Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1995, n. 2196
CASS
Sentenza 1 dicembre 1995

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Il presupposto per la conversione delle pene pecuniarie è costituito dall'insolvenza del condannato e l'accertamento di tale situazione, ad opera del Pubblico Ministero quale organo preposto all'esecuzione delle sentenze, non può che aver luogo dopo il materiale reperimento del condannato, anche perché quest'ultimo, originariamente insolvibile, può aver mutato la propria condizione. Ne consegue che, in caso di irreperibilità del condannato, l'intera esecuzione (e non la sola conversione della pena pecuniaria) resta subordinata all'effettivo rintraccio della persona che vi deve essere sottoposta. (V. Corte Cost. 7 aprile 1987, n. 108; (V. sez. 1, C.C. 19 dicembre 1994, Jovanovic).

Il precetto di cui all'art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a "chiunque" apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo.

In tema di conversione delle sanzioni pecuniarie nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. devono continuare ad applicarsi, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, gli artt. 62 e 107 legge 24 novembre 1981, n. 689, che individuano la competenza territoriale del magistrato di sorveglianza in materia di sanzioni sostitutive mediante il criterio del luogo di residenza del condannato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1995, n. 2196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2196
    Data del deposito : 1 dicembre 1995

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