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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 14.7.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 14.7.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note (depositate il 9.7.25), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
c.f. rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROCCHI GIAN LUIGI ed elettivamente domiciliati in Indirizzo
Telematico
ATTORE/I contro
C.F. ) contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte_1 “Voglia la S.V. Ill.ma in considerazione della attività svolta quale difensore
del ricorrente, già accertata con sentenza 500/2020 del Tribunale di Forlì,
condannare il professionista in solido con la Sua compagnia Assicurativa al
risarcimento dei danni a nuovo pari ad euro 108.530,19 di cui 100.000, in
considerazione della clausola a nuovo presente nella polizza, come
quantificati dal medesimo difensore già nel primo giudizio rgn 796/2015 e
nell'atto di riassunzione rgn 4828/19 o in quella diversa somma che sarà
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, euro 4.292,81 per spese
legali e di precetto di controparte oltre euro 200,00 per registrazione
sentenza come da bonifico e F24 eseguiti dal cliente (doc 2) e spese legali di
parte pari ad euro 4.037,38 (doc 3), oltre a danno morale da liquidarsi in via
equitativa in relazione al tempo trascorso (incendio del 2011) ed in
considerazione dell'impossibilita di poter richiedere indennizzo per
eccessiva durata del processo.
Con vittoria di spese, spese generali, c.p.a. ed iva come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione notificato all'avv. ha Parte_1 CP_1
introdotto il presente giudizio al fine di veder condannare questi, in solido con la propria compagnia assicurativa, al risarcimento di danni per responsabilità professionale.
A tal fine rappresenta di essere stato assistito dall'avv. nella CP_1 causa rg. 796/15 radicata presso il Tribunale di Forlì avverso
[...]
la quale è stata dichiarata estinta in data 21.6.18 ai sensi CP_2
dell'art. 309 e 181 c.p.c. per doppia mancata comparizione delle parti.
Rappresenta altresì che la causa è stata riassunta dall'avv. per il CP_1
ricorrente, con atto di citazione notificato in data 6.12.19 all'esito della quale con sentenza n. 500/20 il Tribunale di Forlì ha dichiarato l'impossibilità di riassunzione della causa e la prescrizione del diritto dell'attore ad essere indennizzato in forza della polizza incendio stipulata.
Chiede pertanto a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 100.000
in relazione al rischio assicurato con la polizza, oltre alle spese legali che deve rifondere a controparte, il costo di registrazione della sentenza e le spese legali sostenute con l'avv. Rocchi, subentrato all'originario difensore nel giudizio di riassunzione, cui si aggiunge il ristoro del danno morale.
2. Controparte non si costituiva e, all'esito della verifica della correttezza della notifica, veniva dichiarata contumace.
3. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore domandava l'autorizzazione a chiamare in causa quale compagnia Controparte_3
assicurativa del convenuto.
Tale autorizzazione veniva negata poiché l'attore può essere autorizzato ex art. 269 c.p.c. comma terzo alla chiamata di un terzo solo se tale esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, presupposto non verificatosi in quanto il convenuto è rimasto contumace.
4. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. In sostanza parte attrice imputa al convenuto di aver determinato, col proprio comportamento, la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo e di aver poi ulteriormente aggravato il danno con una inutile riassunzione.
5.1. Al riguardo deve osservarsi che il risarcimento del danno presuppone innanzitutto che del danno venga fornita prova.
Nel caso specifico vengono domandati 100.000 euro che spetterebbero in conseguenza della stipula di una polizza incendio.
Tuttavia in atto di citazione non v'è alcuna allegazione e prova circa i fatti che avrebbero determinato l'operatività della polizza e lo stesso dicasi circa le condizioni contrattuali.
In altri termini non è dato sapere cosa prevedessero le condizioni contrattuali della polizza in questione, né vengono indicati e provati i fatti che ne avrebbero determinato l'operatività.
E' quindi impossibile stabilire se all'attore spettasse un risarcimento in relazione alla polizza sottoscritta e di conseguenza se l'estinzione della causa con prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento abbia determinato un danno.
5.2. Per quanto attiene alle spese legali relative alla sentenza n. 500/2020 del tribunale di Forlì, di cui l'attore domanda il rimborso a titolo di risarcimento,
si osserva che la circostanza della soccombenza in giudizio non determina di per sé una responsabilità dell'avvocato, il quale non è tenuto a garantire la vittoria della causa ma una prestazione professionale non inferiore a quella dell'avvocato medio.
