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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 2102/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2102/2024 promossa da:
ato a SPEZZANO ALBANESE (CS) il 22/10/1951 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.DE ROSIS MARCO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE ROSIS MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 29/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 18/4/1982, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed autosufficienti e Per_1 Per_2
rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“
1. I sottoscritti coniugi vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via Aldo Moro 19 (Area Urbana di
Corigliano), concordemente resta assegnata al marito.
3. Il SI. provvederà alla corresponsione di Euro 120,00, a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento, alla SI.ra . CP_1
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi ato a SPEZZANO ALBANESE Parte_1
(CS) il 22/10/1951 e nata a [...] il Controparte_1
03/09/1958 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 31 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2102/2024 promossa da:
ato a SPEZZANO ALBANESE (CS) il 22/10/1951 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.DE ROSIS MARCO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE ROSIS MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 29/11/2024 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto, in data 18/4/1982, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed autosufficienti e Per_1 Per_2
rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“
1. I sottoscritti coniugi vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Corigliano-Rossano alla Via Aldo Moro 19 (Area Urbana di
Corigliano), concordemente resta assegnata al marito.
3. Il SI. provvederà alla corresponsione di Euro 120,00, a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento, alla SI.ra . CP_1
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi ato a SPEZZANO ALBANESE Parte_1
(CS) il 22/10/1951 e nata a [...] il Controparte_1
03/09/1958 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 31 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento