Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 2
L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata.
L'annullamento della sentenza di appello per omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, non determina alcun effetto estensivo nei confronti dell'imputato, operando esso esclusivamente sul rapporto inerente l'azione esercitata dalla parte civile nei confronti del responsabile civile. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalla parte civile, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello).
Commentari • 2
- 1. Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civilihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Prova a discarico revocata, diritto di difesa violato se eccepito a verbale (Cass. 2511/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
Deve ritenersi nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, in violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti. L'esclusione tacita di un testimone implica necessariamente l'assenza totale di motivazione, onere a cui il giudice del merito effettivamente non può sottrarsi nel comprimere e ridurre il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2014, n. 47288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47288 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/10/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere - N. 1855
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 5106/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO SE N. IL 29/11/1960;
ALLEANZA TORO ASS. SPA (GENERALI BUSINESS SOLUTIONS);
avverso la sentenza n. 764/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Romano Giulio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al diniego di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 53, per la posizione di FI FI;
per l'annullamento con rinvio solo per gli effetti civili al giudice civile competente in grado di appello per la posizione del responsabile civile ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI S.P.A.. Udito per il responsabile civile ALLEANZA TORO ASS.NI S.P.A. il difensore avv. Maranella Stefano del foro di Roma, che ha chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in subordine l'annullamento con rinvio solo per gli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Udito per il ricorrente FI FI l'avv. Bocci Arturo del foro di Roma, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5/7/2011 il Tribunale di Como dichiarava FI FI colpevole del reato p. e p. dall'art. 589 c.p., commi 1 e 2 a lui ascritto in relazione al sinistro stradale avvenuto in Olgiate Comasco il 3/12/2007 in conseguenza del quale perdeva la vita TT SC.
Secondo quanto accertato in sentenza, l'imputato, a bordo della propria autovettura percorreva la via Roma di Olgiate Comasco in direzione Varese-Como; giunto nei pressi dell'intersezione con la via Michelangelo, iniziava la manovra di svolta a sinistra per immettersi in essa e in tale frangente collideva, pressoché frontalmente, con il motoveicolo Yamaha TT600 proveniente dalla via Roma in senso opposto ad alta velocità. Il motoveicolo, nonostante la frenata, impattava violentemente con la parte anteriore sinistra dell'auto, che in quel momento risultava trovarsi in posizione quasi parallela all'asse stradale, sebbene avesse già impegnato la corsia opposta. In conseguenza dell'urto il conducente della moto veniva sbalzato in avanti e impattava, dopo ben 30 m, contro un palo stradale, riportando fratture gravi al capo e agli arti che ne cagionavano dopo poche ore il decesso.
Il Tribunale riteneva che a causare l'evento avesse concorso, in misura preponderante pari a tre quarti, il comportamento colposo della stessa vittima, essendo risultato accertato all'esito della consulenza tecnica che la stessa nel l'occorso procedeva ad una velocità più che tripla rispetto a quella imposta della segnaletica e, dunque, in condizioni tali da rendere molto difficoltosa, se non impraticabile, qualunque manovra di emergenza, ciò peraltro all'interno di un centro abitato e in condizioni di scarsa visibilità, derivanti dall'ora notturna e dalla totale assenza di illuminazione pubblica in un contesto urbano abitualmente illuminato. Concesse, pertanto, all'imputato le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.
Condannava altresì l'imputato e il responsabile civile, Alleanza Toro assicurazioni S.p.A., al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nella ridotta misura di un quarto in favore delle costituite parti civili, alle quali attribuiva una provvisionale. Compensava, quindi, per metà, tra l'imputato e le predette parti civili, le spese da queste sostenute per l'assistenza e difesa in giudizio e condannava l'imputato alla rifusione della restante metà.
2. Pronunciando sugli appelli proposti dal PM, dall'imputato e dalle parti civili, la Corte d'appello di Milano, con sentenza dell'11/4/2013, in parziale riforma della sentenza, ribaltava la ponderazione del contributo causale della condotta dell'imputato rispetto a quella della vittima, valutando il primo preponderante nella misura dei tre quarti e, conseguentemente, rideterminando l'importo della provvisionale liquidata in favore di ciascuna delle parti civili e delle spese processuali da rifondere alle stesse da parte dell'imputato e della compagnia d'assicurazioni responsabile civile;
applicava, inoltre, all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi quattro, confermando nel resto l'appellata sentenza. Rilevava in motivazione che - esclusa l'incidenza causale del mancato corretto uso del casco protettivo da parte della vittima (avendo il c.t.u. evidenziato che questo "non avrebbe certo potuto limitare le gravissime lesioni riportate dal motociclista") e considerata, altresì, irragionevole oltre che non suffragata da obiettive emergenze istruttorie l'ipotesi che il motoveicolo fosse sprovvisto di dispositivi di illuminazione - l'eccessiva velocità tenuta dalla vittima, bensì considerata nella consulenza tecnica tra le cause del sinistro, non era stata in essa considerata quale causa prevalente, avendo piuttosto il ct. messo in evidenza la maggiore incidenza causale della condotta dell'imputato, consistita nell'avere egli iniziato la manovra di svolta prima di raggiungere il punto ideale e nel l'essersi così posto per un lungo tratto contromano, senza rallentare la marcia del veicolo nel momento in cui il motociclista entrò nel campo di reciproco avvistamento, ed avendo il consulente anche precisato che "un valore della velocità anche minore o leggermente superiore non avrebbe attenuato gli esiti sortiti...".
3. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la società responsabile civile, Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A., e l'imputato, per mezzo dei rispettivi difensori.
4. La prima deduce a fondamento del proprio ricorso inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 601 c.p.p., comma 4, a motivo della sua omessa citazione nel giudizio d'appello.
Rileva, infatti, che, nel decreto di citazione del 14/2/2013, emesso dal presidente della Corte d'appello di Milano, sez. 5^ penale, il responsabile civile, sebbene ritualmente costituito nel giudizio di primo grado, non risulta indicato fra i soggetti destinatari della notifica dell'atto. Soggiunge che manca, negli atti processuali, prova della notifica del decreto di citazione a giudizio sia nei confronti del responsabile civile, sia del di lui difensore. Osserva ancora che ulteriore conferma dell'assenza del responsabile civile nel giudizio di secondo grado emerge dal verbale d'udienza dell'11/4/2013, non risultando in esso annotata la presenza, ne' la rappresentanza, del responsabile civile.
Deduce che l'omessa citazione del responsabile civile è causa di nullità di ordine generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 c.p.p., lett. c), trattandosi di violazione di norma processuale riguardante l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio di una parte privata ritualmente costituita in primo grado.
5. La difesa dell'imputato articola a fondamento del proprio ricorso due motivi.
5.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un concorso causale dell'imputato nella determinazione del sinistro e, comunque, alla sua ritenuta prevalenza tra i fattori che lo hanno determinato. Sostiene che la ridefinizione da parte del giudice d'appello dei rapporti esistenti tra i contributi causali offerti dalle condotte dell'imputato e della vittima, essenzialmente fondata sul rilievo secondo cui l'automobilista ebbe a iniziare la svolta a sinistra prima di raggiungere il punto ideale per l'esecuzione di tale manovra, senza rallentare la marcia nel momento in cui il motoveicolo entrò nel suo campo di avvistamento, da un lato, è in parte infondato, non essendo provato e dovendosi, anzi, escludere che egli potesse avvedersi del motociclista all'inizio della manovra di svolta, dal momento che i fari anabbaglianti della moto non hanno una portata superiore a 30 m;
dall'altro, opera una immotivata riduzione del rilievo della condotta imprudente del motociclista, pur essendo questa idonea di per sè a creare una situazione di pericolo e pur potendo essa considerarsi evento assolutamente anomalo ed eccezionale idoneo a costituire causa da sola sufficiente a determinare l'evento. Soggiunge che, conformemente alla valutazione operata dal primo giudice, ulteriore rilievo causale assorbente avrebbe dovuto attribuirsi al mancato corretto uso del casco di protezione da parte del motociclista.
Lamenta inoltre che, nel determinare le misure del concorso colposo dell'imputato e della vittima, la Corte d'appello ha omesso di considerare anche altre cause contestuali, quale in particolare la mancanza totale di un sistema d'illuminazione nel tratto di strada ove si è verificato l'incidente, da ascriversi a responsabilità del Comune.
5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della chiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53. Lamenta che al riguardo la Corte territoriale si è limitata ad addurre a giustificazione l'elevato contenuto discrezionale della decisione in ordine alla detta conversione, senza tuttavia indicare le ragioni del concreto esercizio nella fattispecie di tale potere in senso reiettivo della richiesta dell'imputato.
6. La difesa della Alleanza Toro Ass.ni S.p.a. ha depositato in data 23/9/2014 memoria con la quale ha ulteriormente insistito negli esposti motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. È fondato il ricorso della società responsabile civile, Alleanza Toro assicurazioni S.p.A..
