Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 03/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9293/2024 promossa da
Parte 1 rappr. e dif. dall' avv. DIBITONTO MARCO
contro
Controparte_1 rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "accerti e dichiari previa disapplicazione del decreto
-
scolastico del 234/2024 - il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel profilo professionale di approdo e cioè di assistente amministrativo anziché nei limiti della cd. temporizzazione e, quindi, alla conservazione dell'intera anzianità maturata nel precedente pre-ruolo e ruolo del precedente profilo professionale di collaboratore scolastico dal 07.04.1999 al
01.09.2021 pari a n. 21 anni, 5 mesi e 7 gg di anzianità ai fini giuridici ed economici alla data del 01.09.2021, per effetto del combinato disposto degli artt. 77 e 83 del
D.P.R. n. 417/1974 e dell'art. 57 della l. n.312/1980;
2) accerti e dichiari che alla parte ricorrente deve essere riconosciuta un'anzianità di servizio valevole a fini giuridici ed economici di 21 anni, 5 mesi e 7 gg di
e per l'effetto Cont 3) condanni il alla ricostruzione della carriera del ricorrente con ascrizione di un'anzianità di servizio valevole a fini giuridici ed economici pari ad 21 anni, 5 mesi e 7 gg di anzianità ai fini giuridici ed economici alla data del 01.09.2021 con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale;
Cont 4) condanni il a corrispondere gli arretrati spettanti, con ogni accessorio previdenziale e assistenziale e cioè al pagamento, sempre con interessi e rivalutazione, delle ulteriori e maggiori somme spettanti alla ricorrente a titolo di conguaglio in considerazione del corretto trattamento stipendiale come sopra rideterminato sulla base del riconoscimento dell'intero servizio di ruolo pregresso svolto come collaboratore scolastico;
”; con vittoria delle spese di lite".
La ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni di collaboratore scolastico a tempo determinato dal 7.4.1999 al 31.8.2007 ed a tempo indeterminato dall'1.9.2007 e di essere transitata dall'1.9.2021 nel profilo professionale di in seguito a domanda assistente amministrativo;
di esserle stata riconosciuta amministrativa con decreto n. 234 del 13.2.2024 effettuava una nuova errata ricostruzione della carriera per effetto della c.d. “temporizzazione", con riconoscimento della anzianità pari ad anni 14, mesi 11 e giorni 11 ai fini giuridici ed economici, rispetto alla maggiore anzianità pari ad anni 21, mesi 5 e giorni 7; di aver subito un evidente e documentato peggioramento di fascia stipendiale passando, sotto il profilo delle fasce stipendiali, dalla goduta fascia "21" avente scadenza 30/04/2030 alla fascia "9" con scadenza 31/10/2024. Parte convenuta ha chiesto di: "accogliere la domanda e riconoscere in anni 20 mesi 5 e giorni 1 il servizio effettivo pre - ruolo prestato dalla ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa Amministrazione;
2. dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo;
3. accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
4. affidare alla Controparte 2 organo MEF
competente alla liquidazione degli emolumenti al personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso;
". In via subordinata ha chiesto di "dichiarare il servizio svolto nell'anno 2013 non utile ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali e della progressione della carriera".
sostanzialmente rappresentava l'impossibilità giuridica di Il CP_1 و
valutare l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. B) del D.P.R. n. 122/2013 che aveva prorogato fino al 2013 il blocco stipendiale;
deduceva quindi che detto anno
2013 non era utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
Quindi, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc precedenti intervenuti in Sezione in analoghe questioni controverse (Sentenza n. 4304/2022, est. Dott. Az. CP 3
2061/2022, est. dott.ssa Tes 1).
I fatti di causa sono incontroversi, oltre che documentati.
La parte ricorrente attualmente è alle dipendenze del Controparte_4 con contratto di lavoro a tempo indeterminato Area professionale del personale
Amministrativo, tecnico, ausiliario, Area B profilo professionale Assistente
Amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.9.2014 in servizio presso l'istituto Tecnico Commerciale ITET "Dante Alighieri” di Cerignola.
La medesima parte ha prestato, altresì, servizio nel ruolo di personale ATA con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato dal 7.4.1999 al 31.8.2007 e risultava in godimento, alla data dell'1.9.2021, decorrenza economica, della anzianità di servizio pari ad anni 14 mesi 11 giorni 11 derivante dall'applicazione del metodo della temporizzazione (cfr., decreto di ricostruzione in atti), a fronte di un'anzianità pari a 21 anni, 5 mesi e 7 giorni pre-ruolo e di ruolo, con eliminazione illegittima di parte del servizio pre-ruolo e di ruolo svolto da collaboratrice scolastica
Ciò posto, la ricorrente deduce l'erroneità del decreto di ricostruzione della propria carriera, siccome effettuata sulla base del meccanismo della cd.
"temporizzazione" ex art. 6 DPR 345/1983. Sostiene, invero, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato il più favorevole metodo della ricostruzione della carriera ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988.
La tesi del ricorrente è stata avallata anche dalla Corte dei Conti - Sezione
Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo.
Di seguito si trascrivono i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile:" "1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, per la soluzione della questione di massima in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.),
a seguito di concorso pubblico riservato.
A tal riguardo, vertendosi in tema di controllo successivo, non appare superfluo, preliminarmente, richiamare le indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti laddove, con la deliberazione n. 9/2012, è stato precisato che il controllo demandato alla Corte ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.
30 giugno 2011, n. 123, "per il contenuto della valutazione (conformità a legge) e per le procedure da seguire, non possa che essere ricondotto nell'ambito del controllo di legittimità, seppur successivo a causa dell'intervenuta efficacia dei provvedimenti medesimi. Detto procedimento di controllo da attuare con le consuete modalità procedimentali - si potrà concludere con esito positivo ovvero con una dichiarazione di non conformità a legge, a seguito della quale l'amministrazione adotterà le consequenziali misure di competenza anche in relazione agli eventuali profili di responsabilità del dirigente." Ne consegue
l'applicabilità delle consuete modalità procedimentali, inclusa la pronuncia della Sezione centrale in Adunanza Generale, nella composizione integrata da tutti i consiglieri delegati delle Sezioni regionali, per la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, per le quali il Presidente della Corte dei conti ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, del sopra richiamato Regolamento di organizzazione.
Ciò posto, nel merito, al fine di chiarire i termini della questione oggetto di esame è necessario ricostruire la vicenda e delineare il quadro normativo che regola la materia.
Il contrasto interpretativo maturato tra la Controparte_5
[...] e l'Istituto CP 6 XXX attiene alle modalità da osservare per la ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(A.T.A.) del comparto scuola. in linea con la prassi seguita In particolare, la Controparte_2 opterebbe per l'utilizzo dal Controparte_7 del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre
,CP 8 con i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988.
Con i decreti in data 15 novembre 2017, l' CP_8 a seguito della specifica richiesta formulata in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n.
399/1988, siccome più favorevole al dipendente.
A detti fini, l' CP 8 ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti amministrative, facendo esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole.
I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione.
Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al
1° settembre 2001, è maggiore (più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti. Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della
Ragioneria territoriale dello Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza.
Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 operato dall CP_8
XXX a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria che è
- -
intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal
Controparte_7 e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione.
Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018.
La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera laddove
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finalizzato a "rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti". La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione.
In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del
Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo.
Numerose pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che "la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni" (cfr.
Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro 29/03/2019).
In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T.A. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre
2017 dall CP 8 XXX. Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire vista della adunanza di questa Sezione dalla competente [...] in
CP 2 gli stessi integrano, invero, un trattamento più favorevole per le '
dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre- ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati.
Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare.
Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Controparte_2
e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal
[...]
rappresentante della sembrano fondare su Parte 2
circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SI.) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio.
Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione.
Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del
01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)".
Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia.
4. Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue:
"Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia".
Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della
Sezione sono ritenuti conformi a legge".
Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera della ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).
