Art. 6. Misure contro la discriminazioni di bandiera
Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura, diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.
La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e' dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.
Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura, diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.
La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e' dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.