Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 4064 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1
Addì ______________ MANNINO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni Bonanno 61; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...] ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 15/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara la ricorrente soccombente non soggetta al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/03/2024, , adì questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso che l' aveva revocato CP_1
l'erogazione della prestazione cat. AS 04022385 di cui la stessa era titolare e, con note del
23/10/2017, 16/10/2020 e 4/10/2021, le aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 8.298,94
indebitamente percepito a titolo di maggiorazioni sociali e aumento della pensione al milione, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, dedusse l'illegittimità di tali provvedimenti (Indebito pratica n. 13802356), contestando che, prima di procedere alla revoca della prestazione, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. C, D.L. n°. 78/2010, convertito in L. n°. 122/2010, l' avrebbe dovuto sospendere l'erogazione della stessa, CP_1
invitando la pensionata ad inviare, entro sessanta giorni, i dati reddituali di cui aveva
omesso la comunicazione ed invocò l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito, per l'affidamento incolpevole in ordine alla spettanza della prestazione, e in virtù dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale, in particolare, quelli relativi alla carenza del requisito reddituale.
Chiese, pertanto, la declaratoria di illegittimità dell'indebito e, altresì, la condanna dell'Istituto a restituirle quanto trattenutole con ratei mensili di € 130,00, con il favore delle spese processuali.
L' ritualmente costituitosi, ha eccepito la carenza di prova in ordine a tutti i CP_1
requisiti per il diritto alla prestazione, contestando alla ricorrente di non aver comunicato all'Istituto i redditi 2014, neanche in occasione della proposizione del presente ricorso.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
15/05/2025, sulla scorta della documentazione allegata in atti e delle conclusioni delle parti,
la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento. L'indebito contestato trova il suo fondamento nella revoca delle suindicate prestazioni per l'anno 2015, attesa la mancata comunicazione dei redditi dell'anno 2014.
Ora premesso che il giudizio previdenziale non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, cosicchè la circostanza che l' sia CP_1
incorsa in un vizio del procedimento, atteso che non avrebbe provato che il provvedimento di revoca sia stato preceduto dalla sospensione della prestazione, ai sensi dell'art. 13, comma
6, L. n° 122/10, non può dispensare il giudice dall'accertare se parte ricorrente avesse per l'anno 2015 i requisiti reddituali per il diritto all'assegno sociale, il cui onere probatorio è a carico della medesima, deve rilevarsi che tale onus probandi è rimasto radicalmente inadempiuto, non avendo la fornito alcuna prova in proposito, mediante la Pt_1
produzione, in allegato al ricorso, di adeguata documentazione fiscale attestante i redditi percepiti nel 2014.
In carenza di tale prova, la prestazione erogata nell'anno 2015 deve ritenersi indebitamente corrisposta.
Non possono, poi, applicarsi ai fini di escludere la ripetibilità dell'indebito i principi elaborati dalla Corte di legittimità, in materia di indebito assistenziale.
Ed, infatti, la ricorrente non ha allegato e provato di avere inviato i modelli RED
tempestivamente, né l'insussistenza di alcun obbligo in tal senso, avendo presentato la dichiarazione dei redditi o essendo questi ultimi conosciuti o conoscibili dall' , né ha CP_1
addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata comunicazione ( ad es. la mera dimenticanza), cosicchè deve ragionevolmente ritenersi che la stessa abbia ingenerato l'indebita erogazione, omettendo consapevolmente la comunicazione dei dati reddituali,
che avrebbero escluso il diritto alla prestazione ( c.d. dolo omissivo).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Avendo la ricorrente formulato la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 96 cod. proc. civ., la stessa non va assoggettata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 14/06/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)