Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5793 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 13061/2020, avente ad oggetto: riconoscimento saldo corrispettivo maturato per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e vertente tra
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Stazio
Attrice
e
(C.F. sito in Napoli Controparte_1 P.IVA_2 alla via S. Anna di Palazzo n. 8, in persona del suo amministratore p.t. Dott. rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Salvatore Coppola
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Condannare il sito in via S. Controparte_1
Anna di Palazzo n.8 – Napoli, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Aquileia n. 49 - 80143 - PEC:
al pagamento Email_1 dell'importo complessivo di € 8.900,00, oltre interessi.
2) Condannare il sito in via S. Controparte_1
Anna di Palazzo n.8 – Napoli, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Aquileia n. 49 - 80143 - PEC:
3) Condannare il sito in via S. Controparte_1
Anna di Palazzo n.8 – Napoli, in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla via Aquileia n. 49 - PEC: P.IVA_3
al pagamento Email_1 dell'importo delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice anticipatario;
per il convenuto:
1) Accertare e dichiarare la non imputabilità dell'inadempimento al convenuto;
CP_1
2) Rigettare la domanda perché infondata;
3) Condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi legali con attribuzione al procuratore di parte convenuta costituita;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio Parte_1 il per ottenere il pagamento del Controparte_1 saldo del compenso concordato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione all'edificio . CP_3
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che con contratto del 12.6.2012 le era stato affidato l'intervento di rifacimento del lastrico solare;
che era stato concordato per l'esecuzione dei lavori l'importo di euro 31214,41; che aveva ricevuto euro
28630,00; che era creditrice della somma di euro 6000,00 quale saldo del compenso previsto dal contratto, importo da maggiorare con euro 4000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Il ha resistito alla domanda Controparte_1 eccependo che l'opera commissionata non era stata completata e che il direttore dei lavori il 16.07.2012 aveva evidenziato la presenza di vizi esecutivi.
E' stata formulata una proposta conciliativa secondo la quale il condominio avrebbe versato all'attrice la somma di euro 5500,00, oltre un contributo per le spese legali di euro 2000,00.
L'attrice ha accettato la proposta, il convenuto non ha CP_1 riscontrato la comunicazione di adesione alla proposta che gli è stata trasmessa dall'attrice e non ha depositato le note di trattazione scritta nel termine assegnato alle parti per esprimere la loro posizione in ordine alla proposta conciliativa.
In seguito le parti hanno dato atto di avere raggiunto l'intesa per la conciliazione della lite nei termini indicati nella proposta conciliativa.
Il condominio non ha eseguito i pagamenti concordati con l'attrice limitandosi a versare l'importo euro 1000,00 al difensore dell'attrice ed euro 1100,00 all'attrice.
Ciò detto, passando al merito del giudizio, la domanda dell'attrice è fondata.
Non è contestata la conclusione del contratto e la misura del compenso concordato per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto.
E' controversa la regolare esecuzione dei lavori.
Ciò posto, deve ritenersi provato che l'attrice ha correttamente eseguito le opere oggetto del contratto.
L'attrice ha prodotto il certificato di regolare esecuzione datato
16.10.2012 e sottoscritto dal direttore dei lavori, l'Ing.
[...]
. CP_4
Il documento è idoneo a dimostrare la corretta esecuzione dell'intervento oggetto del contratto di appalto.
Deve pertanto affermarsi che l'attrice aveva diritto al pagamento della somma di euro 6000,00, quale saldo del corrispettivo concordato per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale.
Tenuto conto che il ha versato euro 1100,00 nel corso CP_1 del giudizio, deve essere condannato al pagamento della somma di euro 4900,00, oltre interessi al tasso legale dal 14.2.2020(data della pec con la richiesta di pagamento)al saldo.
Non sussistono i presupposti per riconoscere la somma euro 4000,00
a titolo di risarcimento del danno stante la mancata prova del pregiudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valore minimo per la fase decisoria(dall'importo liquidato va detratta la somma di euro 1000,00 versata nel corso del giudizio).
Sussistono i presupposti per imporre al convenuto il CP_1 pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. tenuto conto: che il ha resistito alla domanda CP_1 dell'attrice(con dolo o colpa grave)nonostante la regolare esecuzione dei lavori fosse stata certificata dal direttore dei lavori fin dal dicembre 2012; ha prima ignorato e poi accettato una proposta conciliativa;
ha in seguito disatteso gli impegni assunti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del Parte_1 [...]
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Condanna il sito in via S. Controparte_1
Anna di Palazzo n.8 – Napoli, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo complessivo di euro 4.900,00, oltre
[...] interessi al tasso legale dal 14.2.2020; 2) Condanna il sito in via S. Controparte_1
Anna di Palazzo n.8 – Napoli, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 4227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario c.p.a ed i.v.a. da distrarsi in favore dell'Avv.
Giuseppe Di Stazio (dall'importo dovuto va detratta la somma di euro 1000,00 già versata dal condominio);
3) Condanna il sito in via S. Controparte_1
Anna di Palazzo n.8 – Napoli al pagamento della somma di euro
2000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Napoli, 11.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa