Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
La verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione limitata al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell'esecuzione della sua notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l'effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l'imputato la quale può rilevare solo ai fini dell'eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2009, n. 29363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29363 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. CANZIO VA - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1716
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026840/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST RO AN, N. IL 29/08/1929;
avverso ORDINANZA del 17/02/2006 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 17.2.2006 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione promosso dalla difesa di TI OC VA onde fare dichiarare la nullità per omessa notificazione al condannato del decreto penale n. 266282/97 emesso in data 11.12.1997 dal GIP presso la allora Pretura Circondariale della suddetta sede, per contravvenzione alle norme antinfortunistiche commesse quale direttore generale della Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini.
Il TI OC aveva dedotto la non esecutività del titolo, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., perché non gli era mai stato notificato e ne aveva avuto conoscenza soltanto nel settembre del 2005 quando gli era stato invece notificato l'avviso di pagamento della iscrizione a ruolo della ammenda portata nel titolo, ma il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la notificazione era stata correttamente eseguita in quanto l'imputato aveva eletto domicilio in data 2.2.1996 in Roma nella via Portuense n. 332, dove non era stato reperito al momento della notificazione, per cui era stata attivata la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e correttamente era stata quindi dichiarata la esecutività
del decreto in data 9.5.1998, mentre il richiamo alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 460 c.p.p., comma 4, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 2000, non rivestiva alcuna rilevanza nel caso concreto poiché si trattava di provvedimento passato in giudicato nel 1998.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del TI OC lamentando: alla data della notificazione del decreto penale non aveva più alcun collegamento con l'indirizzo della USL di cui aveva indicato la sede, per cui avrebbe dovuto essere cercato nella sua residenza anagrafica che aveva indicato al momento in cui era stato identificato dagli ispettori verbalizzanti;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 2000 aveva effetto retroattivo ed imponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero;
la notificazione del decreto penale era comunque irrituale anche ai sensi dell'art.670 c.p.p. e costituiva un vizio della formazione del titolo esecutivo che poteva essere dedotto in sede di incidente di esecuzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata rilevando che meritava seguito la linea interpretativa per cui la consegna degli atti mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, doveva trovare un temperamento nella necessità di consentire la conoscenza effettiva dell'atto all'interessato, in sintonia con la normativa CEDU - ed in particolare con gli artt. 5 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo di immediata applicazione nel diritto interno in caso di contrasto con lo stesso - e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Con successiva memoria difensiva la difesa del TI OC ha ribadito le precedenti difese ed ha altresì aderito alla tesi esposta dal Procuratore Generale.
Occorre preliminarmente rilevare che dagli atti, esaminati da questa Corte poiché nelle questioni procedurali è giudice anche del fatto, risulta che il TI OC aveva specificamente eletto (rectius dichiarato) domicilio, proprio ai fini della notificazione degli atti del procedimento penale che lo interessava, nella via Portuense n. 332 in Roma dove si trovava la sede della azienda di cui era in quel momento direttore, venendo contestualmente "reso edotto dell'obbligo di comunicare ogni variazione alla autorità giudiziaria e che nel caso in cui non comunichi la variazione la notifica sarà eseguita presso il difensore".
Si tratta della precisa sequenza procedurale prevista dall'art. 161 c.p.p. che impone all'imputato o all'indagato un obbligo di collaborazione per cui, una volta che è stato messo in contatto con l'autorità giudiziaria ed ha avuto conoscenza della esistenza del procedimento a suo carico, se dichiara o elegge domicilio deve essere ricercato nel luogo da lui indicato, ma nel contempo ha il preciso onere di rendere edotta la autorità giudiziaria della modificazione del domicilio collegata a sue vicende personali che rendano non più attuale il suo collegamento con il domicilio dichiarato o eletto. Tale sequenza procedurale deve essere rispettata e d'altronde il legislatore la ha confermata anche in occasione della emanazione, nel 2005, delle disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna con cui è stato addirittura imposta la notificazione al difensore di fiducia della notifica successiva alla prima (art. 157, comma 8 bis), apprestando invece, ampliandone la portata, il diverso rimedio della restituzione nel termine in caso di sentenza contumaciale o di decreto di condanna qualora l'imputato, nonostante la regolarità formale della notificazione, non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.
Ciò posto, questo Collegio ritiene che la verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 670 c.p.p., debba avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione, in relazione a tale istituto, limitata al controllo della esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e della esecuzione della notificazione del titolo nel pieno rispetto delle disposizioni codicistiche, ai sensi dell'art. 157 c.p.p. e segg.. Sotto tale profilo appare evidente che la notificazione al TI OC - al di là della effettiva conoscenza o meno del titolo che lo stesso può avere avuto, ai diversi effetti di cui all'art. 175 c.p.p., onde essere eventualmente rimesso nel termine per la opposizione - è avvenuta correttamente poiché è stata pedissequamente seguita la sequenza prevista dall'art. 161 c.p.p. trattandosi di notificazione successiva alla prima. La pretesa di discostarsi in tale fase dalla previsione codicistica onde ottenere comunque una notificazione a mani proprie non trova spazio nel nostro ordinamento processuale penale dal momento che il legislatore ha voluto la permanenza del procedimento contumaciale e di quello per decreto e che al giudice non è consentito rifiutare la applicazione di tali procedimenti.
