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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 122/2025 riservata in decisione dal 4.11.2025, avente ad oggetto: divorzio T R A
- - , con gli Avv.ti Giulia D'Agostino Parte_1 CodiceFiscale_1
e Giovambattista Cefalì, giusta procura in atti;
E
- con l'Avv. Samuela Castagna - giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in att i
Nonché
PM - sede – intervenuto –
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.2.2025 il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data 23.5.1998 con la resistente e che dall'unione nascevano due figli, (cl. 2000) e Per_1 [...]
(cl. 2004), entrambi autonomi;
di essere separato giusta decreto di omologa Per_2 dell'intestato Tribunale cron n. 1312/2021 – RGC 1118/2020 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarandosi al contempo non più tenuto a contribuire economicamente in favore dei figli, divenuti autosufficienti rispetto all'epoca degli accordi separativi.
Pag. 1 di 2 Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis n. 14cpc - comunicata al PM – si costituiva la resistente, aderendo alla domanda principale, contestando il resto;
All'udienza del 4.11.2025 le parti comparivano personalmente, rendevano interrogatorio libero e la resistente rinunciava alle domande economiche proposte;
indi le difese concludevano per la sola pronuncia e la causa veniva riservata per la decisone collegiale.
Nel merito
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento RGC 1118/2020, conclusosi con decreto di omologa cron n. 1312/2021 del 18.2.2021, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sulla scorta di ciò, essendo state rinunciate le domande economiche proposte dalla resistente, considerata la disponibilità del relativo diritto, ritiene il Collegio sussistenti le condizioni per pronunciare la chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 23.5.1998.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla controversia inter partes come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IC (VV) il 23.5.1998 tra e smg - Parte_1 CP_2 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c. (R.A.M. Comune di IC, anno 1998 parte II, Serie A, atto n. 1) ; c) compensa interamente le spese
Così deciso nella CC da remoto del 19.11.2025.
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
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