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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 34910/2024, promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Gregorio Parte_1 P.IVA_1
CAVALLA e dell'avv. Francesca MAGNANI, elettivamente domiciliata in GALLERIA
DEI BORROMEO, 3 35137 PADOVA presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale e Email_1
Email_2
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), Parte_2 P.IVA_2
(c. f. ), Parte_3 P.IVA_3
Parte_4
(iscritta al Company Registration Office irlandese al n. 61075),
[...]
(c. f. ), Parte_5 P.IVA_4
tutte con il patrocinio dell'avv. Jean Paule CASTAGNO, dell'avv. Andrea Alfonso
SIGLIANO e dell'avv. Elisabetta SANTO, elettivamente domiciliate in CORSO PORTA
VITTORIA, 18 20122 MILANO presso lo studio RR Herrington & Sutcliffe (Europe)
LLP nonché di:
pagina 1 di 22 (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Luca BOGGIO, Controparte_1 P.IVA_5
elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 21 13900 BIELLA e, pertanto, presso il domicilio digitale del difensore Email_3
- parti resistenti -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale delle società convenute alle obbligazioni rispettivamente assunte con i contratti di deposito in conto corrente e di fornitura di servizi software relativi al contratto di conto corrente (quanto al ) e di fornitura del virtual iban (quanto a ) e CP_2 CP_1
conseguentemente condannarle, in via tra loro solidale, alla restituzione alla ricorrente della somma capitale di € 140.612,55 giacente nel conto corrente alla data del 2.9.2022, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo effettivo,
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali sia in relazione al presente giudizio sia in relazione alla procedura di mediazione n. 6824 del 2024 Sharecom.
Conclusioni delle parti resistenti
Parte_2 Parte_3 [...]
Controparte_3 Parte_5
Piaccia all'on.le Tribunale adito, premessa ogni necessaria ed opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare: quanto a Parte_2 Parte_3 Controparte_4
1) rigettare ogni domanda promossa nei confronti di Parte_2 Parte_3
, in quanto inammissibili e infondate in fatto e
[...] Controparte_5 CP_4
diritto, per le ragioni esposte in atti;
quanto a Designated Parte_4 Parte_4
2) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande della ricorrente fondate sul Contratto Conto con Parte_6
ogni consequenziale pronuncia;
3) nel merito, per il denegato caso in cui non fosse accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, respingere la domanda di accertamento e declaratoria dell'asserito inadempimento contrattuale formulata nei confronti di Parte_4
pagina 2 di 22 Designated per le ragioni esposte in atti, per l'effetto respingere ogni Parte_4
domanda risarcitoria eventualmente promossa dalla ricorrente e statuire circa la condotta che deve tenere rispetto Parte_4 Parte_4 Parte_4
alla giacenza presente sul Wallet intestato a Parte_1
4) nel merito, in via riconvenzionale, e per la domanda fondata su titolo contrattuale, per il caso di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_4
essere risarcita da per le ragioni ed i titoli indicati in atti, Parte_1 dell'importo di Euro 106.390 (o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia) e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a versare a , per i Parte_4 predetti titoli, l'importo di Euro 106.390 (o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
5) nel merito, in subordine, sempre in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui non si riconoscesse titolo a per Parte_4
agire per il risarcimento del danno, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a versare a Parte_4
l'importo di euro 106.390 (o il maggiore o minore importo ritenuto di
[...]
giustizia) a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
6) in ogni caso, ove ritenesse che Parte_4 debba versare a l'importo di Euro 140.602,55 giacente sul
[...] Parte_1
Wallet ad essa intestato, o qualsivoglia importo a qualunque titolo, dichiarare la compensazione o compensare detto importo con il credito di
[...]
verso per l'importo di cui alle Parte_4 Parte_1 conclusioni sub 4 e 5 e, per l'effetto, condannare Parte_4
a versare a solo la differenza, senza
[...] Parte_1
maggiorazione di interessi e/o rivalutazione e con reiezione di qualunque ulteriore domanda;
7) in ogni caso, con rifusione delle spese e degli oneri di causa tutti e delle spese ed onorari di mediazione.
pagina 3 di 22 Conclusioni di parte resistente
Controparte_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale e pregiudiziale
Accertarsi il difetto di legittimazione passiva in capo a e, per l'effetto, Controparte_1
rigettarsi la domanda avversaria.
In via subordinata
Previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la presente comparsa, rigettarsi la domanda formulata da parte ricorrente nei confronti di in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
[...]
In ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda svolta in via principale e di quella in via subordinata, limitare l'eventuale accertanda responsabilità di alla misura corrispondente ritenuta giusta e provata. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, I.V.A. e C.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 7.10.2025 ha chiesto di Parte_1
condannare Parte_2 Parte_3 [...]
– Controparte_3 Parte_5 rappresentanza per l'Italia e a pagarle, in solido, € Controparte_1
140.612,55, oltre interessi e rivalutazione, importo corrispondente al controvalore del saldo di moneta elettronica giacente sul portafogli a lei intestato denominato
“conto ” (doc. 3). Pt_4
2. La ricorrente ha allegato di aver concluso il 28.1.2022 un contratto (denominato
“conto ”) per utilizzare moneta elettronica tramite una carta di pagamento Pt_4
(doc. 1), versando a tal fine alla convenuta tra gennaio e settembre 2022 oltre
277.000 euro tramite il virtual iban messo a disposizione a tal fine da
[...]
(cfr. doc. 2). CP_1
pagina 4 di 22 La ricorrente ha quindi documentato di aver chiesto il 2.9.2022 di ottenere la restituzione del controvalore della moneta elettronica che risultava in deposito nel suo portafogli, pari a € 140.612,55 (doc. 3), senza che l'operazione venisse eseguita
(doc. 4).
La ricorrente ha allegato che successivamente non le è stato più permesso di accedere al conto essendo state disattivate le sue credenziali (cfr. doc.ti 5 e 6).
La ricorrente ha quindi dedotto l'illiceità del comportamento delle resistenti, che avrebbero tutte concorso a impedire all'attrice di disporre di beni di sua proprietà.
In particolare impedendole di Controparte_3
disporre della moneta depositata in conto, sarebbe inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto concluso tra le parti per l'utilizzo della moneta elettronica tramite carta di pagamento;
Parte_2 Parte_3
la sede secondaria di , quali società fornitrici dei Parte_5
software per le gestione del conto in moneta elettronica, avrebbero concorso ad impedire all'attrice l'accesso e disposizione dal conto disattivando le sue credenziali di accesso senza fornire spiegazioni in ordine alle ragioni di tale scelta e
[...]
sarebbe infine responsabile della mancata restituzione del CP_1
controvalore della moneta elettronica in quanto soggetto depositario di tali importi ai sensi dell'art. 1834 c.c.
3. Con memoria del 17.1.2025 si sono costituite nel presente giudizio
[...]
e la sede secondaria di Parte_2 Parte_3 [...]
, chiedendo di rigettare le domande di parte attrice siccome Parte_5
infondate e chiedendo di condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni da lite temeraria.
i è costituita con il medesimo Controparte_3
atto eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello irlandese, convenzionalmente individuato dalle parti come competente a conoscere le controversie fondate sul contratto concluso con la ricorrente (art. 25 Reg. UE 1215/2012 e art. 21.6 doc. 2 ), chiedendo in via Pt_4
subordinata e nel merito di rigettare le domande di parte ricorrente e accertare quale sarebbe il comportamento che dovrebbe tenere per dare corretta esecuzione al pagina 5 di 22 contratto, chiedendo inoltre, in via riconvenzionale e subordinata rispetto al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni a lei provocati nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, consistiti nei pagamenti eseguiti in favore di terzi che le hanno chiesto di restituire i versamenti compiuti utilizzando il virtual iban da lei riferito alla ricorrente, allegando che tali versamenti erano stati eseguiti per il pagamento del prezzo concordato per forniture promesse da e tuttavia Parte_1
mai effettivamente eseguite per complessivi € 106.390,00, frutto di una truffa perpetrata tramite in dei suoi clienti, deducendo Parte_1 Pt_7
quindi che sarebbe tenuta a pagare a Controparte_6 [...]
a titolo di risarcimento dei danni da Controparte_3
responsabilità contrattuale, extracontrattuale oppure, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'importo di € 106.390,00, oltre interessi e rivalutazione, compensando tale importo con l'eventuale credito accertato in favore della ricorrente all'esito del presente giudizio.
Tali parti resistenti hanno dedotto, inoltre, che mentre
[...]
è la controparte contrattuale di Controparte_3 CP_6
per la fornitura del servizio di pagamento tramite l'uso di moneta elettronica
[...]
offerto in regime di libera prestazione di servizi, oggetto del contratto prodotto al doc. 2 di parte resistente, la ricorrente non ha mai avuto rapporti contrattuali di alcun tipo né con che si occupa dello sviluppo di Parte_3
software nell'esclusivo interesse di Controparte_3
né con la sede secondaria italiana di fornitrice
[...] Parte_5 del software necessario per l'installazione dell'app tramite la quale vengono gestiti conti di pagamento in moneta elettronica per aziende di grandi dimensioni, servizio analogo a quello prestato da per i servizi di pagamento resi a Parte_2
imprese di piccole dimensioni, come e che non ha Controparte_6 tuttavia alcun potere di autorizzare o negare l'accesso all'app fornita da
[...]
una volta installata, competendo tale Controparte_3
scelta esclusivamente a Controparte_3
pagina 6 di 22 Di conseguenza le resistenti Parte_3 [...]
e hanno contestato di essere legittimate Parte_5 Parte_2
passivamente nel presente giudizio e di essere titolari dal lato passivo delle obbligazioni delle quali viene lamentato l'inadempimento con il presente giudizio. ha quindi allegato che Controparte_3 prima di dare corso all'esecuzione del servizio di fornitura di moneta elettronica in favore della ricorrente, a accettato on line il 28.1.2022 le Controparte_6
condizioni generali di contratto da lei predisposte per disciplinare il servizio offerto
(doc.ti 1, 2 e 99 res. ), fatto che ha comportato l'attribuzione alla cliente di un Pt_4
codice identificativo unitario (ossia il n. 27313840) da indicare in ogni bonifico in entrata da riferire alla cliente affinché gli importi ricevuti da CP_3
fossero associati al portafogli di moneta elettronica attribuito a poi Pt_1
alimentato per la prima volta il 3.2.2022 con bonifico disposto da conto intestato all'amministratore di . Parte_1 Persona_1
La resistente ha quindi documentato di aver ricevuto un bonifico da
“Luxusolary Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia” il 23.2.2022, privo del riferimento nella causale al codice identificativo unitario associato ad Pt_1
che tuttavia le chiedeva di accreditare il controvalore in moneta elettronica di tale disposizione perché corrispondente al prezzo concordato per una fornitura di cui veniva trasmessa la fatturazione (doc.ti 3, 4 e 5); una volta accreditato il controvalore dell'importo ricevuto sul portafogli di l'11.4.2022 Pt_1
ha ricevuto da una richiesta di restituzione CP_3 Controparte_1 dei fondi proveniente dall'istituto di credito presso il quale operava l'ordinante, la quale lamentava di non aver ricevuto la fornitura promessa da Pt_1
nonostante il pagamento del prezzo (doc. 6),. La resistente ha documentato di aver riferito tali doglianze ad che le ha rappresentato di essere solo in ritardo Pt_1
con la consegna della merce promessa alla cliente, di tal che l'importo preteso da
“Luxusolary Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia” non è stato restituito in quel momento alla tale società (doc. 7).
Il 12.5.2022 ha documentato di aver ricevuto analoga CP_3 richiesta da “1stLevelSolar GmbH” (doc. 8), cui ha replicato Pt_1
pagina 7 di 22 rappresentando un ritardo nella consegna della merce (doc. 9), fatto cui faceva seguito il rifiuto da parte di di restituire l'importo ricevuto tramite CP_3
bonifico.
Il 17 e 18.6.2022 ha ricevuto due ulteriori bonifici da CP_3
“Affordable Solar Cayman Limited” e “Reps Oy AB” che tuttavia il 23 e 25.8.2022 hanno chiesto la restituzione dei fondi, fatto riportato a che replicava Pt_1
rappresentando nuovamente un ritardo nella consegna della merce (doc. 13,14 e 15) cui faceva seguito il rifiuto di restituire l'importo ricevuto tramite CP_3
bonifico all'ordinante.
Il 27.8.2022 “Affordable Solar Cayman Limited” ha tuttavia trasmesso, tra gli altri, al responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio di CP_3
( ) una comunicazione con la quale ha lamentato di aver subito una Persona_2
truffa da parte di la quale, dopo aver ottenuto il Parte_1
pagamento del corrispettivo concordato per una fornitura, non ha consegnato la merce promessa, rendendosi poi irreperibile (doc. 16 e 17). ha CP_3
quindi allegato di aver dato corso ad investigazione interna grazie alla quale ha appreso che l'amministratore di ) era già Controparte_6 Persona_1
stato imputato per truffa per fatti analoghi a quelli lamentati da “Affordable Solar
Cayman Limited”, realizzati ai danni di altre società e tramite la stessa società odierna ricorrente (doc. 18), fatto che ha determinato la scelta di parte resistente di bloccare l'operatività sul portafogli di moneta elettronica di CP_6
a partire dall'1.9.2022 (doc. 19). ha inoltre segnalato
[...] CP_3
l'odierna ricorrente per attività sospetta alla Financial Intelligente Unit della Central
Bank of Ireland il 6.9.2022 (doc. 20).
Successivamente il 30.9.2022 il responsabile dei crimini finanziari di
( ha contattato le società che avevano chiesto il CP_3 Parte_8
rimborso dei pagamenti eseguiti in favore di chiedendo di chiarire se Pt_1
per i fatti lamentati avessero sporto denuncia all'autorità giudiziaria, indicando i riferimenti dei relativi procedimenti (doc. 22-24).
In riscontro a tale richiesta, la banca di “Reps Oy AB” ha reiterato la richiesta di restituzione dell'importo oggetto del bonifico eseguito a CP_3
pagina 8 di 22 rappresentando che “Reps Oy AB” aveva sporto una denuncia per furto CP_3
presso le autorità competenti per non aver mai ricevuto da la fornitura Pt_1
promessa nonostante il pagamento del 50% del prezzo (doc. 25 e 68).
ha quindi deciso di mantenere sospesa l'attività dal CP_3
portafogli di per scongiurare il rischio che suoi amministratori o Pt_1
dipendenti potessero essere coinvolti in procedimenti penali per riciclaggio, come del resto già avvenuto per fatti analoghi commessi da tramite altra Persona_1
società da lui amministrata ( avanti al Tribunale di Parma (cfr. Controparte_7
doc. 27), dettagliatamente ricostruiti dalla resistente (pag. 14-16 comparsa) e tuttavia completamente estranei al presente giudizio, così come quelli analoghi per i quali risulta indagato soggetto terzo (HA LT) associato all'amministratore nell'ambito del processo per truffa cui era stato sottoposto avanti al Persona_1
Tribunale di Padova (cfr. doc. 18) denunciati da ” e Parte_9 realizzati dalla terza sempre nell'ambito del procedimento Controparte_8
pendente avanti al Tribunale di Parma.
ha quindi documentato di aver ricevuto il 28.10.2022 una CP_3 nuova richiesta di restituzione degli importi ricevuti tramite bonifico da “Aeolus
Sun Energy” per il pagamento di forniture mai eseguite da Parte_1
accusando la stessa di concorso nella truffa attribuita a
[...] CP_3
(doc. 51). Pt_1
ha allegato di aver quindi deciso di procedere CP_3
autonomamente alla restituzione di tutti i pagamenti ricevuti da clienti di che ne avevano chiesto la restituzione siccome relativi a Controparte_6
forniture mai eseguite, pagando complessivamente 106.390,00 euro (doc.ti 52, 53,
96 e 97). ha infine rappresentato di non essere riuscita a restituire CP_3 quanto preteso da “Affordable Solar Cayman Limited” perché il pagamento è stato sempre reindirizzato alla ordinante, odierna resistente.
a quindi prodotto la documentazione ricevuta dalle società CP_3
che hanno denunciato di essere state truffate da con le Controparte_6
quali sono stati ricostruiti i contatti avvenuti tra tali parti e la ricorrente prima e pagina 9 di 22 dopo il pagamento delle forniture mai eseguite (cfr. pag. 20- 25 comparsa e doc.ti
68-90 res. ). Pt_4
La resistente ha quindi allegato che da allora l'amministratore della ricorrente ha inviato decine di mail, dal contenuto spesso scurrile e dai toni aggressivi, per ottenere il ripristino dell'operatività del conto (doc. 54, 57, 58), oltre che diffide ad adempiere in tal senso (doc. 55, 60, 61), e di aver avuto contezza che ha denunciato per appropriazione indebita (doc. 56) e Pt_1 CP_3
pubblicato recensioni denigratorie del servizio reso da (doc.ti 62, 63, 62, CP_3
65).
La resistente ha infine documentato di aver denunciato i fatti oggetto delle sue difese alla Procura della Repubblica di Padova il 13.5.2024 che ha iscritto il procedimento penale n. 4725/2024 R.G.N.R. a carico di , Persona_1
nell'ambito del quale la resistente ha chiesto il sequestro preventivo delle somme giacenti sul portafogli di per 140.612,55 euro (doc.t 66 a Pt_1 CP_6
e 66b), istanza rimasta senza seguito.
La resistente ha quindi eccepito di avere il diritto di CP_3 sospendere l'operatività dal portafogli di ai sensi dell'art. 8 del contratto Pt_1
che le attribuisce tale potere nel caso di sospetto di uso non autorizzato o fraudolento dello stesso o nel caso venga ritenuto dalla fornitrice che un'operazione sia in contrasto a disposizione di legge, nonché dei § 15.3 1.4 dell'art. 15 che attribuisce a l potere di sospendere o bloccare la carta o il conto tra CP_3
gli altri nel caso di uso del conto per scopi fraudolenti o contrari alla legge o nel caos in cui le operazioni non possano essere eseguite per motivi legali, da riferire all'obbligo di astensione previsto dall'art. 42 della l. 231/2007, ritenendo quindi prudente che venga disposta la giacenza sul conto pari alla data di costituzione a €
140.602,95.
La resistente a in ogni caso chiesto in via riconvenzionale CP_3
di avere diritto ad ottenere il pagamento di importo corrispondente a quello restituito ai soggetti che hanno allegato di essere stato truffati dall'amministratore di pari a 106.390,00 euro (doc.ti 52, 53, 95, 96 e 97) a titolo Controparte_6
pagina 10 di 22 di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale oppure da fatto illecito oppure di ingiustificato arricchimento.
4. Con memoria del 17.1.2025 si è costituita eccependo in via Controparte_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto delle domande di parte ricorrente.
La resistente ha dedotto, infatti, di non aver concluso con la Controparte_1
ricorrente alcun contratto di deposito in conto corrente, avendo prestato il servizio di fornitura del virtual IBAN esclusivamente a Controparte_9
(doc. 2), unica società con la quale intrattiene rapporto di
[...]
regolato in conto corrente e ha quindi dedotto di essere del tutto estranea al conto costituente il titolo delle domande proposte da Pt_4 Parte_1
Tramite i diversi virtual IBAN attribuiti a Controparte_9
nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente da lei
[...]
stipulato con , la correntista può fare o ricevere bonifici sul proprio CP_1
conto raggruppando i relativi flussi di pagamento in modo univoco, fatto che le consente di riconciliare tutta la movimentazione eseguita attraverso i virtual IBAN a lei messi a disposizione da a specifici movimenti di incasso o CP_1
pagamento presenti sui suoi archivi gestionali riferiti a suoi specifici clienti.
ha inoltre chiarito che tali IBAN virtuali si aggiungono a quello CP_1
ordinario del quale dispone la correntista e che viene utilizzato per i pagamenti riferiti alla sua contabilità e gestione ordinaria. La resistente ha quindi dedotto che tale servizio prestato direttamente alla correntista, non fa sorgere alcun rapporto contrattuale con i soggetti terzi con i quali quest'ultima intrattiene rapporti contrattuali ed ha quindi dedotto di non essere legittimata passiva della domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1834 c.c., non essendo stato stipulato o eseguito alcun rapporto di deposito regolato in conto corrente tra
[...]
e CP_6 Controparte_1
Per le stesse ragioni, la resistente ha chiesto di rigettare anche nel merito le domande proposte nei suoi confronti dalla ricorrente, deducendo di non avere il dovere o il potere di disporre del denaro di parte ricorrente, convertito in moneta elettronica da di non essere Controparte_9
pagina 11 di 22 il soggetto emittente le carte di pagamento grazie alle quali è utilizzabile la moneta elettronica, di non aver mai avuto la disponibilità materiale o giuridica degli importi indicati da parte ricorrente per conto di quest'ultima e ha inoltre dedotto che la ricorrente non ha nemmeno provato che i pagamenti oggetto del suo doc. 2 siano stati indirizzati effettivamente ricevuti tramite il virtual IBAN di
[...] da quest'ultima a lei riferito né che Controparte_9
presso risulti effettivamente Controparte_9
depositata moneta elettronica di controvalore pari a quello allegato da parte ricorrente.
5. All'udienza di trattazione del 29.1.2025 la ricorrente ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalle resistenti del gruppo in ragione del fatto che la giurisdizione italiana sarebbe stata accettata dalle CP_3
resistenti partecipando al procedimento di mediazione avendo dichiarato durante l'incontro di “essere consapevoli che l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 dispone che
"la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia" e di avere scelto il presente Organismo di mediazione consapevoli di tale disposizione”, fatto ritenuto rappresentativo di un accordo di proroga di competenza ai sensi dell'art. 25 del Reg.
(UE) 1215/2012. La ricorrente ha inoltre dedotto l'invalidità dell'accordo di proroga della competenza contenuto nelle condizioni generali di contratto del
“conto ” siccome queste ultime non erano state sottoscritte, accettate e Pt_4
trasmesse alla ricorrente prima della stipulazione del contratto e dovendosi desumere dal doc.1 delle resistenti del gruppo che le stesse non fossero state Pt_4
fornite in lingua italiana. La ricorrente ha inoltre dedotto che i fatti di truffa ricostruiti dalla convenuta non sono addebitabili alla ricorrente, quanto piuttosto a soggetti terzi rispetto al presente processo.
Assegnati alle parti termini per il deposito di ulteriori memorie integrative ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., siccome richiesti e giustificati dalle difese ed eccezioni anche preliminari di rito delle parti resistenti, nell'ambito delle memorie istruttorie la ricorrente ha ulteriormente dedotto l'illiceità della sospensione contrattuale eseguita da per non aver ottenuto il CP_3
pagina 12 di 22 sequestro penale richiesto alla Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Padova e ha dedotto di non ritenere necessario smentire i fatti allegati dalle resistenti relativi ad inadempimenti o truffe perpetrate, tramite la ricorrente, a danni di terzi, essendo questi ultimi estranei al presente giudizio, contestando la fondatezza delle eccezioni, difese e domande delle resistenti e deducendo l'inammissibilità delle istanze istruttorie della controparte . CP_3
6. Rigettate le istanze istruttorie articolate dalle resistenti del gruppo e la CP_3
richiesta di cancellazione di espressioni offensive rivolte a terzi compiuta da parte ricorrente con ordinanza a verbale del 19.3.2025, che si richiama e conferma con la presente sentenza, la causa è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
7. Nel corso dell'udienza di discussione orale della controversia le parti hanno documentato che nel procedimento che ha avuto avvio dalla denuncia sporta da iscritto al n. R.G.N.R. 2725/2024 della Procura della Repubblica CP_3
presso il Tribunale di Padova, il Pubblico Ministero oltre a non disporre il sequestro preventivo richiesto dall'odierna resistente ha anche presentato sin dall'8.1.2025 richiesta di archiviazione del relativo procedimento (doc. 13 ric.), cui si è opposta con atto depositato il 12.2.2025 (doc. Controparte_3
103 res.).
8. Ai fini della decisione della presente controversia deve essere preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione promossa da parte resistente
Controparte_3
Tale parte resistente ha infatti eccepito il difetto di giurisdizione italiana rispetto alle domande fondate sul “conto ” ai sensi dell'art. 21.6 delle condizioni generali Pt_4
del contratto (doc. 2 res.).
Tale disposizione prevede l'attribuzione all' della giurisdizione esclusiva a CP_3
conoscere le controversie fondate sul contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che riconosce alle parti il potere di attribuire all'autorità giurisdizionale di uno specifico
Stato membro le controversie nate da un determinato rapporto contrattuale, indipendentemente dal domicilio delle parti del contratto, a condizione che pagina 13 di 22 l'accordo di proroga della competenza dello Stato membro scelto sia concluso o provato per iscritto oppure in forma ammessa dalle pratiche stabilite tra le parti o dal commercio internazionale. La disposizione richiamata ha cura di precisare che ai fini della valida pattuizione della clausola di proroga di competenza, la forma scritta richiesta dal legislatore dell'Unione comprende qualsiasi forma di comunicazione con mezzi elettronici che permetta la registrazione durevole dell'accordo attributivo della competenza.
Al fine di dimostrare che il contenuto delle condizioni generali di contratto, tra le quali è convenuta la clausola di proroga di competenza, fosse noto o conoscibile prima della stipulazione del contratto siccome messo a disposizione tramite collegamento ipertestuale che consentiva di estrarne copia su supporto durevole,
ha prodotto un video dimostrativo delle modalità di conclusione di CP_3
tutti i contratti tramite il suo sito internet, che impone che il cliente spunti la casella di accettazione delle clausole contrattuali, messe a disposizione del cliente e scaricabili tramite collegamento ipertestuale, quale passaggio necessario affinché venga registrato l'account del “conto ” di ciascun utente e, quindi, quale Pt_4
passaggio necessario affinché il conto possa diventare operativo (doc. 99).
Parte ricorrente non ha mai contestato che tale video sia effettivamente rappresentativo delle modalità con le quali il contratto è stato concluso anche da lei e non ha, quindi, specificamente contestato che le condizioni generali di contratto prodotte al doc. 2 delle resistenti del gruppo fossero state messe a sua Pt_4
disposizione tramite link ipertestuale prima dell'attivazione del suo account nè di aver accettato tali condizioni tramite spunta della casella a ciò deducata prima dell'attivazione del suo account.
Con la memoria depositata il 28.2.2025 (la prima successiva alla produzione del video), infatti, la ricorrente si è limitata a contestare che fosse utile svolgere l'esperimento giudiziario richiesto da parte resistente al fine di dimostrare che la modalità rappresentata nel video fosse quella di effettiva stipulazione del contratto, deducendo che tale esperimento sarebbe stato un mezzo di prova indiretta della valida stipulazione per iscritto del contratto ai sensi del regolamento n. 1215/2012.
La ricorrente ha ritenuto irrilevante tale pattuizione deducendo che le parti pagina 14 di 22 avrebbero successivamente concluso un ulteriore e diverso accordo di proroga della competenza internazionale nel corso del procedimento di mediazione in favore di questo Tribunale.
Come evidenziato dalla difesa delle resistenti del gruppo in sede di CP_3 discussione conclusiva, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto già nella vigenza del Reg. (CE) 44/2001 la validità di una clausola di proroga della competenza transnazionale contenuta in contratti conclusi mediante c.d. “click- wrapping”, ossia con modalità analoghe a quelle rappresentate nel video prodotto al doc. 99 dalle resistenti del gruppo (cfr. CGUE, sent. 21.5.2015 c- Pt_4
322/2014).
Nella sentenza richiamata la Corte di Giustizia era stata chiamata da un giudice tedesco a chiarire se potesse essere considerata valida ai sensi del regolamento una clausola di proroga della competenza contenuta in condizioni generali di contratto contenute in un documento che non doveva essere necessariamente essere visto dal soggetto che non le aveva predisposte prima di essere accettato ma che era comunque accessibile al soggetto che accettava le condizioni di contratto tramite un link dal quale il documento era scaricabile in formato digitale.
La Corte di Giustizia ha ricordato che per sua costante giurisprudenza, la clausola di proroga della competenza transnazionale deve essere considerata valida qualora il giudice adito accerti che la stessa ha realmente costituito l'oggetto del consenso delle parti, manifestato in modo chiaro e inequivoco, e che tali caratteristiche devono essere presunte come sussistenti quando le parti hanno raggiunto un accordo che rispetti i requisiti di forma previsti dal Regolamento.
La Corte ha quindi precisato che per effetto dell'evoluzione tecnologica, deve quindi presumersi come sussistente un consenso espresso ed inequivoco qualora la parte che non ha predisposto le condizioni generali di contratto abbia avuto la possibilità di conoscere il contenuto di queste ultime prima della conclusione del contratto, tramite documento accessibile on line e registrabile su supporto durevole e abbia quindi accettato tali condizioni al momento della conclusione del contratto.
La Corte ha inoltre chiarito che diversamente da quanto previsto per i contratti conclusi con i consumatori, nei quali la disciplina di maggior tutela prevista per tale pagina 15 di 22 categoria di contraenti impone all'impresa che ha predisposto condizioni generali di contratto di dimostrare di aver fornito una serie di informazioni al suo cliente e che il consumatore le abbia ricevute e registrate su supporto durevole affinché le condizioni generali di contratto possano essere ritenute validamente approvate, la disciplina della clausola di proroga della competenza transazionale impone esclusivamente al soggetto che ha predisposto la clausola di metterne a disposizione il contenuto alla controparte al momento della stipulazione del contratto, in modo tale che quest'ultima possa registrarla su qualsiasi supporto durevole, e di pretenderne l'accettazione prima della conclusione del contratto.
La Corte ha quindi concluso evidenziando in relazione a quel caso, ma con considerazioni direttamente trasponibili anche in questo giudizio, che “nel procedimento principale, non vi è dubbio che la procedura di accettazione mediante
«clic» consente di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali in questione prima della conclusione del contratto. Pertanto, la circostanza che la pagina web contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet e di ciascuna operazione di acquisto non può porre in discussione la validità della clausola attributiva di competenza. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.”
Tale sentenza è direttamente vincolante anche rispetto all'interpretazione dell'art. 25 § 1 del Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui contenuto riguardo all'equiparazione tra la forma scritta e la comunicazione con mezzi elettronici che permettano la registrazione durevole della clausola attributiva della competenza giurisdizionale a uno Stato membro dell'Unione è perfettamente identico a quello contenuto nell'art. 23 § 2 del Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio.
pagina 16 di 22 Benché quindi tali disposizioni debbano deve essere interpretate restrittivamente, comportando deroghe ai criteri generali e speciali di determinazione della competenza disciplinati dal regolamento, la Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto di ritenere sufficiente a dimostrare che la clausola attributiva della competenza è stata oggetto di pattuizione chiara, precisa ed inequivoca tra le parti, il fatto che la stessa sia stata accettata tramite click dal contraente e sia contenuta nel testo di condizioni generali messe a disposizione della parte prima della stipulazione del contratto tramite collegamento ipertestuale che consenta di scaricarne il contenuto e registrarlo su supporto durevole.
