CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 8271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8271 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5154/2021 R.G. proposto da: CA SI, elettivamente domiciliato in Roma, c.so Vittorio Emanuele II 269, presso lo studio dell’avvocato Romano Vaccarella che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianluca UD -ricorrente- contro DICOM s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AO Pettinelli -controricorrente- nonché contro Civile Sent. Sez. 1 Num. 8271 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/03/2023 2 di 11 CA ER, TO GG, NO PA, ME DO, NO RO, LO PA -intimati- avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione in Roma n. 21497/2020 depositata il 6.10.2020, udito il Sostituto Procuratore generale Stanislao Dematteis, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso, uditi gli avvocati Romano Vaccarella e Gianluca Ludovisi, per il ricorrente, e IA TA, munita di delega, per la controricorrente, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.3.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso notificato il 28.2.2021 a AO GN, DICOM s.p.a. in amministrazione straordinaria, DO LL, NN LI, AO LL e GE OS il dott. SI CA, ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto ex artt.391 bis e 395 n.4, cod.proc.civ. della sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1, n.21497 del 6.10.2020. 2. La predetta sentenza, per quanto in questa sede rileva, aveva rigettato il ricorso incidentale proposto da SI CA, con aggravio di spese, nei confronti della sentenza della Corte di appello di Milano del 5.7.2016 n.2811. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2811/2016, depositata in data 5.7.2016, aveva, sempre per quanto ancora qui rileva, rigettato l’impugnazione incidentale proposta da SI CA il averso i due lodi arbitrali (lodo parziale non definitivo del 3.3.2010 e lodo definitivo del 26.8.2010), che lo avevano 3 di 11 condannato in qualità di ex amministratore della società DICOM s.p.a. in amministrazione straordinaria, per fatti di pretesa mala gestio anteriori all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, al risarcimento del danno quantificato nell'importo relativo alla prima tranche di un finanziamento pubblico incassato dalla CO e che la società, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti, era stata condannata a restituire. 3. Il ricorrente lamenta un primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Cassazione per averlo indicato come «amministratore delegato» alle pagine 10 (righi 5-6) e 11 (rigo 12), nonostante che nel ricorso per cassazione e nelle successive memorie egli fosse qualificato come amministratore senza deleghe. 4. Un secondo errore consisterebbe nel fatto che a pagina 11, rigo 2, erano stati indicati gli estremi di sentenze della Corte di Cassazione (n.21567/2017 e 7907/2012) il cui principio di diritto in tema di principio del contraddittorio non corrispondeva a quello enunciato tra virgolette. 5. Un terzo errore consisterebbe nel riferimento (pag.4, rigo 2-3) alla presunta mala gestio di CO nel periodo 2001-2005, perché antecedente alla amministrazione straordinaria disposta il 1° 4.2008. 6. CO s.p.a. in amministrazione straordinaria si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso con controricorso notificato il 7.4.2021. Gli altri intimati, e cioè AO GN, GI CA, DO LL (altri ex amministratori di CO) e NN LI, AO LL e GE OS (ex sindaci di CO), tutti a suo tempo evocati nel giudizio con azione di responsabilità da parte della CO, non si sono costituiti. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. 4 di 11 Il ricorrente ha depositato due memorie illustrative, la prima datata 13.2.2023 e la seconda, sottoscritta anche dal nuovo difensore aggiunto, datata 1.3.2023, successivamente alle conclusioni scritte del Procuratore generale. Anche la controricorrente CO ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata discussa oralmente all’udienza pubblica del 10.3.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni. In primo luogo, è del tutto carente nel ricorso l’esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale, invero complessa, che aveva condotto alla decisione della Corte di Cassazione n.21497/2020, oggetto di impugnazione, perlomeno nella parte rilevante in quanto afferente al rapporto processuale che riguardava il ricorrente. È stato ripetutamente chiarito che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, cod.proc.civ., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 30720 del 19.10.2022; Sez. 6 - 2, n. 26161 del 27.9.2021; Sez. 6 - 1, n. 14126 del 1.6.2018, Sez. U, n. 13863 del 6.7.2015). 8. Il nuovo testo dell’art.366, n.3, cod.proc.civ., introdotto dal d.lgs.10.10.2022 n.149, e quindi inapplicabile ratione temporis, richiede ora la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla 5 di 11 illustrazione dei motivi di ricorso, ma non ha fatto che esplicitare un requisito di chiarezza, concisione e strumentalità già implicito nel sistema. L’esposizione, si ripete «sommaria», dei fatti di causa, ha l’essenziale funzione di mettere la Corte in condizione di valutare rilevanza, specificità e pertinenza dei motivi di ricorso. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 cod.proc.civ., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Sez. 2, n. 10072 del 24.4.2018; Sez. U, n. 22575 del 10.9.2019,). Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente (Sez. 6 - 3, n. 13312 del 28.5.2018). La prescrizione è volta ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara ricostruzione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo 6 di 11 riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Sez. 5 , n. 24340 del 4.10.2018). 9. Il ricorrente, nella specie, ha totalmente omesso di dar conto della vicenda, anche per la parte che lo riguardava personalmente, e con ciò di riferire i termini oggettivi e soggettivi del giudizio arbitrale, il contenuto dei due lodi arbitrali oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di appello, le impugnazioni proposte avverso tali lodi, la decisione al riguardo della Corte territoriale ed infine l’ambito e i motivi del ricorso per cassazione che avevano portato alla pronuncia della sentenza n.21497/2020, rendendo così pressoché incomprensibile e comunque non verificabile l’oggetto delle sue doglianza, salvo ricorrere, come non è consentito al giudice della legittimità, a fonti cognitive esterne al ricorso. 10. In secondo luogo, il ricorrente non ha proposto neppure dei motivi di ricorso e si è limitato a indicare gli «errori» che avrebbe commesso la Corte, senza proporre rituali motivi come richiesto dall’art.398, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 1, n. 14126 del 1.6.2018, Sez. U, n. 13863 del 6.7.2015, sopra citate). 11. In ogni caso, tutti i predetti errori denunciati dal ricorrente mancano dell’imprescindibile carattere della decisività. 12. Il primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Cassazione consisterebbe nell’aver indicato il ricorrente dott.SI CA come «amministratore delegato» alle pagine 10 (righi 5-6) e 11 (rigo 12), in luogo dell’amministratore senza deleghe che invece era e che si era dichiarato. Per vero, come sottolinea il Procuratore generale, a pagina 7 (righi 21-22) SI CA viene definito anche consigliere privo di deleghe. L’errore così dedotto è del tutto irrilevante ai fini della decisione. 7 di 11 Il primo motivo di ricorso incidentale dei signori CA (e quindi anche di SI, oltre che del padre GI) riguardava un presunto error in procedendo per violazione del litisconsorzio necessario che si sarebbe prodotto per il mancato coinvolgimento di tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di CO e della controllante Finmek, rigettato per infondatezza alla luce della natura solidale dell’obbligazione azionata, che escludeva in radice il preteso litisconsorzio necessario. Il secondo motivo riguardava la mancata sospensione necessaria del procedimento arbitrale, ex artt. 295 ed 819 bis cod.proc.civ., in relazione ad altro giudizio pendente, in grado di appello, dinanzi alla Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale ed è stato respinto perché l'art. 819 ter cod.proc.civ. dispone espressamente che nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applica l'art. 295 cod.proc.civ. Il terzo motivo, con cui era stata lamentata la contraddittorietà della motivazione, è stato ritenuto inammissibile perché rivolto a sollecitare una inammissibile nuova valutazione delle risultanze istruttorie e delle specifiche condotte ritenute dall'Arbitro fonte di responsabilità. Pure la quarta censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché con il motivo di ricorso non era stato chiarito in che termini era stato censurato il lodo in ordine alla quantificazione del danno e come aveva motivato l'arbitro sul punto. È evidente in questa prospettiva la totale irrilevanza del preteso errore sull’esistenza o meno delle deleghe in capo al ricorrente, visto che i primi due motivi sono stati respinti sulla base di una motivazione de jure che prescinde totalmente dall’elemento delle deleghe e gli altri due sono stati stigmatizzati come radicalmente inammissibili per le modalità della loro formulazione. 8 di 11 13. In particolare, quanto esposto dal ricorrente a pagina 7, sub § 7, circa il ruolo svolto dal dott.SI CA e la data della sua nomina fa riferimento ad un terzo motivo di ricorso incidentale per cassazione di cui non viene dato conto in modo adeguato e specifico nel ricorso per revocazione, così come non viene dato conto del lodo arbitrale, dei motivi di impugnazione ex art.829 cod.proc. civ. e della sentenza della Corte di appello. Soprattutto le argomentazioni del ricorrente attengono al merito della vicenda, mentre la Corte di Cassazione a pag.12, § 8, ha considerato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale per cassazione dei signori CA, senza esaminarlo nel merito, perché diretto a «sollecitare una inammissibile nuova valutazione delle risultanze istruttorie e delle specifiche condotte ritenute dall’Arbitro fonte di responsabilità». E ciò perché già la Corte di appello era stata inammissibilmente investita di censure generiche e riversate nel merito, correttamente giudicate inammissibili anche nell’impugnazione del lodo arbitrale. 