Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Sardiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GN RI in Lecce, via Scarambone 56;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS-, adottata in data 23.04.2019, successivamente notificata in data 24.4.2019, con la quale il Responsabile dell'UTC di Lizzano ha ordinato al ricorrente di rimuovere le opere realizzate
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa LA SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 23.04.2019, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Lizzano, avente ad oggetto “ Ingiunzione alla demolizione a carico del sig. -OMISSIS- .….. Immobile sito in Lizzano (TA) alla contrada “-OMISSIS-”, censito in catasto al -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di buon andamento e proporzionalità, e tutela del legittimo affidamento, eccesso di potere per carenza die presupposti, difetto assoluto di istruttoria, illogicità della motivazione, superficialità.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione.
3)Difetto di motivazione.
4)Violazione ed errata applicazione dell’art. 32 della L. n. 17.8.1942, n. 1150.
Il Comune di Lizzano, in data 02.09.2019, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza di smaltimento del 27.02.2025, la causa è stata rinviata a successiva data da destinarsi per la trattazione congiunta con il ricorso Rg n. 1366/2024 proposto avverso il diniego opposto all’istanza presentata per la sanatoria dell’immobile abusivo in esame.
All’esito della pubblica udienza del 12.11.2025, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infondato è innanzitutto il richiamo attoreo al principio del legittimo affidamento.
Per pacifica e condivisa giurisprudenza “non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908 - sentenze della Sezione 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305, T.A.R. Campania Napoli, III, 3 ottobre 2022, n. 6044).
Il decorso del tempo, infatti, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento, anche perché non ci si può fondatamente dolere del ritardo con cui l'Amministrazione ripristina la legalità (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 1/09/2021, n.6181).
Le considerazioni che precedono valgono a respingere, altresì, le censure prospettate con riferimento al difetto di idonea motivazione “rafforzata”.
Del resto l’ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto e vincolato e non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e l’individuazione e qualificazione degli abusi ( ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 30.06.2023, n. 6404).
E nella specie, l’ordinanza gravata risulta sufficientemente motivata; la stessa contiene la descrizione specifica e dettagliata delle opere abusive realizzate e l’individuazione esatta delle norme violate.
Infondate sono anche le censure con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Per condiviso orientamento giurisprudenziale “ la mancata esatta identificazione dell’area che viene acquisita ai sensi del citato art. 31, comma 3, cit., non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, in quanto tale individuazione ben potrà essere compiuta con atti successivi, ‘a valle’, aventi natura meramente dichiarativa e ricognitiva ” (T.A.R. Campania Napoli, IV, 14 novembre 2022, n. 7046).
Le ulteriori contestazioni sollevate sul punto sono tutte generiche e indimostrate alla luce del carattere vincolato del procedimento in esame e dall’assenza, per quanto in atti, di qualsivoglia elemento fattuale idoneo ad incidere sull’operato dell’Amministrazione comunale.
Privo di pregio, infine, è il richiamo attoreo all’art. 32 del DPR 17.08.1942, n. 1150 stante l’avvenuta soppressione della Commissione Edilizia Comunale a norma dell’art. 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e la concentrazione dei poteri di vigilanza, a norma dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 in capo al dirigente e/o responsabile del competente ufficio comunale.
Le residue doglianze sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, infine, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LA SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA SI | ON AS |
IL SEGRETARIO