Non si rinviene, invero, negli atti processuali (consumabili tenuto conto della questione processuale dedotta) prova della notifica del decreto di citazione avanti la Corte d'appello a tale parte privata, presente in primo grado e nei cui confronti peraltro era stata pronunciata statuizione civile di condanna (riformata, per essa, in pejus, all'esito del giudizio d'appello svoltosi in sua assenza). Anzi, giusta quanto evidenziato in ricorso, plurimi sono gli elementi che inducono a ritenere che tale citazione sia stata in radice omessa, non ultimo il fatto che nell'epigrafe della sentenza di essa non si faccia menzione alcuna.
Tale omissione comporta - come fondatamente dedotto dalla società ricorrente - violazione di norma processuale concernente l'assistenza e difesa in giudizio di una parte privata diversa dall'imputato e determina pertanto nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), deducibile dalla parte direttamente interessata con l'impugnazione della sentenza resa a conclusione del giudizio nel quale essa si è verificata (art. 181 c.p.p., comma 4 e art. 182 c.p.p.) (cfr. Sez. 4, n. 3462 del
21/11/2007, dep. 2008, Lauriola, Rv. 238744). Da tale rilievo discende, però, l'annullamento della sentenza impugnata nei soli confronti della parte predetta, non potendosi predicare alcun effetto estensivo anche nei confronti dell'imputato, sia perché l'accertata violazione riguarda i diritti processuali di una parte diversa alla cui tutela l'imputato non vanta un proprio diretto interesse giuridicamente apprezzabile (tanto che quest'ultimo non sarebbe legittimato a eccepirla ai sensi dell'art. 182 c.p.p.: v. Sez. 4, n. 3462/2008 cit.; Sez. 3, n. 6443 del 08/04/1998, Verzì, Rv. 210971), sia - e correlativamente - perché il conseguente annullamento incide esclusivamente sull'azione civile innestata nel processo penale e, segnatamente, sull'azione civile esercitata nei confronti del responsabile civile che, per quanto connessa a quella parallelamente esercitata nei confronti dell'imputato, non ne è inscindibilmente legata.
Ancorché, dunque, tale azione civile implichi valutazione dei medesimi fatti, essa rimane tuttavia - diretta com'è a far valere una obbligazione di diritto privato nascente dal fatto-reato nei confronti di soggetto diverso dall'imputato - autonoma e distinta non solo, com'è ovvio, da quella penale, ma anche da quella civile esercitata nei confronti dell'imputato, tale da non potersi immaginare che - in un sistema notoriamente ispirato al principio del favor separationis - la violazione delle norme processuali dettate in relazione alla prima a presidio della regolare partecipazione al giudizio del responsabile civile, possa riverberarsi anche sulla validità del processo e della sentenza resa in relazione alle altre. Tanto si ricava del resto dalla norma di cui all'art. 587 c.p.p., comma 4, a tenore della quale "l'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali".
Nel caso di specie, l'unico e peraltro assorbente motivo dell'impugnazione proposta dalla società responsabile civile è di carattere processuale e, come detto, attiene esclusivamente alla dedotta violazione delle regole poste a tutela della sua partecipazione al giudizio;
per le ragioni già esposte, esso non può considerarsi tale da involgere anche la posizione dell'imputato, il quale, come detto, non ha alcun interesse proprio e diretto alla osservanza delle norme processuali violate, poste a presidio della partecipazione al giudizio del responsabile civile. La sentenza va pertanto annullata, nei confronti del responsabile civile, con rinvio del solo rapporto inciso da tale annullamento, ossia di quello inerente l'azione civile esercitata dalla parte civile nei confronti del responsabile civile, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
8. Venendo quindi al ricorso proposto dall'imputato, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo, in punto di affermazione della penale responsabilità e, in subordine, di ponderazione del contributo causale della condotta colposa della vittima. 8.1. È anzitutto evidente che nessuno spazio può nella fattispecie trovare la tesi dell'efficienza causale esclusiva di tale condotta rispetto all'evento ovvero della sua idoneità a interrompere il nesso causale naturalisticamente esistente (anche) con la condotta dell'imputato.
