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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 08/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1284 /2023 R.G. promossa da:
GO OJ UM , rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO CRISTOFARO
RICORRENTE
contro
INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NADIA PEREGO
RESISTENTE
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona di ZI E' in qualita' di Responsabile Contenzioso
VENETO, rappresentata e difesa dall'Avv.Simona Maria Leanza
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 122 2022 9002272586/000 notificatagli da Agenzia delle Entrate il 09.08.2023, dell'importo complessivo di euro 21.108,39 anche a titolo di contributivi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oggetto riscossione per conto della Direzione Provinciale INPS di Verona.
Sosteneva il ricorrente l'illegittimità delle pretese creditorie oggetto dell'atto impugnato, riferibili principalmente a contributi IVS, stante la non assoggettabilità del ricorrente a tale imposizione fiscale per carenza del presupposti ex lege previsti. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità, inefficacia e nullità dell'intimazione di pagamento opposta poiché emessa da un ufficio dell'agente di riscossione non competente territorialmente, tenuto conto dell'attuale domicilio del debitore sito nella provincia di Varese e la omessa la notifica della cartella di pagamento, degli avvisi di addebito e degli atti prodromici relativi alle pretese creditorie.
Si è costituito Inps contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate costituendosi ha eccepito la tardività dell'opposizione e l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
Il presente giudizio verte in ambito di opposizione all'esecuzione fondata su fatti o circostanze afferenti l'inesistenza del diritto di credito rivendicato da Inps, nonché su fatti e circostanze estintive del medesimo diritto successive all'iscrizione a ruolo dei pretesi contributi – come la maturata prescrizione del onere contributivo e del diritto di riscossione post notificata della cartella. Di conseguenza, per consolidata giurisprudenza il ricorso è da ritenersi sempre proponibile andandosi a contestare il diritto in sé sotteso alla riscossione e la legittimazione passiva sussiste in capo ad entrambe le parti convenute.
Nel merito il ricorrente ha disconosciuto fermamente la riferibilità al proprio nome della ditta individuale di cui in visura, e della collegata partita i.v.a. e casella p.e.c., sostenendo di non avere mai avviato un'impresa commerciale a proprio nome, e di non aver mai operato e prodotto redditi da attività di commercio.
Il ricorrente ritiene dunque che gli addebiti siano frutto o di mero errore da parte di qualche ufficio di riferimento (forse qualche omonimia o erroneità nell'inserimento dei dati) o di qualche truffa, raggiro subito inconsapevolmente.
Interrogato liberamente dal Giudice nel corso dell'udienza del 18.12.2024 il ricorrente il ricorrente ha dichiarato di essere privo della patente di guida, di non essere mai stato mai proprietario di un veicolo per trasporto merci e/o persone, di non aver mai attivato una p.iva né tantomeno una casella pec.
Dalla visura aziendale in atti (prodotta da INPS) risulta che la ditta individuale è stata cancellata d'ufficio il
22/10/2020 ai sensi del DPR 23/07/2004 n. 247, il cui articolo 2 fa riferimento al caso di irreperibilità dell'imprenditore e/o mancanza di atti di gestione per tre anni consecutivi: Si può dunque dedurre, in mancanza di prova contraria, che tra il 2017 e il 2020 tale ditta individuale non abbia mai operato né prodotto alcuna attività di sorta. Dall'estratto riepilogativo ADE il ricorrente già nel Luglio 2016 risultava cancellato all'anagrafe per irreperibilità). E' rientrato in Italia dal suo paese di origine nel 2017 dopo aver trovato un'altra occupazione ed aver ottenuto un nuovo permesso di soggiorno.
Le circostanze suddette, non contestate dalle parti convenute, rendono assai improbabile il fatto che il ricorrente abbia svolto in proprio attività di commerciante.
Le spese di lite debbono essere compensate in considerazione del fatto che non tutte le eccezioni formulate dal ricorrente sono risultate fondate (si veda quanto dedotto dalle parti convenute in relazione alla prescrizione e alla competenza per territorio) e della particolarità della controversia che da cui è emersa la doverosità dei provvedimenti emessi dagli istituti in presenza di evidenze documentali (poi contraddette successivamente dai rilievi e dalla dichiarazioni di parte ricorrente)
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'inesistenza del credito di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 122 2022
9002272586/000.
Spese di lite compensate fra le parti in causa.
