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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO MA, nella causa iscritta al N. 11069/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CORRAO OV ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
OV ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte dell'1/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORRAO OV, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/7/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: “In data 18.01.2022, possedendone i requisiti, il Sig. CP_1
presentava domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (D.lgs n. Parte_1
230/2021), n. 642276, prot. 5500.19/01/2022.0039276; CP_1
la suddetta domanda presentata per i figli minori a carico ( Persona_1 [...]
) e ( veniva C.F._1 Persona_2 CodiceFiscale_2
accolta e la prestazione, come si evince dal prospetto dei pagamenti, veniva erogata sino al mese di luglio 2023; dal dettaglio della domanda che si allega agli atti, si evince chiaramente che
l'erogazione dell'Assegno Unico è stata revocata a causa del “permesso di soggiorno scaduto in data 29.07.2023”. In data 03.08.2023 il sig. provvedeva a presentare domanda di Pt_1
rinnovo del permesso di soggiorno per se e pei i propri figli;
nonostante la domanda di rinnovo dei permessi di soggiorno, tuttavia ad oggi, l'Istituto non ha provveduto a riprendere l'erogazione dell'Assegno Unico Universale ed ad erogare all'odierno ricorrente gli arretrati dello stesso a far data dal mese di agosto 2023”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accertare e dichiarare illegittimità dell'operato dell' consistito nella sospensione della erogazione dell'Assegno Unico Universale, in favore CP_1
dell'odierno ricorrente a far data dal mese di agosto 2023, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;
accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente, alla liquidazione ed alla percezione dell'Assegno Unico Universale, nella misura spettantegli ex D. LGS n. 230/2021, per i figli minori a carico, a far data dall'agosto 2023 per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del sig.
all'immediato ripristino dell'erogazione dell'Assegno Unico e quindi Pt_1 Parte_2
all'immediata corresponsione dell'AUU a far data dall'agosto 2023, sulla base nell'importo spettantegli per legge, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
condannare l all'immediato ripristino dell'erogazione dell'Assegno Unico CP_1
Universale in favore del sig. nella misura spettantegli per legge;
condannare l' a Pt_1 CP_1
corrispondere al sig. nella misura prevista dalla legge, l'Assegno Unico Universale, a far Pt_1 data dal mese di agosto 2023, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo”.
Si costituiva tardivamente in giudizio parte convenuta chiedendo un rinvio per documentare il pagamento della prestazione, ai fini della cessazione della materia del contendere;
in particolare, deduceva: “la domanda di parte ricorrente è stata riesaminata e accolta, i pagamenti dei ratei arretrati sono disposti a livello centralizzato e giungeranno all'avente titoli nei prossimi mesi”.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note conclusionali e sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente con le note scritte, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla CP_2
rifusione delle spese di lite, di cui l' ha chiesto la compensazione. CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti, verificata la liquidazione e i pagamenti dedotti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, motivato dall' inerzia dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 4/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte dell'1/10/2025.
La Giudice
AO MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO MA, nella causa iscritta al N. 11069/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CORRAO OV ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
OV ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte dell'1/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORRAO OV, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/7/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo: “In data 18.01.2022, possedendone i requisiti, il Sig. CP_1
presentava domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (D.lgs n. Parte_1
230/2021), n. 642276, prot. 5500.19/01/2022.0039276; CP_1
la suddetta domanda presentata per i figli minori a carico ( Persona_1 [...]
) e ( veniva C.F._1 Persona_2 CodiceFiscale_2
accolta e la prestazione, come si evince dal prospetto dei pagamenti, veniva erogata sino al mese di luglio 2023; dal dettaglio della domanda che si allega agli atti, si evince chiaramente che
l'erogazione dell'Assegno Unico è stata revocata a causa del “permesso di soggiorno scaduto in data 29.07.2023”. In data 03.08.2023 il sig. provvedeva a presentare domanda di Pt_1
rinnovo del permesso di soggiorno per se e pei i propri figli;
nonostante la domanda di rinnovo dei permessi di soggiorno, tuttavia ad oggi, l'Istituto non ha provveduto a riprendere l'erogazione dell'Assegno Unico Universale ed ad erogare all'odierno ricorrente gli arretrati dello stesso a far data dal mese di agosto 2023”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “accertare e dichiarare illegittimità dell'operato dell' consistito nella sospensione della erogazione dell'Assegno Unico Universale, in favore CP_1
dell'odierno ricorrente a far data dal mese di agosto 2023, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;
accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente, alla liquidazione ed alla percezione dell'Assegno Unico Universale, nella misura spettantegli ex D. LGS n. 230/2021, per i figli minori a carico, a far data dall'agosto 2023 per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del sig.
all'immediato ripristino dell'erogazione dell'Assegno Unico e quindi Pt_1 Parte_2
all'immediata corresponsione dell'AUU a far data dall'agosto 2023, sulla base nell'importo spettantegli per legge, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
condannare l all'immediato ripristino dell'erogazione dell'Assegno Unico CP_1
Universale in favore del sig. nella misura spettantegli per legge;
condannare l' a Pt_1 CP_1
corrispondere al sig. nella misura prevista dalla legge, l'Assegno Unico Universale, a far Pt_1 data dal mese di agosto 2023, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo”.
Si costituiva tardivamente in giudizio parte convenuta chiedendo un rinvio per documentare il pagamento della prestazione, ai fini della cessazione della materia del contendere;
in particolare, deduceva: “la domanda di parte ricorrente è stata riesaminata e accolta, i pagamenti dei ratei arretrati sono disposti a livello centralizzato e giungeranno all'avente titoli nei prossimi mesi”.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note conclusionali e sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente con le note scritte, stante l'avvenuta liquidazione del dovuto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alla CP_2
rifusione delle spese di lite, di cui l' ha chiesto la compensazione. CP_1
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti, verificata la liquidazione e i pagamenti dedotti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, motivato dall' inerzia dell'Istituto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 4/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte dell'1/10/2025.
La Giudice
AO MA