La questione è stata già portata davanti alla Corte Costituzionale che, con ordinanze n. 241 del 1998 e n. 37 del 1999, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161 c.p.p., comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui impone di eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore qualora non sia possibile eseguirle presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, senza prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dell'imputato stesso o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione, mentre la nullità della notificazione potrebbe essere invocata qualora, al momento della dichiarazione o della elezioni di domicilio, non fosse stato dato l'avvertimento di cui all'art. 161 c.p.p., comma 1, (art. 171 c.p.p., lett. e)).
Posto che la notificazione del decreto penale deve ritenersi regolare non può quindi trovare applicare nella specie l'istituto di cui all'art. 670 c.p.p. invocato dal ricorrente, mentre la circostanza che al momento della notifica del decreto penale il ricorrente non fosse più reperibile nella sede della USL presso cui aveva dichiarato il proprio domicilio, avendo cessato il proprio rapporto di lavoro con la stessa, resta irrilevante, poiché aveva avuto l'avviso che aveva l'obbligo di comunicare la variazione di domicilio e non aveva adempiuto allo stesso.
La richiesta di applicazione retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 2000 è ugualmente infondata poiché la declaratoria di incostituzionalità non si applica ai rapporti già esauriti e tale era il rapporto di cui si tratta che era divenuto definitivo fin dal 1998 con la declaratoria di esecutività del decreto penale.
Trattandosi infatti di disposizione processuale essa soggiace al principio del "tempus regit actum" e si applica al momento in cui l'adempimento doveva essere eseguito e cioè al momento della notificazione dell'atto, poiché in quel momento veniva ad avere rilievo, con la conseguenza che, una volta eseguito l'adempimento in virtù della norma in vigore, la irrevocabilità del decreto penale non consentiva di rimettere in discussione il titolo. Appare opportuno aggiungere che merita seguito la linea interpretativa indicata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, per cui si deve privilegiare la interpretazione delle norme che richieda la prova della effettiva conoscenza degli atti, però il legislatore si è fatto carico di tale esigenza, proprio a seguito della sollecitazione delle istituzioni europee, ed ha inserito nel nostro ordinamento il rimedio attraverso la citata modificazione, intervenuta nel 2005, dell'art. 175 c.p.p., commi 2, 2 bis, 4, 7 e 8, che disciplina la restituzione del termine per impugnare il decreto penale di condanna qualora il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, pur se formalmente notificato in modo rituale, come si assume nel caso in esame.
A tal fine la giurisprudenza di questa Corte si è ormai ampiamente consolidata nel senso che non è sufficiente la conoscenza del solo procedimento, occorrendo invece, a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto penale di condanna, anche la conoscenza del provvedimento. Pur dando atto dello scopo della modifica legislativa e del rigore cui deve essere improntata la interpretazione della formula "effettiva conoscenza", la giurisprudenza ha rilevato che non si può pretendere che la effettiva conoscenza sia garantita esclusivamente dalla consegna a mani proprie, che può avvenire soltanto con la collaborazione dell'interessato, il quale, proprio qualora al corrente che è interessato da un atto a lui pregiudizievole, potrebbe sottrarsi alla conoscenza personale non aprendo la porta ovvero non attivandosi per ritirare l'atto. Anche la CEDU in numerose sentenze ha ammesso la possibilità di utilizzazione, proprio in tema di notifiche, delle presunzioni, qualora si tratti di presunzioni serie ed improntate a criteri di rigore.
Però occorre pur sempre una notificazione idonea a raggiungere lo scopo mediante la consegna almeno a persona che abbia con l'imputato un rapporto fiduciario tale da giustificare quanto meno la presunzione che gli atti siano stati portati nella sua sfera di conoscenza.
Nel caso in esame è pacifico che la notificazione è stata eseguita al difensore di ufficio e quindi il ricorrente avrebbe avuto titolo per invocare il rimedio apprestato dall'ordinamento per la sua specifica situazione e che era già in vigore al momento in cui, secondo la sua tesi, avrebbe avuto per la prima volta conoscenza effettiva del provvedimento. Però il ricorrente non si è avvalso di questo rimedio, che pure, a norma dell'art. 670 c.p.p., comma 3, avrebbe potuto proporre congiuntamente o alternativamente all'incidente di esecuzione per la impugnazione del titolo esecutivo, ed è ormai decaduto dalla possibilità di farlo, poiché proprio la modifica dell'art. 175, per effetto della L. n. 60 del 2005 che ha convertito in legge il D.L. n. 17 del 2005, con la introduzione del comma 2 bis, ha espressamente previsto che la istanza di restituzione nel termine deve essere presentata pena a di decadenza nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento;
per cui il richiamo a tale rimedio, contenuto nella memoria difensiva, resta privo di rilievo poiché attiene ad una richiesta mai avanzata in sede di merito. Il ricorso deve essere pertanto respinto perché destituito di fondamento sotto tutti i profili addotti, con le conseguenza di legge in punto di spese (art. 606 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009