Così deciso in data 08/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1284 /2023 R.G. promossa da:
GO OJ UM , rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLO CRISTOFARO
RICORRENTE
contro
INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NADIA PEREGO
RESISTENTE
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona di ZI E' in qualita' di Responsabile Contenzioso
VENETO, rappresentata e difesa dall'Avv.Simona Maria Leanza
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 122 2022 9002272586/000 notificatagli da Agenzia delle Entrate il 09.08.2023, dell'importo complessivo di euro 21.108,39 anche a titolo di contributivi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oggetto riscossione per conto della Direzione Provinciale INPS di Verona.
Sosteneva il ricorrente l'illegittimità delle pretese creditorie oggetto dell'atto impugnato, riferibili principalmente a contributi IVS, stante la non assoggettabilità del ricorrente a tale imposizione fiscale per carenza del presupposti ex lege previsti. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità, inefficacia e nullità dell'intimazione di pagamento opposta poiché emessa da un ufficio dell'agente di riscossione non competente territorialmente, tenuto conto dell'attuale domicilio del debitore sito nella provincia di Varese e la omessa la notifica della cartella di pagamento, degli avvisi di addebito e degli atti prodromici relativi alle pretese creditorie.
Si è costituito Inps contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate costituendosi ha eccepito la tardività dell'opposizione e l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
Il presente giudizio verte in ambito di opposizione all'esecuzione fondata su fatti o circostanze afferenti l'inesistenza del diritto di credito rivendicato da Inps, nonché su fatti e circostanze estintive del medesimo diritto successive all'iscrizione a ruolo dei pretesi contributi – come la maturata prescrizione del onere contributivo e del diritto di riscossione post notificata della cartella. Di conseguenza, per consolidata giurisprudenza il ricorso è da ritenersi sempre proponibile andandosi a contestare il diritto in sé sotteso alla riscossione e la legittimazione passiva sussiste in capo ad entrambe le parti convenute.
Nel merito il ricorrente ha disconosciuto fermamente la riferibilità al proprio nome della ditta individuale di cui in visura, e della collegata partita i.v.a. e casella p.e.c., sostenendo di non avere mai avviato un'impresa commerciale a proprio nome, e di non aver mai operato e prodotto redditi da attività di commercio.
Il ricorrente ritiene dunque che gli addebiti siano frutto o di mero errore da parte di qualche ufficio di riferimento (forse qualche omonimia o erroneità nell'inserimento dei dati) o di qualche truffa, raggiro subito inconsapevolmente.
Interrogato liberamente dal Giudice nel corso dell'udienza del 18.12.2024 il ricorrente il ricorrente ha dichiarato di essere privo della patente di guida, di non essere mai stato mai proprietario di un veicolo per trasporto merci e/o persone, di non aver mai attivato una p.iva né tantomeno una casella pec.
Dalla visura aziendale in atti (prodotta da INPS) risulta che la ditta individuale è stata cancellata d'ufficio il
22/10/2020 ai sensi del DPR 23/07/2004 n. 247, il cui articolo 2 fa riferimento al caso di irreperibilità dell'imprenditore e/o mancanza di atti di gestione per tre anni consecutivi: Si può dunque dedurre, in mancanza di prova contraria, che tra il 2017 e il 2020 tale ditta individuale non abbia mai operato né prodotto alcuna attività di sorta. Dall'estratto riepilogativo ADE il ricorrente già nel Luglio 2016 risultava cancellato all'anagrafe per irreperibilità). E' rientrato in Italia dal suo paese di origine nel 2017 dopo aver trovato un'altra occupazione ed aver ottenuto un nuovo permesso di soggiorno.
Le circostanze suddette, non contestate dalle parti convenute, rendono assai improbabile il fatto che il ricorrente abbia svolto in proprio attività di commerciante.
Le spese di lite debbono essere compensate in considerazione del fatto che non tutte le eccezioni formulate dal ricorrente sono risultate fondate (si veda quanto dedotto dalle parti convenute in relazione alla prescrizione e alla competenza per territorio) e della particolarità della controversia che da cui è emersa la doverosità dei provvedimenti emessi dagli istituti in presenza di evidenze documentali (poi contraddette successivamente dai rilievi e dalla dichiarazioni di parte ricorrente)
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'inesistenza del credito di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 122 2022
9002272586/000.
Spese di lite compensate fra le parti in causa.
Così deciso in data 08/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari