Articolo 6 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 5Articolo 7
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25 marzo 1963
Art. 6. Misure contro la discriminazioni di bandiera

Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura, diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.
La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e' dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.
Entrata in vigore il 25 marzo 1963