Avendo, quindi, la resistente ha fornito la prova documentale che CP_3 per l'apertura del conto era necessario dichiarare di aver preso visione del Pt_4
blocco delle condizioni generali di contratto contenenti la clausola di proroga di competenza ed essendo pacifico che le condizioni generali di contratto erano accessibili e registrabili su supporto durevole prima di tale accettazione, nonostante il contratto si sia perfezionato senza necessità di prendere visione delle condizioni generali di contratto e nonostante nel contratto la presenza di clausola derogatoria della giurisdizione non fosse in alcun modo evidente, la resistente CP_3
ha documentato di aver validamente convenuto per iscritto con Parte_1
l'autonoma clausola di proroga della competenza internazionale ai sensi
[...] dell'art. 25 del Reg. (UE) 1512/2022, alla luce di quanto disposto dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza pubblicata 21.5.2015 nella causa c-
322/2014, vincolante quale fonte del diritto dell'Unione (cfr. C.Cost. sent.
284/2007; Cass. 30 dicembre 2003, n. 19842).
La ricorrente ha tuttavia controdedotto che la clausola non sarebbe valida perché dal doc. 1 delle resistenti del gruppo , redatto in lingua inglese, Pt_4
dovrebbe necessariamente dedursi che anche le condizioni generali di contratto fornite al momento della stipulazione del contratto fossero redatte, del pari, in lingua inglese.
Tale deduzione non appare tuttavia fondata poiché il doc. 1 delle resistenti del gruppo è evidentemente una stampa delle informazioni generali raccolte da Pt_4
nel proprio gestionale in relazione all'account riferito ad CP_3
pagina 17 di 22 redatto comprensibilmente redatto in lingua inglese in Parte_1
ragione del fatto che la società ha sede in ed esercita attività come Istituto di CP_3
moneta elettronica in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
La ricorrente ha, inoltre, eccepito che la clausola di proroga della giurisdizione transnazionale contenuta nelle condizioni generali del ” Pt_10 Pt_4
sarebbe stata superata da successivo accordo di proroga della giurisdizione concluso dalle parti nell'ambito del procedimento di mediazione per gli effetti di cui all'art. 25 § 1 del Reg. (UE) n. 1215/2012 che riconosce che alle parti il potere di derogare agli accordi di proroga della competenza.
Nel verbale del procedimento di mediazione (doc. 8 ric.) il mediatore ha dato atto di aver tentato di dirimere la controversia sorta tra le parti e che le stesse non hanno raggiunto un accordo, attestando poi che “le parti presenti dichiarano di essere consapevoli che l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 dispone che "la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia" e di avere scelto il presente
Organismo di mediazione consapevoli di tale disposizione”.
La ricorrente ha quindi dedotto che tale affermazione deve essere interpretata come una valida clausola di proroga della competenza transnazionale per gli effetti di cuiall'art. 25 § 1 del Reg. (UE) n. 1215/2012.
La deduzione non appare condivisibile.
Le parti non hanno, infatti, espressamente fatto riferimento alla giurisdizione ma solo alla competenza territoriale, unica richiamata dall'art. 4, comma 1, del d.lgs.
28/2010 e la competenza per territorio, dal punto di vista del diritto processuale civile interno, è concetto diverso e di rilievo successivo rispetto alla giurisdizione transnazionale.
Inoltre la dichiarazione riferita alle parti del procedimento di mediazione è solo relativa alla consapevolezza comune alle parti in ordine al fatto che l'organismo di mediazione deve essere scelto nel luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente a conoscere la controversia e non appare, pertanto, una dichiarazione idonea ad esprimere in modo manifesto o implicito la volontà delle parti di rinunciare a proporre in giudizio eccezioni in ordine alla giurisdizione o competenza pagina 18 di 22 del giudice che verrà adito per conoscere la controversia, esprimendo piuttosto in modo chiaro solo la volontà comune alle parti di riconoscere come validamente esperita la mediazione già conclusa con rinuncia implicita a eccepire l'improcedibilità della successiva domanda giudiziale per non essere stata preceduta da procedimento di mediazione correttamente svolto nel luogo ove si trova il giudice munito di giurisdizione e territorialmente competente a conoscere la controversia.
Tale interpretazione appare inoltre l'unica coerente con la finalità del procedimento di mediazione che è quella di offrire alle parti un contesto che si colloca al di fuori e prima del giudizio per comprendere le ragioni di un conflitto sorto tra loro e trovare una soluzione soddisfacente per entrambe per comporlo, senza fare necessariamente ricorso all'applicazione delle norme regolatrici dei loro rapporti e di tale conflitto.
Tale finalità è ritenuta dal legislatore così importante, che il rifiuto ingiustificato di una parte a partecipare alla mediazione può sempre essere valutato ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 come argomento di prova contro la parte che non ha partecipato alla mediazione e, nei procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria, comporta sanzioni a carico della parte che abbia rifiutato di partecipare alla mediazione sia in favore dello Stato sia della controparte del successivo giudizio che ne abbia fatto richiesta.
Attribuire quindi alla parte che partecipi al procedimento di mediazione, riconoscendone quindi la valida proposizione presso il luogo ove a sede il giudice territorialmente competente a conoscere la successiva controversia giurisdizionale, la rinuncia a far valere eccezioni di difetto di giurisdizione e competenza, costituisce un'interpretazione che non appare consentita, siccome idonea a frustrare l'obiettivo principale del legislatore nel disciplinare i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, ossia di garantire che le parti accedano e partecipino effettivamente a tali procedimenti.
La statuizione compiuta dalle parti non è quindi sufficientemente chiara e inequivoca nel senso di esprimere la volontà comune alle parti di derogare alla giurisdizione scelta con l'art. 21.6 delle condizioni generali di contratto.
pagina 19 di 22 L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da
[...]
deve, quindi, Parte_4
essere accolta siccome fondata, fatto che certamente comporta l'assorbimento di tutte le difense di merito e domande riconvenzionali proposte da tale parte siccome formulate solo “per il denegato caso in cui non fosse accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione” (punto 3 conclusioni precisate), “per il caso di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano” (punto 4) oppure “in subordine” rispetto all'accoglimento delle deduzioni e domande formulate nei punti precedenti
(punto 5) e, infine, solo “ove si ritenesse che Parte_4
debba versare a l'importo di
[...] Parte_4 Parte_1
Euro 140.602,55 giacente sul Wallet ad essa intestato” (punto 6), domanda sottratta alla giurisdizione di questo giudice e tuttavia condizionante l'ulteriore pretesa nel merito compiuta da tale parte resistente.
9. L'accoglimento di tale eccezione comporta il riconoscimento che le parti hanno attribuito all' della giurisdizione esclusiva rispetto alla conoscenza di tutte le CP_3
domande fondate sul conto e, quindi, di tutte le domande proposte Parte_6
da nel presente giudizio, che ritiene che dall'esecuzione Parte_1
di tale contratto discendano direttamente le responsabilità di tutte le parti resistenti nel presente giudizio (cfr. § 1.1, 1.2 e 2.1 del ricorso introduttivo).
10. Nelle allegazioni di parte ricorrente, infatti, tutte le resistenti sono da ritenere parti di tali contratto, essendo attribuito a ciascuna di loro un ruolo nella sua esecuzione corrispondente ai ruoli definiti nella tassonomia contrattuale (cfr. doc. 2 res. ), Pt_4
chi come depositario della moneta elettronica (obbligazione riferita come assunta da al 2.1 del ricorso introduttivo), chi come CP_3 Parte_2
banca depositaria dei fondi del cliente nell'ambito di tale contratto (ossia
[...]
, chi come fornitrice del client software di ossia del servizio CP_1 Pt_4
utilizzato da ogni utente per accedere e utilizzare il conto (obbligazione Pt_4
riferita come assunta da e Parte_2 Parte_3
C per gestione dei rapporti) di Parte_5
tal che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta sia da
[...]
che da e CP_1 Parte_2 Parte_3
pagina 20 di 22 per la gestione dei rapporti non Parte_5
appare meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito che
“la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. (…)
Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza” (così testualmente Cass. Sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132).
La circostanza, quindi, che Controparte_1 Parte_2 [...]
e non Parte_3 Parte_5
fossero effettivamente parti del contratto concluso da per Controparte_6
l'uso del “conto ” è una questione che non attiene alla loro legittimazione Pt_4
passiva bensì al merito della presente controversia e presuppone l'interpretazione e applicazione delle condizioni generali del contratto che disciplinano quel rapporto e dei contratti ulteriori conclusi dalle resistenti per regolare i loro rapporti reciproci e connessi al “conto ”, sul quale tuttavia l'unica autorità giudiziaria Pt_4
esclusivamente competente a conoscere le relative controversie è quella irlandese.
11. L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da
[...]
ha quindi Parte_4
carattere assorbente rispetto alla definizione, in rito, dell'intero processo.
12. In accoglimento dell'eccezione preliminare di rito promossa da
[...]
, il Parte_4
presente giudizio deve essere definito dichiarando la carenza di giurisdizione italiana a conoscere la presente controversia.
pagina 21 di 22 13. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente che ha proposto il presente giudizio avanti a giudice privo di giurisdizione ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in favore delle resistenti considerando solidalmente tutte le resistenti del gruppo , che hanno articolato contestualmente le loro difese, applicando i CP_3
parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle sole fasi introduttiva, di studio e decisoria effettivamente svolte, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia rispetto allo scaglione nel quale si inserisce, della definizione dell'intero giudizio sulla base di questione preliminare di rito e della non particolare complessità della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione italiana a conoscere la presente controversia;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
nonché, tra queste ultime solidalmente, da Controparte_1 [...]
, Parte_4
Parte_2 Parte_3 [...]
che quantifica in € 4.217,00 per compensi, oltre al 15% Parte_5
dell'importo riconosciuto compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Milano, 11 aprile 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 34910/2024, promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Gregorio Parte_1 P.IVA_1
CAVALLA e dell'avv. Francesca MAGNANI, elettivamente domiciliata in GALLERIA
DEI BORROMEO, 3 35137 PADOVA presso lo studio dei difensori e, pertanto, presso il loro domicilio digitale e Email_1
Email_2
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), Parte_2 P.IVA_2
(c. f. ), Parte_3 P.IVA_3
Parte_4
(iscritta al Company Registration Office irlandese al n. 61075),
[...]
(c. f. ), Parte_5 P.IVA_4
tutte con il patrocinio dell'avv. Jean Paule CASTAGNO, dell'avv. Andrea Alfonso
SIGLIANO e dell'avv. Elisabetta SANTO, elettivamente domiciliate in CORSO PORTA
VITTORIA, 18 20122 MILANO presso lo studio RR Herrington & Sutcliffe (Europe)
LLP nonché di:
pagina 1 di 22 (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Luca BOGGIO, Controparte_1 P.IVA_5
elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 21 13900 BIELLA e, pertanto, presso il domicilio digitale del difensore Email_3
- parti resistenti -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale delle società convenute alle obbligazioni rispettivamente assunte con i contratti di deposito in conto corrente e di fornitura di servizi software relativi al contratto di conto corrente (quanto al ) e di fornitura del virtual iban (quanto a ) e CP_2 CP_1
conseguentemente condannarle, in via tra loro solidale, alla restituzione alla ricorrente della somma capitale di € 140.612,55 giacente nel conto corrente alla data del 2.9.2022, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo effettivo,
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali sia in relazione al presente giudizio sia in relazione alla procedura di mediazione n. 6824 del 2024 Sharecom.
Conclusioni delle parti resistenti
Parte_2 Parte_3 [...]
Controparte_3 Parte_5
Piaccia all'on.le Tribunale adito, premessa ogni necessaria ed opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare: quanto a Parte_2 Parte_3 Controparte_4
1) rigettare ogni domanda promossa nei confronti di Parte_2 Parte_3
, in quanto inammissibili e infondate in fatto e
[...] Controparte_5 CP_4
diritto, per le ragioni esposte in atti;
quanto a Designated Parte_4 Parte_4
2) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande della ricorrente fondate sul Contratto Conto con Parte_6
ogni consequenziale pronuncia;
3) nel merito, per il denegato caso in cui non fosse accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, respingere la domanda di accertamento e declaratoria dell'asserito inadempimento contrattuale formulata nei confronti di Parte_4
pagina 2 di 22 Designated per le ragioni esposte in atti, per l'effetto respingere ogni Parte_4
domanda risarcitoria eventualmente promossa dalla ricorrente e statuire circa la condotta che deve tenere rispetto Parte_4 Parte_4 Parte_4
alla giacenza presente sul Wallet intestato a Parte_1
4) nel merito, in via riconvenzionale, e per la domanda fondata su titolo contrattuale, per il caso di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_4
essere risarcita da per le ragioni ed i titoli indicati in atti, Parte_1 dell'importo di Euro 106.390 (o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia) e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a versare a , per i Parte_4 predetti titoli, l'importo di Euro 106.390 (o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
5) nel merito, in subordine, sempre in via riconvenzionale, nell'ipotesi in cui non si riconoscesse titolo a per Parte_4
agire per il risarcimento del danno, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a versare a Parte_4
l'importo di euro 106.390 (o il maggiore o minore importo ritenuto di
[...]
giustizia) a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge;
6) in ogni caso, ove ritenesse che Parte_4 debba versare a l'importo di Euro 140.602,55 giacente sul
[...] Parte_1
Wallet ad essa intestato, o qualsivoglia importo a qualunque titolo, dichiarare la compensazione o compensare detto importo con il credito di
[...]
verso per l'importo di cui alle Parte_4 Parte_1 conclusioni sub 4 e 5 e, per l'effetto, condannare Parte_4
a versare a solo la differenza, senza
[...] Parte_1
maggiorazione di interessi e/o rivalutazione e con reiezione di qualunque ulteriore domanda;
7) in ogni caso, con rifusione delle spese e degli oneri di causa tutti e delle spese ed onorari di mediazione.
pagina 3 di 22 Conclusioni di parte resistente
Controparte_1
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale e pregiudiziale
Accertarsi il difetto di legittimazione passiva in capo a e, per l'effetto, Controparte_1
rigettarsi la domanda avversaria.
In via subordinata
Previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la presente comparsa, rigettarsi la domanda formulata da parte ricorrente nei confronti di in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da CP_1
[...]
In ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda svolta in via principale e di quella in via subordinata, limitare l'eventuale accertanda responsabilità di alla misura corrispondente ritenuta giusta e provata. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, I.V.A. e C.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 7.10.2025 ha chiesto di Parte_1
condannare Parte_2 Parte_3 [...]
– Controparte_3 Parte_5 rappresentanza per l'Italia e a pagarle, in solido, € Controparte_1
140.612,55, oltre interessi e rivalutazione, importo corrispondente al controvalore del saldo di moneta elettronica giacente sul portafogli a lei intestato denominato
“conto ” (doc. 3). Pt_4
2. La ricorrente ha allegato di aver concluso il 28.1.2022 un contratto (denominato
“conto ”) per utilizzare moneta elettronica tramite una carta di pagamento Pt_4
(doc. 1), versando a tal fine alla convenuta tra gennaio e settembre 2022 oltre
277.000 euro tramite il virtual iban messo a disposizione a tal fine da
[...]
(cfr. doc. 2). CP_1
pagina 4 di 22 La ricorrente ha quindi documentato di aver chiesto il 2.9.2022 di ottenere la restituzione del controvalore della moneta elettronica che risultava in deposito nel suo portafogli, pari a € 140.612,55 (doc. 3), senza che l'operazione venisse eseguita
(doc. 4).
La ricorrente ha allegato che successivamente non le è stato più permesso di accedere al conto essendo state disattivate le sue credenziali (cfr. doc.ti 5 e 6).
La ricorrente ha quindi dedotto l'illiceità del comportamento delle resistenti, che avrebbero tutte concorso a impedire all'attrice di disporre di beni di sua proprietà.
In particolare impedendole di Controparte_3
disporre della moneta depositata in conto, sarebbe inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto concluso tra le parti per l'utilizzo della moneta elettronica tramite carta di pagamento;
Parte_2 Parte_3
la sede secondaria di , quali società fornitrici dei Parte_5
software per le gestione del conto in moneta elettronica, avrebbero concorso ad impedire all'attrice l'accesso e disposizione dal conto disattivando le sue credenziali di accesso senza fornire spiegazioni in ordine alle ragioni di tale scelta e
[...]
sarebbe infine responsabile della mancata restituzione del CP_1
controvalore della moneta elettronica in quanto soggetto depositario di tali importi ai sensi dell'art. 1834 c.c.
3. Con memoria del 17.1.2025 si sono costituite nel presente giudizio
[...]
e la sede secondaria di Parte_2 Parte_3 [...]
, chiedendo di rigettare le domande di parte attrice siccome Parte_5
infondate e chiedendo di condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni da lite temeraria.
i è costituita con il medesimo Controparte_3
atto eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello irlandese, convenzionalmente individuato dalle parti come competente a conoscere le controversie fondate sul contratto concluso con la ricorrente (art. 25 Reg. UE 1215/2012 e art. 21.6 doc. 2 ), chiedendo in via Pt_4
subordinata e nel merito di rigettare le domande di parte ricorrente e accertare quale sarebbe il comportamento che dovrebbe tenere per dare corretta esecuzione al pagina 5 di 22 contratto, chiedendo inoltre, in via riconvenzionale e subordinata rispetto al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni a lei provocati nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, consistiti nei pagamenti eseguiti in favore di terzi che le hanno chiesto di restituire i versamenti compiuti utilizzando il virtual iban da lei riferito alla ricorrente, allegando che tali versamenti erano stati eseguiti per il pagamento del prezzo concordato per forniture promesse da e tuttavia Parte_1
mai effettivamente eseguite per complessivi € 106.390,00, frutto di una truffa perpetrata tramite in dei suoi clienti, deducendo Parte_1 Pt_7
quindi che sarebbe tenuta a pagare a Controparte_6 [...]
a titolo di risarcimento dei danni da Controparte_3
responsabilità contrattuale, extracontrattuale oppure, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'importo di € 106.390,00, oltre interessi e rivalutazione, compensando tale importo con l'eventuale credito accertato in favore della ricorrente all'esito del presente giudizio.
Tali parti resistenti hanno dedotto, inoltre, che mentre
[...]
è la controparte contrattuale di Controparte_3 CP_6
per la fornitura del servizio di pagamento tramite l'uso di moneta elettronica
[...]
offerto in regime di libera prestazione di servizi, oggetto del contratto prodotto al doc. 2 di parte resistente, la ricorrente non ha mai avuto rapporti contrattuali di alcun tipo né con che si occupa dello sviluppo di Parte_3
software nell'esclusivo interesse di Controparte_3
né con la sede secondaria italiana di fornitrice
[...] Parte_5 del software necessario per l'installazione dell'app tramite la quale vengono gestiti conti di pagamento in moneta elettronica per aziende di grandi dimensioni, servizio analogo a quello prestato da per i servizi di pagamento resi a Parte_2
imprese di piccole dimensioni, come e che non ha Controparte_6 tuttavia alcun potere di autorizzare o negare l'accesso all'app fornita da
[...]
una volta installata, competendo tale Controparte_3
scelta esclusivamente a Controparte_3
pagina 6 di 22 Di conseguenza le resistenti Parte_3 [...]
e hanno contestato di essere legittimate Parte_5 Parte_2
passivamente nel presente giudizio e di essere titolari dal lato passivo delle obbligazioni delle quali viene lamentato l'inadempimento con il presente giudizio. ha quindi allegato che Controparte_3 prima di dare corso all'esecuzione del servizio di fornitura di moneta elettronica in favore della ricorrente, a accettato on line il 28.1.2022 le Controparte_6
condizioni generali di contratto da lei predisposte per disciplinare il servizio offerto
(doc.ti 1, 2 e 99 res. ), fatto che ha comportato l'attribuzione alla cliente di un Pt_4
codice identificativo unitario (ossia il n. 27313840) da indicare in ogni bonifico in entrata da riferire alla cliente affinché gli importi ricevuti da CP_3
fossero associati al portafogli di moneta elettronica attribuito a poi Pt_1
alimentato per la prima volta il 3.2.2022 con bonifico disposto da conto intestato all'amministratore di . Parte_1 Persona_1
La resistente ha quindi documentato di aver ricevuto un bonifico da
“Luxusolary Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia” il 23.2.2022, privo del riferimento nella causale al codice identificativo unitario associato ad Pt_1
che tuttavia le chiedeva di accreditare il controvalore in moneta elettronica di tale disposizione perché corrispondente al prezzo concordato per una fornitura di cui veniva trasmessa la fatturazione (doc.ti 3, 4 e 5); una volta accreditato il controvalore dell'importo ricevuto sul portafogli di l'11.4.2022 Pt_1
ha ricevuto da una richiesta di restituzione CP_3 Controparte_1 dei fondi proveniente dall'istituto di credito presso il quale operava l'ordinante, la quale lamentava di non aver ricevuto la fornitura promessa da Pt_1
nonostante il pagamento del prezzo (doc. 6),. La resistente ha documentato di aver riferito tali doglianze ad che le ha rappresentato di essere solo in ritardo Pt_1
con la consegna della merce promessa alla cliente, di tal che l'importo preteso da
“Luxusolary Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia” non è stato restituito in quel momento alla tale società (doc. 7).