Al riguardo è sufficiente rilevare che, da un lato, l'incidenza causale di quest'ultima, secondo un nesso di causalità naturale (quale quello espresso dalla teoria condizionalistica della condicio sine qua non o dell'equivalenza delle cause, come noto accolta nel nostro ordinamento penale quale criterio fondamentale di imputazione oggettiva, ai sensi dell'art. 40, comma 1, e art. 41 c.p., commi 1 e 3), è nei fatti indiscutibile e indiscussa e, dall'altro, che, costituendo la condotta della vittima causa non sopravvenuta ma al più simultanea dell'evento, non è nemmeno pertinente il riferimento alla previsione di cui all'art. 41 c.p., comma 2, atteso che questo attribuisce efficacia interruttiva del nesso causale alle sole cause sopravvenute che, pur non autonome o del tutto slegate dalla condotta dell'imputato, ne costituiscano sviluppo eccezionale e del tutto imprevedibile.
Senza dire che, certamente, al di là di ogni valutazione sulla gravità della condotta colposa della vittima, la stessa non può comunque annoverarsi tra gli eventi eccezionali, atipici e imprevedibili, costituendo anzi principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (v. Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, Saporito, Rv. 259277; Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899).
8.2. Quanto poi alla ponderazione del rispettivo rilievo causale delle condotte colpose, le censure svolte si appalesano di carattere meramente valutativo e si risolvono sostanzialmente nella inammissibile riproposizione delle medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da evidenti vizi logici e pertanto insindacabile in questa sede.
La diversa valutazione proposta dalla difesa dell'imputato risulta invero espressamente presa in considerazione dal giudice di merito e rigettata sulla base di specifici rilievi che hanno condotto il giudice del merito, del tutto plausibilmente, sulla scorta delle chiare indicazioni del perito su ciascuno dei punti presi in considerazione dalla difesa: a) a escludere una rilevante incidenza causale, nel determinismo causale dell'evento mortale, del mancato corretto uso del casco di protezione;
b) a escludere che il motoveicolo condotto dalla vittima fosse sprovvisto del faro anteriore;
c) ad attribuire rilievo preponderante (ancorché certamente non esclusivo) alla condotta gravemente colposa dell'imputato, per essersi egli venuto a trovare "contromano qualche metro prima del dovuto, prima cioè del centro dell'incrocio, ponendosi così nella sostanziale impossibilità, o meglio in condizioni di difficoltà ancora maggiore, di porre in essere manovra di emergenza atte a liberare un corridoio di dimensioni utili al transito della moto evitando così l'impatto, o addirittura, come ipotizzato dal perito (f. 288) di avvistare tempestivamente il motoveicolo ...".
Devesi peraltro rammentare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituiscono apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, (v. ex aliis Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Fatarella, Rv. 255099;
cfr. anche Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, Sparapani, Rv. 258083;
Sez. 4, n. 9420 del 26/06/1988, Carlini, Rv. 179228; Sez. 4, n. 2203 del 11/10/1982, dep. 1983, Crusafio, Rv. 157895). 9. È invece fondato il secondo motivo, con il quale il ricorrente, come detto, si duole del rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53. Non v'è dubbio che la decisione sul punto sia affidata a una valutazione discrezionale del giudice di merito, da condurre sulla base degli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena e, quindi, con riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725).
È altrettanto indubbio tuttavia che - non potendosi confondere discrezione con arbitrio - dell'esercizio nel caso concreto di tale potere discrezionale il giudice debba pur sempre dare specifica motivazione, sia pur sintetica ma tuttavia adeguata, ancorché non sia tenuto a prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito. Nel caso di specie tale onere motivazionale non può ritenersi compiutamente assolto, risultando il diniego della richiesta conversione motivata essenzialmente proprio dal mero richiamo al carattere discrezionale della valutazione affidata al giudice, in sè e per sè considerato, oltre che da considerazioni del tutto generiche sull'esistenza di non meglio qualificati profili di responsabilità dell'imputato che impedirebbero di riconoscere "alcuna particolarità sufficiente a giustificare la invocata conversione": considerazioni all'evidenza integranti, sul piano logico, una mera petizione di principi o e inidonee, pertanto, a dare un minimo di riconoscibile e razionalmente verificabile contenuto alla motivazione, che rimane pertanto sul punto sostanzialmente vuota o apparente.
10. Per le esposte ragioni, il ricorso del FI merita parziale accoglimento, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata anche nei suoi confronti, limitatamente alla statuizione adottata sulla detta richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione penale della Corte d'Appello di Milano, per nuovo esame sul punto.
Il ricorso medesimo va nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti della Toro Assicurazioni S.p.a., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di FI FI, limitatamente alla statuizione relativa alla richiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte
d'Appello di Milano, per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso di FI FI.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014