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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011
sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del giorno 11.12.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
24.5.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 15.11.2023 nell'interesse della ricorrente IG.ra
, cittadina bielorussa, nata in [...] in data [...], Parte_1
avverso il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 28.9.2023, notificatole il giorno
19.10.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 20.12.2022, veniva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a favore della ricorrente.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 28.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere giunta in Italia in data 12.4.2022, di vivere in autonomia con il marito e due figlie, di avere solidi legami personali e sociali in Italia costruiti dal 1997 allorquando veniva regolarmente in Italia nell'ambito del Progetto HE, frequentando la famiglia che la ospitava anche negli anni successivi e che l'aveva accolta anche ora.
Con decreto del 19.11.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 24.5.2024, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, rinviando alle considerazioni espresse dalla CT nella sua decisione, sulla scorta della nota della Questura del 19.9.2023, secondo le quali, ferma restando la veridicità di quanto dichiarato dalla ricorrente, era troppo breve il periodo della sua attuale permanenza in Italia, oltre al fatto che la stessa non risultava svolgere alcuna attività lavorativa, tale per cui non poteva dirsi integrata nel contesto sociale italiano.
All'udienza del 4.12.2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che “la ricorrente vive in
Italia ormai da più di due anni, vive in autonomia in un immobile messo a disposizione dalla famiglia che in passato già le aveva dato ospitalità nell'ambito del progetto HE;
vive con il marito e le due figlie;
sta lavorando con un contratto a tempo determinato da poco scaduto il 30.11.2024 come commessa con buoni guadagni;
è probabile che il contratto venga rinnovato;
anche il marito lavora con buoni guadagni;
le figlie frequentano la scuola e una fa attività sportiva – ginnastica artistica a livello agonistico;
la ricorrente parla la lingua italiana;
non sa riferire con che frequenza senta la famiglia in Patria”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno 17.12.2024, assegnando alle parti del termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte di cui sopra.
La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione. * * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 28.9.2023, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 20.12.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione della ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che la medesima, classe 1990, soggiorni in Italia dal 2022 con il marito e due figlie minori, nata in [...] il [...], e , nata in [...] il [...]. Per_1 Per_2
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che: il nucleo familiare vive in autonomia a
Minerbio (BO) presso l'immobile messo a disposizione dai coniugi, IG. e IG.ra Parte_2
che avevano dato loro ospitalità nell'ambito del progetto HE (comunicazione Persona_3
cessione di fabbricato;
scrittura privata a firma dei coniugi); la primogenita è attualmente Per_1
iscritta al quarto anno del Liceo Ginnasio Statale “M.Minghetti” di Bologna e risulta frequentare le lezioni (cfr. certificato scolastico), mentre, la secondogenita è attualmente iscritta al quinto anno Per_2 della Scuola Primaria Statale “Istituto Comprensivo di Minerbio” e anche lei risulta frequentare le lezioni (cfr. certificato scolastico); è, inoltre, impegnata a livello agonistico nell'attività di Per_2
ginnastica ritmica (cfr. comunicazione Società Sportiva Pontevecchio Bologna - Ginnastica Ritmica attestante la partecipazione alle finali nazionali di ginnastica artistica “Silver Winter Edition 2024”); sia la ricorrente che il marito provvedono economicamente al sostentamento della famiglia, svolgendo entrambi regolare attività lavorativa, la prima con un contratto a tempo parziale e determinato stipulato in data 1.9.2024 e prorogato sino al 28.2.2025, come commessa di un negozio di abbigliamento
(proroga contratto di lavoro;
ricevuta comunicazione UniLav), con un netto in busta pari a circa euro
1.200,00 (cfr. busta paga ottobre 2024), il secondo con un contratto a tempo determinato stipulato in data 8.4.2024 e prorogato sino al 31.3.2025, come sviluppatore software (cfr. proroga contratto di lavoro), con ottimi guadagni, arrivando a percepire la somma pari ad euro 9.560,00 circa dal mese di aprile al mese di settembre 2024 (cfr. estratto contributivo e busta paga settembre 2024). CP_2
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo- sulla scorta della nota della Questura del 19.9.2023 evidenziando la veridicità di quanto dichiarato dalla ricorrente, sostenendo, tuttavia, che era troppo breve il periodo della sua attuale permanenza in Italia, oltre al fatto che la stessa non risultava svolgere alcuna attività lavorativa, tale per cui non poteva dirsi integrata nel contesto sociale italiano.
Né la CT, né la Questura davano atto di precedenti penali riportati dalla ricorrente. Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente il fatto che la ricorrente -che già ben conosceva l'Italia essendo stata qui accolta nell'ambito del progetto HE
- nel corso della sua permanenza in Italia ha qui costruito la propria “identità sociale”, vivendo in autonomia con la propria famiglia, composta dal marito e le due figlie minori, che frequentano la scuola, e svolgendo regolare attività lavorativa, contribuendo, quindi, al sostentamento economico del nucleo familiare insieme al marito, scegliendo nuovamente l'Italia per radicare qui la sua vita personale e familiare. Invero, specialmente la presenza delle figlie minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato in Italia.
Appare, quindi, evidente l'esistenza di una vita privata e familiare legata alla permanenza sul territorio nazionale, rafforzata dalla presenza delle figlie minori, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte della ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative di cui l'Amministrazione non dava conto.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente IGnora , al rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 20 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011
sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del giorno 11.12.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
24.5.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 15.11.2023 nell'interesse della ricorrente IG.ra
, cittadina bielorussa, nata in [...] in data [...], Parte_1
avverso il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 28.9.2023, notificatole il giorno
19.10.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 20.12.2022, veniva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale a favore della ricorrente.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 28.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere giunta in Italia in data 12.4.2022, di vivere in autonomia con il marito e due figlie, di avere solidi legami personali e sociali in Italia costruiti dal 1997 allorquando veniva regolarmente in Italia nell'ambito del Progetto HE, frequentando la famiglia che la ospitava anche negli anni successivi e che l'aveva accolta anche ora.
Con decreto del 19.11.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 24.5.2024, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, rinviando alle considerazioni espresse dalla CT nella sua decisione, sulla scorta della nota della Questura del 19.9.2023, secondo le quali, ferma restando la veridicità di quanto dichiarato dalla ricorrente, era troppo breve il periodo della sua attuale permanenza in Italia, oltre al fatto che la stessa non risultava svolgere alcuna attività lavorativa, tale per cui non poteva dirsi integrata nel contesto sociale italiano.
All'udienza del 4.12.2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che “la ricorrente vive in
Italia ormai da più di due anni, vive in autonomia in un immobile messo a disposizione dalla famiglia che in passato già le aveva dato ospitalità nell'ambito del progetto HE;
vive con il marito e le due figlie;
sta lavorando con un contratto a tempo determinato da poco scaduto il 30.11.2024 come commessa con buoni guadagni;
è probabile che il contratto venga rinnovato;
anche il marito lavora con buoni guadagni;
le figlie frequentano la scuola e una fa attività sportiva – ginnastica artistica a livello agonistico;
la ricorrente parla la lingua italiana;
non sa riferire con che frequenza senta la famiglia in Patria”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando quanto dedotto dalla controparte”.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il Giudice fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno 17.12.2024, assegnando alle parti del termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte di cui sopra.
La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione. * * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 28.9.2023, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 20.12.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione della ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che la medesima, classe 1990, soggiorni in Italia dal 2022 con il marito e due figlie minori, nata in [...] il [...], e , nata in [...] il [...]. Per_1 Per_2
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che: il nucleo familiare vive in autonomia a
Minerbio (BO) presso l'immobile messo a disposizione dai coniugi, IG. e IG.ra Parte_2
che avevano dato loro ospitalità nell'ambito del progetto HE (comunicazione Persona_3
cessione di fabbricato;
scrittura privata a firma dei coniugi); la primogenita è attualmente Per_1
iscritta al quarto anno del Liceo Ginnasio Statale “M.Minghetti” di Bologna e risulta frequentare le lezioni (cfr. certificato scolastico), mentre, la secondogenita è attualmente iscritta al quinto anno Per_2 della Scuola Primaria Statale “Istituto Comprensivo di Minerbio” e anche lei risulta frequentare le lezioni (cfr. certificato scolastico); è, inoltre, impegnata a livello agonistico nell'attività di Per_2
ginnastica ritmica (cfr. comunicazione Società Sportiva Pontevecchio Bologna - Ginnastica Ritmica attestante la partecipazione alle finali nazionali di ginnastica artistica “Silver Winter Edition 2024”); sia la ricorrente che il marito provvedono economicamente al sostentamento della famiglia, svolgendo entrambi regolare attività lavorativa, la prima con un contratto a tempo parziale e determinato stipulato in data 1.9.2024 e prorogato sino al 28.2.2025, come commessa di un negozio di abbigliamento
(proroga contratto di lavoro;
ricevuta comunicazione UniLav), con un netto in busta pari a circa euro
1.200,00 (cfr. busta paga ottobre 2024), il secondo con un contratto a tempo determinato stipulato in data 8.4.2024 e prorogato sino al 31.3.2025, come sviluppatore software (cfr. proroga contratto di lavoro), con ottimi guadagni, arrivando a percepire la somma pari ad euro 9.560,00 circa dal mese di aprile al mese di settembre 2024 (cfr. estratto contributivo e busta paga settembre 2024). CP_2
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo- sulla scorta della nota della Questura del 19.9.2023 evidenziando la veridicità di quanto dichiarato dalla ricorrente, sostenendo, tuttavia, che era troppo breve il periodo della sua attuale permanenza in Italia, oltre al fatto che la stessa non risultava svolgere alcuna attività lavorativa, tale per cui non poteva dirsi integrata nel contesto sociale italiano.
Né la CT, né la Questura davano atto di precedenti penali riportati dalla ricorrente. Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente il fatto che la ricorrente -che già ben conosceva l'Italia essendo stata qui accolta nell'ambito del progetto HE
- nel corso della sua permanenza in Italia ha qui costruito la propria “identità sociale”, vivendo in autonomia con la propria famiglia, composta dal marito e le due figlie minori, che frequentano la scuola, e svolgendo regolare attività lavorativa, contribuendo, quindi, al sostentamento economico del nucleo familiare insieme al marito, scegliendo nuovamente l'Italia per radicare qui la sua vita personale e familiare. Invero, specialmente la presenza delle figlie minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato in Italia.
Appare, quindi, evidente l'esistenza di una vita privata e familiare legata alla permanenza sul territorio nazionale, rafforzata dalla presenza delle figlie minori, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte della ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative di cui l'Amministrazione non dava conto.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente IGnora , al rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 20 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso