CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
Massime • 1
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 19 aprile 2023, n. 10483Admin00 · https://www.rivistailprocesso.it/ · 22 ottobre 2024
NEWSLETTER Iscrivi alla newsletter per rimanere aggiornato alla ultime uscite ISCRIVITI Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 19 aprile 2023, n. 10483 Florin Costinel Malatesta 1/2024 Leggi l'articolo.
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 10483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10483 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3431/2020 R.G. proposto da ANELLO PIETRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Andrea Panzarola e Marco Farina, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo della Torre Argentina, n. 11 – ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO- VASTO-CHIETI, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Antonella Bosco, elettivamente ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PENALE AI SOLI EFFETTI CIVILI - GIUDIZIO DI RINVIO Civile Sent. Sez. 3 Num. 10483 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 19/04/2023 2 domiciliata presso lo studio dell’avv. Ida Di Domenica, in Roma, via Susa, n. 1 – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1893/2019 depositata in data 19 novembre 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Marco Farina, anche in sostituzione dell’avv. Antonella Bosco, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere FATTI DI CAUSA 1. All'esito del procedimento penale instaurato nei confronti di IE EL per i reati di cui agli artt. 415, 323 e 640 cod. pen., il G.U.P. del Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 giugno 2011, condannò quest’ultimo per i reati ascrittigli, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano – Vasto e Chieti e Regione Abruzzo, da liquidarsi in separata sede. 2. La Corte di appello penale di L’Aquila investita del gravame interposto dal Pubblico Ministero e dall’imputato IE EL, con sentenza n. 2424/2013, in riforma della sentenza di primo grado, ne pronunciò l'assoluzione, per tutti i reati ascrittigli, con la formula ‹‹per non avere commesso il fatto››. 3 3. Avverso la sentenza di appello proposero ricorso per cassazione le parti civili e questa Corte, Seconda Sezione penale, con sentenza n. 7073/2015, annullò la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., limitatamente agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. 4. A seguito di riassunzione del giudizio da parte dell’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano- Vasto – Chieti, la Corte di appello civile di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 19 novembre 2019, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano - Chieti- Vasto, ha condannato IE EL al pagamento in favore della controparte della somma complessiva di euro 22.221.050,40, oltre alla rivalutazione monetaria sulla somma di euro 21.971.050,40 e agli interessi, nonché al pagamento delle spese processuali del giudizio penale di primo grado, di secondo grado, del giudizio di legittimità e delle spese del giudizio civile di rinvio. 5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso IE EL, affidato a quattordici motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano – Vasto – Chieti. 6. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica. A seguito di fissazione dell’udienza pubblica le parti hanno depositato istanza di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, ed ulteriormente prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022. Le parti in data 30 gennaio 2023 hanno depositato memoria congiunta ex art. 378 cod. proc. civ. con la quale chiedono che sia 4 dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la ‹‹Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice rilevante ai sensi dell’art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. in dipendenza della incostituzionalità degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, siccome in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 106, primo e secondo comma, Cost.›› e si censura la decisione impugnata perché assunta con la partecipazione di un giudice ausiliario. 2. Con il secondo motivo, rubricato: ‹‹Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. per violazione dell’art. 62, comma 2, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.››, il ricorrente lamenta che la il Collegio della Corte d’appello che ha pronunciato la decisione impugnata era stato (illegittimamente) costituito con la partecipazione di un Giudice ausiliario, sebbene dall’art. 62 citato si desuma che le norme istitutive dei giudici ausiliari non si applicano ai ‹‹procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado››. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‹‹Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 392 - 394 c.p.c., 530, 622 e 652 c.p.p. e in generale dei principi relativi alla individuazione dei limiti e dei vincoli promananti dalla sentenza di cassazione di una sentenza penale di assoluzione con rinvio al giudice civile competente per valore in appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p.›› e si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente 5 ritenuto di essere vincolata da un precedente accertamento svolto nei pregressi gradi del giudizio penale ed abbia conseguentemente limitato la valutazione e l’accertamento al solo elemento soggettivo dell’illecito. 4. Con il quarto motivo si denuncia ‹‹Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia››, per avere il giudice d’appello ritenuto di poter concentrare la propria valutazione soltanto su alcuni degli elementi rilevanti per la configurazione di una fattispecie idonea a giustificare l’insorgenza di un obbligo risarcitorio. 5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. ancora per violazione, sotto altro profilo, degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c, 111, sesto comma, Cost., 392, 394 c.p.c. e 622 c.p.p.››, rimarcando che i giudici di appello hanno fondato il proprio convincimento sulla sentenza penale di primo grado, ritenendo erroneamente che le conclusioni di questa potessero dirsi confermate dalla pronuncia con cui la Cassazione penale aveva annullato, ai soli effetti civili, la sentenza d’appello penale che aveva assolto lo stesso ricorrente. 6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o meramente apparente››, per avere la Corte d’appello svolto un esame molto superficiale del materiale istruttorio a sua disposizione, ed in particolare del parere pro veritate, tralasciando di verificare se la condotta imputabile al ricorrente potesse dirsi consapevolmente 6 inserita nel complessivo disegno criminoso ipotizzato. 7. Con il settimo motivo, rubricato: ‹‹Nullità della sentenza ancora per violazione, sotto altro profilo, degli articoli 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 111, sesto comma, Cost. e per motivazione inesistente o meramente apparente su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.››, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe ricostruito il fatto facendo riferimento a dichiarazioni rese da alcuni soggetti nel corso del pregresso procedimento penale senza indicare, neppure sommariamente, né il contenuto di tali dichiarazioni, né quando esse erano state rese. 8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 c.p., 41 c.p., 1223, 2043 c.c., 185 c.p., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.››, per avere i giudici di appello ritenuto esistente un nesso causale tra il parere reso ed il danno consistente nel pagamento di crediti inesistenti, benché tale collegamento dovesse escludersi poiché il parere aveva dichiaratamente omesso di esaminare la questione della inesistenza di quei crediti. 9. Con il nono motivo si denuncia ‹‹Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero difetto assoluto di motivazione o motivazione inesistente e meramente apparente››. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel rendere il proprio giudizio sull’esistenza del nesso causale tra condotta e danno lamentato dall’Azienda sanitaria, ha trascurato di considerare che il parere reso si limitava ad una valutazione esclusivamente tecnico-giuridica della esistenza e fondatezza dei crediti di cui era stato dedotto l’indebito pagamento. 10. Con il decimo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, addebitando 7 alla Corte d’appello di avere accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dall’Azienda sanitaria in difetto di prova sia del pagamento di debiti inesistenti, sia del fatto che il preteso esborso non fosse dovuto. 11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente deduce la ‹‹Nullità della sentenza ancora per violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 111, sesto comma, Cost. e per motivazione inesistente su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.››, per avere i giudici di appello ritenuto apoditticamente e, dunque, in modo assertivo, che i crediti di cui è stato lamentato l’indebito pagamento fossero inesistenti. 12. Con il dodicesimo motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente›› e si lamenta che la Corte d’appello, pur avendo fatto discendere il danno patrimoniale dal pagamento di una determinata somma, ha ritenuto che a subire il danno fosse l’Azienda sanitaria, anziché il soggetto che aveva eseguito il pagamento (F.I.RA. s.p.a.). 13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia la ‹‹Violazione o falsa applicazione ancora degli articoli 1223, 2043 e 2697 c.c. e 185 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.››, per avere la Corte territoriale ritenuto che il danno subito dall’Azienda sanitaria fosse da ricollegare ad un bonifico eseguito da un terzo (la F.I.R.A. s.p.a.). 14. Con il quattordicesimo motivo il ricorrente deduce la ‹‹Nullità della sentenza per violazione degli artt. 574, quarto comma, 539, 568, quarto comma, 622, 576, 595, 597 c.p.c. e 99, 100, 392, 329, 343, 346, 324, 9 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.›› e contesta alla Corte territoriale di avere proceduto alla liquidazione del quantum e non ad una pronuncia generica sull’an, sebbene l’Azienda 8 sanitaria, che nel primo grado del giudizio penale aveva avanzato domanda di condanna piena, non avesse proposto appello avverso la decisione penale di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la domanda limitandosi ad una pronuncia di condanna generica ai danni. 15. Lo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dalla definizione bonaria della controversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 11/04/2018, n. 8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. Si è spiegato che la situazione non si presta ad essere incasellata nella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., «in quanto, se è vero che la cessazione della materia del contendere ha l'effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione», quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito, e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione;
neppure la situazione è riconducibile alla formula decisoria dell'art. 384 cod. proc. civ., la quale presuppone che la sentenza venga cassata e, dunque previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della materia del contendere preclude. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, rilevato che la definizione della lite 9 in esito all'accordo negoziale e, quindi, la conseguente cessazione della materia del contendere, non può neppure considerarsi «come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso», posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte è intervenuto un accordo negoziale. Conseguentemente la pronuncia che la Corte è sollecitata ad adottare non può essere una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma piuttosto una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale. Tale dichiarazione implica «la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto» (Cass., n. 8980/18 cit., in motivazione). Nel caso in esame, i difensori delle parti hanno dichiarato alla Corte che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale e che la materia del contendere è stata da essa regolata e su di essa è cessata la lite e non vi è, pertanto, bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una decisione che dia atto della definizione in tal senso di essa. 16. Conclusivamente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, 10 devono essere integralmente compensate. Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Marco Farina, anche in sostituzione dell’avv. Antonella Bosco, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere FATTI DI CAUSA 1. All'esito del procedimento penale instaurato nei confronti di IE EL per i reati di cui agli artt. 415, 323 e 640 cod. pen., il G.U.P. del Tribunale di Pescara, con sentenza del 13 giugno 2011, condannò quest’ultimo per i reati ascrittigli, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano – Vasto e Chieti e Regione Abruzzo, da liquidarsi in separata sede. 2. La Corte di appello penale di L’Aquila investita del gravame interposto dal Pubblico Ministero e dall’imputato IE EL, con sentenza n. 2424/2013, in riforma della sentenza di primo grado, ne pronunciò l'assoluzione, per tutti i reati ascrittigli, con la formula ‹‹per non avere commesso il fatto››. 3 3. Avverso la sentenza di appello proposero ricorso per cassazione le parti civili e questa Corte, Seconda Sezione penale, con sentenza n. 7073/2015, annullò la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., limitatamente agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. 4. A seguito di riassunzione del giudizio da parte dell’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano- Vasto – Chieti, la Corte di appello civile di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 19 novembre 2019, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano - Chieti- Vasto, ha condannato IE EL al pagamento in favore della controparte della somma complessiva di euro 22.221.050,40, oltre alla rivalutazione monetaria sulla somma di euro 21.971.050,40 e agli interessi, nonché al pagamento delle spese processuali del giudizio penale di primo grado, di secondo grado, del giudizio di legittimità e delle spese del giudizio civile di rinvio. 5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso IE EL, affidato a quattordici motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano – Vasto – Chieti. 6. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica. A seguito di fissazione dell’udienza pubblica le parti hanno depositato istanza di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, ed ulteriormente prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022. Le parti in data 30 gennaio 2023 hanno depositato memoria congiunta ex art. 378 cod. proc. civ. con la quale chiedono che sia 4 dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la ‹‹Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice rilevante ai sensi dell’art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. in dipendenza della incostituzionalità degli artt. 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, e 72, comma 1, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, siccome in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 106, primo e secondo comma, Cost.›› e si censura la decisione impugnata perché assunta con la partecipazione di un giudice ausiliario. 2. Con il secondo motivo, rubricato: ‹‹Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. per violazione dell’art. 62, comma 2, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.››, il ricorrente lamenta che la il Collegio della Corte d’appello che ha pronunciato la decisione impugnata era stato (illegittimamente) costituito con la partecipazione di un Giudice ausiliario, sebbene dall’art. 62 citato si desuma che le norme istitutive dei giudici ausiliari non si applicano ai ‹‹procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado››. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ‹‹Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 392 - 394 c.p.c., 530, 622 e 652 c.p.p. e in generale dei principi relativi alla individuazione dei limiti e dei vincoli promananti dalla sentenza di cassazione di una sentenza penale di assoluzione con rinvio al giudice civile competente per valore in appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p.›› e si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente 5 ritenuto di essere vincolata da un precedente accertamento svolto nei pregressi gradi del giudizio penale ed abbia conseguentemente limitato la valutazione e l’accertamento al solo elemento soggettivo dell’illecito. 4. Con il quarto motivo si denuncia ‹‹Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia››, per avere il giudice d’appello ritenuto di poter concentrare la propria valutazione soltanto su alcuni degli elementi rilevanti per la configurazione di una fattispecie idonea a giustificare l’insorgenza di un obbligo risarcitorio. 5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per ‹‹Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. ancora per violazione, sotto altro profilo, degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c, 111, sesto comma, Cost., 392, 394 c.p.c. e 622 c.p.p.››, rimarcando che i giudici di appello hanno fondato il proprio convincimento sulla sentenza penale di primo grado, ritenendo erroneamente che le conclusioni di questa potessero dirsi confermate dalla pronuncia con cui la Cassazione penale aveva annullato, ai soli effetti civili, la sentenza d’appello penale che aveva assolto lo stesso ricorrente. 6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o meramente apparente››, per avere la Corte d’appello svolto un esame molto superficiale del materiale istruttorio a sua disposizione, ed in particolare del parere pro veritate, tralasciando di verificare se la condotta imputabile al ricorrente potesse dirsi consapevolmente 6 inserita nel complessivo disegno criminoso ipotizzato. 7. Con il settimo motivo, rubricato: ‹‹Nullità della sentenza ancora per violazione, sotto altro profilo, degli articoli 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 111, sesto comma, Cost. e per motivazione inesistente o meramente apparente su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.››, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe ricostruito il fatto facendo riferimento a dichiarazioni rese da alcuni soggetti nel corso del pregresso procedimento penale senza indicare, neppure sommariamente, né il contenuto di tali dichiarazioni, né quando esse erano state rese. 8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 c.p., 41 c.p., 1223, 2043 c.c., 185 c.p., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.››, per avere i giudici di appello ritenuto esistente un nesso causale tra il parere reso ed il danno consistente nel pagamento di crediti inesistenti, benché tale collegamento dovesse escludersi poiché il parere aveva dichiaratamente omesso di esaminare la questione della inesistenza di quei crediti. 9. Con il nono motivo si denuncia ‹‹Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero difetto assoluto di motivazione o motivazione inesistente e meramente apparente››. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel rendere il proprio giudizio sull’esistenza del nesso causale tra condotta e danno lamentato dall’Azienda sanitaria, ha trascurato di considerare che il parere reso si limitava ad una valutazione esclusivamente tecnico-giuridica della esistenza e fondatezza dei crediti di cui era stato dedotto l’indebito pagamento. 10. Con il decimo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, addebitando 7 alla Corte d’appello di avere accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dall’Azienda sanitaria in difetto di prova sia del pagamento di debiti inesistenti, sia del fatto che il preteso esborso non fosse dovuto. 11. Con l’undicesimo motivo il ricorrente deduce la ‹‹Nullità della sentenza ancora per violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 111, sesto comma, Cost. e per motivazione inesistente su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.››, per avere i giudici di appello ritenuto apoditticamente e, dunque, in modo assertivo, che i crediti di cui è stato lamentato l’indebito pagamento fossero inesistenti. 12. Con il dodicesimo motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente›› e si lamenta che la Corte d’appello, pur avendo fatto discendere il danno patrimoniale dal pagamento di una determinata somma, ha ritenuto che a subire il danno fosse l’Azienda sanitaria, anziché il soggetto che aveva eseguito il pagamento (F.I.RA. s.p.a.). 13. Con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia la ‹‹Violazione o falsa applicazione ancora degli articoli 1223, 2043 e 2697 c.c. e 185 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.››, per avere la Corte territoriale ritenuto che il danno subito dall’Azienda sanitaria fosse da ricollegare ad un bonifico eseguito da un terzo (la F.I.R.A. s.p.a.). 14. Con il quattordicesimo motivo il ricorrente deduce la ‹‹Nullità della sentenza per violazione degli artt. 574, quarto comma, 539, 568, quarto comma, 622, 576, 595, 597 c.p.c. e 99, 100, 392, 329, 343, 346, 324, 9 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.›› e contesta alla Corte territoriale di avere proceduto alla liquidazione del quantum e non ad una pronuncia generica sull’an, sebbene l’Azienda 8 sanitaria, che nel primo grado del giudizio penale aveva avanzato domanda di condanna piena, non avesse proposto appello avverso la decisione penale di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la domanda limitandosi ad una pronuncia di condanna generica ai danni. 15. Lo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dalla definizione bonaria della controversia, di cui i difensori hanno concordemente dato atto. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 11/04/2018, n. 8980) hanno chiarito che, ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo convenzionale e che la materia del contendere è stata da essa regolata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo la situazione inquadrabile in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. Si è spiegato che la situazione non si presta ad essere incasellata nella tipologia della cassazione senza rinvio di cui al terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., «in quanto, se è vero che la cessazione della materia del contendere ha l'effetto di rendere non necessaria la prosecuzione del processo ed impone la sua definizione», quella norma allude alla constatazione di una causa che impediva la prosecuzione del processo, di natura anteriore ad essa, verificatasi nei gradi di merito, e non ad un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione;
neppure la situazione è riconducibile alla formula decisoria dell'art. 384 cod. proc. civ., la quale presuppone che la sentenza venga cassata e, dunque previo scrutinio del ricorso, che invece la cessazione della materia del contendere preclude. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, rilevato che la definizione della lite 9 in esito all'accordo negoziale e, quindi, la conseguente cessazione della materia del contendere, non può neppure considerarsi «come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta del ricorso», posto che le parti non chiedono un esame dei motivi del ricorso, ma danno atto che sulla controversia devoluta alla Corte è intervenuto un accordo negoziale. Conseguentemente la pronuncia che la Corte è sollecitata ad adottare non può essere una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché essa lascerebbe in essere la sentenza impugnata, ma piuttosto una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale. Tale dichiarazione implica «la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non è una "cassazione" della sentenza impugnata, bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti ne hanno disposto» (Cass., n. 8980/18 cit., in motivazione). Nel caso in esame, i difensori delle parti hanno dichiarato alla Corte che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale e che la materia del contendere è stata da essa regolata e su di essa è cessata la lite e non vi è, pertanto, bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una decisione che dia atto della definizione in tal senso di essa. 16. Conclusivamente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, 10 devono essere integralmente compensate. Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile