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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/06/2024, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 979/2012
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 21/06/2024
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca sono comparsi i procuratori delle parti, l'avv. Daniele Casu in sostituzione dell'avv. Paola Doro;
l'avv. Annamaria Santoru insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. dichiarare l'attore , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Aldo Moro, n. 14, C.F. , proprietario esclusivo per intervenuta usucapione del C.F._1 terreno sito nel Comune di Romana (SS), censito al Catasto Terreni al Foglio 10, Mappale 239 di Ha.
0.10.66 e al Foglio 10, Mappale 236 di Ha 0.07.44, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, e, per l'effetto, ordinare il frazionamento dello stesso terreno.
2. Rigettare tutte le domande formulate dalle parti convenute, nonché, in particolare, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto finalizzata all'accertamento della comproprietà e Controparte_1 rilascio dell'immobile oggetto dell'usucapione.
3. Mandare la sentenza per la trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari per gli incombenti di legge.
4. Con compensazione delle spese di giudizio.
L'avv. Ugone e l'avv. Casu confermano le conclusioni già rassegnate in atti.
I procuratori chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 979/2012 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._2
domiciliato in Sassari, via Carlo Alberto n. 13, presso lo studio dell'avv. Annamaria Santoru, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in data 08.03.2012, ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Sassari, via Roma n. 68/b, presso lo studio dell'avv. Orlando Ugone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in 07.06.2012, CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...], ; Controparte_2 CodiceFiscale_4 [...]
nata a [...] il [...], C.F. ; , CP_3 C.F._5 Controparte_4
nata a [...] il [...] C.F. ; , nata a [...] il [...], C.F._6 CP_5
C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_7 Controparte_1
, nata a [...] il [...], C.F. ; C.F._8 Controparte_6 C.F._9
, nata a [...] il [...], C.F. , in Controparte_7 C.F._10 Parte_2
pagina 2 di 14 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] Persona_1
il 20.06.1998 C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto I n. 131/C, C.F._11
presso lo studio dell'avv. Paola Doro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in 21.06.2012, CONVENUTI
E
, nato a [...] il [...], C.F , CONVENUTO CONTUMACE CP_8 C.F._12
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore (come precisate all'udienza del 21.06.2024):
1. dichiarare l'attore , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Aldo Moro, n. 14, C.F. , proprietario esclusivo per intervenuta usucapione del C.F._1
terreno sito nel Comune di Romana (SS), censito al Catasto Terreni al Foglio 10, Mappale 239 di Ha.
0.10.66 e al Foglio 10, Mappale 236 di Ha 0.07.44, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per
oltre venti anni, e, per l'effetto, ordinare il frazionamento dello stesso terreno.
2. Rigettare tutte le domande formulate dalle parti convenute, nonché, in particolare, la domanda
riconvenzionale formulata dal convenuto finalizzata all'accertamento della comproprietà Parte_3
e rilascio dell'immobile oggetto dell'usucapione.
3. Mandare la sentenza per la trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari per gli incombenti di
legge.
4. Con compensazione delle spese di giudizio.
Nell'interesse di (come precisate nel foglio in data 29.05.2021): Controparte_1
in via principale
- rigettare la domanda di usucapione così come formulata nell'atto di citazione perché infondata in fatto e
diritto;
- con compensazione delle spese di lite.
in via riconvenzionale
pagina 3 di 14 - accertare la comproprietà dell'immobile per cui è causa in capo al e per l'effetto ordinare Controparte_1
al sig. l'immediato rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata Parte_1
all'interno dell'immobile sito in Romana, località “Cannarza” distinto al Catasto Terreni al foglio 10
mappali 2 e 7 della consistenza di ha.
0.64.49 per cui è causa
- con compensazione delle spese di lite
Nell'interesse di ; ; ; ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
; ; (come precisate nel foglio in data CP_1 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
29.05.2020):
Richiamate le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e quindi reiterata la richiesta di rigetto della domanda
di usucapione, così come formulata nell'atto di citazione perché infondata in fatto e diritto, si chiede che il
Giudice Voglia in ogni caso compensare le spese processuali tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 08.03.2012 ha citato in giudizio i signori (1936), Parte_1 Controparte_1
, , (1965), CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_1
e assumendo di esercitare il possesso pubblico, Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
pacifico ed ininterrotto - da oltre 35 anni - su una porzione pari ad 1/3 del terreno, sito nel Comune di
Romana, composto da due particelle individuate al Catasto Terreni al Foglio 10, Mappali 2 e 7, precisando che detta porzione è ben individuata in quanto materialmente delimitata su tutti i lati con reti metalliche e muretti a secco e che esistono due ingressi autonomi dalla strada principale: uno antico e l'altro costruito da circa vent'anni dall'attore per accedervi in auto;
entrambi distinti rispetto ad altri due ivi esistenti, che consentono l'accesso alle parti destra e sinistra del compendio immobiliare, costituenti altri due fondi autonomi e distinti da quello oggetto di causa.
Ha esposto, altresì, il sig. che prima di lui il possesso è stato esercitato sin dagli inizi degli anni '50 Pt_1
dal di lui padre (anziché per un errore anagrafico), che vi aveva impiantato un vigneto Parte_4 Pt_1
e dopo il suo decesso (13.05.1975) dallo stesso attore che lo ha coltivato unitamente al fratello _9
, restandone possessore esclusivo alla morte di quest'ultimo in data 02.02.2005, senza che mai sia
[...]
stata sollevata alcuna contestazione, né che alcuno ne abbia mai rivendicato la relativa proprietà.
pagina 4 di 14 Ha esposto, ancora, l'attore che la porzione immobiliare per cui è causa risulta intestata ai convenuti socitati, precisando che (1936) ha aumentato la propria quota di proprietà acquistando Controparte_1
anche la parte del terreno, pari a circa 1/3, da e dagli eredi di per cui, Persona_2 Persona_3
risultando egli avere la consistenza maggiore della proprietà, si è esperito il tentativo di mediazione nei confronti dello stesso e quale delegato degli altri comproprietari, tuttavia con esito negativo.
Da qui il presente giudizio in cui l'attore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
CP_
- Con comparsa in data 07.06.2012 si è costituito in giudizio ), il quale, nell'elencare i Controparte_1
titoli in virtù dei quali egli risulta comproprietario del terreno per cui è causa, ha esposto che nessuna usucapione si è perfezionata sulla porzione di terreno indicata dall'attore, essendo sempre stato tale bene sotto il dominio dei comproprietari.
In particolare, ha contestato il convenuto che: l'attore abbia posseduto e possegga detto terreno, così come il di lui padre in precedenza;
lo stesso ha avuto accesso alla porzione oggetto di causa solo per mera tolleranza dei comproprietari;
le attività al suo interno sono state autorizzate o consentite dallo stesso convenuto che,
tra i comproprietari, è stato colui che si è occupato della relativa gestione;
gli accessi al terreno da parte del non hanno mai avuto regolarità o continuità; quest'ultimo solo recentemente ha iniziato a manifestare Pt_1
un atteggiamento ostile nei suoi confronti tanto da dovergli intimare il rilascio del terreno, senza tuttavia ottenerlo.
Ha, dunque, chiesto il l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. CP_1
- Con comparsa in data 21.06.2012 si sono costituiti in giudizio Controparte_11 Controparte_3
, e Controparte_4 CP_5 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7 [...]
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore figlia Pt_2 [...]
, i quali, nel premettere di essere comproprietari del terreno oggetto di causa per i titoli indicati in Per_1
atti, hanno contestato la domanda, rilevando di avere posseduto unitamente al , e prima il Controparte_1
loro dante causa il terreno in questione, provvedendo a curarlo, a coltivarlo e a godere dei Persona_4
relativi frutti, mentre alcun possesso è stato esercitato né dal , né prima di lui dal Parte_1
fratello e dal padre . CP_12 Persona_5
pagina 5 di 14 In particolare, hanno assunto i predetti convenuti che non vi ha impiantato colture, mentre Persona_5
l'attore detiene solo una parte del bene per mera tolleranza da parte dei comproprietari, potendovi accedere non in maniera regolare e continuata in base ai rapporti tenuti con il , delegato a tal fine Controparte_1
dagli altri parenti.
Hanno, inoltre, rilevato i convenuti che nell'ultimo periodo il ha manifestato un'insofferenza alle Pt_1
decisioni assunte dal , il quale lo ha diffidato a rilasciare il terreno nel 2010, e che in un Controparte_1
periodo immediatamente successivo l'attore ha formulato una proposta di acquisto allo stesso quale CP_1
soggetto più interessato alle vicende del terreno de quo, declinata da quest'ultimo.
Hanno, dunque, chiesto i predetti convenuti l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
- La causa, caratterizzata da molti rinvii per trattative tra le parti, tuttavia non andate a buon fine, è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa in istruttoria una prima volta per l'integrazione del contradditorio nei confronti del sig. , nella sua qualità di erede di , CP_8 Persona_6
comproprietario dell'immobile oggetto di causa;
una seconda volta per l'espletamento della C.T.U. tesa all'identificazione del bene de quo e al suo frazionamento catastale.
- Il convenuto , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, per cui è stata dichiarata la sua CP_8
contumacia.
- La causa, dunque, istruita mediante prove orali e documentali, nonché con C.T.U., all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in atti, all'udienza del 21.06.2024 è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va integralmente accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Si osserva che l'attore nel citare in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, ha chiesto Parte_5
di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile indicato in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti dominus da oltre trentacinque anni. I convenuti, per contro, hanno contestato la pretesa dell'attore chiedendone il rigetto.
Orbene, quanto alla domanda di usucapione dell'immobile su cui si controverte, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari pagina 6 di 14 trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà
dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere accolta atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e, dunque, che l'attore abbia esercitato sull'immobile oggetto di causa - uti dominus - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, i testi indicati dall'attore hanno confermato le circostanze da quest'ultimo allegate a fondamento della domanda, rilevando che sulla loro attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato che le loro dichiarazioni non si sono prestate a rilievi intrinseci di non genuinità per precisione e per completezza.
Difatti, gli stessi hanno confermato il possesso a far data dagli anni '50 in capo al , padre Parte_4
dell'attore, avendo lo stesso svoltovi attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, incompatibili con un'utilizzazione del bene concessa o tollerata per spirito di cortesia;
possesso continuato con le stesse modalità
dopo il decesso di quest'ultimo dall'attore e dal di lui fratello , nonché dal solo attore Controparte_13
fino all'attualità dopo la morte del germano.
pagina 7 di 14 In particolare.
Si riportano le dichiarazioni più significative rese dal teste , il quale, nel riferire di essere il Testimone_1
proprietario di un terreno sito nella stessa zona di quello per cui è causa, ha identificato con esattezza l'ubicazione di quest'ultimo e di quello di proprietà dei nonché i loro rispettivi ingressi e confini, CP_1
confermando il possesso ultraventennale in capo all'attore, iniziato dal padre , ed esercitato con le Persona_5
modalità tipiche della proprietà come l'avergli concesso il posizionamento di materiale di risulta all'interno dello stesso: “ … posso precisare di conoscere il terreno di cui mi si chiede sito in Località Cannalza sia i UL, in quanto io
sono il proprietario di un terreno sito nella stessa zona … conosco i luoghi da moltissimo tempo e cioè da quando ero molto
piccolo; Confermo che ho sempre visto i UL nel terreno di cui mi si chiede e quindi sicuramente da trenta cinque anni.
Per quanto attiene detto terreno non so precisare se lo stesso abbia una estensione di un terzo, la posso dire che lo stesso
confina con altro terreno di propri(e)tà di e per altra parte con il terreno dei A me non risulta che CP_14 CP_1
qualcuno abbia mai fatto contestazioni al in ordine alla sua presenza nel terreno di cui ho detto … Riconosco che Pt_1
l'ingresso al terreno del sig. è quello rappresentato nella foto identificata con il numero 1 posto sulla strada che Pt_1
porta al Santuario di San Lussorio. Riconosco poi nella foto n. 6 la rete posta al confine tra il terreno del e quello Pt_1
del anche se non sono in grado di dire da quale parte sia quello del … per chi guarda il terreno dalla strada CP_1 Pt_1
che porta al Santuario il terreno del delimitato da reti e muretti a secco … chi guarda dalla detta strada la rete si Pt_1
trova a sinistra mentre nell'intero perimetro sono visibili delle pietre di un muretto a secco non molto alto … nel terreno ho
visto prima il padre dei UL;
non so se vi abbia impianto un vigneto … Oggi vi è un orto che il Sig. pianta ogni Pt_1
anno dopo aver arato il terreno … ho già detto che nel terreno di cui ho detto vi era prima il padre;
poi nello stesso Per_5
terreno vi era fratello e poi … non mi risulta che il possesso dei sia stato mai contestato … _9 Parte_1 Pt_1
posso riferire che nel 1994 a seguito della costruzione della mia casa ho avuto necessit(à) di spostare della terra e della
pietre di risulta e il Sig. mi diede il permesso di posizionare tale materiale proprio all'interno de(l) suo Parte_1
terreno … posso precisare che il terreno coltivato dai dal padre prima e dai figli dopo, è quello di cui ho già detto CP_1
confinante con quello dei rispetto alla strada che porta al il terreno dei è posto alla sinistra Pt_1 CP_15 CP_1
rispetto quello dei … non mi risulta che i abbiano accesso al loro terreno dal cancello;
io non gli ho mai Pt_1 CP_1
visti; i infatti hanno altro accesso posto dopo un grande masso prima di arrivare al fiume sulla destra … i CP_1 CP_1
hanno sempre coltivato soltanto la loro parte di terreno … come detto posta alla sinistra rispetto al cancello dei UL.
Non ho mai visto i nel terreno dei … io ho sempre visto i nel loro terreno ma nulla so su autorizzazioni CP_1 Pt_1 Pt_1
del al … il terreno coltivato dai si estende fino al ruscello ed anche dopo in un tratto dove vi sono dei CP_1 Pt_1 Pt_1
pagina 8 di 14 fichi d'india; non sono in grado di specificarne l'esatta estensione … Sulla strada vi è il cancello come già detto;
non so se
lo stesso sia stato posizionato contro la volontà del sig. ricordo che forse è stato posizionato prima del 2005 ma CP_1
non indicare esattamente quando. Per quel che so io i rapporti erano buoni e che poi si sono interrotti ma non so precisare
il periodo in cui ciò è avvenuto”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dai testi e . Tes_2 Testimone_3
Il primo, nel riferire anch'egli di essere il proprietario di un terreno vicino a quello per cui è causa, ha confermato il possesso ultraventennale esercitato in maniera esclusiva dalla famiglia nel terreno per cui è Pt_1
causa: “… fin da piccolo ho visto nel terreno di cui mi si chiede prima il padre del e poi il fratello. Parte_1
Confermo dunque che per il periodo indicato ossia da oltre trenta cinque anni ho solo visto i all'interno del detto Pt_1
terreno e non ho visto altri … non solo conosco i e i ma la mia famiglia proprietaria di un terreno distante Pt_1 CP_1
circa 500 metri da quello per cui è causa;
dunque conosco lo stato dei luoghi … il terreno di cui mi si chiede e nel qu(ale)
ho sempre visto i si trova in posizione centrale rispetto ad altro terreno di proprietà dei signori e ad altro Pt_1 CP_1
CP_ terreno di proprietà dei signori … il terreno di cui ho detto dei UL è delimitato sia da reti metalliche che a muretti
bassi in pietra … fin da quando ero piccolo, ossia dall'età di circa 12 anni, nel detto terreno vi ho visto il padre del sig.
