Sentenza 1 dicembre 1995
Massime • 3
Il presupposto per la conversione delle pene pecuniarie è costituito dall'insolvenza del condannato e l'accertamento di tale situazione, ad opera del Pubblico Ministero quale organo preposto all'esecuzione delle sentenze, non può che aver luogo dopo il materiale reperimento del condannato, anche perché quest'ultimo, originariamente insolvibile, può aver mutato la propria condizione. Ne consegue che, in caso di irreperibilità del condannato, l'intera esecuzione (e non la sola conversione della pena pecuniaria) resta subordinata all'effettivo rintraccio della persona che vi deve essere sottoposta. (V. Corte Cost. 7 aprile 1987, n. 108; (V. sez. 1, C.C. 19 dicembre 1994, Jovanovic).
Il precetto di cui all'art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a "chiunque" apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo.
In tema di conversione delle sanzioni pecuniarie nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. devono continuare ad applicarsi, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, gli artt. 62 e 107 legge 24 novembre 1981, n. 689, che individuano la competenza territoriale del magistrato di sorveglianza in materia di sanzioni sostitutive mediante il criterio del luogo di residenza del condannato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1995, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1995 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
I PENALESEZIONE
UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10.04.1995
SENTENZA
52196 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. CARINCI LORENZO Presidente
2. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere REGISTRO GENERALE
" N. 02625/19953. Dott. SACCUCCI BRUNO
4. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI "1
5.Dott. CAPITANIO NATALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da :
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
GIUDICE SORV. di MASSA
nei confronti di :
TO OS n. il 16.10.1937
avverso ORDINANZA DEL 26.10.1994
GIUDICE SORV. di MASSA
Sentita la relazione fatta dal Consigliere
SACCUCCI BRUNO
Sentite le conclusioni del P.m. Dr. Angelo Ferraro che ha richiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite penali di questa Corte.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia in data 24 marze
1993 promoveva presse il magistrato di ser veglianze di Massa la conversione della pe na pecuniaria inflitta a OS OL con sentenza del 27 gennaio 1992 del tribunale di La Spezia;
tale richiesta non venivą ǝc'
celte dal predetto giudice di sorveglianza che con proprie decrete in data 26 ottobre
1994 osservava: che il prevenuto era risulta to irreperibile;
che tale circostanza non u consentiva di stabilire quale ufficio fesse a
T
competente a provvedere alla conversione e che tale situazione impediva,di fatto,l'ac'
certamente delle state di inselvibilità del condannate, accertamente che, comunque,compe=
te al P.M. quale organo preposto all'esecu=
zione delle sentenze;
a sostegno di tale te=
si richiamava la normativa dettata dalla leg ge n.689/81 per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive irrogate con sentenza di condan na facendo, altresì, riferimento a diverse de=
cisioni, anche recenti, sul punto, di questa Cor
te.In virtù di tali considerazioni il detto magistrate di sorveglianza dichiarave non lue go a prevvedere in ordine alla richiesta e rinviava gli atti alla procura della Repubbli
ca presso il tribunale di La Spezia. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorse per cassazione il procuratore della Repubblica pres so il tribunale di Massa deducendo: che gli artt.660
e 677 del nuevo c.p.p. disciplinano "ex neve" la ma teria della competenza in ordine alla conversione del le pene pecuniarie rimettendo all'esercizio dei pe=
teri del magistrate di sorveglianza non selo i prov vedimenti che già il disposte di cui all'art. 107 del la legge n.689/81 poneva a carice dell'ufficio del
P.M. ma anche tutti quegli adempimenti prodromici a
țali atti, relativi all'adozione del provvedimento di conversione che l'art.586 c.p.p. abrogato poneva a carico del P.M. e del pretere con la conseguenza che per l'individuazione del magistrate di sorveglian za competente a disporre la conversione. occorre, ora,
avere riguarde unicamente ai criteri di cui all'art. 677 c.p.p. attualmente in vigore;
che anche l'affer=
mazione del magistrate di sorveglianza, secondo la quale spetta al P.M. l'accertamente dell'insolvenza del condannate, è contraria al disposte dell'art.660
e.p.p. il quale prevede che, quando è accertata l'im pessibilità dell'esazione della pena pecuniaria il
P.M. trasmette gli atti al magistrate di sorveglian za il quale provvede previo l'accertamente dell'ef=
fettiva insolvibilità del condannate.
Il ricorse è infondate.
Come,infatti, ha esattamente argomentato il magistra to di sorveglianza nell'impugnata ordinanza, la com petenza di detto magistrate in materia di sanzioni sostitutive si individue in relazione ol luogo d i re sidenza del condannato e, nel caso in esame,non è ray visabile nell'ambito circoscrizionale del magistra=
to di sorveglianza di Massa dato che trattasi di con dannato straniere irreperibile e,d'altra parte,le indagini relative alla determinazione del luogo di residenza del condannate, ai fini-1 dell'individuazione del competente magistrate di sorveglianza, spettano al competente organe preposte all'esecuzione.
In tal sense essendo la consolidata interpretazione di questa Corte nella vigenza del c.p.p. del 1930,
in sense conforme si era anche pronunciata la Corte i 8
l Costituzionale rilevande che in caso di irreperibi=
---
a lità e residenza all'estero del condannato "nen_sor=
ge alcun problema di identificazione del giudice di sorveglianza perchè fine a quando non si ritrova il
"condannato sul quale le misure sostitutive devono essere, in concreto, eseguite, è ovvio che non possene
7 e non debbono essere determinate le loro modalità
di esecuzione" per le stretto collegamento esistente tra le suindicate misure e l'ambiente sociale in cui abitualmente vive il sott oponendo a sanzione sosti tutiva cosicchè fino al momento in cui il condanna=
to non viene rintracciate ci sarà soltanto una sen'
tenza di condanna non ancora concretamente eseguibi le che sarà tenute in evidenza dal magistrato prepo ste all'esecuzione fine si limiti temporali delle prescrizione (sentenze n.208 in date 22 maggio 1987
della Corte Costituzionale).Contrariamente, poi,e qua to sostenuto dal F.H. ricorrente, va rilevato che io disciplina introdotta con il nuovo c.p.p. nulla hạ
modificato quanto ai criteri di individuazione della competenza del magistrate di sorveglianza in tema di sanzioni sostitutive perchè la normativa speciale ex artt. 62 • 107 della legge n.689/81("al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condanna te") deroga anche sostanzialmente alla norma genera=
le ex art.677 c.p.p. atteso che l'art.210 del Decre=
to Legislative 28 luglio 1989 n.271(norme di attuazio ne del c.p.p.) prevede che: "continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi e decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga al la disciplina del codice nonchè....ecc."). In base a tale norma questa Corte ha, ormai, costantemente ri=
tenute che devene continuare ad essere applicati gli artt.62 e 107 della legge 24 novembre 1981 n.689 che disciplinane la competenza territoriale del magistra to di sorveglianza, nella materia in esame, utilizzando il criteri del luego di residenza del condannato(Sez.
1,29 maggio 1992;25 maggio 1994, Verde, mass.197674).
Nello stesso sensé è la pronuncia di questa Corte, ri cordata dal magistrato di sorveglianza nell'impugna=
ta ordinanza, che, nel rigettare un ricorse proposto dal Procuratore Generale di Genova, con specifico ri=
ferimento al caso di conversione di nena pecuniaria nei riguardi di condannate irreperibile, ha sancite che presupposto per la conversione delle pene pecunia rie è costituito dall'insolvenza del condannato e che l'accertamento di tale condizione, ad opera del . .
quale organo preposto all'esecuzione delle sentenze
(cfr. artt.655 e 660 c.p.p.), non può che avere luogo dopo il materiale reperimento del condannato stesso,
anche perchè quest'ultimo, originariamente insolvibi le, può avere mutate la propria condizione:ne consegue che, nell'ipotesi di irreperibilità del condannato,la intera esecuzione(e non la sele conversione della pe ne pecuniaria) resta subordinata all'effettivo rintrac cio delle persona che vi deve essere sottoposta (Cass.,
Sez.I,13 gennaio 1992, P.M. contre Urbanovic).
Questa Gerte ritiene dever aderire a tale indirizzo ormai consolidate delle prepria giurisprudenza il che comporta il rigette del ricorse (non si ritiene opportune accogliere la richiesta del Procuratore
A
Generale della Repubblica presso questa Corte,di ri mettere la decisione alle Sezioni Unite, sia perchè
il precedente contrario, citato da detto Procuratore
Generale nella sua requisitorie, rappresenta un indi=
rizzo rimeste minoritario sie, soprattutte, perchè
trattasi di contraste interno nell'ambito della stes C
sa sezione della Corte).
P. M.
la Corte, :
visto l'art.611 c.p.p•,
rigetta il ricorso.
Cosi decise in Roma il 10 aprile 1995.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE efinci)1. All times МО (посисс (Ecc.Dr. (Dr. Bruno Saccucci)