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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 571/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 31.12.2024 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 571/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2023 parte ricorrente chiedeva al
Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della malattia professionale sofferta, rubricata dall' al n. 518325081, è affetto da CP_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica con un relativo danno biologico superiore al 6%; - Per l'effetto condannare l a corrispondere a parte CP_1 ricorrente quanto dovuto come per legge. - Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva che a causa della sua attività lavorativa di fabbro aveva contratto quale malattia professionale un deficit funzionale alle spalle, che l' aveva riconosciuto, ma CP_1 sottostimato nella misura del 6%.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_1 deducendo di avere correttamente valutato la patologia denunciata.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, e con la nomina del CTU
All'udienza del 31.12.2024, previo deposito di note scritte delle parti, era decisa.
La CTU, alla quale questo Giudice si riporta, così concludeva “1) risulta che il Sig. sia affetto da tendinopatia della Parte_1 cuffia dei rotatori bilateralmente;
2) la patologia può essere riconosciuta come di origine professionale;
3) è proponibile una valutazione nell'ordine del 9% come danno biologico;
4) tale CP_1 condizione può farsi risalire all'epoca di presentazione della domanda di malattia professionale (11-5-22)”
La CTU, è posta alla base del convincimento del Giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico permanente del 9% a far data dalla domanda amministrativa del 11.05.2022, per l'effetto condanna al CP_1 pagamento del risarcimento / rendita corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. CP_1
1.300,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1 decreto.
Cassino 02.01 2024 Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 2 di 2
Sezione Lavoro
N.R.G. 571/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 31.12.2024 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 571/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. LUCCI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2023 parte ricorrente chiedeva al
Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della malattia professionale sofferta, rubricata dall' al n. 518325081, è affetto da CP_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica con un relativo danno biologico superiore al 6%; - Per l'effetto condannare l a corrispondere a parte CP_1 ricorrente quanto dovuto come per legge. - Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda deduceva che a causa della sua attività lavorativa di fabbro aveva contratto quale malattia professionale un deficit funzionale alle spalle, che l' aveva riconosciuto, ma CP_1 sottostimato nella misura del 6%.
L si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_1 deducendo di avere correttamente valutato la patologia denunciata.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti, e con la nomina del CTU
All'udienza del 31.12.2024, previo deposito di note scritte delle parti, era decisa.
La CTU, alla quale questo Giudice si riporta, così concludeva “1) risulta che il Sig. sia affetto da tendinopatia della Parte_1 cuffia dei rotatori bilateralmente;
2) la patologia può essere riconosciuta come di origine professionale;
3) è proponibile una valutazione nell'ordine del 9% come danno biologico;
4) tale CP_1 condizione può farsi risalire all'epoca di presentazione della domanda di malattia professionale (11-5-22)”
La CTU, è posta alla base del convincimento del Giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per la patologia denunciata ha un danno biologico permanente del 9% a far data dalla domanda amministrativa del 11.05.2022, per l'effetto condanna al CP_1 pagamento del risarcimento / rendita corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in €. CP_1
1.300,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1 decreto.
Cassino 02.01 2024 Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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