Il 12.5.2022 ha documentato di aver ricevuto analoga CP_3 richiesta da “1stLevelSolar GmbH” (doc. 8), cui ha replicato Pt_1
pagina 7 di 22 rappresentando un ritardo nella consegna della merce (doc. 9), fatto cui faceva seguito il rifiuto da parte di di restituire l'importo ricevuto tramite CP_3
bonifico.
Il 17 e 18.6.2022 ha ricevuto due ulteriori bonifici da CP_3
“Affordable Solar Cayman Limited” e “Reps Oy AB” che tuttavia il 23 e 25.8.2022 hanno chiesto la restituzione dei fondi, fatto riportato a che replicava Pt_1
rappresentando nuovamente un ritardo nella consegna della merce (doc. 13,14 e 15) cui faceva seguito il rifiuto di restituire l'importo ricevuto tramite CP_3
bonifico all'ordinante.
Il 27.8.2022 “Affordable Solar Cayman Limited” ha tuttavia trasmesso, tra gli altri, al responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio di CP_3
( ) una comunicazione con la quale ha lamentato di aver subito una Persona_2
truffa da parte di la quale, dopo aver ottenuto il Parte_1
pagamento del corrispettivo concordato per una fornitura, non ha consegnato la merce promessa, rendendosi poi irreperibile (doc. 16 e 17). ha CP_3
quindi allegato di aver dato corso ad investigazione interna grazie alla quale ha appreso che l'amministratore di ) era già Controparte_6 Persona_1
stato imputato per truffa per fatti analoghi a quelli lamentati da “Affordable Solar
Cayman Limited”, realizzati ai danni di altre società e tramite la stessa società odierna ricorrente (doc. 18), fatto che ha determinato la scelta di parte resistente di bloccare l'operatività sul portafogli di moneta elettronica di CP_6
a partire dall'1.9.2022 (doc. 19). ha inoltre segnalato
[...] CP_3
l'odierna ricorrente per attività sospetta alla Financial Intelligente Unit della Central
Bank of Ireland il 6.9.2022 (doc. 20).
Successivamente il 30.9.2022 il responsabile dei crimini finanziari di
( ha contattato le società che avevano chiesto il CP_3 Parte_8
rimborso dei pagamenti eseguiti in favore di chiedendo di chiarire se Pt_1
per i fatti lamentati avessero sporto denuncia all'autorità giudiziaria, indicando i riferimenti dei relativi procedimenti (doc. 22-24).
In riscontro a tale richiesta, la banca di “Reps Oy AB” ha reiterato la richiesta di restituzione dell'importo oggetto del bonifico eseguito a CP_3
pagina 8 di 22 rappresentando che “Reps Oy AB” aveva sporto una denuncia per furto CP_3
presso le autorità competenti per non aver mai ricevuto da la fornitura Pt_1
promessa nonostante il pagamento del 50% del prezzo (doc. 25 e 68).
ha quindi deciso di mantenere sospesa l'attività dal CP_3
portafogli di per scongiurare il rischio che suoi amministratori o Pt_1
dipendenti potessero essere coinvolti in procedimenti penali per riciclaggio, come del resto già avvenuto per fatti analoghi commessi da tramite altra Persona_1
società da lui amministrata ( avanti al Tribunale di Parma (cfr. Controparte_7
doc. 27), dettagliatamente ricostruiti dalla resistente (pag. 14-16 comparsa) e tuttavia completamente estranei al presente giudizio, così come quelli analoghi per i quali risulta indagato soggetto terzo (HA LT) associato all'amministratore nell'ambito del processo per truffa cui era stato sottoposto avanti al Persona_1
Tribunale di Padova (cfr. doc. 18) denunciati da ” e Parte_9 realizzati dalla terza sempre nell'ambito del procedimento Controparte_8
pendente avanti al Tribunale di Parma.
ha quindi documentato di aver ricevuto il 28.10.2022 una CP_3 nuova richiesta di restituzione degli importi ricevuti tramite bonifico da “Aeolus
Sun Energy” per il pagamento di forniture mai eseguite da Parte_1
accusando la stessa di concorso nella truffa attribuita a
[...] CP_3
(doc. 51). Pt_1
ha allegato di aver quindi deciso di procedere CP_3
autonomamente alla restituzione di tutti i pagamenti ricevuti da clienti di che ne avevano chiesto la restituzione siccome relativi a Controparte_6
forniture mai eseguite, pagando complessivamente 106.390,00 euro (doc.ti 52, 53,
96 e 97). ha infine rappresentato di non essere riuscita a restituire CP_3 quanto preteso da “Affordable Solar Cayman Limited” perché il pagamento è stato sempre reindirizzato alla ordinante, odierna resistente.
a quindi prodotto la documentazione ricevuta dalle società CP_3
che hanno denunciato di essere state truffate da con le Controparte_6
quali sono stati ricostruiti i contatti avvenuti tra tali parti e la ricorrente prima e pagina 9 di 22 dopo il pagamento delle forniture mai eseguite (cfr. pag. 20- 25 comparsa e doc.ti
68-90 res. ). Pt_4
La resistente ha quindi allegato che da allora l'amministratore della ricorrente ha inviato decine di mail, dal contenuto spesso scurrile e dai toni aggressivi, per ottenere il ripristino dell'operatività del conto (doc. 54, 57, 58), oltre che diffide ad adempiere in tal senso (doc. 55, 60, 61), e di aver avuto contezza che ha denunciato per appropriazione indebita (doc. 56) e Pt_1 CP_3
pubblicato recensioni denigratorie del servizio reso da (doc.ti 62, 63, 62, CP_3
65).
La resistente ha infine documentato di aver denunciato i fatti oggetto delle sue difese alla Procura della Repubblica di Padova il 13.5.2024 che ha iscritto il procedimento penale n. 4725/2024 R.G.N.R. a carico di , Persona_1
nell'ambito del quale la resistente ha chiesto il sequestro preventivo delle somme giacenti sul portafogli di per 140.612,55 euro (doc.t 66 a Pt_1 CP_6
e 66b), istanza rimasta senza seguito.
La resistente ha quindi eccepito di avere il diritto di CP_3 sospendere l'operatività dal portafogli di ai sensi dell'art. 8 del contratto Pt_1
che le attribuisce tale potere nel caso di sospetto di uso non autorizzato o fraudolento dello stesso o nel caso venga ritenuto dalla fornitrice che un'operazione sia in contrasto a disposizione di legge, nonché dei § 15.3 1.4 dell'art. 15 che attribuisce a l potere di sospendere o bloccare la carta o il conto tra CP_3
gli altri nel caso di uso del conto per scopi fraudolenti o contrari alla legge o nel caos in cui le operazioni non possano essere eseguite per motivi legali, da riferire all'obbligo di astensione previsto dall'art. 42 della l. 231/2007, ritenendo quindi prudente che venga disposta la giacenza sul conto pari alla data di costituzione a €
140.602,95.
La resistente a in ogni caso chiesto in via riconvenzionale CP_3
di avere diritto ad ottenere il pagamento di importo corrispondente a quello restituito ai soggetti che hanno allegato di essere stato truffati dall'amministratore di pari a 106.390,00 euro (doc.ti 52, 53, 95, 96 e 97) a titolo Controparte_6
pagina 10 di 22 di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale oppure da fatto illecito oppure di ingiustificato arricchimento.
4. Con memoria del 17.1.2025 si è costituita eccependo in via Controparte_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto delle domande di parte ricorrente.
La resistente ha dedotto, infatti, di non aver concluso con la Controparte_1
ricorrente alcun contratto di deposito in conto corrente, avendo prestato il servizio di fornitura del virtual IBAN esclusivamente a Controparte_9
(doc. 2), unica società con la quale intrattiene rapporto di
[...]
regolato in conto corrente e ha quindi dedotto di essere del tutto estranea al conto costituente il titolo delle domande proposte da Pt_4 Parte_1
Tramite i diversi virtual IBAN attribuiti a Controparte_9
nel corso dell'esecuzione del rapporto di conto corrente da lei
[...]
stipulato con , la correntista può fare o ricevere bonifici sul proprio CP_1
conto raggruppando i relativi flussi di pagamento in modo univoco, fatto che le consente di riconciliare tutta la movimentazione eseguita attraverso i virtual IBAN a lei messi a disposizione da a specifici movimenti di incasso o CP_1
pagamento presenti sui suoi archivi gestionali riferiti a suoi specifici clienti.
ha inoltre chiarito che tali IBAN virtuali si aggiungono a quello CP_1
ordinario del quale dispone la correntista e che viene utilizzato per i pagamenti riferiti alla sua contabilità e gestione ordinaria. La resistente ha quindi dedotto che tale servizio prestato direttamente alla correntista, non fa sorgere alcun rapporto contrattuale con i soggetti terzi con i quali quest'ultima intrattiene rapporti contrattuali ed ha quindi dedotto di non essere legittimata passiva della domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1834 c.c., non essendo stato stipulato o eseguito alcun rapporto di deposito regolato in conto corrente tra
[...]
e CP_6 Controparte_1
Per le stesse ragioni, la resistente ha chiesto di rigettare anche nel merito le domande proposte nei suoi confronti dalla ricorrente, deducendo di non avere il dovere o il potere di disporre del denaro di parte ricorrente, convertito in moneta elettronica da di non essere Controparte_9
pagina 11 di 22 il soggetto emittente le carte di pagamento grazie alle quali è utilizzabile la moneta elettronica, di non aver mai avuto la disponibilità materiale o giuridica degli importi indicati da parte ricorrente per conto di quest'ultima e ha inoltre dedotto che la ricorrente non ha nemmeno provato che i pagamenti oggetto del suo doc. 2 siano stati indirizzati effettivamente ricevuti tramite il virtual IBAN di
[...] da quest'ultima a lei riferito né che Controparte_9
presso risulti effettivamente Controparte_9
depositata moneta elettronica di controvalore pari a quello allegato da parte ricorrente.
5. All'udienza di trattazione del 29.1.2025 la ricorrente ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalle resistenti del gruppo in ragione del fatto che la giurisdizione italiana sarebbe stata accettata dalle CP_3
resistenti partecipando al procedimento di mediazione avendo dichiarato durante l'incontro di “essere consapevoli che l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 dispone che
"la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia" e di avere scelto il presente Organismo di mediazione consapevoli di tale disposizione”, fatto ritenuto rappresentativo di un accordo di proroga di competenza ai sensi dell'art. 25 del Reg.
(UE) 1215/2012. La ricorrente ha inoltre dedotto l'invalidità dell'accordo di proroga della competenza contenuto nelle condizioni generali di contratto del
“conto ” siccome queste ultime non erano state sottoscritte, accettate e Pt_4
trasmesse alla ricorrente prima della stipulazione del contratto e dovendosi desumere dal doc.1 delle resistenti del gruppo che le stesse non fossero state Pt_4
fornite in lingua italiana. La ricorrente ha inoltre dedotto che i fatti di truffa ricostruiti dalla convenuta non sono addebitabili alla ricorrente, quanto piuttosto a soggetti terzi rispetto al presente processo.
Assegnati alle parti termini per il deposito di ulteriori memorie integrative ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., siccome richiesti e giustificati dalle difese ed eccezioni anche preliminari di rito delle parti resistenti, nell'ambito delle memorie istruttorie la ricorrente ha ulteriormente dedotto l'illiceità della sospensione contrattuale eseguita da per non aver ottenuto il CP_3
pagina 12 di 22 sequestro penale richiesto alla Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Padova e ha dedotto di non ritenere necessario smentire i fatti allegati dalle resistenti relativi ad inadempimenti o truffe perpetrate, tramite la ricorrente, a danni di terzi, essendo questi ultimi estranei al presente giudizio, contestando la fondatezza delle eccezioni, difese e domande delle resistenti e deducendo l'inammissibilità delle istanze istruttorie della controparte . CP_3
6. Rigettate le istanze istruttorie articolate dalle resistenti del gruppo e la CP_3
richiesta di cancellazione di espressioni offensive rivolte a terzi compiuta da parte ricorrente con ordinanza a verbale del 19.3.2025, che si richiama e conferma con la presente sentenza, la causa è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
7. Nel corso dell'udienza di discussione orale della controversia le parti hanno documentato che nel procedimento che ha avuto avvio dalla denuncia sporta da iscritto al n. R.G.N.R. 2725/2024 della Procura della Repubblica CP_3
presso il Tribunale di Padova, il Pubblico Ministero oltre a non disporre il sequestro preventivo richiesto dall'odierna resistente ha anche presentato sin dall'8.1.2025 richiesta di archiviazione del relativo procedimento (doc. 13 ric.), cui si è opposta con atto depositato il 12.2.2025 (doc. Controparte_3
103 res.).
8. Ai fini della decisione della presente controversia deve essere preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione promossa da parte resistente
Controparte_3
Tale parte resistente ha infatti eccepito il difetto di giurisdizione italiana rispetto alle domande fondate sul “conto ” ai sensi dell'art. 21.6 delle condizioni generali Pt_4
del contratto (doc. 2 res.).
Tale disposizione prevede l'attribuzione all' della giurisdizione esclusiva a CP_3
conoscere le controversie fondate sul contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che riconosce alle parti il potere di attribuire all'autorità giurisdizionale di uno specifico
Stato membro le controversie nate da un determinato rapporto contrattuale, indipendentemente dal domicilio delle parti del contratto, a condizione che pagina 13 di 22 l'accordo di proroga della competenza dello Stato membro scelto sia concluso o provato per iscritto oppure in forma ammessa dalle pratiche stabilite tra le parti o dal commercio internazionale. La disposizione richiamata ha cura di precisare che ai fini della valida pattuizione della clausola di proroga di competenza, la forma scritta richiesta dal legislatore dell'Unione comprende qualsiasi forma di comunicazione con mezzi elettronici che permetta la registrazione durevole dell'accordo attributivo della competenza.
Al fine di dimostrare che il contenuto delle condizioni generali di contratto, tra le quali è convenuta la clausola di proroga di competenza, fosse noto o conoscibile prima della stipulazione del contratto siccome messo a disposizione tramite collegamento ipertestuale che consentiva di estrarne copia su supporto durevole,
ha prodotto un video dimostrativo delle modalità di conclusione di CP_3
tutti i contratti tramite il suo sito internet, che impone che il cliente spunti la casella di accettazione delle clausole contrattuali, messe a disposizione del cliente e scaricabili tramite collegamento ipertestuale, quale passaggio necessario affinché venga registrato l'account del “conto ” di ciascun utente e, quindi, quale Pt_4
passaggio necessario affinché il conto possa diventare operativo (doc. 99).
Parte ricorrente non ha mai contestato che tale video sia effettivamente rappresentativo delle modalità con le quali il contratto è stato concluso anche da lei e non ha, quindi, specificamente contestato che le condizioni generali di contratto prodotte al doc. 2 delle resistenti del gruppo fossero state messe a sua Pt_4
disposizione tramite link ipertestuale prima dell'attivazione del suo account nè di aver accettato tali condizioni tramite spunta della casella a ciò deducata prima dell'attivazione del suo account.
Con la memoria depositata il 28.2.2025 (la prima successiva alla produzione del video), infatti, la ricorrente si è limitata a contestare che fosse utile svolgere l'esperimento giudiziario richiesto da parte resistente al fine di dimostrare che la modalità rappresentata nel video fosse quella di effettiva stipulazione del contratto, deducendo che tale esperimento sarebbe stato un mezzo di prova indiretta della valida stipulazione per iscritto del contratto ai sensi del regolamento n. 1215/2012.
La ricorrente ha ritenuto irrilevante tale pattuizione deducendo che le parti pagina 14 di 22 avrebbero successivamente concluso un ulteriore e diverso accordo di proroga della competenza internazionale nel corso del procedimento di mediazione in favore di questo Tribunale.
Come evidenziato dalla difesa delle resistenti del gruppo in sede di CP_3 discussione conclusiva, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto già nella vigenza del Reg. (CE) 44/2001 la validità di una clausola di proroga della competenza transnazionale contenuta in contratti conclusi mediante c.d. “click- wrapping”, ossia con modalità analoghe a quelle rappresentate nel video prodotto al doc. 99 dalle resistenti del gruppo (cfr. CGUE, sent. 21.5.2015 c- Pt_4
322/2014).
Nella sentenza richiamata la Corte di Giustizia era stata chiamata da un giudice tedesco a chiarire se potesse essere considerata valida ai sensi del regolamento una clausola di proroga della competenza contenuta in condizioni generali di contratto contenute in un documento che non doveva essere necessariamente essere visto dal soggetto che non le aveva predisposte prima di essere accettato ma che era comunque accessibile al soggetto che accettava le condizioni di contratto tramite un link dal quale il documento era scaricabile in formato digitale.
La Corte di Giustizia ha ricordato che per sua costante giurisprudenza, la clausola di proroga della competenza transnazionale deve essere considerata valida qualora il giudice adito accerti che la stessa ha realmente costituito l'oggetto del consenso delle parti, manifestato in modo chiaro e inequivoco, e che tali caratteristiche devono essere presunte come sussistenti quando le parti hanno raggiunto un accordo che rispetti i requisiti di forma previsti dal Regolamento.
La Corte ha quindi precisato che per effetto dell'evoluzione tecnologica, deve quindi presumersi come sussistente un consenso espresso ed inequivoco qualora la parte che non ha predisposto le condizioni generali di contratto abbia avuto la possibilità di conoscere il contenuto di queste ultime prima della conclusione del contratto, tramite documento accessibile on line e registrabile su supporto durevole e abbia quindi accettato tali condizioni al momento della conclusione del contratto.
La Corte ha inoltre chiarito che diversamente da quanto previsto per i contratti conclusi con i consumatori, nei quali la disciplina di maggior tutela prevista per tale pagina 15 di 22 categoria di contraenti impone all'impresa che ha predisposto condizioni generali di contratto di dimostrare di aver fornito una serie di informazioni al suo cliente e che il consumatore le abbia ricevute e registrate su supporto durevole affinché le condizioni generali di contratto possano essere ritenute validamente approvate, la disciplina della clausola di proroga della competenza transazionale impone esclusivamente al soggetto che ha predisposto la clausola di metterne a disposizione il contenuto alla controparte al momento della stipulazione del contratto, in modo tale che quest'ultima possa registrarla su qualsiasi supporto durevole, e di pretenderne l'accettazione prima della conclusione del contratto.
La Corte ha quindi concluso evidenziando in relazione a quel caso, ma con considerazioni direttamente trasponibili anche in questo giudizio, che “nel procedimento principale, non vi è dubbio che la procedura di accettazione mediante
«clic» consente di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali in questione prima della conclusione del contratto. Pertanto, la circostanza che la pagina web contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet e di ciascuna operazione di acquisto non può porre in discussione la validità della clausola attributiva di competenza. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.”
Tale sentenza è direttamente vincolante anche rispetto all'interpretazione dell'art. 25 § 1 del Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui contenuto riguardo all'equiparazione tra la forma scritta e la comunicazione con mezzi elettronici che permettano la registrazione durevole della clausola attributiva della competenza giurisdizionale a uno Stato membro dell'Unione è perfettamente identico a quello contenuto nell'art. 23 § 2 del Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio.
pagina 16 di 22 Benché quindi tali disposizioni debbano deve essere interpretate restrittivamente, comportando deroghe ai criteri generali e speciali di determinazione della competenza disciplinati dal regolamento, la Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto di ritenere sufficiente a dimostrare che la clausola attributiva della competenza è stata oggetto di pattuizione chiara, precisa ed inequivoca tra le parti, il fatto che la stessa sia stata accettata tramite click dal contraente e sia contenuta nel testo di condizioni generali messe a disposizione della parte prima della stipulazione del contratto tramite collegamento ipertestuale che consenta di scaricarne il contenuto e registrarlo su supporto durevole.
Avendo, quindi, la resistente ha fornito la prova documentale che CP_3 per l'apertura del conto era necessario dichiarare di aver preso visione del Pt_4
blocco delle condizioni generali di contratto contenenti la clausola di proroga di competenza ed essendo pacifico che le condizioni generali di contratto erano accessibili e registrabili su supporto durevole prima di tale accettazione, nonostante il contratto si sia perfezionato senza necessità di prendere visione delle condizioni generali di contratto e nonostante nel contratto la presenza di clausola derogatoria della giurisdizione non fosse in alcun modo evidente, la resistente CP_3
ha documentato di aver validamente convenuto per iscritto con Parte_1
l'autonoma clausola di proroga della competenza internazionale ai sensi
[...] dell'art. 25 del Reg. (UE) 1512/2022, alla luce di quanto disposto dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza pubblicata 21.5.2015 nella causa c-
322/2014, vincolante quale fonte del diritto dell'Unione (cfr. C.Cost. sent.
284/2007; Cass. 30 dicembre 2003, n. 19842).
La ricorrente ha tuttavia controdedotto che la clausola non sarebbe valida perché dal doc. 1 delle resistenti del gruppo , redatto in lingua inglese, Pt_4
dovrebbe necessariamente dedursi che anche le condizioni generali di contratto fornite al momento della stipulazione del contratto fossero redatte, del pari, in lingua inglese.
Tale deduzione non appare tuttavia fondata poiché il doc. 1 delle resistenti del gruppo è evidentemente una stampa delle informazioni generali raccolte da Pt_4
nel proprio gestionale in relazione all'account riferito ad CP_3
pagina 17 di 22 redatto comprensibilmente redatto in lingua inglese in Parte_1
ragione del fatto che la società ha sede in ed esercita attività come Istituto di CP_3
moneta elettronica in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
La ricorrente ha, inoltre, eccepito che la clausola di proroga della giurisdizione transnazionale contenuta nelle condizioni generali del ” Pt_10 Pt_4
sarebbe stata superata da successivo accordo di proroga della giurisdizione concluso dalle parti nell'ambito del procedimento di mediazione per gli effetti di cui all'art. 25 § 1 del Reg. (UE) n. 1215/2012 che riconosce che alle parti il potere di derogare agli accordi di proroga della competenza.
Nel verbale del procedimento di mediazione (doc. 8 ric.) il mediatore ha dato atto di aver tentato di dirimere la controversia sorta tra le parti e che le stesse non hanno raggiunto un accordo, attestando poi che “le parti presenti dichiarano di essere consapevoli che l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010 dispone che "la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia" e di avere scelto il presente
Organismo di mediazione consapevoli di tale disposizione”.
La ricorrente ha quindi dedotto che tale affermazione deve essere interpretata come una valida clausola di proroga della competenza transnazionale per gli effetti di cuiall'art. 25 § 1 del Reg. (UE) n. 1215/2012.
La deduzione non appare condivisibile.
Le parti non hanno, infatti, espressamente fatto riferimento alla giurisdizione ma solo alla competenza territoriale, unica richiamata dall'art. 4, comma 1, del d.lgs.
28/2010 e la competenza per territorio, dal punto di vista del diritto processuale civile interno, è concetto diverso e di rilievo successivo rispetto alla giurisdizione transnazionale.
Inoltre la dichiarazione riferita alle parti del procedimento di mediazione è solo relativa alla consapevolezza comune alle parti in ordine al fatto che l'organismo di mediazione deve essere scelto nel luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente a conoscere la controversia e non appare, pertanto, una dichiarazione idonea ad esprimere in modo manifesto o implicito la volontà delle parti di rinunciare a proporre in giudizio eccezioni in ordine alla giurisdizione o competenza pagina 18 di 22 del giudice che verrà adito per conoscere la controversia, esprimendo piuttosto in modo chiaro solo la volontà comune alle parti di riconoscere come validamente esperita la mediazione già conclusa con rinuncia implicita a eccepire l'improcedibilità della successiva domanda giudiziale per non essere stata preceduta da procedimento di mediazione correttamente svolto nel luogo ove si trova il giudice munito di giurisdizione e territorialmente competente a conoscere la controversia.
Tale interpretazione appare inoltre l'unica coerente con la finalità del procedimento di mediazione che è quella di offrire alle parti un contesto che si colloca al di fuori e prima del giudizio per comprendere le ragioni di un conflitto sorto tra loro e trovare una soluzione soddisfacente per entrambe per comporlo, senza fare necessariamente ricorso all'applicazione delle norme regolatrici dei loro rapporti e di tale conflitto.
Tale finalità è ritenuta dal legislatore così importante, che il rifiuto ingiustificato di una parte a partecipare alla mediazione può sempre essere valutato ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 28/2010 come argomento di prova contro la parte che non ha partecipato alla mediazione e, nei procedimenti soggetti a mediazione obbligatoria, comporta sanzioni a carico della parte che abbia rifiutato di partecipare alla mediazione sia in favore dello Stato sia della controparte del successivo giudizio che ne abbia fatto richiesta.
Attribuire quindi alla parte che partecipi al procedimento di mediazione, riconoscendone quindi la valida proposizione presso il luogo ove a sede il giudice territorialmente competente a conoscere la successiva controversia giurisdizionale, la rinuncia a far valere eccezioni di difetto di giurisdizione e competenza, costituisce un'interpretazione che non appare consentita, siccome idonea a frustrare l'obiettivo principale del legislatore nel disciplinare i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, ossia di garantire che le parti accedano e partecipino effettivamente a tali procedimenti.
La statuizione compiuta dalle parti non è quindi sufficientemente chiara e inequivoca nel senso di esprimere la volontà comune alle parti di derogare alla giurisdizione scelta con l'art. 21.6 delle condizioni generali di contratto.
pagina 19 di 22 L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da
[...]
deve, quindi, Parte_4
essere accolta siccome fondata, fatto che certamente comporta l'assorbimento di tutte le difense di merito e domande riconvenzionali proposte da tale parte siccome formulate solo “per il denegato caso in cui non fosse accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione” (punto 3 conclusioni precisate), “per il caso di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano” (punto 4) oppure “in subordine” rispetto all'accoglimento delle deduzioni e domande formulate nei punti precedenti
(punto 5) e, infine, solo “ove si ritenesse che Parte_4
debba versare a l'importo di
[...] Parte_4 Parte_1
Euro 140.602,55 giacente sul Wallet ad essa intestato” (punto 6), domanda sottratta alla giurisdizione di questo giudice e tuttavia condizionante l'ulteriore pretesa nel merito compiuta da tale parte resistente.
9. L'accoglimento di tale eccezione comporta il riconoscimento che le parti hanno attribuito all' della giurisdizione esclusiva rispetto alla conoscenza di tutte le CP_3
domande fondate sul conto e, quindi, di tutte le domande proposte Parte_6
da nel presente giudizio, che ritiene che dall'esecuzione Parte_1
di tale contratto discendano direttamente le responsabilità di tutte le parti resistenti nel presente giudizio (cfr. § 1.1, 1.2 e 2.1 del ricorso introduttivo).
10. Nelle allegazioni di parte ricorrente, infatti, tutte le resistenti sono da ritenere parti di tali contratto, essendo attribuito a ciascuna di loro un ruolo nella sua esecuzione corrispondente ai ruoli definiti nella tassonomia contrattuale (cfr. doc. 2 res. ), Pt_4
chi come depositario della moneta elettronica (obbligazione riferita come assunta da al 2.1 del ricorso introduttivo), chi come CP_3 Parte_2
banca depositaria dei fondi del cliente nell'ambito di tale contratto (ossia
[...]
, chi come fornitrice del client software di ossia del servizio CP_1 Pt_4
utilizzato da ogni utente per accedere e utilizzare il conto (obbligazione Pt_4
riferita come assunta da e Parte_2 Parte_3
C per gestione dei rapporti) di Parte_5
tal che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta sia da
[...]
che da e CP_1 Parte_2 Parte_3
pagina 20 di 22 per la gestione dei rapporti non Parte_5
appare meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito che
“la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. (…)
Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza” (così testualmente Cass. Sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132).
La circostanza, quindi, che Controparte_1 Parte_2 [...]
e non Parte_3 Parte_5
fossero effettivamente parti del contratto concluso da per Controparte_6
l'uso del “conto ” è una questione che non attiene alla loro legittimazione Pt_4
passiva bensì al merito della presente controversia e presuppone l'interpretazione e applicazione delle condizioni generali del contratto che disciplinano quel rapporto e dei contratti ulteriori conclusi dalle resistenti per regolare i loro rapporti reciproci e connessi al “conto ”, sul quale tuttavia l'unica autorità giudiziaria Pt_4
esclusivamente competente a conoscere le relative controversie è quella irlandese.
11. L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da
[...]
ha quindi Parte_4
carattere assorbente rispetto alla definizione, in rito, dell'intero processo.
12. In accoglimento dell'eccezione preliminare di rito promossa da
[...]
, il Parte_4
presente giudizio deve essere definito dichiarando la carenza di giurisdizione italiana a conoscere la presente controversia.
pagina 21 di 22 13. Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente che ha proposto il presente giudizio avanti a giudice privo di giurisdizione ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in favore delle resistenti considerando solidalmente tutte le resistenti del gruppo , che hanno articolato contestualmente le loro difese, applicando i CP_3
parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione alle sole fasi introduttiva, di studio e decisoria effettivamente svolte, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia rispetto allo scaglione nel quale si inserisce, della definizione dell'intero giudizio sulla base di questione preliminare di rito e della non particolare complessità della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione italiana a conoscere la presente controversia;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
nonché, tra queste ultime solidalmente, da Controparte_1 [...]
, Parte_4
Parte_2 Parte_3 [...]
che quantifica in € 4.217,00 per compensi, oltre al 15% Parte_5
dell'importo riconosciuto compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.
Milano, 11 aprile 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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