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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1602/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1602/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PALMA LUCA
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PALMA LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 07/09/2002 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
12/11/2007, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 07/09/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2002 atto numero 279 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 20/11/2025:
- i ricorrenti vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto nelle rispettive abitazioni, in particolare, il Sig. Pineto presso la casa coniugale a Pt_1
Pescara in Strada Vicinale Acquatorbida n. 91 mentre la Sig.ra in CP_1
Svizzera a Zurigo all'indirizzo Hanfrose 8, 8055;
- i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere all'altro un contributo mensile a titolo di mantenimento personale;
- come già previsto nell'accordo di separazione, il continuerà a Controparte_2 versare la somma mensile di € 400,00, direttamente alla figlia , quale contributo Per_1 mensile per il mantenimento della predetta sino alla mensilità di agosto 2025 compresa;
pertanto, a partire dal mese di settembre 2025 sarà definitivamente interrotta la corresponsione di detto contributo;
- i coniugi danno atto di aver diviso, di comune accordo, tutti i beni mobili non registrati di loro proprietà ed i loro risparmi, essendo già titolari di due conti correnti bancari separati;
- quale ulteriore convenzione matrimoniale connessa e conseguente al presente divorzio ed al fine di regolare i loro rapporti economici e patrimoniali, la Sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito al Sig. Pineto che si CP_1 Pt_1 impegna ad accettare, la proprietà della propria quota parte pari alla metà dell'appartamento sito a Pescara in Strada Vicinale Acquatorbida n.91 (NCEU
Comune di Pescara, foglio 41, particella 708, sub 3, Cat. A/2, classe 2, vani 4, rendita € 506,13), ove era sita l'abitazione familiare, del relativo garage di pertinenza
(NCEU Comune di Pescara, foglio 41, particella 708, sub 12, Cat. C/6, classe 3, mq.
16, rendita € 28,92) e della corte esclusiva di mq. 122 (NCEU Comune di Pescara, foglio 41, particella 708, sub 28, area urbana, senza rendita), acquistati con atto pubblico di compravendita per Notar del 29.9.2004, Rep. n. Persona_2
pagina 3 di 4 82435 e Raccolta n. 12587, trascritto a Pescara in data 1.10.2004 (Registro generale n.16273, Registro particolare n.11146) (doc. 10) ed attualmente in regime di comproprietà dei ricorrenti, a condizione che, contestualmente, il Sig. Pt_1 provveda, previa eventuale rinegoziazione, all'accollo volontario del mutuo ipotecario gravante sull'immobile predetto e concesso con atto di mutuo ipotecario per Notar del 29.9.2004, Rep. n. 84236 e Raccolta n. 12588, Persona_2 con iscrizione ipotecaria del 1.10.2004 (Registro generale n.16274, Registro particolare n.3002) (doc. 11), provvedendo al pagamento dei residui ratei secondo le relative scadenze e fino all'estinzione e con piena liberazione della Sig.ra CP_1
[...]
- i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico nonché eventuali cambiamenti di residenza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1602/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PALMA LUCA
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. PALMA LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 07/09/2002 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
12/11/2007, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 07/09/2002, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2002 atto numero 279 parte II, serie A, Uff. 1, alle pagina 2 di 4 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 20/11/2025:
- i ricorrenti vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto nelle rispettive abitazioni, in particolare, il Sig. Pineto presso la casa coniugale a Pt_1
Pescara in Strada Vicinale Acquatorbida n. 91 mentre la Sig.ra in CP_1
Svizzera a Zurigo all'indirizzo Hanfrose 8, 8055;
- i ricorrenti rinunciano reciprocamente a chiedere all'altro un contributo mensile a titolo di mantenimento personale;
- come già previsto nell'accordo di separazione, il continuerà a Controparte_2 versare la somma mensile di € 400,00, direttamente alla figlia , quale contributo Per_1 mensile per il mantenimento della predetta sino alla mensilità di agosto 2025 compresa;
pertanto, a partire dal mese di settembre 2025 sarà definitivamente interrotta la corresponsione di detto contributo;
- i coniugi danno atto di aver diviso, di comune accordo, tutti i beni mobili non registrati di loro proprietà ed i loro risparmi, essendo già titolari di due conti correnti bancari separati;
- quale ulteriore convenzione matrimoniale connessa e conseguente al presente divorzio ed al fine di regolare i loro rapporti economici e patrimoniali, la Sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito al Sig. Pineto che si CP_1 Pt_1 impegna ad accettare, la proprietà della propria quota parte pari alla metà dell'appartamento sito a Pescara in Strada Vicinale Acquatorbida n.91 (NCEU
Comune di Pescara, foglio 41, particella 708, sub 3, Cat. A/2, classe 2, vani 4, rendita € 506,13), ove era sita l'abitazione familiare, del relativo garage di pertinenza
(NCEU Comune di Pescara, foglio 41, particella 708, sub 12, Cat. C/6, classe 3, mq.
16, rendita € 28,92) e della corte esclusiva di mq. 122 (NCEU Comune di Pescara, foglio 41, particella 708, sub 28, area urbana, senza rendita), acquistati con atto pubblico di compravendita per Notar del 29.9.2004, Rep. n. Persona_2
pagina 3 di 4 82435 e Raccolta n. 12587, trascritto a Pescara in data 1.10.2004 (Registro generale n.16273, Registro particolare n.11146) (doc. 10) ed attualmente in regime di comproprietà dei ricorrenti, a condizione che, contestualmente, il Sig. Pt_1 provveda, previa eventuale rinegoziazione, all'accollo volontario del mutuo ipotecario gravante sull'immobile predetto e concesso con atto di mutuo ipotecario per Notar del 29.9.2004, Rep. n. 84236 e Raccolta n. 12588, Persona_2 con iscrizione ipotecaria del 1.10.2004 (Registro generale n.16274, Registro particolare n.3002) (doc. 11), provvedendo al pagamento dei residui ratei secondo le relative scadenze e fino all'estinzione e con piena liberazione della Sig.ra CP_1
[...]
- i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico nonché eventuali cambiamenti di residenza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4