Decreto cautelare 31 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza breve 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 17/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2024, proposto da
Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2B4C04353, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Giovanni La Fauci, Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PA Infrastrutture S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Stefano Salvatore Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 2 ottobre 2024 di non ammissione del ricorrente alla procedura per l’affidamento dell’esecuzione dell’appalto denominato “ global service della rete stradale e delle relative pertinenze del Comune di PA - triennio 2024-2027 ”;
- dei verbali redatti dal Seggio di gara;
- dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante in risposta ai quesiti n. 4 e 5;
- del Bando, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico e di tutti i documenti facenti parte della lex specialis , nelle parti di interesse;
- della richiesta di soccorso istruttorio del 18 settembre 2024, nelle parti di interesse;
- della nota di PA Infrastrutture S.p.A. recante indizione di seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche al 31 ottobre 2024;
nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro
nel contratto di appalto eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di PA Infrastrutture S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Paola Pozzani, nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Con il ricorso introduttivo parte attrice ha chiesto l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, degli atti in epigrafe indicati, con istanza di declaratoria di conseguimento dell’aggiudicazione e subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato; le censure proposte attengono all’applicazione delle disposizioni di gara sui requisiti di partecipazione ed alla compromissione del contraddittorio endoprocedimentale.
Con decreto presidenziale n. 163 del 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 56 C.p.a., parte ricorrente è stata ammessa con riserva alla procedura selettiva per il suo ulteriore corso.
PA Infrastrutture S.p.A. si è costituita in giudizio il 15 novembre 2024, controdeducendo sulla infondatezza dei rilievi attorei in ragione della inidoneità dei requisiti di ammissione spesi da parte attrice nella procedura concorsuale de qua (in quanto limitati ad una quota di partecipazione in RTI nell’esecuzione di un precedente appalto e non sufficienti ad integrare quelli richiesti dalla legge di gara), nonché in relazione alla corretta attivazione e conclusione della sequenza endoprocedimentale del soccorso istruttorio.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio memoria il 18 novembre 2024.
Con ordinanza n. 186 del 21 novembre 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare “ Considerato che, ad un primo esame della controversia, emergono elementi da cui è possibile evincere la correttezza della determinazione assunta dall’Amministrazione; che, in ogni caso, trattandosi di rapporto contrattuale con caratteristiche tali da non desumersene particolari difficoltà ad un eventuale subentro di altro operatore nel corso del suo svolgimento, la ravvicinata fissazione dell’udienza pubblica (12 febbraio 2025) – a fronte della prevista durata triennale del contratto – consente la decisione della controversia prima che si producano effetti irreversibili rispetto all’interesse azionato; che, pertanto, ben potendo essere adottate in sede di merito statuizioni pienamente satisfattive della pretesa dedotta in giudizio, difetta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione dell’invocata misura cautelare ”.
Con ordinanza n. 4781 del 18 dicembre 2024 il Consiglio di Stato, Sez. V, adito in appello, ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare di parte ricorrente.
Il Consorzio Integra Società Cooperativa ha depositato in giudizio il 31 gennaio 2025 atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite cui ha aderito la difesa di parte resistente.
Pertanto, visto quanto sopra, il Collegio, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), C.p.a., dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse così come instato da parte attrice e non contestato dall’Amministrazione resistente. Per costante giurisprudenza, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 8 aprile 2021 n. 2866);
Si dispone la compensazione delle spese di lite in accoglimento della richiesta condivisa delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di PA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO