Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 482/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata in [...] C.F._1
Nicaragua il 26/01/1996 e residente in [...] difesa dall'avv. Novelli Beatrice del Foro di Vercelli
RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. ) nato in [...]_2 C.F._2 il 06/07/1995 e residente in [...] difeso dall'avv. Ioppa Alessio del Foro di Vercelli
RESISTENTE
con l'intervento della Curatrice Speciale della minore Persona_1
, avv. LUSSANA VALERIA
[...]
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTI
Oggetto: filiazione naturale pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente hanno concluso rassegnando le seguenti conclusioni conformi:
“1. disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione Persona_1 prevalente della minore presso la madre.
2. Stabilire che gli incontri della figlia minore con il padre dovranno avvenire secondo le modalità indicate dai competenti Servizi Sociali, con facoltà per questi ultimi anche di liberalizzarli.
3. Stabilire che il padre versi alla sig.ra la somma Parte_1 mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno
20 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di Vercelli.
4. Stabilire che l'assegno unico venga ripartito al 50% tra le parti.
5. Spese compensate”.
La curatrice speciale della minore ha concluso come segue:
“A. IN VIA PRELIMINARE:
- DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 disp. att. c.c., la riunione del procedimento n. 2473/2023 Reg. Cont., incardinato dinnanzi al Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e Valle d'Aosta, al presente procedimento, con ogni effetto di legge.
B. IN VIA TEMPORANEA E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 473 BIS. 22 E BIS.23 C.P.C.
E, ALTRESI', NEL MERITO:
- DISPORRE la prosecuzione della presente procedura e, per l'effetto, degli accertamenti istruttori, anche in accoglimento delle istanze formulate dalla scrivente difesa con memoria di costituzione del 12.10.2024.
- A modifica e/o in revoca, ai sensi dell'art. 473 bis.23 c.p.c., del provvedimento del 26.6.2024 di Codesto Ill.mo Tribunale, CONFERMARE, allo stato, tutte le statuizioni, prescrizioni, limitazioni di responsabilità genitoriale e prese in carico stabilite nel decreto del 18.1.2024, reso nel procedimento n. 2473/2023 Reg. Cont. del Tribunale per i Minorenni, compresa la prosecuzione del percorso comunitario di mamma e bambina, sino a quando ritenuto necessario, con successivo e graduale accompagnamento della diade – una volta intervenute le condizioni idonee a garantire a un contesto tutelante – ad un assetto di Persona_1 quotidianità ordinaria, mediante l'avvio di un percorso di autonomia della madre costantemente supportato e monitorato da parte Servizi socio-sanitari incaricati.
- Per tutte le ragioni illustrate in narrativa, al fine di garantire alla minore la tempestiva assunzione delle scelte di maggiore interesse alla medesima afferenti e riguardanti la salute,
pagina 2 di 8 l'istruzione, l'educazione, la residenza, i permessi di soggiorno e i documenti di identità, e, perché le medesime possano essere assunte in un contesto scevro da conflittualità, DISPORRE, allo stato, l'affidamento di al Servizio Sociale territorialmente competente sul Persona_1 luogo di attuale residenza della minore, per la durata ritenuta necessaria. DISPORRE, altresì, anche ai sensi dell'art. 333 c.c., che le decisioni di maggiore interesse sopra dettagliate dovranno essere concertate tra i genitori, anche con il supporto del Servizio Sociale e, in caso di mancato accordo tra i medesimi, saranno assunte dal Servizio Sociale affidatario.
- DISPORRE la prosecuzione agli incontri protetti tra il padre e la minore, secondo tempi e modi suggeriti dai Servizi incaricati e con facoltà di graduale e progressiva liberalizzazione degli stessi – ove corrispondente all'interesse di – anche al fine di osservare la Persona_1 relazione tra padre e figlia in un contesto di ordinaria quotidianità, in ogni caso tenuto conto dell'esito e dell'evoluzione del procedimento penale a carico del signor . Parte_2
- DISPORRE e CONFERMARE la presa in carico della minore e del nucleo da parte dei Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, NPI/Psicologia, CSM/DSM/Psicologia Adulti e Ser.D) per le finalità di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni del 18.1.2024 e, dunque, per la prosecuzione del monitoraggio delle relazioni familiari e di tutti i sostegni in favore della minore e del padre e della madre (per un supporto genitoriale e personale), e, altresì, delle osservazioni valutative da parte di tutti i Servizi incaricati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, per dare pieno riscontro agli approfondimenti disposti dal Tribunale per i
Minorenni, con particolare riferimento alle permanenti criticità e, segnatamente, alle fragilità personali di padre e madre e, altresì, della relazione genitoriale, anche al fine di delineare le eventuali ipotesi progettuali in favore della minore coinvolta e del suo nucleo d'appartenenza.
