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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5616 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI ZI, nella prosecuzione del verbale di udienza del 16.12.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Russi, dall'Avv. S. Russi e Parte_1 dall'Avv. A. Vescovini;
e
, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio la
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ condannare la in CP_1 Controparte_1 persona dell'Amministratrice NI SI.ra , residente in [...], Controparte_2
Via Verdi Residenza Ginestre, 323, o dell'eventuale diverso legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Don Minzoni, 7 … per le ragioni di cui in narrativa, a pagare la somma lorda di € 46.902,74, di cui € 39.142,99 per residuo TFR, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalle scadenze al saldo da calcolarsi ex art. 1284 IV° comma C.C. dal dì del deposito del presente ricorso;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre a favore dei sottoscritti legali che hanno anticipato le prime e non hanno ricevuto le altre”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 2.01.2001 al 1.09.2025 svolgendo le mansioni di operaia inquadrata nell'ambito del quarto livello del CCNL Tessili Industria e che è stata licenziata con nota del
1.09.2025.
Orbene occorre considerare che come il creditore, provata la fonte legale o negoziale del proprio diritto, ha poi solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass.
S.U. 30/10/2001 n. 13533), così nel caso che ci occupa il lavoratore, creditore dei compensi indicati, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate.
I conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un ulteriore vaglio contabile.
Nel caso di specie la parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dalla ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, la resistente va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente per le retribuzioni di agosto e settembre 2025, le indennità di fine rapporto, la indennità sostitutiva del preavviso ed il tfr della somma lorda di Euro 46.902,74
( di cui Euro 39.142,99 a titolo di trattamento di fine rapporto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, UI ZI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, con ricorso depositato il 3.11.2025, nei confronti della Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui al ricorso, della somma lorda di Euro 46.902,74, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 7.377,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 16.12.2025
Il Giudice
( UI ZI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI ZI, nella prosecuzione del verbale di udienza del 16.12.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Russi, dall'Avv. S. Russi e Parte_1 dall'Avv. A. Vescovini;
e
, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio la
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ condannare la in CP_1 Controparte_1 persona dell'Amministratrice NI SI.ra , residente in [...], Controparte_2
Via Verdi Residenza Ginestre, 323, o dell'eventuale diverso legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Don Minzoni, 7 … per le ragioni di cui in narrativa, a pagare la somma lorda di € 46.902,74, di cui € 39.142,99 per residuo TFR, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalle scadenze al saldo da calcolarsi ex art. 1284 IV° comma C.C. dal dì del deposito del presente ricorso;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre a favore dei sottoscritti legali che hanno anticipato le prime e non hanno ricevuto le altre”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 2.01.2001 al 1.09.2025 svolgendo le mansioni di operaia inquadrata nell'ambito del quarto livello del CCNL Tessili Industria e che è stata licenziata con nota del
1.09.2025.
Orbene occorre considerare che come il creditore, provata la fonte legale o negoziale del proprio diritto, ha poi solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass.
S.U. 30/10/2001 n. 13533), così nel caso che ci occupa il lavoratore, creditore dei compensi indicati, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate.
I conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un ulteriore vaglio contabile.
Nel caso di specie la parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dalla ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, la resistente va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente per le retribuzioni di agosto e settembre 2025, le indennità di fine rapporto, la indennità sostitutiva del preavviso ed il tfr della somma lorda di Euro 46.902,74
( di cui Euro 39.142,99 a titolo di trattamento di fine rapporto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, UI ZI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, con ricorso depositato il 3.11.2025, nei confronti della Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui al ricorso, della somma lorda di Euro 46.902,74, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 7.377,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 16.12.2025
Il Giudice
( UI ZI)