; lo vedevo quando andavo in campagna con mio padre ed anche da solo … dopo la morte del padre Parte_1
nel terreno ho sempre visto i figli e , che hanno continuato a coltivare il terreno … dopo la Pt_1 Controparte_9
morte del fratello nel terreno ha continuat(o) a starci che ha continuat(o) a coltivarlo … Controparte_9 Parte_1
mi consta che nessuno lo abbia mai contestato ai … nel detto terreno ho sempre visto i da oltre 35 anni e il Pt_1 Pt_1
loro possesso non è mai stato contestato da nessuno … i hanno sempre coltivato il terreno posto alla sinistra di CP_1
quello posseduto dai … i avevano ed hanno anche oggi accesso al loro terreno dalla parte del ponte posto Pt_1 CP_1
alla sinistra del terreno degli stessi Per quanto io sappia i sono sempre entrati da quella parte e mai hanno CP_1 CP_1
avuto accesso dalla parte centrale … fin da piccolo nella parte centrale ho sempre visto i mentre i sono stati Pt_1 CP_1
sempre nella parte sinistra rispetto al terreno dei dunque hanno coltivato solo la loro parte e non quella centrale … Pt_1
Ho sempre visto come detto i UL entrare liberamente nel terreno dalla strada posto al confine di cui ho detto;
non so se
il Sig. chiedesse il permesso al sig. al riguardo posso dire che quando il sig. era Per_5 Controparte_1 Persona_7
dentro il terreno nell'altro non vi era il … ho sempre visto i UL nel detto terreno compreso il Sig. Controparte_1
, che vi entrava liberamente e quando quest'ultimo si trovava nel terreno, nell'altro non vi era il … Il _9 CP_1
terreno in cui ho sempre visto i UL, posto in posizione centrale, si estende dalla strada comunale fino al fiume e dopo il
fiume c'è un'altra parte che termina con dei fichi d'india ed anche questa parte è posseduta dai … non mi risulta che Pt_1
pagina 9 di 14 il cancello sia stato posto contro la volontà dei … So che i rapporti sono stati buoni fino agli anni indicati, poi CP_1
hanno bisticciato ma non so i motivi”.
Il secondo, nel confermare anch'egli il possesso ultraventennale in capo all'attore, ha riferito - tra l'altro - delle attività poste in essere da quest'ultimo nel terreno oggetto di causa, fra cui la coltivazione e la realizzazione di manufatti destinati all'accesso al terreno per cui è causa: “dagli anni '60 prima il padre del sig. Parte_5
e poi lo stesso possiede ed utilizza come proprio ed infatti l'ho visto coltivarlo, ha realizzato
[...] Parte_5
uno scivolo per poter accedere dalla strada vicinale al detto terreno con i mezzi agricoli;
vi coltiva di solito ortaggi e fave e
vi ha impiantato l'orto; posso precisare che il utilizza un terzo del terreno perché l'(altra) parte è del sig. e Pt_1 CP_1
CP_ l'altra ancora era del sig. ed oggi dei suoi eredi … per quanto attiene lo scivolo di cui ho prima detto, ricordo che lo
stesso venne realizzato dal circa una quindicina di anni fa, quando venne asfaltata la strada vicinale che porta al Pt_1
santuario di San Lussorio … il terreno utilizzato dal è delimitato da reti e da muretti a secco … tale porzione di Pt_1
terreno è sempre stata delimitata prima solo da muretti a secco e poi anche dalle reti di cui ho detto … il possesso lo aveva
prima il padre e poi è continuato con i figli;
il padre vi aveva impiantato un vigneto;
in ordine al periodo confermo quanto
già detto ossia ho visto i a partire dagli anni '60 … in ordine alle spese posso solo dire che nel detto terreno vi erano Pt_1
i lavorare in esso altro non posso riferire se non presumere che le spese fossero affrontate dagli stessi … dopo la Pt_1
morte del loro padre il possesso e l'utilizzo del terreno è stato continuato dai fratelli e;
dopo la morte di Pt_1 _9
quest'ultimo il possesso è solo del;
oggi è solo il che lo coltiva;
sulla spese nulla posso Parte_1 Parte_1
riferire ma come già detto solo presumere che siano affrontante dal solo .. non mi risulta che il possesso dei Parte_1
UL sia stato contestato, e confermo quanto sopra detto ossia dagli anni '60 ho visto nel detto i(l) terreno i UL … ho
un terreno posto a circa 500-600 metri di distanza da quello per cui è causa;
e tutti i giorni vado presso il mio terreno … i
hanno sempre coltivato dagli anni '50 la loro parte di terreno ossia guardando dalla strada il terreno dei CP_1 CP_1
CP_ risulta essere quello posto alla sinistra rispetto a quello centrale dei UL e a quello posto alla destra dei … nel
tratto centrale vi era prima la famiglia di e dopo di essa i UL ma non i … La Famiglia Persona_6 CP_1 CP_8
ebbe il possesso della parte centrale fino alla fine degli anni cinquanta … i sono entrati continuativamente nella Pt_1
parte centrale del terreno di cui ho riferito … Non mi risulta che i entrassero con autorizzazione di alcuno, in Pt_1
particolare non ho mai sentito che i abbiano chiesto il permesso ai per accedere al terreno centrale di cui ho Pt_1 CP_1
detto … Anche per il Sig. non mi risulta che chiedesse il permesso per accedere al terreno … So che Parte_1
i rapporti tra il ed il erano pacifici fino a quando il ha proposto questa causa”. Pt_1 CP_1 Pt_1
pagina 10 di 14 Si osserva che la prova di parte attrice non viene sconfessata neppure dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, posto che anche quest'ultimi hanno riferito sulla presenza dei sul tratto di terreno oggetto di Pt_1
causa.
Nello specifico. Il teste ha riferito sulla presenza ultraventennale nel terreno de quo dell'attore, Testimone_4
che provvede a coltivarlo: “… posso riferire di vedere da oltre 35 anni il nel tratto di terreno di cui mi si chiede;
Pt_1
lo stesso vi coltiva l'orto; posso riferire ciò in quanto passo per la strada vicinale ivi presente;
preciso che il terreno in cui
vedo il è quello che confina con quello dei … guardando dalla strada e ponendomi davanti ad essi il terreno Pt_1 CP_1
dei risulta alla sinistra rispetto a quello del … Non so dire in ordine alla pacificità de(l) possesso come CP_1 Pt_1
esercitato dal so solo quanto riferito … Ricordo di aver visto il figlio (S)alvatore ma non ricor(d)o se vi sia stato Pt_1
prima il padre e dunque posso solo riferire di aver visto i(l) e coltivare il vigneto ma non so Per_5 CP_12 Pt_1
dire quando lo stesso sia stato impiantato e da chi: Ho visto il dal 1965 in p(o)i data in cui mi sono trasferito da Pt_1
Per
… ora dopo la morte di , ch(e) era mio coetaneo, vedo solo il …”. _9 Parte_1
Il teste , pur riferendo di non conoscere le delimitazioni interne tra il terreno dei e quello Testimone_5 CP_1
oggetto di causa, ha dichiarato che di aver visto l'attore nella parte del terreno che ha accesso dalla strada vicinale: “… quando passavo e vi passo tutt'ora nella strada confinante con il terreno di cui mi si chiede, vedevo prima il
sig. , padre sempre del Sig. e dentro il terreno, e poi i figli;
nulla posso dire se lo stesso fosse CP_1 CP_1 Pt_5
nel detto terreno dagli anni '50 in poi, posso dire di averlo visto da quando ero ragazzino ossia da venti o trenta anni.
Preciso di aver visto il sig. lavorare la terra ed anche il vigneto ma non so dire se lo stesso vigneto sia stato CP_1
impiantato dal Sig. medesimo … non conosco le delimitazioni interne al terreno di cui mi si chiede e dunque non CP_1
posso dire se il possedesse anche quella parte centrale delimitata da rete indicata nel capo;
come già detto è vero CP_1
che ho visto i nel terreno per il periodo sopra indicato ma nulla di più posso riferire … non posso precisare in quali CP_1
parti si estendeva il possesso e l'uso da parte dei sul terreno … posso solo dire di aver visto i ed in CP_1 Pt_1
particolare coltivare una parte del terreno dei ma nulla posso dire in ordine ad autorizzazioni o Controparte_9 CP_1
meno da parte degli stessi a ad accedere al terreno medesimo dato i … lo stesso vale per il fratello CP_1 CP_1 Pt_1
… posso dire di aver visto il nel tratto di terreno avente accesso dalla strada vicinale e ubicato
[...] Parte_1
subito dopo una piccola scarpata, ma nulla posso dire in ordine alla estensione del terreno coltivato … nulla posso riferire
sull'anno in cui è stato posizionato il cancello, né sui rapporti tra il ed il so solo riferire che effettivamente vi Pt_1 CP_1
è un cancello di accesso dalla strada vicinale di cui ho detto prima … non conosco i rapporti tra i e il . Pt_1 CP_1
pagina 11 di 14 Il teste ha anch'egli riferito circa la presenza dei e dei in due parti distinte del terreno Tes_6 CP_1 Pt_1
e aventi diverso accesso: “... il terreno che io conosco è situato esattamente in Località “Sa Puntigia” che fa parte della
più rande località “Cannalza”; preciso che il detto terreno è suddiviso in due parti da una striscia di terreno incolta della
larghezza di qualche metro che è visibile anche per chi passa dalla strada … nella parte di terreno coltivata a vigneto h
sempre visto la famiglia mentre nell'altra parte del terreno coltivata ad ortaggi ho sempre visto il Sig. CP_1 [...]
e anche il fratello;
come detto conosco il terreno che ho descritto anche se devo Controparte_13 Parte_1
precisare che la mia frequentazione dei luoghi non è stata costante nel tempo poiché lavoravo fuori;
preciso però che tutte
le volte che io sono andato sul posto la situazione era che ho sopra descritto … posso dire di aver visto i Signori CP_1
accedere alla parte da loro coltivata a vigneto dalla parte del ponte vicino al fiume dove vi è un cancello. Invece non ho
mai visto i accedere dal cancello indicato nel capo posto sulla strada principale che porta al Santuario di San CP_1
Lussorio … i hanno sempre coltivato una parte del terreno coltivata a vigneto;
mentre l'(altra) parte è sempre stata CP_1
coltivata dai … non so se il Sig. accedeva al terreno perché autorizzato dai ribadisco che nel Pt_1 Persona_7 CP_1
tratto di terreno coltivato ad orto vi erano sempre i … nulla so dei rapporti tra i e i so che gli stessi Pt_1 CP_1 Pt_1
sono stati sempre buoni fino a poco tempo fa … ho visto i nel terreno da loro coltivato fin da quando ero ragazzino. CP_1
Lo stesso valga per i Posso dire che ho visto qualche volta il terreno dei UL incolto in quanto non vi avevano Pt_1
piantato niente ma non so precisare il periodo o meglio ricordo che ciò è avvenuto tanto tempo fa quando io ero ragazzo …
il terreno coltivato dal UL si estende dal ruscello verso la strada … Sulla strada vi è un cancello di cui ho (detto); non
so se lo stesso sia stato posizionato contro la volontà del sig. e non so neppure dire sul periodo del suo CP_1
posizionamento; preciso che dalla strada al terreno vi sempre stato un ingresso e vi era un dislivello;
attualmente oltre al
cancello vi è uno scivolo che consente l'accesso anche a mezzi agricoli … in una parte del terreno ho sempre visto i Pt_1
… confermo poi che i rapporti fra i ed i sono stati sempre pacifici anche se so che come già detto ultimamente Pt_1 CP_1
non lo sono più. Confermo che i possiedono il terreno da loro coltivato da molto tempo da trentacinque anni … Pt_1
ribadisco di aver visto nel detto terreno da quando ero ragazzino;
non ricor(d)o che gli stes(s)i vi abbiano impiantato un
vigneto; nulla so delle spese;
posso solo presumere che siano state da loro sostenute in quanto ho sempre visto loro curare
ed arare il detto terreno … nel terreno di cui ho detto ho sempre visto prima il padre;
poi il fratello e poi Per_5 _9
anche … dopo nel terreno vi è … confermo di aver sempre visto nel detto terreno i Parte_1 _9 Parte_1
anche se non posso dire se la loro presenza nello stesso terreno sia mai stata contestata da alcuno”. Pt_1
Ora, dal raffronto delle dichiarazioni dei testi delle parti in giudizio e alla luce delle suddette considerazioni sulle stesse, non può che concludersi nel ritenere che le fonti di prova fornite dall'attore forniscono elementi pagina 12 di 14 sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, per cui deve ritenersi perfezionato in capo al l'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di causa per Parte_1
intervenuta usucapione ventennale ai sensi del sopra citato art. 1158 cod. civ., non senza considerare che da parte dei convenuti è rimasta, invece, del tutto priva di prova l'argomentazione difensiva circa l'utilizzo del bene da parte dell'attore asseritamente avvenuta per mera tolleranza. Sul punto è principio assodato nella giurisprudenza di legittimità come in tema di usucapione, per stabilire se un'attività - corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale - sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi idonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato,
giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass. Civ. n. 11277/2015). Dunque, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (cfr. Cass. Civ. n. 31638/2018). Prova questa come detto mancata.
Ancora, di nessun rilievo la diffida del 10.11.2010, inviata dal all'attore, atteso che hanno Controparte_1
efficacia interruttiva del possesso solo gli atti che consentono la perdita materiale del possesso per il possessore o atti giudiziali diretti ad ottenere “la privazione giudiziale del possesso nei confronti del possessore usucapente,
come la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili
in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale” (Cass. Civ. nn. 9682/2014, 20611/2017).
Occorre, infine, richiamare le risultanze della C.T.U. disposta nel corso del giudizio per identificare il terreno oggetto di domanda e per procedere al suo frazionamento catastale.
Il C.T.U. officiato, in base a relazione aderente ai quesiti posti e priva di vizi giuridici, logici e di metodo, ha accertato che il detto terreno, sito nel Comune di Romana e avente accesso dalla strada vicinale di “Cannarza”,
sulla quale il lotto prospetta con un fronte di ml 34,30 circa, è identificabile da rete metallica e pali in ferro,
nonché delimitato all'interno - per tutti i lati - da muratura a secco e trovanti rocciosi.
Dunque, dopo aver identificato il terreno oggetto di causa come sopra delimitato e provveduto a presentare il frazionamento, regolarmente approvato dall'Agenzia delle Entrate - Sezione Catasto, l'ausiliario ha concluso pagina 13 di 14 affermando che il terreno oggetto di causa ha originato due nuove particelle nel Foglio 10; nello specifico, il mappale 239 di Ha.
0.10.66 ed il mappale 236 di Ha 0.07.44, per una superficie totale di Ha 0.18.10.
In virtù dell'accoglimento della domanda le spese e i compensi di lite devono essere compensati secondo le conclusioni spiegate dall'attore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita, in accoglimento della domanda:
1. dichiara , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2
proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ordinaria del terreno, sito nel Comune di Romana, distinto in Catasto al Foglio 10, Mappale 239 di Ha.
0.10.66 e al Foglio 10, Mappale 236 di Ha 0.07.44;
2. manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3. spese compensate.
Sassari, 21.06.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 21/06/2024
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca sono comparsi i procuratori delle parti, l'avv. Daniele Casu in sostituzione dell'avv. Paola Doro;
l'avv. Annamaria Santoru insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. dichiarare l'attore , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Aldo Moro, n. 14, C.F. , proprietario esclusivo per intervenuta usucapione del C.F._1 terreno sito nel Comune di Romana (SS), censito al Catasto Terreni al Foglio 10, Mappale 239 di Ha.
0.10.66 e al Foglio 10, Mappale 236 di Ha 0.07.44, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, e, per l'effetto, ordinare il frazionamento dello stesso terreno.
2. Rigettare tutte le domande formulate dalle parti convenute, nonché, in particolare, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto finalizzata all'accertamento della comproprietà e Controparte_1 rilascio dell'immobile oggetto dell'usucapione.
3. Mandare la sentenza per la trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari per gli incombenti di legge.
4. Con compensazione delle spese di giudizio.
L'avv. Ugone e l'avv. Casu confermano le conclusioni già rassegnate in atti.
I procuratori chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 979/2012 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._2
domiciliato in Sassari, via Carlo Alberto n. 13, presso lo studio dell'avv. Annamaria Santoru, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in data 08.03.2012, ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Sassari, via Roma n. 68/b, presso lo studio dell'avv. Orlando Ugone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in 07.06.2012, CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...], ; Controparte_2 CodiceFiscale_4 [...]
nata a [...] il [...], C.F. ; , CP_3 C.F._5 Controparte_4
nata a [...] il [...] C.F. ; , nata a [...] il [...], C.F._6 CP_5
C.F. ; , nato a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_7 Controparte_1
, nata a [...] il [...], C.F. ; C.F._8 Controparte_6 C.F._9
, nata a [...] il [...], C.F. , in Controparte_7 C.F._10 Parte_2
pagina 2 di 14 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] Persona_1
il 20.06.1998 C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto I n. 131/C, C.F._11
presso lo studio dell'avv. Paola Doro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in 21.06.2012, CONVENUTI
E
, nato a [...] il [...], C.F , CONVENUTO CONTUMACE CP_8 C.F._12
Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attore (come precisate all'udienza del 21.06.2024):
1. dichiarare l'attore , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Aldo Moro, n. 14, C.F. , proprietario esclusivo per intervenuta usucapione del C.F._1
terreno sito nel Comune di Romana (SS), censito al Catasto Terreni al Foglio 10, Mappale 239 di Ha.
0.10.66 e al Foglio 10, Mappale 236 di Ha 0.07.44, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per
oltre venti anni, e, per l'effetto, ordinare il frazionamento dello stesso terreno.
2. Rigettare tutte le domande formulate dalle parti convenute, nonché, in particolare, la domanda
riconvenzionale formulata dal convenuto finalizzata all'accertamento della comproprietà Parte_3
e rilascio dell'immobile oggetto dell'usucapione.
3. Mandare la sentenza per la trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari per gli incombenti di
legge.
4. Con compensazione delle spese di giudizio.
Nell'interesse di (come precisate nel foglio in data 29.05.2021): Controparte_1
in via principale
- rigettare la domanda di usucapione così come formulata nell'atto di citazione perché infondata in fatto e
diritto;
- con compensazione delle spese di lite.
in via riconvenzionale
pagina 3 di 14 - accertare la comproprietà dell'immobile per cui è causa in capo al e per l'effetto ordinare Controparte_1
al sig. l'immediato rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata Parte_1
all'interno dell'immobile sito in Romana, località “Cannarza” distinto al Catasto Terreni al foglio 10
mappali 2 e 7 della consistenza di ha.
0.64.49 per cui è causa
- con compensazione delle spese di lite
Nell'interesse di ; ; ; ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
; ; (come precisate nel foglio in data CP_1 Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
29.05.2020):
Richiamate le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e quindi reiterata la richiesta di rigetto della domanda
di usucapione, così come formulata nell'atto di citazione perché infondata in fatto e diritto, si chiede che il
Giudice Voglia in ogni caso compensare le spese processuali tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 08.03.2012 ha citato in giudizio i signori (1936), Parte_1 Controparte_1
, , (1965), CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_1
e assumendo di esercitare il possesso pubblico, Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
pacifico ed ininterrotto - da oltre 35 anni - su una porzione pari ad 1/3 del terreno, sito nel Comune di
Romana, composto da due particelle individuate al Catasto Terreni al Foglio 10, Mappali 2 e 7, precisando che detta porzione è ben individuata in quanto materialmente delimitata su tutti i lati con reti metalliche e muretti a secco e che esistono due ingressi autonomi dalla strada principale: uno antico e l'altro costruito da circa vent'anni dall'attore per accedervi in auto;
entrambi distinti rispetto ad altri due ivi esistenti, che consentono l'accesso alle parti destra e sinistra del compendio immobiliare, costituenti altri due fondi autonomi e distinti da quello oggetto di causa.
Ha esposto, altresì, il sig. che prima di lui il possesso è stato esercitato sin dagli inizi degli anni '50 Pt_1
dal di lui padre (anziché per un errore anagrafico), che vi aveva impiantato un vigneto Parte_4 Pt_1
e dopo il suo decesso (13.05.1975) dallo stesso attore che lo ha coltivato unitamente al fratello _9
, restandone possessore esclusivo alla morte di quest'ultimo in data 02.02.2005, senza che mai sia
[...]
stata sollevata alcuna contestazione, né che alcuno ne abbia mai rivendicato la relativa proprietà.
pagina 4 di 14 Ha esposto, ancora, l'attore che la porzione immobiliare per cui è causa risulta intestata ai convenuti socitati, precisando che (1936) ha aumentato la propria quota di proprietà acquistando Controparte_1
anche la parte del terreno, pari a circa 1/3, da e dagli eredi di per cui, Persona_2 Persona_3
risultando egli avere la consistenza maggiore della proprietà, si è esperito il tentativo di mediazione nei confronti dello stesso e quale delegato degli altri comproprietari, tuttavia con esito negativo.
Da qui il presente giudizio in cui l'attore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
CP_
- Con comparsa in data 07.06.2012 si è costituito in giudizio ), il quale, nell'elencare i Controparte_1
titoli in virtù dei quali egli risulta comproprietario del terreno per cui è causa, ha esposto che nessuna usucapione si è perfezionata sulla porzione di terreno indicata dall'attore, essendo sempre stato tale bene sotto il dominio dei comproprietari.
In particolare, ha contestato il convenuto che: l'attore abbia posseduto e possegga detto terreno, così come il di lui padre in precedenza;
lo stesso ha avuto accesso alla porzione oggetto di causa solo per mera tolleranza dei comproprietari;
le attività al suo interno sono state autorizzate o consentite dallo stesso convenuto che,
tra i comproprietari, è stato colui che si è occupato della relativa gestione;
gli accessi al terreno da parte del non hanno mai avuto regolarità o continuità; quest'ultimo solo recentemente ha iniziato a manifestare Pt_1
un atteggiamento ostile nei suoi confronti tanto da dovergli intimare il rilascio del terreno, senza tuttavia ottenerlo.
Ha, dunque, chiesto il l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate. CP_1
- Con comparsa in data 21.06.2012 si sono costituiti in giudizio Controparte_11 Controparte_3
, e Controparte_4 CP_5 Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7 [...]
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore figlia Pt_2 [...]
, i quali, nel premettere di essere comproprietari del terreno oggetto di causa per i titoli indicati in Per_1
atti, hanno contestato la domanda, rilevando di avere posseduto unitamente al , e prima il Controparte_1
loro dante causa il terreno in questione, provvedendo a curarlo, a coltivarlo e a godere dei Persona_4
relativi frutti, mentre alcun possesso è stato esercitato né dal , né prima di lui dal Parte_1
fratello e dal padre . CP_12 Persona_5
pagina 5 di 14 In particolare, hanno assunto i predetti convenuti che non vi ha impiantato colture, mentre Persona_5
l'attore detiene solo una parte del bene per mera tolleranza da parte dei comproprietari, potendovi accedere non in maniera regolare e continuata in base ai rapporti tenuti con il , delegato a tal fine Controparte_1
dagli altri parenti.
Hanno, inoltre, rilevato i convenuti che nell'ultimo periodo il ha manifestato un'insofferenza alle Pt_1
decisioni assunte dal , il quale lo ha diffidato a rilasciare il terreno nel 2010, e che in un Controparte_1
periodo immediatamente successivo l'attore ha formulato una proposta di acquisto allo stesso quale CP_1
soggetto più interessato alle vicende del terreno de quo, declinata da quest'ultimo.
Hanno, dunque, chiesto i predetti convenuti l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
- La causa, caratterizzata da molti rinvii per trattative tra le parti, tuttavia non andate a buon fine, è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa in istruttoria una prima volta per l'integrazione del contradditorio nei confronti del sig. , nella sua qualità di erede di , CP_8 Persona_6
comproprietario dell'immobile oggetto di causa;
una seconda volta per l'espletamento della C.T.U. tesa all'identificazione del bene de quo e al suo frazionamento catastale.
- Il convenuto , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, per cui è stata dichiarata la sua CP_8
contumacia.
- La causa, dunque, istruita mediante prove orali e documentali, nonché con C.T.U., all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in atti, all'udienza del 21.06.2024 è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va integralmente accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Si osserva che l'attore nel citare in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, ha chiesto Parte_5
di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile indicato in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico uti dominus da oltre trentacinque anni. I convenuti, per contro, hanno contestato la pretesa dell'attore chiedendone il rigetto.
Orbene, quanto alla domanda di usucapione dell'immobile su cui si controverte, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari pagina 6 di 14 trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà
dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere accolta atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e, dunque, che l'attore abbia esercitato sull'immobile oggetto di causa - uti dominus - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
Nel corso del giudizio, infatti, i testi indicati dall'attore hanno confermato le circostanze da quest'ultimo allegate a fondamento della domanda, rilevando che sulla loro attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato che le loro dichiarazioni non si sono prestate a rilievi intrinseci di non genuinità per precisione e per completezza.
Difatti, gli stessi hanno confermato il possesso a far data dagli anni '50 in capo al , padre Parte_4
dell'attore, avendo lo stesso svoltovi attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, incompatibili con un'utilizzazione del bene concessa o tollerata per spirito di cortesia;
possesso continuato con le stesse modalità
dopo il decesso di quest'ultimo dall'attore e dal di lui fratello , nonché dal solo attore Controparte_13
fino all'attualità dopo la morte del germano.
pagina 7 di 14 In particolare.
Si riportano le dichiarazioni più significative rese dal teste , il quale, nel riferire di essere il Testimone_1
proprietario di un terreno sito nella stessa zona di quello per cui è causa, ha identificato con esattezza l'ubicazione di quest'ultimo e di quello di proprietà dei nonché i loro rispettivi ingressi e confini, CP_1
confermando il possesso ultraventennale in capo all'attore, iniziato dal padre , ed esercitato con le Persona_5
modalità tipiche della proprietà come l'avergli concesso il posizionamento di materiale di risulta all'interno dello stesso: “ … posso precisare di conoscere il terreno di cui mi si chiede sito in Località Cannalza sia i UL, in quanto io
sono il proprietario di un terreno sito nella stessa zona … conosco i luoghi da moltissimo tempo e cioè da quando ero molto
piccolo; Confermo che ho sempre visto i UL nel terreno di cui mi si chiede e quindi sicuramente da trenta cinque anni.
Per quanto attiene detto terreno non so precisare se lo stesso abbia una estensione di un terzo, la posso dire che lo stesso
confina con altro terreno di propri(e)tà di e per altra parte con il terreno dei A me non risulta che CP_14 CP_1
qualcuno abbia mai fatto contestazioni al in ordine alla sua presenza nel terreno di cui ho detto … Riconosco che Pt_1
l'ingresso al terreno del sig. è quello rappresentato nella foto identificata con il numero 1 posto sulla strada che Pt_1
porta al Santuario di San Lussorio. Riconosco poi nella foto n. 6 la rete posta al confine tra il terreno del e quello Pt_1
del anche se non sono in grado di dire da quale parte sia quello del … per chi guarda il terreno dalla strada CP_1 Pt_1
che porta al Santuario il terreno del delimitato da reti e muretti a secco … chi guarda dalla detta strada la rete si Pt_1
trova a sinistra mentre nell'intero perimetro sono visibili delle pietre di un muretto a secco non molto alto … nel terreno ho
visto prima il padre dei UL;
non so se vi abbia impianto un vigneto … Oggi vi è un orto che il Sig. pianta ogni Pt_1
anno dopo aver arato il terreno … ho già detto che nel terreno di cui ho detto vi era prima il padre;
poi nello stesso Per_5
terreno vi era fratello e poi … non mi risulta che il possesso dei sia stato mai contestato … _9 Parte_1 Pt_1
posso riferire che nel 1994 a seguito della costruzione della mia casa ho avuto necessit(à) di spostare della terra e della
pietre di risulta e il Sig. mi diede il permesso di posizionare tale materiale proprio all'interno de(l) suo Parte_1
terreno … posso precisare che il terreno coltivato dai dal padre prima e dai figli dopo, è quello di cui ho già detto CP_1
confinante con quello dei rispetto alla strada che porta al il terreno dei è posto alla sinistra Pt_1 CP_15 CP_1
rispetto quello dei … non mi risulta che i abbiano accesso al loro terreno dal cancello;
io non gli ho mai Pt_1 CP_1
visti; i infatti hanno altro accesso posto dopo un grande masso prima di arrivare al fiume sulla destra … i CP_1 CP_1
hanno sempre coltivato soltanto la loro parte di terreno … come detto posta alla sinistra rispetto al cancello dei UL.
Non ho mai visto i nel terreno dei … io ho sempre visto i nel loro terreno ma nulla so su autorizzazioni CP_1 Pt_1 Pt_1
del al … il terreno coltivato dai si estende fino al ruscello ed anche dopo in un tratto dove vi sono dei CP_1 Pt_1 Pt_1
pagina 8 di 14 fichi d'india; non sono in grado di specificarne l'esatta estensione … Sulla strada vi è il cancello come già detto;
non so se
lo stesso sia stato posizionato contro la volontà del sig. ricordo che forse è stato posizionato prima del 2005 ma CP_1
non indicare esattamente quando. Per quel che so io i rapporti erano buoni e che poi si sono interrotti ma non so precisare
il periodo in cui ciò è avvenuto”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dai testi e . Tes_2 Testimone_3
Il primo, nel riferire anch'egli di essere il proprietario di un terreno vicino a quello per cui è causa, ha confermato il possesso ultraventennale esercitato in maniera esclusiva dalla famiglia nel terreno per cui è Pt_1
causa: “… fin da piccolo ho visto nel terreno di cui mi si chiede prima il padre del e poi il fratello. Parte_1
Confermo dunque che per il periodo indicato ossia da oltre trenta cinque anni ho solo visto i all'interno del detto Pt_1
terreno e non ho visto altri … non solo conosco i e i ma la mia famiglia proprietaria di un terreno distante Pt_1 CP_1
circa 500 metri da quello per cui è causa;
dunque conosco lo stato dei luoghi … il terreno di cui mi si chiede e nel qu(ale)
ho sempre visto i si trova in posizione centrale rispetto ad altro terreno di proprietà dei signori e ad altro Pt_1 CP_1
CP_ terreno di proprietà dei signori … il terreno di cui ho detto dei UL è delimitato sia da reti metalliche che a muretti
bassi in pietra … fin da quando ero piccolo, ossia dall'età di circa 12 anni, nel detto terreno vi ho visto il padre del sig.
; lo vedevo quando andavo in campagna con mio padre ed anche da solo … dopo la morte del padre Parte_1
nel terreno ho sempre visto i figli e , che hanno continuato a coltivare il terreno … dopo la Pt_1 Controparte_9
morte del fratello nel terreno ha continuat(o) a starci che ha continuat(o) a coltivarlo … Controparte_9 Parte_1
mi consta che nessuno lo abbia mai contestato ai … nel detto terreno ho sempre visto i da oltre 35 anni e il Pt_1 Pt_1
loro possesso non è mai stato contestato da nessuno … i hanno sempre coltivato il terreno posto alla sinistra di CP_1
quello posseduto dai … i avevano ed hanno anche oggi accesso al loro terreno dalla parte del ponte posto Pt_1 CP_1
alla sinistra del terreno degli stessi Per quanto io sappia i sono sempre entrati da quella parte e mai hanno CP_1 CP_1
avuto accesso dalla parte centrale … fin da piccolo nella parte centrale ho sempre visto i mentre i sono stati Pt_1 CP_1
sempre nella parte sinistra rispetto al terreno dei dunque hanno coltivato solo la loro parte e non quella centrale … Pt_1
Ho sempre visto come detto i UL entrare liberamente nel terreno dalla strada posto al confine di cui ho detto;
non so se
il Sig. chiedesse il permesso al sig. al riguardo posso dire che quando il sig. era Per_5 Controparte_1 Persona_7
dentro il terreno nell'altro non vi era il … ho sempre visto i UL nel detto terreno compreso il Sig. Controparte_1
, che vi entrava liberamente e quando quest'ultimo si trovava nel terreno, nell'altro non vi era il … Il _9 CP_1
terreno in cui ho sempre visto i UL, posto in posizione centrale, si estende dalla strada comunale fino al fiume e dopo il
fiume c'è un'altra parte che termina con dei fichi d'india ed anche questa parte è posseduta dai … non mi risulta che Pt_1
pagina 9 di 14 il cancello sia stato posto contro la volontà dei … So che i rapporti sono stati buoni fino agli anni indicati, poi CP_1
hanno bisticciato ma non so i motivi”.
Il secondo, nel confermare anch'egli il possesso ultraventennale in capo all'attore, ha riferito - tra l'altro - delle attività poste in essere da quest'ultimo nel terreno oggetto di causa, fra cui la coltivazione e la realizzazione di manufatti destinati all'accesso al terreno per cui è causa: “dagli anni '60 prima il padre del sig. Parte_5
e poi lo stesso possiede ed utilizza come proprio ed infatti l'ho visto coltivarlo, ha realizzato
[...] Parte_5
uno scivolo per poter accedere dalla strada vicinale al detto terreno con i mezzi agricoli;
vi coltiva di solito ortaggi e fave e
vi ha impiantato l'orto; posso precisare che il utilizza un terzo del terreno perché l'(altra) parte è del sig. e Pt_1 CP_1
CP_ l'altra ancora era del sig. ed oggi dei suoi eredi … per quanto attiene lo scivolo di cui ho prima detto, ricordo che lo
stesso venne realizzato dal circa una quindicina di anni fa, quando venne asfaltata la strada vicinale che porta al Pt_1
santuario di San Lussorio … il terreno utilizzato dal è delimitato da reti e da muretti a secco … tale porzione di Pt_1
terreno è sempre stata delimitata prima solo da muretti a secco e poi anche dalle reti di cui ho detto … il possesso lo aveva
prima il padre e poi è continuato con i figli;
il padre vi aveva impiantato un vigneto;
in ordine al periodo confermo quanto
già detto ossia ho visto i a partire dagli anni '60 … in ordine alle spese posso solo dire che nel detto terreno vi erano Pt_1
i lavorare in esso altro non posso riferire se non presumere che le spese fossero affrontate dagli stessi … dopo la Pt_1
morte del loro padre il possesso e l'utilizzo del terreno è stato continuato dai fratelli e;
dopo la morte di Pt_1 _9
quest'ultimo il possesso è solo del;
oggi è solo il che lo coltiva;
sulla spese nulla posso Parte_1 Parte_1
riferire ma come già detto solo presumere che siano affrontante dal solo .. non mi risulta che il possesso dei Parte_1
UL sia stato contestato, e confermo quanto sopra detto ossia dagli anni '60 ho visto nel detto i(l) terreno i UL … ho
un terreno posto a circa 500-600 metri di distanza da quello per cui è causa;
e tutti i giorni vado presso il mio terreno … i
hanno sempre coltivato dagli anni '50 la loro parte di terreno ossia guardando dalla strada il terreno dei CP_1 CP_1
CP_ risulta essere quello posto alla sinistra rispetto a quello centrale dei UL e a quello posto alla destra dei … nel
tratto centrale vi era prima la famiglia di e dopo di essa i UL ma non i … La Famiglia Persona_6 CP_1 CP_8
ebbe il possesso della parte centrale fino alla fine degli anni cinquanta … i sono entrati continuativamente nella Pt_1
parte centrale del terreno di cui ho riferito … Non mi risulta che i entrassero con autorizzazione di alcuno, in Pt_1
particolare non ho mai sentito che i abbiano chiesto il permesso ai per accedere al terreno centrale di cui ho Pt_1 CP_1
detto … Anche per il Sig. non mi risulta che chiedesse il permesso per accedere al terreno … So che Parte_1
i rapporti tra il ed il erano pacifici fino a quando il ha proposto questa causa”. Pt_1 CP_1 Pt_1
pagina 10 di 14 Si osserva che la prova di parte attrice non viene sconfessata neppure dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, posto che anche quest'ultimi hanno riferito sulla presenza dei sul tratto di terreno oggetto di Pt_1
causa.
Nello specifico. Il teste ha riferito sulla presenza ultraventennale nel terreno de quo dell'attore, Testimone_4
che provvede a coltivarlo: “… posso riferire di vedere da oltre 35 anni il nel tratto di terreno di cui mi si chiede;
Pt_1
lo stesso vi coltiva l'orto; posso riferire ciò in quanto passo per la strada vicinale ivi presente;
preciso che il terreno in cui
vedo il è quello che confina con quello dei … guardando dalla strada e ponendomi davanti ad essi il terreno Pt_1 CP_1
dei risulta alla sinistra rispetto a quello del … Non so dire in ordine alla pacificità de(l) possesso come CP_1 Pt_1
esercitato dal so solo quanto riferito … Ricordo di aver visto il figlio (S)alvatore ma non ricor(d)o se vi sia stato Pt_1
prima il padre e dunque posso solo riferire di aver visto i(l) e coltivare il vigneto ma non so Per_5 CP_12 Pt_1
dire quando lo stesso sia stato impiantato e da chi: Ho visto il dal 1965 in p(o)i data in cui mi sono trasferito da Pt_1
Per
… ora dopo la morte di , ch(e) era mio coetaneo, vedo solo il …”. _9 Parte_1
Il teste , pur riferendo di non conoscere le delimitazioni interne tra il terreno dei e quello Testimone_5 CP_1
oggetto di causa, ha dichiarato che di aver visto l'attore nella parte del terreno che ha accesso dalla strada vicinale: “… quando passavo e vi passo tutt'ora nella strada confinante con il terreno di cui mi si chiede, vedevo prima il
sig. , padre sempre del Sig. e dentro il terreno, e poi i figli;
nulla posso dire se lo stesso fosse CP_1 CP_1 Pt_5
nel detto terreno dagli anni '50 in poi, posso dire di averlo visto da quando ero ragazzino ossia da venti o trenta anni.
Preciso di aver visto il sig. lavorare la terra ed anche il vigneto ma non so dire se lo stesso vigneto sia stato CP_1
impiantato dal Sig. medesimo … non conosco le delimitazioni interne al terreno di cui mi si chiede e dunque non CP_1
posso dire se il possedesse anche quella parte centrale delimitata da rete indicata nel capo;
come già detto è vero CP_1
che ho visto i nel terreno per il periodo sopra indicato ma nulla di più posso riferire … non posso precisare in quali CP_1
parti si estendeva il possesso e l'uso da parte dei sul terreno … posso solo dire di aver visto i ed in CP_1 Pt_1
particolare coltivare una parte del terreno dei ma nulla posso dire in ordine ad autorizzazioni o Controparte_9 CP_1
meno da parte degli stessi a ad accedere al terreno medesimo dato i … lo stesso vale per il fratello CP_1 CP_1 Pt_1
… posso dire di aver visto il nel tratto di terreno avente accesso dalla strada vicinale e ubicato
[...] Parte_1
subito dopo una piccola scarpata, ma nulla posso dire in ordine alla estensione del terreno coltivato … nulla posso riferire
sull'anno in cui è stato posizionato il cancello, né sui rapporti tra il ed il so solo riferire che effettivamente vi Pt_1 CP_1
è un cancello di accesso dalla strada vicinale di cui ho detto prima … non conosco i rapporti tra i e il . Pt_1 CP_1
pagina 11 di 14 Il teste ha anch'egli riferito circa la presenza dei e dei in due parti distinte del terreno Tes_6 CP_1 Pt_1
e aventi diverso accesso: “... il terreno che io conosco è situato esattamente in Località “Sa Puntigia” che fa parte della
più rande località “Cannalza”; preciso che il detto terreno è suddiviso in due parti da una striscia di terreno incolta della
larghezza di qualche metro che è visibile anche per chi passa dalla strada … nella parte di terreno coltivata a vigneto h
sempre visto la famiglia mentre nell'altra parte del terreno coltivata ad ortaggi ho sempre visto il Sig. CP_1 [...]
e anche il fratello;
come detto conosco il terreno che ho descritto anche se devo Controparte_13 Parte_1
precisare che la mia frequentazione dei luoghi non è stata costante nel tempo poiché lavoravo fuori;
preciso però che tutte
le volte che io sono andato sul posto la situazione era che ho sopra descritto … posso dire di aver visto i Signori CP_1
accedere alla parte da loro coltivata a vigneto dalla parte del ponte vicino al fiume dove vi è un cancello. Invece non ho
mai visto i accedere dal cancello indicato nel capo posto sulla strada principale che porta al Santuario di San CP_1
Lussorio … i hanno sempre coltivato una parte del terreno coltivata a vigneto;
mentre l'(altra) parte è sempre stata CP_1
coltivata dai … non so se il Sig. accedeva al terreno perché autorizzato dai ribadisco che nel Pt_1 Persona_7 CP_1
tratto di terreno coltivato ad orto vi erano sempre i … nulla so dei rapporti tra i e i so che gli stessi Pt_1 CP_1 Pt_1
sono stati sempre buoni fino a poco tempo fa … ho visto i nel terreno da loro coltivato fin da quando ero ragazzino. CP_1
Lo stesso valga per i Posso dire che ho visto qualche volta il terreno dei UL incolto in quanto non vi avevano Pt_1
piantato niente ma non so precisare il periodo o meglio ricordo che ciò è avvenuto tanto tempo fa quando io ero ragazzo …
il terreno coltivato dal UL si estende dal ruscello verso la strada … Sulla strada vi è un cancello di cui ho (detto); non
so se lo stesso sia stato posizionato contro la volontà del sig. e non so neppure dire sul periodo del suo CP_1
posizionamento; preciso che dalla strada al terreno vi sempre stato un ingresso e vi era un dislivello;
attualmente oltre al
cancello vi è uno scivolo che consente l'accesso anche a mezzi agricoli … in una parte del terreno ho sempre visto i Pt_1
… confermo poi che i rapporti fra i ed i sono stati sempre pacifici anche se so che come già detto ultimamente Pt_1 CP_1
non lo sono più. Confermo che i possiedono il terreno da loro coltivato da molto tempo da trentacinque anni … Pt_1
ribadisco di aver visto nel detto terreno da quando ero ragazzino;
non ricor(d)o che gli stes(s)i vi abbiano impiantato un
vigneto; nulla so delle spese;
posso solo presumere che siano state da loro sostenute in quanto ho sempre visto loro curare
ed arare il detto terreno … nel terreno di cui ho detto ho sempre visto prima il padre;
poi il fratello e poi Per_5 _9
anche … dopo nel terreno vi è … confermo di aver sempre visto nel detto terreno i Parte_1 _9 Parte_1
anche se non posso dire se la loro presenza nello stesso terreno sia mai stata contestata da alcuno”. Pt_1
Ora, dal raffronto delle dichiarazioni dei testi delle parti in giudizio e alla luce delle suddette considerazioni sulle stesse, non può che concludersi nel ritenere che le fonti di prova fornite dall'attore forniscono elementi pagina 12 di 14 sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, per cui deve ritenersi perfezionato in capo al l'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di causa per Parte_1
intervenuta usucapione ventennale ai sensi del sopra citato art. 1158 cod. civ., non senza considerare che da parte dei convenuti è rimasta, invece, del tutto priva di prova l'argomentazione difensiva circa l'utilizzo del bene da parte dell'attore asseritamente avvenuta per mera tolleranza. Sul punto è principio assodato nella giurisprudenza di legittimità come in tema di usucapione, per stabilire se un'attività - corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale - sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi idonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato,
giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass. Civ. n. 11277/2015). Dunque, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (cfr. Cass. Civ. n. 31638/2018). Prova questa come detto mancata.
Ancora, di nessun rilievo la diffida del 10.11.2010, inviata dal all'attore, atteso che hanno Controparte_1
efficacia interruttiva del possesso solo gli atti che consentono la perdita materiale del possesso per il possessore o atti giudiziali diretti ad ottenere “la privazione giudiziale del possesso nei confronti del possessore usucapente,
come la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili
in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale” (Cass. Civ. nn. 9682/2014, 20611/2017).
Occorre, infine, richiamare le risultanze della C.T.U. disposta nel corso del giudizio per identificare il terreno oggetto di domanda e per procedere al suo frazionamento catastale.
Il C.T.U. officiato, in base a relazione aderente ai quesiti posti e priva di vizi giuridici, logici e di metodo, ha accertato che il detto terreno, sito nel Comune di Romana e avente accesso dalla strada vicinale di “Cannarza”,
sulla quale il lotto prospetta con un fronte di ml 34,30 circa, è identificabile da rete metallica e pali in ferro,
nonché delimitato all'interno - per tutti i lati - da muratura a secco e trovanti rocciosi.
Dunque, dopo aver identificato il terreno oggetto di causa come sopra delimitato e provveduto a presentare il frazionamento, regolarmente approvato dall'Agenzia delle Entrate - Sezione Catasto, l'ausiliario ha concluso pagina 13 di 14 affermando che il terreno oggetto di causa ha originato due nuove particelle nel Foglio 10; nello specifico, il mappale 239 di Ha.
0.10.66 ed il mappale 236 di Ha 0.07.44, per una superficie totale di Ha 0.18.10.
In virtù dell'accoglimento della domanda le spese e i compensi di lite devono essere compensati secondo le conclusioni spiegate dall'attore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita, in accoglimento della domanda:
1. dichiara , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2
proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ordinaria del terreno, sito nel Comune di Romana, distinto in Catasto al Foglio 10, Mappale 239 di Ha.
0.10.66 e al Foglio 10, Mappale 236 di Ha 0.07.44;
2. manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3. spese compensate.
Sassari, 21.06.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 14 di 14