- DISPORRE che il Servizio Sociale monitori costantemente l'andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ogni comportamento nocivo per la minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale.
- PRESCRIVERE ad entrambi i genitori di attenersi, in maniera rigorosa, alle statuizioni di
Codesto Ill.mo Tribunale rese nell'interesse della figlia minore e, altresì, alle indicazioni fornite dai Servizi incaricati anche rispetto agli interventi in essere.
- DISPORRE che i Servizi socio-sanitari incaricati provvedano ad aggiornare il Tribunale con relazioni trimestrali, salva l'immediata segnalazione di situazioni pregiudizievoli per la minore.
IN OGNI CASO:
- ADOTTARE, anche ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e, altresì, dell'art. 473 bis.2 c.p.c., ogni più opportuno provvedimento nel superiore interesse di anche in Persona_1
pagina 3 di 8 punto mantenimento, affinché sia garantito alla minore un sano, armonioso ed integro percorso evolutivo.
- RESPINGERE le avverse contrarie domande.
B. IN VIA ISTRUTTORIA:
- DISPORRE, in via d'urgenza, Consulenza Tecnica Psicologica, al fine di comprendere quali siano le condizioni psico-emotive di ed il suo rapporto con ciascun genitore, oltre Persona_1 che con le altre figure parentali e del contesto allargato - se presenti - ed il funzionamento personologico e la struttura di personalità del padre e della madre anche rispetto al corretto esercizio delle funzioni genitoriali, al fine di valutare la modalità più idonea di affidamento e/o di collocamento e di frequentazione della minore con ciascun genitore e, comunque, per vagliare l'adozione di ogni più opportuno provvedimento nel superiore interesse di R_
, affinché le sia garantito un sano, armonioso ed integro percorso evolutivo e con
[...] possibilità, per il consulente tecnico d'ufficio, di fornire anticipazioni rispetto ai quesiti oggetto di incarico e ad acquisire, presso enti pubblici e privati o presso gli istituti scolastici, eventuale documentazione – anche di natura medico-sanitaria – ritenuta utile ai fini dell'incarico e relativa alle parti e alla minore, coordinandosi con i Servizi socio-sanitari incaricati.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della richiesta Consulenza Tecnica
Psicologica, DISPORRE l'audizione di tutti gli operatori socio-sanitari attivi sul nucleo
(Servizio Sociale, , CSM/DSM/Psicologia Adulti e Ser.D, e, altresì, degli CP_1 operatori della Comunità in cui è inserita la diade e degli educatori del luogo neutro) al fine di riferire al Tribunale in ordine alla presa in carico e alle eventuali ipotesi progettuali in favore della minore coinvolta.
- DISPORRE che i Servizi socio-sanitari incaricati provvedano ad aggiornare il Tribunale con relazioni trimestrali, salva l'immediata segnalazione di situazioni pregiudizievoli per la minore.
- DISPORRE l'acquisizione e/o ORDINARE la produzione in giudizio, anche ai sensi dell'art. 473 bis.2 c.p.c., degli atti e dei provvedimenti (comprese eventuali ordinanze applicative di misure cautelari) relativi al procedimento penale n. 3421/2023 R.G.N.R. – P.M. CP_2
– pendente a carico del signor avanti alla Procura della Repubblica
[...] Parte_2 presso il Tribunale Ordinario di Vercelli per presunti maltrattamenti ai danni della signora ove non coperti da segreto di cui all'art. 329 c.p.p. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
pagina 4 di 8
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 cpc esponeva di avere Parte_1 Parte_1 avuto una relazione sentimentale con che da detta Parte_2 relazione era nata il [...] la minore che il Persona_1 rapporto sentimentale tra i genitori si era incrinato a causa dei comportamenti violenti del padre nei confronti della madre;
che era stato aperto procedimento presso il TM ex art. 330 e ss c.c.; che il TM, confermando il provvedimento ex art. 403 c.c. adottato dai CC di Borgosesia aveva disposto la collocazione della madre e della minore presso comunità individuata dai competenti
SS, disponendo altresì incontri padre-figlia in modalità protetta.
Ciò premesso, concludeva richiedendo l'affido condiviso della minore con collocazione presso ella madre, che venissero disposti incontri come da programma dei competenti SS, e che venisse posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della minore nella misura di euro
300,00 mensile, oltre a ripartizione delle spese straordinarie. si costituiva in giudizio affermando che la crisi familiare Parte_2 era riconducibile a comportamenti della madre, spesso gelosa ed alterata, e tuttavia concludeva aderendo alle conclusioni di controparte ad eccezione che in punto contributo al mantenimento della minore che richiedeva fosse quantificato in euro 100,00 mensili.
All'udienza di comparizione avanti al Presidente relatore, in data 26.6.2024, le parti dichiaravano rispettivamente:
Parte ricorrente: “Ora vivo ancora in struttura protetta. Non lavoro ancora, sto facendo uno stage presso una impresa che fa filati. Chiedo l'affido condiviso anche io perché mi sembra che il papà stia migliorando e collabori. A quanto mi è stato riferito i Servizi Sociali già hanno consentito a che il padre porti con sé la bambina a casa sua (…) la bambina è serena anche dopo che ha visto il papà e che gioca con lei”.
Parte convenuta: “Sono d'accordo ad incontrare la bambina ancora così per un po', secondo quanto indicato dai SS, e spero che poi la situazione si normalizzi. Io sono rimasto nella casa familiare che è in affitto al canone di 290 euro oltre le spese, che sono circa 1400 euro l'anno”.
In tale sede il legale di parte convenuta precisava che bambina veniva portata presso l'abitazione paterna, ivi lasciata con il papà per circa un'ora e mezza, e poi con l'assistente sociale entrambi portano la bambina all'asilo.
Il Presidente formulava proposta conciliativa del seguente tenore:
“Affidamento condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre. Incontri con il padre: secondo le modalità indicate dai competenti SS, con facoltà per questi ultimi anche di liberalizzarli.
pagina 5 di 8 Contributo a carico del padre per il mantenimento della minore di euro 200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese extra come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli”.
Le parti dichiaravano di concordare con la proposta conciliativa ed il Presidente provvisoriamente disponeva in conformità alla stessa.
Entrambi i legali rinunciavano alle istanze istruttorie, chiedendo di fissarsi precisazione delle conclusioni al mese di ottobre, nell'attesa, per tuziorismo, di ottenere relazione dei SS.
Veniva dunque fissata udienza di precisazione delle conclusioni, richiedendosi ai SS competenti di trasmettere relazione aggiornata in momento antecedente all'udienza.
Con comparsa di costituzione in data 14.10.2024 si costituiva nel giudizio l'Avv. Lussana, nominato Curatore Speciale del minore dal Tribunale per i Minorenni che evidenziava l'alta conflittualità tra le parti e come il TM avesse valutato, nei propri provvedimenti, la complessità della situazione -tanto da aprire procedimento anche ai sensi dell'art. 330 c.c-; precisava peraltro nella citata comparsa come i SS evidenziassero “il buon andamento degli incontri protetti tra padre e figlia”, nonché “una situazione di sostanziale adeguatezza da parte di entrambi i genitori”.
Il Curatore Speciale tuttavia osservava che “nonostante il positivo rimando del Servizio di
Psicologia con riguardo alle competenze genitoriali di padre e madre (cfr. relazione psicologica del 2.9.2024) permangono, allo stato, elementi di criticità in entrambi i genitori”, onde concludeva richiedendo la conferma dei provvedimenti adottati dal TM, nonché la presa in carico della minore e del nucleo da parte dei Servizi socio-sanitari, la prosecuzione del monitoraggio da parte del SS, ed ancora, in via istruttoria, disporsi CTU in relazione alle migliori soluzioni per la minore o, in subordine, la “audizione di tutti gli operatori socio-sanitari attivi sul nucleo”.
All'udienza del 16.10.2024, originariamente fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti precisavano congiuntamente come da verbale, e tuttavia il Presidente relatore,
“considerata l'esigenza di verificare ulteriormente l'andamento degli incontri” fissava nuova udienza per precisazione delle conclusioni al 22 gennaio 2025, dando alle parti i termini per gli scritti conclusivi ex art. 473 bis.28 cpc, e richiedendo altresì ai Servizi Sociali di Vercelli di trasmettere relazione aggiornata sull'andamento degli incontri entro il 15 gennaio 2025.