L'attore contesta all'avv. una “erronea e tardiva scelta di CP_1
riassumere la causa con citazione notificata in data 06/12/19 con
conseguente aggravio di spese per i ricorrenti per la condanna alle spese di
lite”.
In sostanza l'attore lamenta di essere stato mal consigliato.
Questo giudice ritiene la doglianza fondata, poiché l'impossibilità di riassumere il giudizio risulta già dall'art. 307 primo comma c.p.c.
Quanto all'importo del danno, devesi fare riferimento alle spese liquidate nella sentenza n. 500/2020 divise a metà in quanto gli attori erano due.
Ulteriori somme relative a precetti, peraltro indicate solo in maniera generica,
non sono dovute in quanto il precetto ben può essere evitato pagando tempestivamente.
La somma va quindi determinata in euro 2767:2=1383,5 cui vanno aggiunte le spese generali (€ 207,53), la cassa avvocati (€ 63,64) e l'iva (€ 364,03) per un totale di euro 2.018,70.
5.3. Per gli stessi motivi l'importo di registrazione della sentenza va risarcito non nell'ammontare richiesto di 200 euro ma nella metà (100 euro).
5.4. Per quanto riguarda le somme corrisposte per la difesa svolta dall'avv.
Rocchi nella causa di riassunzione sfociata nella sentenza n. 500/2020, questo giudice osserva innanzitutto che non ne viene affermata la corresponsione e inoltre che il doc. 3 costituisce una semplice nota spese, la quale non fa presumere la il pagamento.
Si aggiunga che non c'è il minimo dettaglio in ordine alle attività difensive svolte.
La domanda di risarcimento in questione non può pertanto trovare accoglimento.
5.5. Per quanto riguarda il danno morale, si osserva che l'attore non allega alcun fatto sintomatico di tale danno, con la conseguenza che, già per questo motivo, non possa essere riconosciuto.
5.6. Non può essere accolta la richiesta di condanna del convenuto in solido con la sua compagnia assicurativa, non essendo questa parte in causa.
6. L'accoglimento solo in minima parte delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a corrispondere a euro 2.118,70. CP_1 Parte_1
Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 14 luglio 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 14.7.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 14.7.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note (depositate il 9.7.25), ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
c.f. rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROCCHI GIAN LUIGI ed elettivamente domiciliati in Indirizzo
Telematico
ATTORE/I contro
C.F. ) contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte_1 “Voglia la S.V. Ill.ma in considerazione della attività svolta quale difensore
del ricorrente, già accertata con sentenza 500/2020 del Tribunale di Forlì,
condannare il professionista in solido con la Sua compagnia Assicurativa al
risarcimento dei danni a nuovo pari ad euro 108.530,19 di cui 100.000, in
considerazione della clausola a nuovo presente nella polizza, come
quantificati dal medesimo difensore già nel primo giudizio rgn 796/2015 e
nell'atto di riassunzione rgn 4828/19 o in quella diversa somma che sarà
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, euro 4.292,81 per spese
legali e di precetto di controparte oltre euro 200,00 per registrazione
sentenza come da bonifico e F24 eseguiti dal cliente (doc 2) e spese legali di
parte pari ad euro 4.037,38 (doc 3), oltre a danno morale da liquidarsi in via
equitativa in relazione al tempo trascorso (incendio del 2011) ed in
considerazione dell'impossibilita di poter richiedere indennizzo per
eccessiva durata del processo.
Con vittoria di spese, spese generali, c.p.a. ed iva come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di citazione notificato all'avv. ha Parte_1 CP_1
introdotto il presente giudizio al fine di veder condannare questi, in solido con la propria compagnia assicurativa, al risarcimento di danni per responsabilità professionale.
A tal fine rappresenta di essere stato assistito dall'avv. nella CP_1 causa rg. 796/15 radicata presso il Tribunale di Forlì avverso
[...]
la quale è stata dichiarata estinta in data 21.6.18 ai sensi CP_2
dell'art. 309 e 181 c.p.c. per doppia mancata comparizione delle parti.
Rappresenta altresì che la causa è stata riassunta dall'avv. per il CP_1
ricorrente, con atto di citazione notificato in data 6.12.19 all'esito della quale con sentenza n. 500/20 il Tribunale di Forlì ha dichiarato l'impossibilità di riassunzione della causa e la prescrizione del diritto dell'attore ad essere indennizzato in forza della polizza incendio stipulata.
Chiede pertanto a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 100.000
in relazione al rischio assicurato con la polizza, oltre alle spese legali che deve rifondere a controparte, il costo di registrazione della sentenza e le spese legali sostenute con l'avv. Rocchi, subentrato all'originario difensore nel giudizio di riassunzione, cui si aggiunge il ristoro del danno morale.
2. Controparte non si costituiva e, all'esito della verifica della correttezza della notifica, veniva dichiarata contumace.
3. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore domandava l'autorizzazione a chiamare in causa quale compagnia Controparte_3
assicurativa del convenuto.
Tale autorizzazione veniva negata poiché l'attore può essere autorizzato ex art. 269 c.p.c. comma terzo alla chiamata di un terzo solo se tale esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, presupposto non verificatosi in quanto il convenuto è rimasto contumace.
4. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. In sostanza parte attrice imputa al convenuto di aver determinato, col proprio comportamento, la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo e di aver poi ulteriormente aggravato il danno con una inutile riassunzione.
5.1. Al riguardo deve osservarsi che il risarcimento del danno presuppone innanzitutto che del danno venga fornita prova.
Nel caso specifico vengono domandati 100.000 euro che spetterebbero in conseguenza della stipula di una polizza incendio.
Tuttavia in atto di citazione non v'è alcuna allegazione e prova circa i fatti che avrebbero determinato l'operatività della polizza e lo stesso dicasi circa le condizioni contrattuali.
In altri termini non è dato sapere cosa prevedessero le condizioni contrattuali della polizza in questione, né vengono indicati e provati i fatti che ne avrebbero determinato l'operatività.
E' quindi impossibile stabilire se all'attore spettasse un risarcimento in relazione alla polizza sottoscritta e di conseguenza se l'estinzione della causa con prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento abbia determinato un danno.
5.2. Per quanto attiene alle spese legali relative alla sentenza n. 500/2020 del tribunale di Forlì, di cui l'attore domanda il rimborso a titolo di risarcimento,
si osserva che la circostanza della soccombenza in giudizio non determina di per sé una responsabilità dell'avvocato, il quale non è tenuto a garantire la vittoria della causa ma una prestazione professionale non inferiore a quella dell'avvocato medio.
L'attore contesta all'avv. una “erronea e tardiva scelta di CP_1
riassumere la causa con citazione notificata in data 06/12/19 con
conseguente aggravio di spese per i ricorrenti per la condanna alle spese di
lite”.
In sostanza l'attore lamenta di essere stato mal consigliato.
Questo giudice ritiene la doglianza fondata, poiché l'impossibilità di riassumere il giudizio risulta già dall'art. 307 primo comma c.p.c.
Quanto all'importo del danno, devesi fare riferimento alle spese liquidate nella sentenza n. 500/2020 divise a metà in quanto gli attori erano due.
Ulteriori somme relative a precetti, peraltro indicate solo in maniera generica,
non sono dovute in quanto il precetto ben può essere evitato pagando tempestivamente.
La somma va quindi determinata in euro 2767:2=1383,5 cui vanno aggiunte le spese generali (€ 207,53), la cassa avvocati (€ 63,64) e l'iva (€ 364,03) per un totale di euro 2.018,70.
5.3. Per gli stessi motivi l'importo di registrazione della sentenza va risarcito non nell'ammontare richiesto di 200 euro ma nella metà (100 euro).
5.4. Per quanto riguarda le somme corrisposte per la difesa svolta dall'avv.
Rocchi nella causa di riassunzione sfociata nella sentenza n. 500/2020, questo giudice osserva innanzitutto che non ne viene affermata la corresponsione e inoltre che il doc. 3 costituisce una semplice nota spese, la quale non fa presumere la il pagamento.
Si aggiunga che non c'è il minimo dettaglio in ordine alle attività difensive svolte.
La domanda di risarcimento in questione non può pertanto trovare accoglimento.
5.5. Per quanto riguarda il danno morale, si osserva che l'attore non allega alcun fatto sintomatico di tale danno, con la conseguenza che, già per questo motivo, non possa essere riconosciuto.
5.6. Non può essere accolta la richiesta di condanna del convenuto in solido con la sua compagnia assicurativa, non essendo questa parte in causa.
6. L'accoglimento solo in minima parte delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a corrispondere a euro 2.118,70. CP_1 Parte_1
Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Forlì, 14 luglio 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini