Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 3.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.9700 dell'anno 2023 RG
TRA
avv. DE CESARE C, G Parte_1
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che in data CP_
4.11.2022 aveva subito un infortunio poi indennizzato chiedeva che l' fosse condannato al pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta per l'ulteriore (rispetto a quello già indennizzato) periodo temporale successivo decorrente dal 22.11.2022 fino al 27.11.2011 nei termini in dettaglio ivi indicati. L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Disposta ed espletata CP_1 una CTU medico legale, all'odierna udienza il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'ampia e scrupolosa relazione elaborata dal CTU (sulla base delle considerazioni che si richiamano nella odierna sede per relationem), è emerso che va riconosciuta al ricorrente l'indennità per inabilità temporanea assoluta per l'ulteriore periodo temporale 22.11 -27.11.2022 e per conseguenza CP_ l' va condannato al relativo pagamento oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.
n.412/91.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza. Le spese di ctu già liquidate rimangono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità per inabilità temporanea assoluta per il CP_1 periodo temporale 22.11 – 27.11.2022 oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell'art.16 l.412/91;
IVA e CAP e rimborso spese anche forfettario come per legge, che distrae in favore procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu già liquidate. CP_1
Bari 3.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
2