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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2024, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5841 del registro generale degli affari civili dell'anno 2013
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANNALISA MUZIO E GIANLUCA C.F._2
MARCHIONNE, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale,
ATTOTRI OPPONENTI
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA P.IVA_1
RESTAINI, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da note scritte all'udienza di precisazione delle conclusioni
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, i Sig.ri e Parte_3 Pt_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 930/2013 emesso dal Tribunale di
[...]
Latina il 17.06.2013 su ricorso di titolare della omonima impresa CP_1 [...]
Con
, (di seguito, per brevità, con il quale è stato Organizzazione_1 CP_2
ingiunto ad essi opponenti il pagamento della somma di euro 43.976,40 oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di versamento del corrispettivo dei lavori eseguiti dalla ricorrente di cui alle
1 fatture n. 27 del 7.12.2012 (6° Sal) e n. 28 del 10.12.2012e (lavori fuori capitolato), per la realizzazione dell'immobile di civile abitazione in Latina, Via Del Mare, Loc. Prato di Coppola in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 31.3.2012.
A fondamento dell'opposizione i sig.ri e hanno eccepito Parte_3 Parte_2
il difetto di prova scritta del credito ingiunto con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché l'assenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità del credito, evidenziando in proposito che il contratto d'appalto era stato risolto già in data 11-16.1.2013 a causa dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice, consistito nella mancata ultimazione dei lavori, eseguiti solo parzialmente e non a regola d'arte. Gli opponenti hanno dedotto, in particolare, di aver integralmente corrisposto all'impresa il corrispettivo pattuito, pur non avendo potuto sin da subito utilizzare l'immobile e avendo dovuto affrontare ulteriori spese per la locazione di un'altra unità abitativa sita in via
Nascosa, nel periodo di tempo necessario al completamento delle opere di realizzazione dell'immobile oggetto di causa, e di aver commissionato la fine dei lavori ad un'altra impresa con l'onere di sopportare costi aggiuntivi.
Per questi motivi
e hanno svolto una domanda Parte_3 Parte_2
riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito e quantificato nell'importo complessivo di € 80.723,00, composto dalle seguenti voci di danno: il danno per €
19.732,20, pari all'eccedenza tra il versamento effettuato dagli opponenti per il pagamento del corrispettivo dei lavori commissionati e il valore delle opere effettivamente eseguite, come stimato dalla perizia di parte;
il danno per € 50.000,00, pari alla somma necessaria al ripristino delle opere viziate e alla ultimazione dei lavori;
la penale pari ad € 80,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, sino al 16.1.2013, data di risoluzione del contratto di appalto comunicato con raccomandata a/r, in applicazione dell'art. 9 della scrittura privata sottoscritta dalle parti;
il danno per € 11.000,00, subito in conseguenza del pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in via Nascosa.
Infine, gli opponenti hanno chiesto il risarcimento del danno deducendo la sussistenza di una responsabilità aggravata dell'impresa appaltatrice là dove la ricorrente avrebbe introdotto il procedimento monitorio pur nella consapevolezza della manifesta infondatezza del ricorso, a causa dell'inadempimento contrattuale di cui la stessa si è resa responsabile.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza dell'opposizione, CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della stessa a causa dell'assenza nel fascicolo d'ufficio dell'atto di citazione notificato in originale. Sempre in via preliminare ha eccepito la non corrispondenza della documentazione indicata tra gli allegati all'atto di citazione rispetto a quanto materialmente prodotto in giudizio.
2 Nel merito, la società opposta ha assunto la legittimità del decreto ingiuntivo, emesso per un credito certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta, integrata dalle fatture prodotte nel fascicolo monitorio, di cui la n. 27 sarebbe relativa al pagamento del 6° Sal di avanzamento lavori,
Con mentre la n. 28 sarebbe relativa ai lavori edili eseguiti fuori capitolato. Al riguardo . a CP_2 contestato la perizia giurata prodotta in atti dagli opponenti eccependo l'infondatezza delle valutazioni ivi contenute e pertanto ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto della domanda riconvenzionale. A quest'ultimo riguardo la società opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento svolta dagli opponenti deducendo che il mancato completamento dei lavori debba essere imputato alla responsabilità dei committenti nella misura in cui costoro avrebbero arbitrariamente ed ingiustificatamente interrotto il rapporto contrattuale.
Infine la società opposta ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento dell'ulteriore somma di euro € 16.436,39, per l'esecuzione del basamento della costruzione annessa all'abitazione con destinazione d'uso deposito/magazzino, i cui lavori di realizzazione sarebbero stati eseguiti da Con un'altra impresa subappaltatrice ed il cui corrispettivo sarebbe stato anticipato dalla . n CP_2 virtù dell'accordo intercorso tra le parti, nonché dell'importo di € 47.250,00 a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, subito in conseguenza dell'arbitraria risoluzione del contratto da parte degli opponenti.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'assunzione della prova testimoniale e mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata, ed è stata, poi, assunta in decisione con ordinanza del 20 ottobre 2023 all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per il mancato deposito dell'originale dell'atto notificato alla data dell'iscrizione della causa a ruolo, in quanto destituita di fondamento.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente copia dell'atto di citazione, anziché dell'originale dello stesso, costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge in quanto non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta con la conseguenza che tale irregolarità risulta senz'altro sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo. (da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza del 7 novembre 2018, n. 28411).
3 Ebbene, nel caso di specie gli attori opponenti hanno sanato la predetta irregolarità attraverso il deposito dell'originale dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo alla prima udienza del 4 febbraio 2014.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla mancata corrispondenza della documentazione indicata nel fascicolo degli attori rispetto a quella effettivamente prodotta, attenendo detta incongruenza al profilo dell'onere probatorio, senza che possa venire in rilievo in alcun modo una compromissione del diritto di difesa della controparte che, peraltro, ha formulato progressivamente e compiutamente le proprie eccezioni e domande sulla base delle allegazioni e dei documenti risultanti negli atti di causa, tempestivamente introdotti entro i termini preclusivi delle varie fasi processuali.
Tanto premesso, i motivi dell'opposizione posti alla base del dedotto inadempimento di
[...]
sono infondati. CP_1
Pacifico e incontestato, oltre che documentalmente provato, è il rapporto obbligatorio in essere tra le parti, che trova la sua fonte nel contratto sottoscritto il 31 marzo 2012 con il quale i
Sig.ri e hanno affidato in appalto alla .Ar, i lavori di edificazione Pt_3 Pt_2 CP_2 dell'edificio unifamiliare per civile abitazione e magazzino agricolo, sito in Latina, loc. Prato di
Coppola, in esecuzione del progetto redatto dal Geometra ed approvato dal Pt_4 Parte_5
con Permesso di Costruire n. 115 EP del 27.12.2011, per un importo complessivo pari ad
[...]
Euro 207.500,00, da pagarsi ratealmente per ogni stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore dei lavori e con la previsione dell'ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla consegna del cantiere, avvenuta il 15.5.2012.
Parimenti provato risulta l'intervenuto pagamento di 5 Stati di avanzamento lavori (Sal) emessi dal direttore dei lavori per un importo complessivo di € 198.517,56.
Ciò posto, è anche incontroversa la circostanza che le opere commissionate all'impresa appaltatrice non siano state concluse, appuntandosi il contrasto tra le parti sull'imputabilità dell'inadempimento, se all'una o all'altra parte, al quale ricondurre causalmente la mancata ultimazione dei lavori. Gli opponenti hanno eccepito il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, che non avrebbe concluso i lavori nel termine pattuito (15.11.2012) e che non avrebbe eseguito i lavori a regola d'arte, stante la presenza nelle opere realizzate dei gravi difetti e vizi evidenziati nella perizia tecnica di parte. Di contro, l'impresa appaltatrice ha assunto di avere eseguito le opere commissionate a regola d'arte, anche se in difformità parziale rispetto al progetto esecutivo, in virtù delle varianti richieste dai committenti, eccependo il grave inadempimento di questi ultimi consistito nell'arbitraria interruzione del rapporto contrattuale mediante
4 comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento spedita dai sig.ri e Pt_3 Pt_2 con raccomandata dell'11.1.2013.
Ciò posto, avendo la domanda ad oggetto l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, deve farsi applicazione del consolidato principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità relativo all'onere probatorio in materia di contratti.
Come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ. Sentenza 3373 del 12/02/2010; cfr altresì
Cass. Civ. Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 e Cass. civ. Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
In applicazione dei principi suesposti, grava dunque sull'impresa convenuta opposta l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto la propria prestazione.
Con Ebbene, la ha innanzitutto fornito in giudizio la prova che la mancata CP_2
ultimazione dei lavori nel termine concordato è stata determinata da cause ad essa non imputabili, là dove l'esecuzione dei lavori in variante rispetto al progetto ha comportato uno slittamento dei termini di adempimento.
Il Geometra direttore dei lavori e quindi a conoscenza dei fatti causa, ha Controparte_4
dichiarato sul punto di aver ricevuto dai committenti la richiesta di effettuare degli interventi aggiuntivi di bioedilizia, apportando le modifiche progettuali necessarie per la realizzazione di dette opere, nonché di effettuare ulteriori lavorazioni aggiuntive che hanno comportato un'inevitabile proroga del termine di ultimazione dei lavori, espressamente concordata con il Sig. . Pt_3
5 Della attendibilità del testimone non vi è alcun motivo di dubitare atteso che le dichiarazioni rese dal Geom. hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione prodotta dalla parte CP_4
opposta e allegata alla seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Risultano, infatti, depositati: a) un primo verbale di accertamento dei lavori supplettivi del
4.7.2012, dove è stata approvata e sottoscritta dai committenti l'esecuzione di lavori aggiuntivi relativi alla realizzazione di uno scavo di maggiore profondità, con maggiori quantità di materiale da prelevare e un aumento dei prezzi dell'opera; b) un secondo verbale, sottoscritto in pari data, con il quale è stata approvata la modifica dell'altezza strutturale dell'edificio atta a consentire l'esecuzione del massetto coibente e il montaggio del pavimento radiante sul solaio al piano terra, ed è stato altresì approvato il relativo costo aggiuntivo;
c) un terzo verbale di accertamento dei lavori supplettivi, datato 17.9.2012, e sottoscritto dalla impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori, nel quale viene dato atto della richiesta da parte della committenza di eseguire la completa rifinitura dell'immobile, mediante il rivestimento della parte esterna della facciata con la cortina, che originariamente era stata prevista solo per una porzione dell'edificio, e nel quale risulta altresì indicato il relativo costo aggiuntivo;
d) un verbale di proroga di fine lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori in data 7.12.2012, ove lo stesso dopo aver dato atto delle lavorazioni richieste dalla committenza che hanno determinato prolungamenti dei tempi di esecuzione delle opere (quali, riassumendo, maggiore quantità di materiale arido stabilizzato -verbale n.1-, pulizia terreno e aumento volume abitazione per maggiore altezza libera interna - verbale n.2-, rifinitura con mattoni antichizzati di pareti esterne, esecuzione di 4 comignoli, archi e fioriere - verbale n.3 -), nonché delle avverse condizioni meteorologiche che non hanno consentito l'esecuzione delle opere per alcuni periodi e, da ultimo, dei ritardi nelle forniture e nei servizi, dovuti anche alla modifica dei materiali, ha previsto una proroga di tre mesi per la consegna dei lavori indicando come nuova scadenza il 15.02.2013.
I documenti prodotti dalla parte opposta costituiscono idonea prova del fatto che la creditrice intende provare, vale a dire che la mancata ultimazione delle opere nei termini previsti sia dipesa da causa a sé non imputabile e ciò nonostante il verbale n. 3 non risulti sottoscritto dai committenti. Il verbale n. 3 risulta infatti sottoscritto dal direttore dei lavori nominato dalla committenza e costituisce un elemento indiziario significativo là dove, considerato unitamente agli altri documenti contenenti circostanze analoghe e debitamente firmati dai committenti, nonché letto insieme alle risultanze testimoniali, risulta concordante con le predette prove e quindi è idoneo ad essere posto senz'altro a fondamento della decisione.
In particolare, il direttore dei lavori tenuto, in luogo della committenza, a vigilare sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della
6 tecnica, deve adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore segnalando tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verifichino in corso d'opera.
Devono quindi ritenersi provate le variazioni in corso d'opera richieste dalla committenza, che hanno comportato la proroga del termine di ultimazione dei lavori, tenuto conto che, a differenza delle modifiche apportate ad iniziativa dell'appaltatore ex art. 1659 c.c. per le quali è necessaria l'autorizzazione del committente con atto scritto richiesto "ad substantiam", le modifiche richieste dalla committenza possono essere provate con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 40122 del 15 dicembre 2021).
In tali ipotesi, secondo l'orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere avanzate dalla committenza determina il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti, la cui efficacia si conserva sino alla fissazione di un nuovo termine o, in mancanza, in caso di prova della colpa dell'appaltatore, prova gravante sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera. ( Corte di Cassazione Ordinanza n. 21515 del 20/08/2019;
Corte Cassazione Civile Sez. II, 02/04/2019, n.9152).
In ogni caso, quanto al dedotto inadempimento per la mancata ultimazione dei lavori nel termine contrattualmente previsto, deve osservarsi come lo stesso non possa nemmeno automaticamente considerarsi essenziale ai sensi dell' art. 1457 del c.c. in assenza di una espressa qualificazione in tal senso del termine di adempimento previsto nel contratto e in assenza della prova della carenza di interesse da parte dei committenti alla controprestazione successivamente alla scadenza del termine, potendosi, al contrario, ritenere sussistente un interesse alla consegna delle opere anche oltre il termine inizialmente pattuito, tenuto conto che la comunicazione della risoluzione è intervenuta solo dopo poco più di un mese dalla scadenza del termine e che contestualmente i committenti hanno affidato l'incarico di ultimazione delle opere ad un'altra impresa.
Ne deriva che l'eccezione di inadempimento per la mancata ultimazione dei lavori nel termine prefissato e la connessa domanda riconvenzionale di pagamento della penale prevista dall'art. 9 del contratto di appalto non siano meritevoli di accoglimento.
Priva di fondamento, risulta, altresì l'eccezione di inadempimento per vizi e difformità delle opere eseguite in quanto rimasta del tutto sfornita di prova, essendosi limitati gli opponenti a svolgere sul punto allegazioni generiche senza specificazione della tipologia dei vizi e/o dei difetti riscontrati né tali vizi emergono in alcun modo dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase stragiudiziale. In particolare, è significativo che nella comunicazione di risoluzione del contratto,
7 inviata dai sig.ri e l'11.1.2013 vi sia la stessa allegazione generica senza che siano Pt_3 Pt_2
state contestate specificamente, per tipologia ed entità, le lavorazioni ritenute difformi e senza che siano stati indicati dei presunti vizi.
La stessa perizia di parte, depositata in giudizio a dimostrazione della presunta irregolarità delle opere eseguite è inidonea a fornire la prova dei presunti vizi e difetti eccepiti.
È noto il principio secondo il quale “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente”
(Cass. civ. ord. n. 27297 del 2020); tale principio è stato confermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha chiarito che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (Cass. civ. sent. n. 2980 del 2023).
Peraltro, la perizia di parte depositata in giudizio non assume nel caso di specie nemmeno un significativo valore indiziario dei fatti che risultano essere stati accertati dal tecnico, atteso che il perito si è limitato a rilevare l'esistenza di differenze tra le lavorazioni eseguite rispetto a quelle appaltate, differenze tuttavia che ben possono essere riconducibili alle variazioni in corso d'opera richieste dai committenti, né il tecnico ha verificato la presenza di vizi e difetti che possano fornire una spiegazione alternativa alle evidenziate discrasie tra opere appaltate e opere eseguite.
La parte non è quindi riuscita ad apportare alcun elemento a sostegno della esecuzione delle opere non a regola d'arte, neppure elementi presuntivi idonei a ritenere meritevole di positivo apprezzamento l'eccezione di inadempimento.
Inidonee in tal senso sono infatti anche le riproduzioni fotografiche prodotte a dimostrazione della presunta esistenza dei vizi, non consentendo dette fotografie in alcun modo l'accertamento dell'entità dei vizi, del nesso causale con i lavori eseguiti, nonché della quantificazione degli interventi necessari per la rimessione in ripristino dei luoghi.
Nemmeno risultano dirimenti a tal fine le risultanze della prova testimoniale, nella parte in cui i testimoni imprenditore edile che ha dichiarato di aver ultimato i lavori presso Tes_1
l'immobile degli opponenti e che sul cantiere ha eseguito le opere Controparte_5
relative agli apparecchi elettrici, hanno dichiarato genericamente di aver visto delle infiltrazioni sul tetto e sui muri, non potendosi certo da tali dichiarazioni trarsi la prova della loro entità, della causa dell'umidità, del momento dell'insorgenza e di tutti gli elementi utili ad accertare quali interventi fossero necessari per la loro eliminazione, quantificandone i relativi costi.
8 Era onere dei committenti dimostrare l'esistenza dei vizi, anche assicurandosi la prova mediante una procedura di urgenza per la verifica dello stato dei luoghi prima di commissionare a un'altra impresa i lavori di riparazione e l'ultimazione delle opere, né i vizi e i difetti delle opere oggetto di causa sono suscettibili di accertamento in questa sede da parte del consulente tecnico d'ufficio, essendo ormai intervenuto il mutamento delle opere e dei luoghi. Il consulente ha, infatti, sul punto specificato che: “in merito alla individuazione del quo modo dei lavori e ad eventuali vizi, lo scrivente CTU specifica che non è stato possibile valutare i lavori interni e esterni come lasciati incompiuti dall'impresa in data di sospensione dei lavori del 07.12.2012, perché al momento dei sopralluoghi del 24.11.14 e 13.01.16 gli interni del fabbricato sono risultati completamente ultimati, mentre gli esterni sono risultati ultimati nelle tamponature esterni, nei marciapiedi perimetrali ad esclusione di alcuni pozzetti di impianti della zona giardino, dei pluviali e degli intonaci del soffitto della veranda. Non è stato possibile valutare eventuali vizi dell'epoca, né quantizzare il costo di conseguenti necessarie riparazioni”.
In difetto della prova dell'esistenza e della consistenza dei vizi, anche tale eccezione di inadempimento deve essere rigettata.
Ne consegue che anche le connesse domande riconvenzionali di risarcimento del danno, in ogni caso non dimostrato (non vi è alcuna documentazione a sostegno delle spese sostenute per la locazione dell'appartamento in via Nicosia), devono essere rigettate.
L'opposizione è comunque in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Ai fini della determinazione del credito vantato dalla impresa costruttrice questo tribunale ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico d'ufficio nominato che ha proceduto, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie e previa verifica dei luoghi, a quantificare l'entità dei lavori contrattualmente pattuiti e di quelli effettivamente eseguiti, nonché delle lavorazioni aggiuntive effettuate su richiesta dei committenti. La relazione si presenta infatti priva di vizi logici e di metodo, nonché completa sia negli accertamenti tecnici eseguiti e nell'esame documentale, sia nelle considerazioni finali, e quindi può essere posta alla base della decisione.
All'esito degli accertamenti tecnici relativi alle opere eseguite, al loro valore nonché all'incidenza sul valore delle opere non realizzate, l'ausiliare ha concluso che il valore di stima delle opere eseguite dall'impresa ammonta ad euro 170.247,57, mentre l'ammontare dei lavori aggiuntivi richiesti e non necessari all'esecuzione delle opere appaltate è pari ad euro 30.278,01, di talché
l'importo complessivo delle opere comprensivo dei lavori aggiuntivi è pari ad euro 200.525,58.
9 Orbene, pacifica e incontestata oltre che provata è la circostanza che gli opponenti hanno corrisposto alla ditta appaltatrice la somma di euro 198.517,56, corrispondente al pagamento dei 5
Sal emessi dal Direttore dei Lavori.
Ne consegue che, detratta la somma già versata dai sig.ri e all'impresa Pt_3 CP_6
appaltatrice a titolo di acconto pari all'importo di euro 198.517,56, il saldo dei lavori ancora dovuto dagli opponenti è pari ad euro 2.008,02.
Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 16.436,39, richiesta dall'impresa opposta in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta, per la realizzazione del basamento del fabbricato destinato ad uso deposito/magazzino annesso all'abitazione principale, stante l'inammissibilità della domanda, che ben poteva essere avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Non si verte infatti nell'ipotesi di domanda nuova connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e in rapporto di alternatività e/o incompatibilità con la domanda iniziale, avendo l'opposta dedotto l'esistenza di altri lavori per i quali ha domandato un pagamento aggiuntivo rispetto a quanto richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche l'azione diretta alla condanna degli opponenti al risarcimento del danno per il mancato guadagno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di appalto deve essere rigettata, in assenza della prova dell'utile netto che sarebbe stato conseguito per la realizzazione dei lavori che l'impresa non ha potuto completare.
Invero, in caso di recesso del committente dal contratto di appalto ex art 1671 c.c., spetta all'appaltatore che chiede di essere indennizzato del pregiudizio subito, l'onere di dimostrare l'utile netto conseguibile, utile costituito dalla differenza tra il prezzo dell'appalto e i costi delle opere, salva la possibilità per l'altra parte di dimostrare l'aliunde perceptum. (Corte di Cassazione sentenza n. 15304 del 17 luglio 2020).
Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e i sig.ri e devono essere condannati al pagamento, in favore della Pt_3 Pt_2 [...]
della somma di euro 2.008,02, oltre interessi legali dal deposito Organizzazione_1
della sentenza al saldo (sugli interessi cfr Cass. civ. 5734/2019).
La sostanziale reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Parimenti, le spese della Ctu devono essere poste a carico di entrambe le parti per la metà.
La reciproca soccombenza esclude la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 930/2013 emesso dal Tribunale di Latina il 17.6.2013;
2) condanna i Sig.ri e al pagamento, in favore della Parte_3 Parte_2
società , della minor somma di euro 2.008,02, Organizzazione_1
oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali proposte dai sig.ri e Parte_3 Pt_2
;
[...]
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
per il pagamento della somma di € 16.436,39; Organizzazione_1
5) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla
[...]
; Organizzazione_1
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
Così deciso in Latina, 2 maggio 2023
Il Giudice
Maika Marini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5841 del registro generale degli affari civili dell'anno 2013
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANNALISA MUZIO E GIANLUCA C.F._2
MARCHIONNE, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale,
ATTOTRI OPPONENTI
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA P.IVA_1
RESTAINI, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da note scritte all'udienza di precisazione delle conclusioni
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, i Sig.ri e Parte_3 Pt_2
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 930/2013 emesso dal Tribunale di
[...]
Latina il 17.06.2013 su ricorso di titolare della omonima impresa CP_1 [...]
Con
, (di seguito, per brevità, con il quale è stato Organizzazione_1 CP_2
ingiunto ad essi opponenti il pagamento della somma di euro 43.976,40 oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di versamento del corrispettivo dei lavori eseguiti dalla ricorrente di cui alle
1 fatture n. 27 del 7.12.2012 (6° Sal) e n. 28 del 10.12.2012e (lavori fuori capitolato), per la realizzazione dell'immobile di civile abitazione in Latina, Via Del Mare, Loc. Prato di Coppola in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 31.3.2012.
A fondamento dell'opposizione i sig.ri e hanno eccepito Parte_3 Parte_2
il difetto di prova scritta del credito ingiunto con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché l'assenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità del credito, evidenziando in proposito che il contratto d'appalto era stato risolto già in data 11-16.1.2013 a causa dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice, consistito nella mancata ultimazione dei lavori, eseguiti solo parzialmente e non a regola d'arte. Gli opponenti hanno dedotto, in particolare, di aver integralmente corrisposto all'impresa il corrispettivo pattuito, pur non avendo potuto sin da subito utilizzare l'immobile e avendo dovuto affrontare ulteriori spese per la locazione di un'altra unità abitativa sita in via
Nascosa, nel periodo di tempo necessario al completamento delle opere di realizzazione dell'immobile oggetto di causa, e di aver commissionato la fine dei lavori ad un'altra impresa con l'onere di sopportare costi aggiuntivi.
Per questi motivi
e hanno svolto una domanda Parte_3 Parte_2
riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito e quantificato nell'importo complessivo di € 80.723,00, composto dalle seguenti voci di danno: il danno per €
19.732,20, pari all'eccedenza tra il versamento effettuato dagli opponenti per il pagamento del corrispettivo dei lavori commissionati e il valore delle opere effettivamente eseguite, come stimato dalla perizia di parte;
il danno per € 50.000,00, pari alla somma necessaria al ripristino delle opere viziate e alla ultimazione dei lavori;
la penale pari ad € 80,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, sino al 16.1.2013, data di risoluzione del contratto di appalto comunicato con raccomandata a/r, in applicazione dell'art. 9 della scrittura privata sottoscritta dalle parti;
il danno per € 11.000,00, subito in conseguenza del pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in via Nascosa.
Infine, gli opponenti hanno chiesto il risarcimento del danno deducendo la sussistenza di una responsabilità aggravata dell'impresa appaltatrice là dove la ricorrente avrebbe introdotto il procedimento monitorio pur nella consapevolezza della manifesta infondatezza del ricorso, a causa dell'inadempimento contrattuale di cui la stessa si è resa responsabile.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza dell'opposizione, CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della stessa a causa dell'assenza nel fascicolo d'ufficio dell'atto di citazione notificato in originale. Sempre in via preliminare ha eccepito la non corrispondenza della documentazione indicata tra gli allegati all'atto di citazione rispetto a quanto materialmente prodotto in giudizio.
2 Nel merito, la società opposta ha assunto la legittimità del decreto ingiuntivo, emesso per un credito certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta, integrata dalle fatture prodotte nel fascicolo monitorio, di cui la n. 27 sarebbe relativa al pagamento del 6° Sal di avanzamento lavori,
Con mentre la n. 28 sarebbe relativa ai lavori edili eseguiti fuori capitolato. Al riguardo . a CP_2 contestato la perizia giurata prodotta in atti dagli opponenti eccependo l'infondatezza delle valutazioni ivi contenute e pertanto ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto della domanda riconvenzionale. A quest'ultimo riguardo la società opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento svolta dagli opponenti deducendo che il mancato completamento dei lavori debba essere imputato alla responsabilità dei committenti nella misura in cui costoro avrebbero arbitrariamente ed ingiustificatamente interrotto il rapporto contrattuale.
Infine la società opposta ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento dell'ulteriore somma di euro € 16.436,39, per l'esecuzione del basamento della costruzione annessa all'abitazione con destinazione d'uso deposito/magazzino, i cui lavori di realizzazione sarebbero stati eseguiti da Con un'altra impresa subappaltatrice ed il cui corrispettivo sarebbe stato anticipato dalla . n CP_2 virtù dell'accordo intercorso tra le parti, nonché dell'importo di € 47.250,00 a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, subito in conseguenza dell'arbitraria risoluzione del contratto da parte degli opponenti.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'assunzione della prova testimoniale e mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata, ed è stata, poi, assunta in decisione con ordinanza del 20 ottobre 2023 all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per il mancato deposito dell'originale dell'atto notificato alla data dell'iscrizione della causa a ruolo, in quanto destituita di fondamento.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente copia dell'atto di citazione, anziché dell'originale dello stesso, costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge in quanto non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta con la conseguenza che tale irregolarità risulta senz'altro sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo. (da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza del 7 novembre 2018, n. 28411).
3 Ebbene, nel caso di specie gli attori opponenti hanno sanato la predetta irregolarità attraverso il deposito dell'originale dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo alla prima udienza del 4 febbraio 2014.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla mancata corrispondenza della documentazione indicata nel fascicolo degli attori rispetto a quella effettivamente prodotta, attenendo detta incongruenza al profilo dell'onere probatorio, senza che possa venire in rilievo in alcun modo una compromissione del diritto di difesa della controparte che, peraltro, ha formulato progressivamente e compiutamente le proprie eccezioni e domande sulla base delle allegazioni e dei documenti risultanti negli atti di causa, tempestivamente introdotti entro i termini preclusivi delle varie fasi processuali.
Tanto premesso, i motivi dell'opposizione posti alla base del dedotto inadempimento di
[...]
sono infondati. CP_1
Pacifico e incontestato, oltre che documentalmente provato, è il rapporto obbligatorio in essere tra le parti, che trova la sua fonte nel contratto sottoscritto il 31 marzo 2012 con il quale i
Sig.ri e hanno affidato in appalto alla .Ar, i lavori di edificazione Pt_3 Pt_2 CP_2 dell'edificio unifamiliare per civile abitazione e magazzino agricolo, sito in Latina, loc. Prato di
Coppola, in esecuzione del progetto redatto dal Geometra ed approvato dal Pt_4 Parte_5
con Permesso di Costruire n. 115 EP del 27.12.2011, per un importo complessivo pari ad
[...]
Euro 207.500,00, da pagarsi ratealmente per ogni stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore dei lavori e con la previsione dell'ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla consegna del cantiere, avvenuta il 15.5.2012.
Parimenti provato risulta l'intervenuto pagamento di 5 Stati di avanzamento lavori (Sal) emessi dal direttore dei lavori per un importo complessivo di € 198.517,56.
Ciò posto, è anche incontroversa la circostanza che le opere commissionate all'impresa appaltatrice non siano state concluse, appuntandosi il contrasto tra le parti sull'imputabilità dell'inadempimento, se all'una o all'altra parte, al quale ricondurre causalmente la mancata ultimazione dei lavori. Gli opponenti hanno eccepito il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, che non avrebbe concluso i lavori nel termine pattuito (15.11.2012) e che non avrebbe eseguito i lavori a regola d'arte, stante la presenza nelle opere realizzate dei gravi difetti e vizi evidenziati nella perizia tecnica di parte. Di contro, l'impresa appaltatrice ha assunto di avere eseguito le opere commissionate a regola d'arte, anche se in difformità parziale rispetto al progetto esecutivo, in virtù delle varianti richieste dai committenti, eccependo il grave inadempimento di questi ultimi consistito nell'arbitraria interruzione del rapporto contrattuale mediante
4 comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento spedita dai sig.ri e Pt_3 Pt_2 con raccomandata dell'11.1.2013.
Ciò posto, avendo la domanda ad oggetto l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, deve farsi applicazione del consolidato principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità relativo all'onere probatorio in materia di contratti.
Come noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ. Sentenza 3373 del 12/02/2010; cfr altresì
Cass. Civ. Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 e Cass. civ. Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
In applicazione dei principi suesposti, grava dunque sull'impresa convenuta opposta l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto la propria prestazione.
Con Ebbene, la ha innanzitutto fornito in giudizio la prova che la mancata CP_2
ultimazione dei lavori nel termine concordato è stata determinata da cause ad essa non imputabili, là dove l'esecuzione dei lavori in variante rispetto al progetto ha comportato uno slittamento dei termini di adempimento.
Il Geometra direttore dei lavori e quindi a conoscenza dei fatti causa, ha Controparte_4
dichiarato sul punto di aver ricevuto dai committenti la richiesta di effettuare degli interventi aggiuntivi di bioedilizia, apportando le modifiche progettuali necessarie per la realizzazione di dette opere, nonché di effettuare ulteriori lavorazioni aggiuntive che hanno comportato un'inevitabile proroga del termine di ultimazione dei lavori, espressamente concordata con il Sig. . Pt_3
5 Della attendibilità del testimone non vi è alcun motivo di dubitare atteso che le dichiarazioni rese dal Geom. hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione prodotta dalla parte CP_4
opposta e allegata alla seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Risultano, infatti, depositati: a) un primo verbale di accertamento dei lavori supplettivi del
4.7.2012, dove è stata approvata e sottoscritta dai committenti l'esecuzione di lavori aggiuntivi relativi alla realizzazione di uno scavo di maggiore profondità, con maggiori quantità di materiale da prelevare e un aumento dei prezzi dell'opera; b) un secondo verbale, sottoscritto in pari data, con il quale è stata approvata la modifica dell'altezza strutturale dell'edificio atta a consentire l'esecuzione del massetto coibente e il montaggio del pavimento radiante sul solaio al piano terra, ed è stato altresì approvato il relativo costo aggiuntivo;
c) un terzo verbale di accertamento dei lavori supplettivi, datato 17.9.2012, e sottoscritto dalla impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori, nel quale viene dato atto della richiesta da parte della committenza di eseguire la completa rifinitura dell'immobile, mediante il rivestimento della parte esterna della facciata con la cortina, che originariamente era stata prevista solo per una porzione dell'edificio, e nel quale risulta altresì indicato il relativo costo aggiuntivo;
d) un verbale di proroga di fine lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori in data 7.12.2012, ove lo stesso dopo aver dato atto delle lavorazioni richieste dalla committenza che hanno determinato prolungamenti dei tempi di esecuzione delle opere (quali, riassumendo, maggiore quantità di materiale arido stabilizzato -verbale n.1-, pulizia terreno e aumento volume abitazione per maggiore altezza libera interna - verbale n.2-, rifinitura con mattoni antichizzati di pareti esterne, esecuzione di 4 comignoli, archi e fioriere - verbale n.3 -), nonché delle avverse condizioni meteorologiche che non hanno consentito l'esecuzione delle opere per alcuni periodi e, da ultimo, dei ritardi nelle forniture e nei servizi, dovuti anche alla modifica dei materiali, ha previsto una proroga di tre mesi per la consegna dei lavori indicando come nuova scadenza il 15.02.2013.
I documenti prodotti dalla parte opposta costituiscono idonea prova del fatto che la creditrice intende provare, vale a dire che la mancata ultimazione delle opere nei termini previsti sia dipesa da causa a sé non imputabile e ciò nonostante il verbale n. 3 non risulti sottoscritto dai committenti. Il verbale n. 3 risulta infatti sottoscritto dal direttore dei lavori nominato dalla committenza e costituisce un elemento indiziario significativo là dove, considerato unitamente agli altri documenti contenenti circostanze analoghe e debitamente firmati dai committenti, nonché letto insieme alle risultanze testimoniali, risulta concordante con le predette prove e quindi è idoneo ad essere posto senz'altro a fondamento della decisione.
In particolare, il direttore dei lavori tenuto, in luogo della committenza, a vigilare sulla progressiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della
6 tecnica, deve adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore segnalando tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verifichino in corso d'opera.
Devono quindi ritenersi provate le variazioni in corso d'opera richieste dalla committenza, che hanno comportato la proroga del termine di ultimazione dei lavori, tenuto conto che, a differenza delle modifiche apportate ad iniziativa dell'appaltatore ex art. 1659 c.c. per le quali è necessaria l'autorizzazione del committente con atto scritto richiesto "ad substantiam", le modifiche richieste dalla committenza possono essere provate con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 40122 del 15 dicembre 2021).
In tali ipotesi, secondo l'orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere avanzate dalla committenza determina il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti, la cui efficacia si conserva sino alla fissazione di un nuovo termine o, in mancanza, in caso di prova della colpa dell'appaltatore, prova gravante sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera. ( Corte di Cassazione Ordinanza n. 21515 del 20/08/2019;
Corte Cassazione Civile Sez. II, 02/04/2019, n.9152).
In ogni caso, quanto al dedotto inadempimento per la mancata ultimazione dei lavori nel termine contrattualmente previsto, deve osservarsi come lo stesso non possa nemmeno automaticamente considerarsi essenziale ai sensi dell' art. 1457 del c.c. in assenza di una espressa qualificazione in tal senso del termine di adempimento previsto nel contratto e in assenza della prova della carenza di interesse da parte dei committenti alla controprestazione successivamente alla scadenza del termine, potendosi, al contrario, ritenere sussistente un interesse alla consegna delle opere anche oltre il termine inizialmente pattuito, tenuto conto che la comunicazione della risoluzione è intervenuta solo dopo poco più di un mese dalla scadenza del termine e che contestualmente i committenti hanno affidato l'incarico di ultimazione delle opere ad un'altra impresa.
Ne deriva che l'eccezione di inadempimento per la mancata ultimazione dei lavori nel termine prefissato e la connessa domanda riconvenzionale di pagamento della penale prevista dall'art. 9 del contratto di appalto non siano meritevoli di accoglimento.
Priva di fondamento, risulta, altresì l'eccezione di inadempimento per vizi e difformità delle opere eseguite in quanto rimasta del tutto sfornita di prova, essendosi limitati gli opponenti a svolgere sul punto allegazioni generiche senza specificazione della tipologia dei vizi e/o dei difetti riscontrati né tali vizi emergono in alcun modo dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase stragiudiziale. In particolare, è significativo che nella comunicazione di risoluzione del contratto,
7 inviata dai sig.ri e l'11.1.2013 vi sia la stessa allegazione generica senza che siano Pt_3 Pt_2
state contestate specificamente, per tipologia ed entità, le lavorazioni ritenute difformi e senza che siano stati indicati dei presunti vizi.
La stessa perizia di parte, depositata in giudizio a dimostrazione della presunta irregolarità delle opere eseguite è inidonea a fornire la prova dei presunti vizi e difetti eccepiti.
È noto il principio secondo il quale “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente”
(Cass. civ. ord. n. 27297 del 2020); tale principio è stato confermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha chiarito che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (Cass. civ. sent. n. 2980 del 2023).
Peraltro, la perizia di parte depositata in giudizio non assume nel caso di specie nemmeno un significativo valore indiziario dei fatti che risultano essere stati accertati dal tecnico, atteso che il perito si è limitato a rilevare l'esistenza di differenze tra le lavorazioni eseguite rispetto a quelle appaltate, differenze tuttavia che ben possono essere riconducibili alle variazioni in corso d'opera richieste dai committenti, né il tecnico ha verificato la presenza di vizi e difetti che possano fornire una spiegazione alternativa alle evidenziate discrasie tra opere appaltate e opere eseguite.
La parte non è quindi riuscita ad apportare alcun elemento a sostegno della esecuzione delle opere non a regola d'arte, neppure elementi presuntivi idonei a ritenere meritevole di positivo apprezzamento l'eccezione di inadempimento.
Inidonee in tal senso sono infatti anche le riproduzioni fotografiche prodotte a dimostrazione della presunta esistenza dei vizi, non consentendo dette fotografie in alcun modo l'accertamento dell'entità dei vizi, del nesso causale con i lavori eseguiti, nonché della quantificazione degli interventi necessari per la rimessione in ripristino dei luoghi.
Nemmeno risultano dirimenti a tal fine le risultanze della prova testimoniale, nella parte in cui i testimoni imprenditore edile che ha dichiarato di aver ultimato i lavori presso Tes_1
l'immobile degli opponenti e che sul cantiere ha eseguito le opere Controparte_5
relative agli apparecchi elettrici, hanno dichiarato genericamente di aver visto delle infiltrazioni sul tetto e sui muri, non potendosi certo da tali dichiarazioni trarsi la prova della loro entità, della causa dell'umidità, del momento dell'insorgenza e di tutti gli elementi utili ad accertare quali interventi fossero necessari per la loro eliminazione, quantificandone i relativi costi.
8 Era onere dei committenti dimostrare l'esistenza dei vizi, anche assicurandosi la prova mediante una procedura di urgenza per la verifica dello stato dei luoghi prima di commissionare a un'altra impresa i lavori di riparazione e l'ultimazione delle opere, né i vizi e i difetti delle opere oggetto di causa sono suscettibili di accertamento in questa sede da parte del consulente tecnico d'ufficio, essendo ormai intervenuto il mutamento delle opere e dei luoghi. Il consulente ha, infatti, sul punto specificato che: “in merito alla individuazione del quo modo dei lavori e ad eventuali vizi, lo scrivente CTU specifica che non è stato possibile valutare i lavori interni e esterni come lasciati incompiuti dall'impresa in data di sospensione dei lavori del 07.12.2012, perché al momento dei sopralluoghi del 24.11.14 e 13.01.16 gli interni del fabbricato sono risultati completamente ultimati, mentre gli esterni sono risultati ultimati nelle tamponature esterni, nei marciapiedi perimetrali ad esclusione di alcuni pozzetti di impianti della zona giardino, dei pluviali e degli intonaci del soffitto della veranda. Non è stato possibile valutare eventuali vizi dell'epoca, né quantizzare il costo di conseguenti necessarie riparazioni”.
In difetto della prova dell'esistenza e della consistenza dei vizi, anche tale eccezione di inadempimento deve essere rigettata.
Ne consegue che anche le connesse domande riconvenzionali di risarcimento del danno, in ogni caso non dimostrato (non vi è alcuna documentazione a sostegno delle spese sostenute per la locazione dell'appartamento in via Nicosia), devono essere rigettate.
L'opposizione è comunque in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Ai fini della determinazione del credito vantato dalla impresa costruttrice questo tribunale ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico d'ufficio nominato che ha proceduto, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie e previa verifica dei luoghi, a quantificare l'entità dei lavori contrattualmente pattuiti e di quelli effettivamente eseguiti, nonché delle lavorazioni aggiuntive effettuate su richiesta dei committenti. La relazione si presenta infatti priva di vizi logici e di metodo, nonché completa sia negli accertamenti tecnici eseguiti e nell'esame documentale, sia nelle considerazioni finali, e quindi può essere posta alla base della decisione.
All'esito degli accertamenti tecnici relativi alle opere eseguite, al loro valore nonché all'incidenza sul valore delle opere non realizzate, l'ausiliare ha concluso che il valore di stima delle opere eseguite dall'impresa ammonta ad euro 170.247,57, mentre l'ammontare dei lavori aggiuntivi richiesti e non necessari all'esecuzione delle opere appaltate è pari ad euro 30.278,01, di talché
l'importo complessivo delle opere comprensivo dei lavori aggiuntivi è pari ad euro 200.525,58.
9 Orbene, pacifica e incontestata oltre che provata è la circostanza che gli opponenti hanno corrisposto alla ditta appaltatrice la somma di euro 198.517,56, corrispondente al pagamento dei 5
Sal emessi dal Direttore dei Lavori.
Ne consegue che, detratta la somma già versata dai sig.ri e all'impresa Pt_3 CP_6
appaltatrice a titolo di acconto pari all'importo di euro 198.517,56, il saldo dei lavori ancora dovuto dagli opponenti è pari ad euro 2.008,02.
Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 16.436,39, richiesta dall'impresa opposta in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta, per la realizzazione del basamento del fabbricato destinato ad uso deposito/magazzino annesso all'abitazione principale, stante l'inammissibilità della domanda, che ben poteva essere avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Non si verte infatti nell'ipotesi di domanda nuova connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e in rapporto di alternatività e/o incompatibilità con la domanda iniziale, avendo l'opposta dedotto l'esistenza di altri lavori per i quali ha domandato un pagamento aggiuntivo rispetto a quanto richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche l'azione diretta alla condanna degli opponenti al risarcimento del danno per il mancato guadagno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di appalto deve essere rigettata, in assenza della prova dell'utile netto che sarebbe stato conseguito per la realizzazione dei lavori che l'impresa non ha potuto completare.
Invero, in caso di recesso del committente dal contratto di appalto ex art 1671 c.c., spetta all'appaltatore che chiede di essere indennizzato del pregiudizio subito, l'onere di dimostrare l'utile netto conseguibile, utile costituito dalla differenza tra il prezzo dell'appalto e i costi delle opere, salva la possibilità per l'altra parte di dimostrare l'aliunde perceptum. (Corte di Cassazione sentenza n. 15304 del 17 luglio 2020).
Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e i sig.ri e devono essere condannati al pagamento, in favore della Pt_3 Pt_2 [...]
della somma di euro 2.008,02, oltre interessi legali dal deposito Organizzazione_1
della sentenza al saldo (sugli interessi cfr Cass. civ. 5734/2019).
La sostanziale reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Parimenti, le spese della Ctu devono essere poste a carico di entrambe le parti per la metà.
La reciproca soccombenza esclude la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 930/2013 emesso dal Tribunale di Latina il 17.6.2013;
2) condanna i Sig.ri e al pagamento, in favore della Parte_3 Parte_2
società , della minor somma di euro 2.008,02, Organizzazione_1
oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali proposte dai sig.ri e Parte_3 Pt_2
;
[...]
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
per il pagamento della somma di € 16.436,39; Organizzazione_1
5) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla
[...]
; Organizzazione_1
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
7) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
Così deciso in Latina, 2 maggio 2023
Il Giudice
Maika Marini
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