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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 447/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
G. Portale
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. P.IVA_1
Galeano, M. R. Battiato e U. Nucciarone
), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L. Principato
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1164/2021 del 22.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da avverso Parte_1 l'intimazione di pagamento n. 297 2019 90001231506, notificata il 23.1.2020, e le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi, riguardanti contributi previdenziali dovuti all' e premi assicurativi dovuti all . CP_1 CP_3
Il tribunale dichiarava, anzitutto, la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 597 2016 0000543152. Annullava, poi, la cartella di pagamento n. 297 2011 0003938663, ritenendo prescritte le pretese contributive dalla stessa portate.
Rigettava, invece, l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella n. 297
2015 00010347406 e all'avviso di addebito n. 597 2015 0001806252. Premesso che i suddetti atti erano stati validamente notificati rispettivamente in data 15.5.2016 e
15.12.2015, riteneva che la successiva notifica dell'intimazione opposta fosse avvenuta entro il termine quinquennale utile per interrompere il decorso della prescrizione.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , limitatamente alla Parte_1
statuizione relativa all'avviso di addebito n. 597 2015 0001806252, con atto depositato il 20.5.2022. Resisteva al gravame l' . Parte_2
Integrato il contraddittorio nei confronti di , Controparte_2
parte del giudizio di primo grado, l'ente riscossore si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e dando atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto, per effetto delle previsioni di cui alla legge di Bilancio 2023.
Con note di trattazione scritta depositate il 15.5.2024, l'appellante – preso atto di quanto affermato da – chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere CP_4
con condanna dell' al pagamento delle spese di lite o, in subordine, disporsi la CP_1
compensazione delle stesse.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto provata la notifica dell'avviso di addebito n. 597 2015
0001806252.
Premesso che, invero, l aveva prodotto in giudizio esclusivamente la CP_1
“stampa” della raccomandata n. 65034586141-2, firmata da soggetto non meglio identificato, deduce che l' non aveva provato di aver inviato la raccomandata CP_1
informativa prevista dal combinato disposto degli artt. 26, comma 4 del D.P.R. n.
602/1973 e 60, comma 1 lett. b) bis del D.P.R. n. 600/1973 nelle ipotesi di consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario.
Quindi, afferma che, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza, il giudice avrebbe dovuto ritenere nullo il procedimento notificatorio de quo e, per l'effetto, accogliere l'eccezione di prescrizione.
2. Va, in primo luogo, esaminata la richiesta di cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento d'ufficio dell'avviso di addebito opposto, in virtù della previsione della legge di Bilancio per l'anno 2023 in ordine ai debiti di importo inferiore ad euro 1.000. Orbene, l'art. 1 comma 222 l. n. 197/2022 ha disposto: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145…..”
Sull'interpretazione della norma il collegio condivide le argomentazioni di
Cassazione civile sez. III, 27/08/2020, n.17966 (alle cui motivazioni integralmente si riporta), che sebbene dettate per l'annullamento d'ufficio disciplinato dall'art. 4 d.l. n. 119/2018, si attagliano alla nuova previsione normativa che ricalca perfettamente la dizione della norma precedente: “L'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del 2018, si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato
l'annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei” (conforme Cass. civ. sez. lav. n. 20254/2021).
Nel caso in esame, pertanto, l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio non poteva essere annullato d'ufficio, poiché riporta carichi omogenei complessivamente superiori ad euro 1.000,00 (contributi e sanzioni per euro
4.513,24).
E tuttavia, in un processo governato dal principio dispositivo, a fronte dello sgravio totale operato dall'agente della riscossione, su cui il titolare del credito contributivo nulla ha osservato, questa Corte non può che dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, procedendo secondo il principio della soccombenza virtuale, alla verifica della fondatezza dei motivi d'appello, solo ai fini della pronuncia sulle spese, su cui l'appellante ha insistito.
3. Ciò posto, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva di
[...]
il collegio richiama l'orientamento della Corte di Controparte_2
Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del
2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) Cassazione civile , sez. un.
08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372
“Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n.
7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812). Il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di . CP_4
4. L'unico motivo di appello, relativo alla nullità della notifica dell'avviso di addebito per mancanza della raccomandata informativa, in violazione dell'art. 60 comma 1 lett. b – bis DPR n. 600/1973 non è condivisibile.
Invero, l'avviso di addebito è stato notificato mediante la spedizione di raccomandata ordinaria ai sensi dell'art. 26 comma 1 DPR n. 602/1973. Di contro l'art. 60 DPR n. 600/1970, richiamato dall'appellante, riguarda le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 137 e ss. c.p.c.: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con CP_4
avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui
l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art.
7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (Cassazione civile sez. I, 19/01/2023, n.1686).
5. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell' CP_1
liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
In ragione dell'epoca della pronuncia delle SS.UU. sulla legittimazione passiva esclusiva dell'ente creditore, vanno compensate le spese del grado nei confronti di
. Controparte_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese processuali CP_1
che liquida in euro 1.458,00, oltre spese generali;
compensa le spese processuali tra l'appellante e Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi