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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2375/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 21.12,2022, promossa con atto di citazione in appello da
in persona del procuratore speciale avv. Parte_1
con sede in Piazza Salimbeni 3, C.F. rappresentata e Parte_2 Pt_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Federico Scanferlato;
appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, con sede legale in Via San Sebastiano 40, Thiene (VI), C.F. , CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Stievanin e Simone Rizzi;
appellata
1 Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 1987/2022 del Tribunale di Vicenza, pronunciata il 18.11.2022 e pubblicata il 21.11.2022 nella causa iscritta al n. 2189/2020 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“nel merito:
in via principale
1. in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata sentenza nelle parti in cui:
- ha ritenuto applicabile il saldo ricalcolato al fine del computo della prescrizione e ha dichiarato che il saldo del conto corrente va ricalcolato in € 64.503,86 con differenza a favore di CP_1
di € 64.685,62;
- ha condannato a corrispondere a la somma Parte_1 CP_1
di € 64.685,62 a titolo di ripetizione di indebito;
- ha condannato a rimborsare all'attrice le spese della Parte_1
perizia stragiudiziale nella misura di € 1.830,00, le spese di mediazione, liquidate in € 1.008,80
a titolo di compenso oltre accessori;
- ha condannato alla rifusione delle spese di causa, Parte_1
liquidate in complessivi € 14.889,00 oltre accessori, e di consulenza tecnica d'ufficio, nonché di assistenza tecnica del c.t.p. pari ad € 3.660,00;
2. conseguentemente, dichiarare che:
- il saldo del conto corrente va ricalcolato nel minor importo di € 44.316,46 con differenza a favore di di € 44.498,22; CP_1
2 - le spese di perizia stragiudiziale, le spese di mediazione, le spese di consulenza di parte sono compensate ovvero rimangono ad esclusivo carico di CP_1
3. conseguentemente, rigettare le domande avversarie e l'appello incidentale;
4. compensare le spese di lite del giudizio di primo grado;
spese e compensi professionali del presente grado di giudizio rifuse”;
- per parte appellata:
“1) in via principale: rigettare i motivi di appello formulati da Parte_1
in quanto infondati e, conseguentemente, confermare integralmente le statuizioni della
[...]
Contr sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1987/2022 pubblicata il 21.11.2022 impugnate da
2) in via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello
adita ritenesse fondato il primo motivo di appello proposto da Parte_1
, accertare l'intervenuta compensazione atecnica (stante l'unicità del rapporto contrattuale
[...]
dedotto in giudizio) al momento della rilevazione di ogni singola rimessa solutoria tra il saldo passivo ricalcolato ed il credito sorto in capo a per pagamento di indebiti Controparte_1
bancari pagati fino a quel momento per effetto della medesima rimessa solutoria;
in ogni caso calcolare la prescrizione delle rimesse solutorie solo sui saldi ricalcolati e solo per i pagamenti di competenze extrafido;
3) in via di appello incidentale: riconoscersi a sulla somma capitale di € Controparte_1
64.685,62 o sulla diversa somma in linea capitale che le risulterà dovuta all'esito del giudizio di appello gli interessi legali giudiziali ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di notifica della citazione di primo grado al saldo effettivo;
4) in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale: accertato e dichiarato che la mancata indicazione del T.A.E. determina la nullità dei contratti bancari per
3 violazione dell'art. 117 TUB, comma 8, dichiararsi che il ricalcolo del saldo effettivo del conto corrente deve essere effettuato mediante applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB,
comma 7 e, conseguentemente e per l'effetto, nel caso dedotto in giudizio, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di utilizzare il saldo banca per la verifica delle rimesse ai fini della prescrizione,
condannarsi , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a pagare in favore di , a titolo di ripetizione dell'indebito, la Controparte_1
somma di € 44.498,22 di cui all'ipotesi di ricalcolo n. 2 della CTU del Dr. , oltre a Persona_1
interessi legali dalla data di chiusura del conto alla notifica dell'atto di citazione e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica suddetta al saldo;
5) Spese e competenze legali per il presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore dello scrivente avvocato”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2020, conveniva in giudizio Controparte_1
deducendo di aver acceso in data 3.2.2000 ed estinto in Parte_1
data 6.6.2015 il rapporto di conto corrente n. 17434 G, poi n. 17434.39 e infine n. 17434.36,
presso la filiale di Thiene (VI) di già Parte_1 Controparte_4
rilevava di non aver sottoscritto alcun contratto di apertura di conto corrente o
[...]
quantomeno di non averne mai ricevuto copia e lamentava l'applicazione da parte della banca di addebiti illegittimi a titolo di interessi superiori al tasso legale, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi, di istruttoria veloce, spese ed altri oneri, nonché l'applicazione delle valute con differimento dei giorni valuta per il versamento di titoli.