14. Le diffuse argomentazioni svolte con la memoria del 1.3.2023 da parte ricorrente non possono certo sanare i vizi genetici del ricorso. Infatti nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12.10.2017; Sez. 1, n. 26332 del 20.12.2016; Sez. 6 - 3, n. 3780 del 25.2.2015; Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018). 15. Comunque le argomentazioni del ricorrente non colgono il segno. 9 di 11 Il ricorrente osserva che con il terzo motivo di ricorso incidentale per cassazione le posizioni dei due CA erano state oggetto di diverse considerazioni in ragione delle loro diverse qualità soggettive (amministratore delegato GI, mero consigliere SI) e rileva che i due ricorrenti erano stati accomunati da una comune e generica valutazione di «inammissibilità in quanto richiesta di riesame del merito», anche se SI CA aveva sollevato la questione del tipo di responsabilità gravante, ex art. 2392 c.c. ante d.lgs. n. 6/2003, sul consigliere di amministrazione privo di deleghe e della sua nomina (delibera 5.12.2001) posteriore alla stipula del contratto di acquisto del software incriminato (30.11.2001), aggiungendo che i sindaci, anch’essi nominati il 5.12.2001, erano stati ritenuti esenti dal dovere di vigilare proprio e solo in ragione dell’anteriorità dell’atto dal quale sarebbe poi, dopo anni, derivato il danno alla società. La totale inequivoca equiparazione della posizione dei due CA sarebbe di per sé sufficiente per sostenere che l’attribuzione a SI CA della qualità di amministratore delegato non era stata affatto priva di decisive conseguenze. Anche lasciando in disparte la palese integrazione postuma, di per sé inammissibile, del contenuto del ricorso, la pretesa decisività del ruolo gestorio assunto da SI CA e in particolare della sua veste di amministratore senza deleghe è smentita dal contenuto della decisione impugnata, che non vi si è punto basata nel respingere i motivi di ricorso, visto che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a infrangere la decisione della Corte di appello che aveva giudicato inammissibili le censure proposte ex art.829 cod.proc.civ. È poi evidente che questa Corte, anche al di là di queste ostative considerazioni, non si potrebbe avventurare nell’esame di deduzioni non accompagnate dalla illustrazione della vicenda processuale dei precedenti gradi di giudizio. 10 di 11 16. Il ricorrente deduce poi un secondo errore che consisterebbe nel fatto che a pagina 11, rigo 2, erano stati indicati dalla Corte di Cassazione gli estremi di sentenze (n.21567/2017 e 7907/2012) il cui principio di diritto in tema di principio del contraddittorio non corrisponderebbe a quello enunciato tra virgolette. La circostanza, peraltro indimostrata e non accompagnata da alcuna ulteriore argomentazione, è del tutto irrilevante, visto che non pone minimamente in discussione la ragione addotta dalla Corte per respingere il primo motivo e cioè la natura solidale della responsabilità fatta valere da CO che la legittimava alla proposizione dell’azione in modo selettivo solo verso alcuni amministratori e sindaci. Principio questo effettivamente corrispondente alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e puntualmente enunciato nella massima ufficiale della prima delle decisioni citate (Cass.21567 del 2017). Il ricorrente neppure prospetta un errore di diritto, che peraltro sarebbe evidentemente irrilevante in questa sede. 17. Il terzo errore lamentato da SI CA consisterebbe nel riferimento (pag.4, rigo 2-3) alla presunta mala gestio di CO nel periodo 2001-2005, che si tratterebbe di un periodo erroneamente indicato perché antecedente alla amministrazione straordinaria disposta il 1° 4.2008. L’assunto è espresso in modo decisamente oscuro (sembrerebbe di capire che il periodo di riferimento si estendeva sino al 1.4.2008, ma non si comprende quando avrebbe dovuto iniziare, secondo il ricorrente) e soprattutto non spiega affatto perché l’assunto della Corte circa la delimitazione temporale dell’azione promossa da CO sarebbe errato. Inoltre la Cassazione si è limitata a indicare l’ambito della mala gestio lamentata da CO al periodo tra il 2001 e il 2005 e a specificare tra parentesi che tale periodo era anteriore 11 di 11 all’ammissione della società all’amministrazione straordinaria, il che è del tutto esatto, visto che lo stesso ricorrente colloca l’amministrazione straordinaria al 1°.4.2008. Infine, tale circostanza non assume il benché minimo rilievo nell’economia del rigetto e della dichiarazione di inammissibilità dei motivi di ricorso proposti da SI CA. 18. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 15.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 15.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 15.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione