Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 29363
CASS
Sentenza 21 maggio 2009

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La verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione limitata al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell'esecuzione della sua notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l'effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l'imputato la quale può rilevare solo ai fini dell'eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 29363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29363
    Data del deposito : 21 maggio 2009

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