4 La banca convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione di data 25.8.2020 con la quale, eccepita la decadenza dell'attrice dalla possibilità di muovere contestazioni alla Pt_1
in ordine al saldo del conto corrente, non avendo la correntista mosso contestazioni alla ricezione degli estratti conto, nonché la prescrizione dell'azione di ripetizione degli indebiti e la carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento della illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, concludeva per il rigetto di ogni pretesa attorea.
Esperita c.t.u. contabile, con sentenza n. 1987/2022 il Tribunale di il Tribunale di Vicenza, così
decideva:
“1) accoglie le domande attoree per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Parte_1
a la somma di € 64.685,62 a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre agli Controparte_1
interessi legali con decorrenza dal 27.02.2019 sino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta, come rappresentata, a rimborsare all'attrice le spese per la perizia stragiudiziale nella misura di € 1.830,00, nonché alla rifusione delle spese della procedura di mediazione, liquidate in € 48,80 per esborsi e in € 1.008,80 a titolo di compenso per la fase di
attivazione della procedura, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna, altresì, la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.889,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo per
dichiarato anticipo;
4) pone, in via definitiva, interamente a carico di gli Parte_1
5 oneri della c.t.u. già liquidati in corso di causa, e per l'effetto, condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice di quanto eventualmente già versato a tale titolo, ed inoltre al pagamento delle spese per l'attività di assistenza del c.t.p., pari ad € 3.660,00.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione in appello notificato in data 14.12.2022 ha proposto tempestivo appello in via principale sulla base dei seguenti Parte_1
motivi: 1) erroneo computo su “saldo rettificato” anziché su “saldo banca” delle rimesse solutorie ai fini della eccepita prescrizione;
2) erronea condanna alla rifusione delle spese per perizia tecnica ante causam, consulenza tecnica di parte e spese di mediazione e di lite.
Si è costituita l'attrice appellata la quale, instando per il rigetto del gravame della banca in quanto infondato, ha proposto appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. e appello incidentale condizionato all'accoglimento del primo motivo dell'appello avversario in ordine alla mancata dichiarazione di nullità delle pattuizioni dei tassi d'interesse in ragione dell'omessa indicazione del TAE, con conseguente richiesta di ricalcolo ai tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. ha preso posizione sull'appello incidentale, evidenziandone Parte_1
l'infondatezza in diritto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello principale.
Entrambi i motivi di gravame proposti dalla banca convenuta sono infondati.
Quanto al primo, correttamente il riconteggio dei rapporti dare avere con riferimento al rapporto
6 di conto corrente per cui è causa è stato effettuato dal c.t.u. (e poi recepito dal Tribunale), alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sulla base della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse (nel rispetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 24418/2010), valorizzando gli affidamenti contrattuali e - per quanto in questa sede interessa - tenendo conto delle annotazioni rettificate dagli addebiti illegittimi (c.d.
saldo rettificato o ricostruito), secondo l'indicazione offerta in termini ormai consolidati dalla
Corte di Cassazione, cui si è adeguata già in numerose pronunce l'intestata Corte d'Appello, con superamento del riferimento al “saldo banca” invocato dall'appellante: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021; nello stesso senso, Cass., n. 29374/2024, n. 17287/2024, n.
7721/2023, e n. 9141/2020).
Il secondo motivo di gravame è stato espresso nei seguenti termini (citazione in appello, pag.
12): “Il Giudice di prime cure ha condannato la oltre al pagamento delle spese di lite e di Pt_1
consulenza d'ufficio, anche alla rifusione delle spese per la perizia di parte espletata in sede stragiudiziale e di quella per la CTP giudiziale, nonché al ristoro del compenso del legale avversario per la fase di mediazione.
Tale condanna appare francamente eccessivamente punitiva e non conforme ai criteri normalmente applicati dai Tribunali Veneti.
In particolare, la liquidazione delle spese di consulenza di parte stragiudiziale e giudiziale è
7 ingiustificata poiché consente la duplicazione delle voci;
la scelta di svolgere due diverse consulenze, chiaramente, non può essere addebitata alla Pt_1
Infine, considerato il rigetto in sentenza di gran parte delle capziose contestazioni avversarie, tra cui si ricorda la “fantasiosa” eccezione di compensazione atecnica, la liquidazione delle spese di lite avrebbe dovuto prevedere una, seppur parziale, compensazione delle stesse”.
Si deve al contrario evidenziare, in primo luogo, che la banca è risultata nel giudizio di primo grado ampiamente soccombente, essendosi registrato anche in ordine al quantum un divario relativamente esiguo rispetto alla pretesa attorea, che in ogni caso ha incontrato l'accoglimento,
salvi gli effetti della prescrizione, della quasi totalità delle doglianze in relazione agli addebiti dedotti come illegittimi (la questione della “compensazione atecnica” invocata dall'attrice non è
stata neppure esaminata in quanto assorbita dall'adozione del criterio del c.d. saldo rettificato).
Non vi erano, pertanto, ragioni di derogare alla regola della soccombenza, così che risulta corretta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, che comprendono quelle di c.t.p.
(v. Cass., n. 26729/2024), nonché delle spese di c.t.u.
Analoga sorte devono avere le spese di mediazione, essendo per di più il relativo esperimento condizione di procedibilità nel contenzioso bancario (art. 5 del d.lgs. n. 28/2010): le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo e regolate secondo il principio di soccombenza (così Cass., n. 5389/2024 e n. 32306/2023).
Quanto alla perizia acquisita dalla parte vittoriosa ante causam e prodotta in giudizio, si tratta di attività anteriore e diversa da quella svolta dal professionista poi nominato c.t.p., attività, se non necessaria, senz'altro utile in considerazione della tipologia di contenzioso che assume rilievo,
per la cui instaurazione appare pressoché imprescindibile una previa verifica tecnica degli addebiti oggetto di possibile contestazione. Il relativo costo costituisce spesa inerente ad attività
8 professionale avente “natura di allegazione difensiva tecnica”, che “rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass., n. 30289/2019), circostanza quest'ultima non invocata dall'appellante e comunque non sussistente attesa la liquidazione in misura pari alla metà del compenso poi riconosciuto in favore del c.t.u.
L'appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale ha denunciato l'erroneità Controparte_1
della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto sulla somma dovuta dalla banca in restituzione,
determinata in € 64.685,62 in linea capitale, gli interessi - dalla data della domanda di mediazione presentata in data 27.2.2019 - al “tasso legale” (s'intende, art. 1284 comma 1 c.c.: v. Cass., S.U.
n. 12449/24) e non al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. pur invocato da parte attrice,
ritenendo che tale ultima disposizione si riferisca solo alle obbligazioni di fonte contrattuale,
mentre nel caso trattasi di ripetizione d'indebito (v. sentenza di primo grado, pag. 13).
Il motivo è fondato alla luce del più recente - già da questa Corte condiviso - insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi in linea generale per tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito fino al momento del pagamento.
In questi termini è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, Sezione terza, con l'ordinanza n. 61 del 3.1.2023: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non
è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e
9 inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”.
La sentenza del Tribunale di Vicenza deve pertanto essere riformata con il riconoscimento in favore dell'attrice che ha agito in ripetizione del più favorevole tasso invocato.
L'ulteriore motivo di gravame rimane assorbito, in quanto espressamente condizionato all'ipotesi, non verificatasi, di accoglimento del primo motivo dell'appello proposto in via principale.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di secondo Parte_1
la regola della soccombenza, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale), secondo valori minimi attesa la semplicità delle questioni esaminate e l'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria.
Dev'essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa avv.
Alessandro Stievanin, essendosene questi dichiarato anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 a carico della sola parte appellante in via principale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto in via principale da Parte_1
2. in accoglimento del primo motivo d'appello proposto da , Controparte_1
assorbito il secondo, in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1987/2022 del Tribunale di
10 Vicenza, dichiara dovuti, sul capitale e con la decorrenza indicati al capo 1) della predetta sentenza, gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 anziché comma 1 c.c.;
3. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 4.997,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed € 355,00 per anticipazioni,
oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro
Stievanin;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante in via principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
11
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2375/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 21.12,2022, promossa con atto di citazione in appello da
in persona del procuratore speciale avv. Parte_1
con sede in Piazza Salimbeni 3, C.F. rappresentata e Parte_2 Pt_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Federico Scanferlato;
appellante
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, con sede legale in Via San Sebastiano 40, Thiene (VI), C.F. , CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Stievanin e Simone Rizzi;
appellata
1 Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”;
appello avverso la sentenza n. 1987/2022 del Tribunale di Vicenza, pronunciata il 18.11.2022 e pubblicata il 21.11.2022 nella causa iscritta al n. 2189/2020 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“nel merito:
in via principale
1. in accoglimento del proposto appello, riformare l'impugnata sentenza nelle parti in cui:
- ha ritenuto applicabile il saldo ricalcolato al fine del computo della prescrizione e ha dichiarato che il saldo del conto corrente va ricalcolato in € 64.503,86 con differenza a favore di CP_1
di € 64.685,62;
- ha condannato a corrispondere a la somma Parte_1 CP_1
di € 64.685,62 a titolo di ripetizione di indebito;
- ha condannato a rimborsare all'attrice le spese della Parte_1
perizia stragiudiziale nella misura di € 1.830,00, le spese di mediazione, liquidate in € 1.008,80
a titolo di compenso oltre accessori;
- ha condannato alla rifusione delle spese di causa, Parte_1
liquidate in complessivi € 14.889,00 oltre accessori, e di consulenza tecnica d'ufficio, nonché di assistenza tecnica del c.t.p. pari ad € 3.660,00;
2. conseguentemente, dichiarare che:
- il saldo del conto corrente va ricalcolato nel minor importo di € 44.316,46 con differenza a favore di di € 44.498,22; CP_1
2 - le spese di perizia stragiudiziale, le spese di mediazione, le spese di consulenza di parte sono compensate ovvero rimangono ad esclusivo carico di CP_1
3. conseguentemente, rigettare le domande avversarie e l'appello incidentale;
4. compensare le spese di lite del giudizio di primo grado;
spese e compensi professionali del presente grado di giudizio rifuse”;
- per parte appellata:
“1) in via principale: rigettare i motivi di appello formulati da Parte_1
in quanto infondati e, conseguentemente, confermare integralmente le statuizioni della
[...]
Contr sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1987/2022 pubblicata il 21.11.2022 impugnate da
2) in via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello
adita ritenesse fondato il primo motivo di appello proposto da Parte_1
, accertare l'intervenuta compensazione atecnica (stante l'unicità del rapporto contrattuale
[...]
dedotto in giudizio) al momento della rilevazione di ogni singola rimessa solutoria tra il saldo passivo ricalcolato ed il credito sorto in capo a per pagamento di indebiti Controparte_1
bancari pagati fino a quel momento per effetto della medesima rimessa solutoria;
in ogni caso calcolare la prescrizione delle rimesse solutorie solo sui saldi ricalcolati e solo per i pagamenti di competenze extrafido;
3) in via di appello incidentale: riconoscersi a sulla somma capitale di € Controparte_1
64.685,62 o sulla diversa somma in linea capitale che le risulterà dovuta all'esito del giudizio di appello gli interessi legali giudiziali ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla data di notifica della citazione di primo grado al saldo effettivo;
4) in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale: accertato e dichiarato che la mancata indicazione del T.A.E. determina la nullità dei contratti bancari per
3 violazione dell'art. 117 TUB, comma 8, dichiararsi che il ricalcolo del saldo effettivo del conto corrente deve essere effettuato mediante applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB,
comma 7 e, conseguentemente e per l'effetto, nel caso dedotto in giudizio, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di utilizzare il saldo banca per la verifica delle rimesse ai fini della prescrizione,
condannarsi , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a pagare in favore di , a titolo di ripetizione dell'indebito, la Controparte_1
somma di € 44.498,22 di cui all'ipotesi di ricalcolo n. 2 della CTU del Dr. , oltre a Persona_1
interessi legali dalla data di chiusura del conto alla notifica dell'atto di citazione e interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica suddetta al saldo;
5) Spese e competenze legali per il presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore dello scrivente avvocato”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2020, conveniva in giudizio Controparte_1
deducendo di aver acceso in data 3.2.2000 ed estinto in Parte_1
data 6.6.2015 il rapporto di conto corrente n. 17434 G, poi n. 17434.39 e infine n. 17434.36,
presso la filiale di Thiene (VI) di già Parte_1 Controparte_4
rilevava di non aver sottoscritto alcun contratto di apertura di conto corrente o
[...]
quantomeno di non averne mai ricevuto copia e lamentava l'applicazione da parte della banca di addebiti illegittimi a titolo di interessi superiori al tasso legale, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi, di istruttoria veloce, spese ed altri oneri, nonché l'applicazione delle valute con differimento dei giorni valuta per il versamento di titoli.
4 La banca convenuta si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione di data 25.8.2020 con la quale, eccepita la decadenza dell'attrice dalla possibilità di muovere contestazioni alla Pt_1
in ordine al saldo del conto corrente, non avendo la correntista mosso contestazioni alla ricezione degli estratti conto, nonché la prescrizione dell'azione di ripetizione degli indebiti e la carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di accertamento della illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, concludeva per il rigetto di ogni pretesa attorea.
Esperita c.t.u. contabile, con sentenza n. 1987/2022 il Tribunale di il Tribunale di Vicenza, così
decideva:
“1) accoglie le domande attoree per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Parte_1
a la somma di € 64.685,62 a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre agli Controparte_1
interessi legali con decorrenza dal 27.02.2019 sino al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta, come rappresentata, a rimborsare all'attrice le spese per la perizia stragiudiziale nella misura di € 1.830,00, nonché alla rifusione delle spese della procedura di mediazione, liquidate in € 48,80 per esborsi e in € 1.008,80 a titolo di compenso per la fase di
attivazione della procedura, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna, altresì, la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 14.889,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo per
dichiarato anticipo;
4) pone, in via definitiva, interamente a carico di gli Parte_1
5 oneri della c.t.u. già liquidati in corso di causa, e per l'effetto, condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice di quanto eventualmente già versato a tale titolo, ed inoltre al pagamento delle spese per l'attività di assistenza del c.t.p., pari ad € 3.660,00.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione in appello notificato in data 14.12.2022 ha proposto tempestivo appello in via principale sulla base dei seguenti Parte_1
motivi: 1) erroneo computo su “saldo rettificato” anziché su “saldo banca” delle rimesse solutorie ai fini della eccepita prescrizione;
2) erronea condanna alla rifusione delle spese per perizia tecnica ante causam, consulenza tecnica di parte e spese di mediazione e di lite.
Si è costituita l'attrice appellata la quale, instando per il rigetto del gravame della banca in quanto infondato, ha proposto appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. e appello incidentale condizionato all'accoglimento del primo motivo dell'appello avversario in ordine alla mancata dichiarazione di nullità delle pattuizioni dei tassi d'interesse in ragione dell'omessa indicazione del TAE, con conseguente richiesta di ricalcolo ai tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. ha preso posizione sull'appello incidentale, evidenziandone Parte_1
l'infondatezza in diritto.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7.11.2024 previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'appello principale.
Entrambi i motivi di gravame proposti dalla banca convenuta sono infondati.
Quanto al primo, correttamente il riconteggio dei rapporti dare avere con riferimento al rapporto
6 di conto corrente per cui è causa è stato effettuato dal c.t.u. (e poi recepito dal Tribunale), alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sulla base della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse (nel rispetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 24418/2010), valorizzando gli affidamenti contrattuali e - per quanto in questa sede interessa - tenendo conto delle annotazioni rettificate dagli addebiti illegittimi (c.d.
saldo rettificato o ricostruito), secondo l'indicazione offerta in termini ormai consolidati dalla
Corte di Cassazione, cui si è adeguata già in numerose pronunce l'intestata Corte d'Appello, con superamento del riferimento al “saldo banca” invocato dall'appellante: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021; nello stesso senso, Cass., n. 29374/2024, n. 17287/2024, n.
7721/2023, e n. 9141/2020).
Il secondo motivo di gravame è stato espresso nei seguenti termini (citazione in appello, pag.
12): “Il Giudice di prime cure ha condannato la oltre al pagamento delle spese di lite e di Pt_1
consulenza d'ufficio, anche alla rifusione delle spese per la perizia di parte espletata in sede stragiudiziale e di quella per la CTP giudiziale, nonché al ristoro del compenso del legale avversario per la fase di mediazione.
Tale condanna appare francamente eccessivamente punitiva e non conforme ai criteri normalmente applicati dai Tribunali Veneti.
In particolare, la liquidazione delle spese di consulenza di parte stragiudiziale e giudiziale è
7 ingiustificata poiché consente la duplicazione delle voci;
la scelta di svolgere due diverse consulenze, chiaramente, non può essere addebitata alla Pt_1
Infine, considerato il rigetto in sentenza di gran parte delle capziose contestazioni avversarie, tra cui si ricorda la “fantasiosa” eccezione di compensazione atecnica, la liquidazione delle spese di lite avrebbe dovuto prevedere una, seppur parziale, compensazione delle stesse”.
Si deve al contrario evidenziare, in primo luogo, che la banca è risultata nel giudizio di primo grado ampiamente soccombente, essendosi registrato anche in ordine al quantum un divario relativamente esiguo rispetto alla pretesa attorea, che in ogni caso ha incontrato l'accoglimento,
salvi gli effetti della prescrizione, della quasi totalità delle doglianze in relazione agli addebiti dedotti come illegittimi (la questione della “compensazione atecnica” invocata dall'attrice non è
stata neppure esaminata in quanto assorbita dall'adozione del criterio del c.d. saldo rettificato).
Non vi erano, pertanto, ragioni di derogare alla regola della soccombenza, così che risulta corretta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, che comprendono quelle di c.t.p.
(v. Cass., n. 26729/2024), nonché delle spese di c.t.u.
Analoga sorte devono avere le spese di mediazione, essendo per di più il relativo esperimento condizione di procedibilità nel contenzioso bancario (art. 5 del d.lgs. n. 28/2010): le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo e regolate secondo il principio di soccombenza (così Cass., n. 5389/2024 e n. 32306/2023).
Quanto alla perizia acquisita dalla parte vittoriosa ante causam e prodotta in giudizio, si tratta di attività anteriore e diversa da quella svolta dal professionista poi nominato c.t.p., attività, se non necessaria, senz'altro utile in considerazione della tipologia di contenzioso che assume rilievo,
per la cui instaurazione appare pressoché imprescindibile una previa verifica tecnica degli addebiti oggetto di possibile contestazione. Il relativo costo costituisce spesa inerente ad attività
8 professionale avente “natura di allegazione difensiva tecnica”, che “rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass., n. 30289/2019), circostanza quest'ultima non invocata dall'appellante e comunque non sussistente attesa la liquidazione in misura pari alla metà del compenso poi riconosciuto in favore del c.t.u.
L'appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale ha denunciato l'erroneità Controparte_1
della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto sulla somma dovuta dalla banca in restituzione,
determinata in € 64.685,62 in linea capitale, gli interessi - dalla data della domanda di mediazione presentata in data 27.2.2019 - al “tasso legale” (s'intende, art. 1284 comma 1 c.c.: v. Cass., S.U.
n. 12449/24) e non al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. pur invocato da parte attrice,
ritenendo che tale ultima disposizione si riferisca solo alle obbligazioni di fonte contrattuale,
mentre nel caso trattasi di ripetizione d'indebito (v. sentenza di primo grado, pag. 13).
Il motivo è fondato alla luce del più recente - già da questa Corte condiviso - insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi in linea generale per tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito fino al momento del pagamento.
In questi termini è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, Sezione terza, con l'ordinanza n. 61 del 3.1.2023: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non
è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e
9 inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”.
La sentenza del Tribunale di Vicenza deve pertanto essere riformata con il riconoscimento in favore dell'attrice che ha agito in ripetizione del più favorevole tasso invocato.
L'ulteriore motivo di gravame rimane assorbito, in quanto espressamente condizionato all'ipotesi, non verificatasi, di accoglimento del primo motivo dell'appello proposto in via principale.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di secondo Parte_1
la regola della soccombenza, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale), secondo valori minimi attesa la semplicità delle questioni esaminate e l'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria.
Dev'essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa avv.
Alessandro Stievanin, essendosene questi dichiarato anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 a carico della sola parte appellante in via principale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto in via principale da Parte_1
2. in accoglimento del primo motivo d'appello proposto da , Controparte_1
assorbito il secondo, in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1987/2022 del Tribunale di
10 Vicenza, dichiara dovuti, sul capitale e con la decorrenza indicati al capo 1) della predetta sentenza, gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 anziché comma 1 c.c.;
3. condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 4.997,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed € 355,00 per anticipazioni,
oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro
Stievanin;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante in via principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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