Decorsi i termini e precisate nuovamente le conclusioni, la causa veniva assegnata a decisione collegiale.
Ritiene il Tribunale, alla luce delle risultanze anche dell'ultima delle relazioni pervenute, che le conclusioni conformi formulate dalle parti siano accoglibili.
pagina 6 di 8 Ed invero, già nella relazione del 2.9.2024 il Dirigente Psicologo dell'ASL di Vercelli esponeva, sottolineandolo, come “rispetto alle competenze genitoriali entrambi i genitori mostrano un legame affettivo ed il desiderio di svolgere al meglio il ruolo genitoriale. Il sig. appare Pt_2 orientato a dare attenzione e priorità alla bambina tanto da desiderare di poter collaborare con la mamma per la crescita della figlia. Rispetto alla relazione di coppia pare avere la consapevolezza di non poter continuare il rapporto affettivo tanto da condividere il pensiero di voler chiedere la separazione. Anche la signora appare consapevole della necessità in futuro di poter collaborare e appare ben orientata a ricercare lavoro per poter essere autonoma e indipendente. Desidera essere una buona mamma anche per riparare alla maternità difficoltosa vissuta con le figlie avute da una precedente relazione in Costarica”.
Identiche valutazioni positive e tranquillizzanti si riscontrano nell'ultima relazione pervenuta, datata 13.1.2024, laddove si evidenzia come “il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva al momento rispetto alla genitorialità non riscontra criticità. Si rimane a disposizione e a supporto dei progetti che il Servizio Sociale e la struttura comunitaria di competenza riterrà utili. Per la SI sarebbe auspicabile l'aggancio al Servizio di Psicologia Adulti, una volta terminato il percorso psicologico messo a disposizione dal Centro Anti-violenza, in modo da poter avere uno spazio riflessivo individuale a supporto del raggiungimento dell'autonomia personale e dei progetti sul nucleo famigliare”.
Del resto, già nella relazione dei SS competenti (Unione Montana dei Comuni della Valsesia) dell'1.10.2024, si dava atto della situazione tranquillizzante in riferimento alla minore (“la piccola frequenta il secondo anno dell'asilo nido comunale di Borgosesia, i Persona_1 rimandi delle educatrici ai servizi scriventi sono sempre stati positivi: la bimba frequenta con regolarità ed è ben inserita nel contesto educativo”).
Ancora, l'ASL di Vercelli ha relazionato in data 25.9.2024 come, in riferimento all'uso di sostanze stupefacenti da parte della madre, gli esami effettuati a far data da gennaio 2024 abbiano sempre dato esito negativo.
Alla luce di tali risultanze, le istanze istruttorie avanzate dal Curatore Speciale della minore non risultano accoglibili, in particolare con riferimento alla richiesta di CTU, come pure alla richiesta di audizione degli operatori socio sanitari attivi sul nucleo (Servizio Sociale,
NPI/Psicologia, CSM/DSM/Psicologia Adulti e Ser.D, e, altresì degli operatori della Comunità in cui è inserita la diade e degli educatori del luogo neutro), dal momento che le relazioni pervenute appaiono esaustive e tranquillizzanti.
Ne deriva che possono trovare accoglimento, come detto, le conclusioni conformi formulate dalle parti -pur evidentemente mantenendo il coinvolgimento dei SS, in relazione al monitoraggio del nucleo nonché con riguardo agli incontri padre-figlia-, vale a dire l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, incontri con il padre pagina 7 di 8 secondo le modalità disposte dai competenti SS, contributo a carico del padre di euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia (da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), nonché 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vercelli e assegno unico ripartito al 50% tra i genitori.
Il sostanziale accordo tra le parti determina una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 482/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) DISPONE l'affidamento della figlia minore Persona_1
ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione prevalente presso la madre
; Parte_1
2) DISPONE che gli incontri della figlia minore con il padre Parte_2
dovranno avvenire secondo le modalità indicate dai competenti Servizi
[...]
Sociali, con facoltà per questi ultimi anche di liberalizzarli;
3) DISPONE che il padre versi alla madre la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 20 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di Vercelli;
4) DISPONE che l'assegno unico venga ripartito al 50% tra le parti;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 29/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
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