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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 05/12/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1001 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1001 /2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Silvana Priori;
e nato il [...] a [...], CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOCCIOLINO MARIA ASSUNTA. C.F._2
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI: omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
il sig. ontinuerà a vivere nella CP_1 casa coniugale di sua esclusiva proprietà, mentre la sig.ra trasferirà la propria residenza pr4esso Pt_1
l'abitazione di sua proprietà in Treglio;
2.il sig. orrisponderà alla sig.ra , entro il 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento di CP_1 Pt_1
€ 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
3.spese di lite compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 sposati a Torino di Sangro il 22/07/2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Torino di Sangro il 22/07/2015, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Torino di Sangro al n. 1, parte I S dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Torino di Sangro di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 05/12/2024.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente est.
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1001 /2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Silvana Priori;
e nato il [...] a [...], CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOCCIOLINO MARIA ASSUNTA. C.F._2
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI: omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
il sig. ontinuerà a vivere nella CP_1 casa coniugale di sua esclusiva proprietà, mentre la sig.ra trasferirà la propria residenza pr4esso Pt_1
l'abitazione di sua proprietà in Treglio;
2.il sig. orrisponderà alla sig.ra , entro il 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento di CP_1 Pt_1
€ 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge;
3.spese di lite compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 sposati a Torino di Sangro il 22/07/2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Torino di Sangro il 22/07/2015, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Torino di Sangro al n. 1, parte I S dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Torino di Sangro di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 05/12/2024.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Stefania Izzi