre, stante le ripetute riesumazioni del cadavere del figlio per i necessari accertamenti di giustizia.
Il motivo sub 6) trova risposta corretta nelle deduzio- ni operata in sentenza a fol. 34,non ricorrendo i pre- supposti per la restituzione di quanto in sequestro invocata dalla ricorrente, proprio per l'intervenuta
Operatività del sequestro conservativo anche (e non -
(solo)a richiesta del ON, a prescindere dagli aspetti formali di tale richiesta,u utilmente apprezzata
Adal Tribunale ex art.316 ss.gg. cpp. con l'ordinanza del
22-01-1999.
Sull' inammissibilità dei motivi aggiunti si è già detto infra in risposta all'infondatezza del motivo sub 2).
A questo punto, tuttavia, si impone, ex art.129 cpv.cpp,di rileva- re d'ufficio che il delitto di autocalunnia, da ultimo consumato il 3-6-1993, pur avuto riguardo al disposto
--
dell'art. 158 c.p., quanto al termine di decorrenza della prescri-
-zione, stante l'unificazione di tale reato in continuazione con quello di calunnia e in rapporto al giorno in cui è cessata detta continuazione (15-10-93), risulta già prescritto,
- valutato il tempo necessario al riguardo, ex art.157 c.p.,
stante il titolo del reata.
S'impone,pertanto, in difetto dell'evidenza di condizioni non punibilità, ex art.129 cpp.,la dichiarazione di estinzione
- di tale reato per intervenuta prescrizione, con il conseguen- te annullamento senza rinvio della decisione impugnata su tale punto. Stante l'impossibilità di procedere ex art.619 cpp. alla conseguente eliminazione della' peña relativa al delitto in parola, nel termine di aumento ex art.81 c.p.sulla pena base per:
i più grave reato di calunnia va disposto il rinvio ad al- tra sezione della Corte di Appello di Firenze per la deter-
- minazione della pena residua nei confronti dell'imputata.
- Passando all'esame del ricorso ON, rileva questa Corte
che, a prescindere dai contestati ambiti di operatività della tutela degli interessi civili in relazione ai reati di truf-
fa e di calunnia, preliminarmente va ritenuta fondata la do-
°
glianza di cui alla seconda parte del motivo sub. I), ripresa con puntuale connotazione censoria anche nella cennata me-
moria difensiva.
In particolare, il problema di diritto che utilmente viene -14-
posto a questo giudice di legittimità è se sia possi- bile la revoca del sequestro conservativo, pur in man- canza di specifica previsione normativa,a fronte della rinuncia a tale misura cautelare reale da parte dei soggetti a suo tempo richiedenti detta misura che, in atto, sollecitano, invece, la restituzione di quanto in sequestro,accampandone la comprovata appartenenza.
Sul punto, come esattamente censura il ricorrente, i giudici della Corte territoriale hanno dato una rispo-
sta motivatamente insufficiente, apodittica e non corret-
ta, con il fare semplicisticamente richiamo alla man-
cata previsione normativa di tal genere di revoca del- la misura reale ed alla impossibilità di accertare quanto del denaro in sequestro si appartenesse prova- tamente al ON (cfr.fol.36 sentenza impugnata).
Se è vero che, attraverso una riduttiva lettura della normativa in materia di sequestro conservativo,ex artt.
316 ss.gg. cpp.,la revoca di tale misura è formalmen- te collegata alle ipotesi di cui ai ca. 2^ e 3° dello art. 319 coo., in relazione all'offerta di cauzione e che in non farsi luogo a detto sequestro, ovvero la cessazione degli effetti di tale misura è riferita al-
le ipotesi rispettivamente enunciate sub art.319.co.I^ cit. e sub art.317 co.4ˆ cpp. e se è vero che, in epoca piuttosto datata, questo giudice di legittimità ha ri-
tenuto improponibile la richiesta di revoca del seque- stro in parola per mancanza o venir meno dei presup- posti genetici del relativo provvedimento (cfr.tra le altre,Cass.pen.sez.VI, 25-9-1996 n.2794, Nanocchio;
Cass. pen.sez.V,6-10-1995,n.2196, Cicchetti), è altrettanto vero che, in tempi più recenti, questa stessa Corte ha opportunamente rivisto il proprio indirizzo, riconoscen-
do la possibilità di accertare in ogni tempo l'eventua- le illegittimità del provvedimento, con la conseguen-
te possibile revoca della misura anche in assenza di una specifica previsione normativa al riguardo, (cfr. in termini,Cass.pen.Sez. VI, 9-9-1998,n.1778,P.M. c/o
Russo).
In particolare giova ribadire che, in tema di sequestro
“conservativo,la mancata previsione della revocabilità
del provvedimento impositivo di tale misura cautelare.
non vale a significare che non sia possibile richie-
dere,come nella specie,la caducazione dėl provvedimen-
to stesso..
Correttamente, infatti, si è osservato che "ogni misu- ra cautelare è contrassegnata da una coessenziale strumentalità non solo al soddisfacimento di un'attua-
le esigenza cautelare, ma anche e sopratutto alla sus-
sistenza dei presupposti condizionanti la sua validità.
Non è pertanto preclusa la demolizione del provvedi- mento tutte le volte in cui il giudice ne accerti la
.illegittimità " o
Ed è nello spirito di tale principio di diritto che
-va rivisitata la questione attinente il mantenimento del sequestro conservativo di cui all'ordinanza del
Tribunale di Firenze del 22-01-1999, con la conseguen-
ziale verifica degli aspetti attinenti la richiesta di restituzione delle somme in sequestro in punto di
- appartenenza al ricorrente, valutata motivatamente la documentazione di ampio respiro già in atti e della quale si è ribadita la valenza da parte del ON
a supporto della sua richiesta.
In tal senso va correttamente inquadrata la doglian-
-za sub 2) del ricorrente, stante, peraltro,la genericità ed apoditticita della risposta dei giudici della Corte
.territoriale fiorentina sul punto (cfr.fol.36 cit.). -16-
S'impone,pertanto, l'annullamento della sentenza impu- gnata con riferimento al mantenimento del sequestro conservativo disposto con ordinanza del Tribunale di
Firenze del 22-01-1999, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuova decisione sul punto, ferma restando la conseguente valutazione della questione attinente l'invocata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Parimenti fondato è il motivo sub 3), posto che, dal testo dell'impugnata sentenza (fol.37), non è dato nemmeno in via implicita e presuntiva conoscere la ragione della dichiarata compensazione delle spese di giudizio sostenute in grado di appello dalla parte civile ON, il che si risolve in un pacese vizio di motivazione in relazione ai criteri ispiratori dell'art.592 co.4^ cpp. e 153 disp.att.cpp.
Anche sotto questo profilo va annullata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte
di Appello di Firenze per nuova decisione sul punto.
La DI RO va condannata alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile (non ri- corrente) D'AN LO, equitativamente liqui-
date come da dispositivo.
Si ritiene opportuno riservare al definitivo la liqui-
dazione delle spese per la parte civile ON.
In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata sen-
za rinvio con riferimiento al delitto di autocalunnia perchè estinto per prescrizione e la stessa sentenza va annullata con riferimento:
I) al mantenimento del sequestro conservativo dispo- sto dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 22-1-99;
2) alla compensazione delle spese di giudizio sostenu-
te in grado di appello dalla parte civile ON. Per nuova decisione sui punti suddetti va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Fi-
renze che vorrà provvedere anche alla determinazione della pena residua nei confronti della DI RO.
Quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile D'AN, complessivamente liquidate come da dispositivo.
Va rigettato, nel resto, il ricorso della DI RO.
Va riservata al definitivo la liquidazione delle spe-
se per la parte civile ON.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata con rife- rimento al delitto di autocalunnia perchè estinto per prescrizione.
ANNULLA la stessa sentenza con riferimento:
I) al mantenimento del sequestro conservativo dispo- sto con ordinanza del Tribunale di Firenze in data
22-01-1999;
2) alla compensazione delle spese di giudizio soste- nute in grado di appello dalla parte civile ON
FR e RI ad altra sezione della Corte di Appel- lo di Firenze per nuova decisione sui punti suddetti,
nonchè per la determinazione della pena residua nei confronti dell'imputata.
ND DI RO LA alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile D'AN
LO che liquida in complessivi € 1321,00= di cui
€ 1300,00= per onorari, oltre IVA e CPA.
RIGETTA nel resto il ricorso della DI RO.
Spese al definitivo per la parte civile ON.
Così deciso in Roma, il 25-02-2003 IL PRESIDENTE
Ragaz prancen ferfic IL CONSIGLIERE EST.