Conseguentemente il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare il diritto della parte ricorrente all'integrale ricostruzione di carriera considerando per intero e senza decurtazione alcuna i servizi di ruolo e non di ruolo svolti con qualifica inferiore di collaboratore scolastico nel ruolo superiore di approdo di assistente tecnico in base al combinato disposto ex art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e clausola 4 Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (cd. principio di non discriminazione, così come interpretato, ex plurimis, da Cass. n. 31150/2019 del 28.11.2019 riconoscimento integrale servizi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato successivamente al passaggio di ruolo a tempo indeterminato).
Deve essere riconosciuta in favore della ricorrente, alla data dell'1.9.2021, un'anzianità giuridica complessivamente pari a 21 anni, mesi 7 e giorni 5.
Inoltre, il CP 1 convenuto è tenuto a inquadrare nuovamente la ricorrente in virtù dell'anzianità lavorativa maturata nel profilo di provenienza di collaboratore scolastico, da riconoscersi integralmente nel profilo di approdo di
Assistente Tecnico, nonché a corrispondere in favore della medesima il relativo trattamento economico e tutti gli arretrati a tale titolo maturati e dovuti per differenza tra il percepito ed il percipiendo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il tutto nei limiti della rituale e tempestiva eccepita prescrizione quinquennale tenuto conto della lettera interruttiva del 15. 7.2024 (v. lettera messa in mora, all. n. 6
fasc. parte ricorrente).
Alla luce di quanto precede, spettano alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla data del 15.7.2024, previo scomputo delle somme già percepite dalla parte ricorrente in esecuzione del decreto di ricostruzione della carriera in atti.
Spetta alla ricorrente la collocazione nella corretta fascia stipendiale.
Non coglie nel seno la censura di parte resistente circa l'impossibilità di riconoscere l'anno 2013 ai fini della progressione economica della carriera, atteso che ai sensi del DPR 122/2013, detto anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle fasce di anzianità.
In senso contrario all'assunto di parte resistente, giova richiamare quanto affermato correttamente ed autorevolmente dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 822/2024. Di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., i tratti salienti di tale pronuncia: Per una compiuta comprensione della 66
vicenda va riportata la specifica disciplina richiamata dal CP_9
Ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 23, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010 "per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8,
comma 14".
Il sopra citato D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, come convertito dalla L. n. 122 del 2010, stabilisce che "fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui al D.L.
25 giugno 2008, n. 112, art. 64, comma 9, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato art. 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma e stabilita con decreto di natura non regolamentare del Controparte_10 di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
Il richiamato D.L. n. 112 del 2008, art. 64, comma 9, come convertito dalla L. n. 133
del 2008, ha previsto a sua volta che "una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del [...]
Controparte_7 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti".
Ebbene, in attuazione di tali norme di rango legislativo, è intervenuto dapprima il
Decreto 14 gennaio 2011, n. 3 adottato dal Controparte_10
[...] di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanza che,
all'art. 2, ha stabilito che "la somma di Euro 320 milioni è destinata al recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed
ATA". Il suddetto decreto ministeriale ha, dunque, destinato dei fondi per il ripristino degli scatti stipendiali per il personale scolastico per l'anno 2010.
E' stato successivamente stipulato in data 13.03.2013 il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 8, comma 14, convertito in L. n. 122 del 2010 e della
L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 83, che ha individuato tali fondi al fine di
"consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici", come stabilito espressamente nell'art. 1, comma 3. Tale contratto collettivo ha, pertanto,
ripristinato la progressione economica del personale scolastico per l'anno 2011.
Il successivo contratto collettivo del personale del comparto scuola stipulato in data
07.08.2014 per le medesime finalità ha invece reperito le risorse finanziarie per
"consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici", come specularmente previsto nell'art. 1, comma 3.
Anche gli scatti stipendiali per l'anno 2012 sono stati dunque ripristinati.
Deve conclusivamente ritenersi che gli insegnanti di ruolo, ai quali i precari vanno equiparati, hanno successivamente recuperato gli scatti persi a seguito del c.d. blocco previsto dalle norme sopra richiamate.
In tal modo quindi sono state salvaguardate le posizioni dei dipendenti a tempo indeterminato dagli effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali e della
"sterilizzazione" dei servizi prestati negli anni scolastici 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni stipendiali così che in ragione del divieto di discriminazione
-
sancito dalla fonte comunitaria- lo stesso trattamento deve essere assicurato ai dipendenti assunti a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di regime.
Le disposizioni de quibus devono quindi essere disapplicate laddove non riconoscono anche ai dipendenti assunti a termine la medesima salvaguardia dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione retributiva.
Quanto, invece, all'anno 2013 effettivamente l'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R.
122/2013 dispone che "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013", così estendendo il cd.
"blocco" dell'anzianità anche all'anno 2013, per il quale non consta un meccanismo di salvaguardia, del quale, conclusivamente, il CP_9 terrà conto, in sede attuativa, ai fini della ricostruzione della progressione economica.
Ebbene, tanto chiarito, occorre preliminarmente sottolineare che è evidente che la innegabile e su descritta "sterilizzazione economica" dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici. [...]
Quindi, in applicazione delle norme sopra citate, la ricostruzione in termini di anzianità di servizio della carriera della docente non soffre della cd. "sterilizzazione economica" del 2013, e tanto a prescindere dalla circostanza che l'appellata sia una docente a tempo determinato, inquanto a fini giuridici – lo si ripete – è legittimo il
-
riconoscimento dell'anno 2013 sia per chi svolga servizio di ruolo che per il personale scolastico non di ruolo.
Pur applicando l'invocato meccanismo della sterilizzazione del 2013, il computo degli anni relativi alla anzianità di servizio prestati dalla docente Parte 3 risulterebbe del tutto inalterato, incidendo il medesimo solo eventualmente sulla ricostruzione (in sede di attuazione della sentenza) della progressione economica spettante, e non con tutta evidenza sugli anni/giorni di effettivo servizio resi in
-
favore del CP_9 che tali permangono anche a voler bloccare' l'incremento economico connesso agli scaglioni stipendiali."
Nei medesimi termini, poi, si è pronunciato ancor più di recente anche il Tribunale di
Bari, con la sentenza n. 1156/2025 (depositata da parte ricorrente), ove si legge testualmente: "Secondo la prospettazione del CP_1 resistente non potrebbe essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera l'anno 2013 in virtù dell'art. 1, comma1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013 che ha prorogato fino al 2013 il c.d. blocco stipendiale.
Ebbene, sulla specifica questione è intervenuta di recente un'importante pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 16133/2024) che ha affermato i seguenti principi di diritto cui dare continuità: “…..(omissis)... Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive da individuarsi,
-
più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel.
c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
"limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il CP_9 è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.... (omissis) ... ”3.
Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena richiamati, occorre ritenere che l'anno 2013 di cui si discute debba essere correttamente valutato a fini giuridici e, pertanto, deve essere ritenuto utile ai fini della eventuale maturazione della superiore fascia stipendiale, mentre non può ritenersi computabili a fini economici."
Ciò chiarito, e, volendo solo soffermarsi sull'incidenza a fini economici del riconoscimento dell'anno 2013, si rileva che nel caso di specie, la sterilizzazione economica dell'anno 2013 non potrebbe neanche astrattamente venire in rilievo, se sol si consideri che le differenze retributive al cui versamento il CP 1 è stato condannato sono quelle maturate nel quinquennio precedente il 15.7.2024, nei limiti della prescrizione, e, quindi con evidente esclusione di quelle afferenti l'annualità del
2013.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/22 e distratte Cont in favore del procuratore antistatario, sono poste a carico del in ossequio al principio della soccombenza del CP 1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9293/2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero e senza alcuna decurtazione i servizi prestati dalla ricorrente Cont alle dipendenze del con qualifica di collaboratore scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dal 7.4.1999 all'1.9.2021, giorno di immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo nonché il diritto della stessa alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità qui riconosciuta ovvero anni 21, mesi 5 e giorni 7 con collocazione nella corrispondente fascia stipendiale;
Cont
- per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate, in relazione ai predetti periodi di servizio oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo, nei limiti della eccepita prescrizione come in motivazione;
- condanna il CP_1 resistente al pagamento in favore della ricorrente delle di lite, liquidate in €. 4.056,80 (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali) per compensi, oltre CU se versato, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, con distrazione del difensore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti