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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/12/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
UDIENZA DEL 19/12/2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv.to Tiziano Pinna, per parte resistente l'avv.to Rita Manca.
E' presente il sig. Testimone_1 nato a [...] il [...], residente a [...]in
,
Piazza Santa Croce, 16, non parente, disinteressato, prestato il giuramento di rito
IDENTIFICATO A MEZZO CI CA64093XD.
Sul capo 1: SI è VERO.
SUL CAPO 2: SI è VERO.
SUL CAPO 3: HO VISTO SOLO LEI UTILIZZARE L'IMMOBILE COME SE FOSSE UNA
PROPRIETARIA.
,nato a [...] il [...], residente a [...]
Santa Croce, 16, non parente, disinteressato, prestato il giuramento di rito IDENTIFICATO
A MEZZO CI CA86494XD
Sul capo.1: si è vero: sul capo 2: ha sempre eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sul capo 3: ho visto solo lei usare l'immobile.
Le parti concludono come in atti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 660/2025 promossa da:
C.F. 1 con il patrocinio dell'Avv. PINNA TIZIANO Parte_1
C.F. 2
ATTORE/I
contro
Controparte_2 , (c.f. C.F. 3 CP_3 , (c.f. C.F._4 )-
CP_4 (c.f. C.F._5 Controparte_5 (c.f.
C.F._6 ), - CP_6 (c.f. C.F._7 ), con il patrocinio dell'avv.to
MANCA RITA C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo "svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' infatti emerso in maniera inequivoca che l'immobile per cui è causa è stato materialmente
Parte_1 in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica da oltreposseduto dalla sig.ra vent'anni. La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem "va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005, n. 25922
"ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura un comportamento rivelatore anche all'esterno di una
-
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
La prova degli elementi costitutivi della domanda è emersa con certezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali è emerso che l'odierna attrice direttamente e personalmente ed anche per interposta persona, ha esercitato sull' immobile come identificati in atti in via esclusiva e continuativa un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione. All'udienza odierna, infatti, sono stati sentiti i testi Testimone_1 e CP_1
[...], delle cui attendibilità non è dato dubitare stante l'assenza di interesse e la conoscenza diretta dei luoghi e dell'attrice poiché vicini di casa, i quali hanno confermato la veridicità delle circostanze dedotte dalla stessa nei capitoli di prova posti a fondamento della domanda. In particolare, i predetti testimoni hanno, confermato che l'attrice ha sempre eseguito nell'immobile in maniera esclusiva, ininterrotta ed indisturbata - opere di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
I fatti posti a fondamento della domanda sono peraltro, non contestati dai convenuti che hanno aderito alla stessa.
In ragione dei fatti sopra considerati ben possono ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda, avendo l'attrice posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene, posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo alla sig.ra l'acquisto della proprietà dell'immobile inParte_1 questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
. Accertato che Parte_1 C.F. 1 ha posseduto in maniera ultraventennale l'immobile sito in Comune di Laerru in Piazza Santa Croce n. 3A
Piano T, Catasto fabbricati, Foglio n. 10 - Particella n. 255, Sub 5; dichiara la stessa esclusiva proprietaria per averne acquisito la proprietà per usucapione;
Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la
•
relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
• Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Tempio Pausania, 19/12/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
UDIENZA DEL 19/12/2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv.to Tiziano Pinna, per parte resistente l'avv.to Rita Manca.
E' presente il sig. Testimone_1 nato a [...] il [...], residente a [...]in
,
Piazza Santa Croce, 16, non parente, disinteressato, prestato il giuramento di rito
IDENTIFICATO A MEZZO CI CA64093XD.
Sul capo 1: SI è VERO.
SUL CAPO 2: SI è VERO.
SUL CAPO 3: HO VISTO SOLO LEI UTILIZZARE L'IMMOBILE COME SE FOSSE UNA
PROPRIETARIA.
,nato a [...] il [...], residente a [...]
Santa Croce, 16, non parente, disinteressato, prestato il giuramento di rito IDENTIFICATO
A MEZZO CI CA86494XD
Sul capo.1: si è vero: sul capo 2: ha sempre eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sul capo 3: ho visto solo lei usare l'immobile.
Le parti concludono come in atti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 660/2025 promossa da:
C.F. 1 con il patrocinio dell'Avv. PINNA TIZIANO Parte_1
C.F. 2
ATTORE/I
contro
Controparte_2 , (c.f. C.F. 3 CP_3 , (c.f. C.F._4 )-
CP_4 (c.f. C.F._5 Controparte_5 (c.f.
C.F._6 ), - CP_6 (c.f. C.F._7 ), con il patrocinio dell'avv.to
MANCA RITA C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo "svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' infatti emerso in maniera inequivoca che l'immobile per cui è causa è stato materialmente
Parte_1 in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica da oltreposseduto dalla sig.ra vent'anni. La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem "va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005, n. 25922
"ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura un comportamento rivelatore anche all'esterno di una
-
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
La prova degli elementi costitutivi della domanda è emersa con certezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali è emerso che l'odierna attrice direttamente e personalmente ed anche per interposta persona, ha esercitato sull' immobile come identificati in atti in via esclusiva e continuativa un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione. All'udienza odierna, infatti, sono stati sentiti i testi Testimone_1 e CP_1
[...], delle cui attendibilità non è dato dubitare stante l'assenza di interesse e la conoscenza diretta dei luoghi e dell'attrice poiché vicini di casa, i quali hanno confermato la veridicità delle circostanze dedotte dalla stessa nei capitoli di prova posti a fondamento della domanda. In particolare, i predetti testimoni hanno, confermato che l'attrice ha sempre eseguito nell'immobile in maniera esclusiva, ininterrotta ed indisturbata - opere di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
I fatti posti a fondamento della domanda sono peraltro, non contestati dai convenuti che hanno aderito alla stessa.
In ragione dei fatti sopra considerati ben possono ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda, avendo l'attrice posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene, posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo alla sig.ra l'acquisto della proprietà dell'immobile inParte_1 questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
. Accertato che Parte_1 C.F. 1 ha posseduto in maniera ultraventennale l'immobile sito in Comune di Laerru in Piazza Santa Croce n. 3A
Piano T, Catasto fabbricati, Foglio n. 10 - Particella n. 255, Sub 5; dichiara la stessa esclusiva proprietaria per averne acquisito la proprietà per usucapione;
Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la
•
relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
• Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Tempio Pausania, 19/12/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu