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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9583 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8981/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA E. VISCONTI VENOSTA, 4 20122 MILANO presso il
[...] difensore avv. Parte_1
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
– accertare e dichiarare che il Decreto di liquidazione del 5 febbraio 2025 ha violato i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in combinato disposto con l'art. 130 D.P.R. n. 115/2002;
– per l'effetto, modificare e/o annullare il Decreto di liquidazione del 5 febbraio 2025, liquidando il compenso dovuto alla sottoscritta per l'attività di cui in premessa per un importo almeno pari a € 4.756,42, oltre oneri accessori come per legge, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore ai parametri minimi, e condannare l'odierno convenuto al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22%, e Cpa 4%, liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014 e successive modificazioni, anche in caso di contumacia dell'odierna resistente (Cass. ordinanza 26 febbraio 2025 n. 5010).
pagina 1 di 5 Motivazione
L'avv. conveniva in giudizio il esponendo: Parte_1 Controparte_1
- di aver svolto l'attività di difensore della signora per ottenere nei confronti delle Persona_1 signore e in qualità di eredi del de cuius Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre rivalutazione ed interessi;
Per_2
- che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio Persona_1 dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 15.6.2023 (doc. n 6);
- che la causa è stata preceduta da una fase stragiudiziale che si svolgeva con uno scambio di e mail dall'aprile/maggio 2021 e con l'invio con raccomandata del 29 luglio 2022 dell'invito alla negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, a cui le controparti non aderivano (doc. 2- 5);
-che la agiva in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto il 3 luglio 2023 con il Per_1
N. RG 25023/2023, in cui si costituivano e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 resistendo e disconoscendo tra l'altro l'autenticità della firma della ricognizione di debito firmata dal de cuius (doc.8);
- venivano celebrate quattro udienze e depositata una memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. (doc n 7-
14);
- veniva disposta una c.t.u. e prima del suo espletamento le parti chiedevano la sospensione delle operazioni peritali avendo raggiunto un accordo transattivo, che veniva sottoscritto il 28 ottobre 2024, quindi la causa veniva abbandonata ex art 309 c.p.c. (doc n 16 - 18).
La ricorrente esponeva quindi di aver chiesto la liquidazione dei compensi, calcolati secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 – valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00, parametri medi, per un ammontare complessivo pari a € 9.512,85, per compensi, oltre oneri accessori, di cui:
«- € 1.985,00, oltre 15% Rimborso spese generali (€ 297,75), oltre 4% Cassa previdenza (€ 91,31), oltre 22% Iva (€ 522,29), per un totale di € 2.896,35, per l'attività stragiudiziale consistita nello studio della controversia, nella redazione di lettere di intervento e nell'attività di negoziazione assistita;
(...)
- € 7.527,85, oltre 15% Rimborso spese generali (€ 1.129,18), oltre 4% Cassa previdenza (€ 346,28), oltre 22% Iva (€ 1.980,73), per un totale di € 10.984,04 ripartiti secondo le seguenti fasi:
a) fase studio della controversia € 919,00, oltre 15% Rimborso spese generali, 4% Cassa Previdenza e
22% Iva;
b) fase introduttiva € 777,00 oltre 15% Rimborso spese generali, 4% Cassa Previdenza e 22% Iva;
c) fase di trattazione € 1.680,00, oltre 15% Rimborso spese generali, 4% Cassa Previdenza e 22% Iva;
d) aumento del 60% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione € 2.025,60; pagina 2 di 5 e) aumenti per conciliazione giudiziale o transazione della controversia € 2.126,25» (doc.19).
Lamentava che “con decreto di liquidazione ex D.P.R. 30.5.2002 n. 115, il Giudice Dottoressa Sarah
Gravagnola, liquidava inspiegabilmente la somma di appena € 2.113,00, per compensi, oltre oneri accessori (doc.20), limitandosi a invocare l'art. 82 comma 1 e l'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, e il
DM n. 147/2022, e senza giustificare in alcun modo la riduzione ben oltre il 50%.”.
La ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di “accertare e dichiarare che il Decreto di liquidazione del
5 febbraio 2025 ha violato i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in combinato disposto con l'art. 130
D.P.R. n. 115/2002; per l'effetto, modificare e/o annullare il Decreto di liquidazione del 5 febbraio
2025, liquidando il compenso dovuto alla sottoscritta per l'attività di cui in premessa per un importo almeno pari a € 4.756,42, oltre oneri accessori come per legge, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore ai parametri minimi, e condannare l'odierno convenuto al relativo pagamento.”
Il non si è costituito benchè ritualmente citato e è stata dichiarato contumace. Controparte_1
Il presente ricorso è disciplinato dall'art. 170 dpr 115/2002 e dall'art. 15 del d.lgs. 150/2011 che riguarda l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, nella specie del compenso dell'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio.
La causa è di natura documentale e è stata discussa alla prima udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
L'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato e l'attività svolta dal difensore come Per_1 sopra riportata sono documentate (doc. da n 1 n n 18).
La questione che richiede una valutazione attiene alla liquidazione del compenso del difensore.
In particolare, quanto alla liquidazione della fase stragiudiziale, occorre considerare che l'attività professionale di natura stragiudiziale non è ammessa al patrocino a spese dello Stato salvo che si tratti di attività necessitata per l'accesso alla tutela giurisdizionale, come da giurisprudenza della Supra
Corte: “L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso per l'attività svolta in sede di negoziazione assistita facoltativa, in quanto procedimento rimesso alla volontà delle parti e che, pertanto, non condiziona l'accesso alla tutela giurisdizionale, esplicandosi la relativa attività al di fuori del processo. (Nella specie, la S.C. ha negato il beneficio in esame relativamente all'attività svolta dal difensore nell'ambito della procedura facoltativa ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3888 del 09/02/2023 ).
Nella specie la domanda proposta dalla ricorrente rientrava nelle domande per cui l'art. 3 d.l. n. 132 del
2014, conv. in l. n. 162 del 2014, richiede la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, essendo una domanda di pagamento non eccedente 50.000,00 euro.
pagina 3 di 5 Ne consegue che il difensore ha diritto alla liquidazione anche della fase stragiudiziale per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, che deve liquidarsi considerando il valore della controversia compreso tra € 5.201 – 26.000, osservando la tariffa professionale “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” (art 82 DPR n. 115/2002).
Nella specie va applicato il minimo tariffario essendosi la procedura esaurita nell'invito alla negoziazione, stante la mancata adesione delle controparti, da dimezzare ex art. 130 D.P.R. n 115 del
2002.
Il compenso professionale per l'attività stragiudiziale è quindi liquidato in base ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", aggiornati al D.M. 147/2022, nel minimo di € 993,00, da dimezzare in € 496,50 ex art. 130
D.P.R. 115/2022.
Il resto dell'attività stragiudiziale consistito nello scambio di e-mail non deve essere liquidato non avendo una rilevanza autonoma e restando assorbito nel compenso liquidato per l'attività del giudizio.
Il compenso per l'attività giudiziale deve essere liquidato a norma dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 e tenuto conto dell'attività in concreto compiuta dal difensore come suesposto e della non complessità delle questioni trattate. Va pertanto liquidato applicando il medio tariffario per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, il minimo tariffario per la fase istruttoria/trattazione essendo stata depositata solo una memoria e non essendo stata svolta istruttoria orale, ed il medio tariffario per la fase decisionale con la maggiorazione del 25% per la transazione, come da giurisprudenza che si richiama:
In tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino
a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014). (Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023).
Ne consegue che il compenso liquidabile per il giudizio è di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e € 1701 + 425,25 = € 2.126,25 per la fase pagina 4 di 5 decisionale/transazione. L'importo complessivo è di € 4.662,25, che deve essere ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/2002, quindi deve essere liquidato l'importo di € 2.331,12 per compenso.
L'aumento richiesto dalla ricorrente “del 60% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione €
2.025,60” non è dovuto considerato che le convenute e Controparte_2 CP_3 CP_4
sono state citate in qualità di eredi del de cuius e hanno un'unica posizione
[...] Persona_2 non solo processuale ma anche sostanziale, come è dimostrato dalla unicità della loro difesa (doc. n 8), pertanto il loro numero non ha comportato alcun aggravio per la difesa dell'attore.
In definitiva alla ricorrente deve essere liquidato il compenso di € 496,50 per la fase stragiudiziale e di
€ 2.331,12 per la fase giudiziale, quindi complessivamente € 2.827,62, oltre il 15% per spese forf., iva e cpa.
Il decreto di liquidazione n 658/2025 del 5.2.2025 RG n 25023/2023 che ha liquidato all'avv.
[...] quale difensore di il complessivo importo di € 2.113,00 per compensi, Parte_1 Persona_1 oltre oneri accessori come per legge, deve quindi essere riformato e all'avv. deve Parte_1 essere liquidato l'importo di complessivi € 2.827,62 per compenso (di cui € 496,50 della fase stragiudiziale e di € 2.331,12 della fase giudiziale), oltre al 15% per spese forf., iva e cpa, da porre a carico dell'Erario.
La ricorrente ha inoltre diritto alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore della causa compreso tra da € 1.101 e 5.200. La non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con discussione orale alla prima udienza, giustifica la riduzione del compenso ai minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria e l'esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'illegittimità del decreto di liquidazione n 658/2025 del 5.2.2025 RG n 25023/2023 e liquida all'avv. quale difensore di e a carico dell'Erario Parte_1 Persona_1
l'importo complessivo di € 2.827,62 per compensi, oltre al 15% per spese forf., iva e cpa;
2) Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 852,00 per compenso, oltre 15% spese forfetarie, c.p.a. e iva come per legge
Milano, 11 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8981/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA E. VISCONTI VENOSTA, 4 20122 MILANO presso il
[...] difensore avv. Parte_1
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
– accertare e dichiarare che il Decreto di liquidazione del 5 febbraio 2025 ha violato i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in combinato disposto con l'art. 130 D.P.R. n. 115/2002;
– per l'effetto, modificare e/o annullare il Decreto di liquidazione del 5 febbraio 2025, liquidando il compenso dovuto alla sottoscritta per l'attività di cui in premessa per un importo almeno pari a € 4.756,42, oltre oneri accessori come per legge, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore ai parametri minimi, e condannare l'odierno convenuto al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22%, e Cpa 4%, liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014 e successive modificazioni, anche in caso di contumacia dell'odierna resistente (Cass. ordinanza 26 febbraio 2025 n. 5010).
pagina 1 di 5 Motivazione
L'avv. conveniva in giudizio il esponendo: Parte_1 Controparte_1
- di aver svolto l'attività di difensore della signora per ottenere nei confronti delle Persona_1 signore e in qualità di eredi del de cuius Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre rivalutazione ed interessi;
Per_2
- che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio Persona_1 dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 15.6.2023 (doc. n 6);
- che la causa è stata preceduta da una fase stragiudiziale che si svolgeva con uno scambio di e mail dall'aprile/maggio 2021 e con l'invio con raccomandata del 29 luglio 2022 dell'invito alla negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, a cui le controparti non aderivano (doc. 2- 5);
-che la agiva in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto il 3 luglio 2023 con il Per_1
N. RG 25023/2023, in cui si costituivano e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 resistendo e disconoscendo tra l'altro l'autenticità della firma della ricognizione di debito firmata dal de cuius (doc.8);
- venivano celebrate quattro udienze e depositata una memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. (doc n 7-
14);
- veniva disposta una c.t.u. e prima del suo espletamento le parti chiedevano la sospensione delle operazioni peritali avendo raggiunto un accordo transattivo, che veniva sottoscritto il 28 ottobre 2024, quindi la causa veniva abbandonata ex art 309 c.p.c. (doc n 16 - 18).
La ricorrente esponeva quindi di aver chiesto la liquidazione dei compensi, calcolati secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 – valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00, parametri medi, per un ammontare complessivo pari a € 9.512,85, per compensi, oltre oneri accessori, di cui:
«- € 1.985,00, oltre 15% Rimborso spese generali (€ 297,75), oltre 4% Cassa previdenza (€ 91,31), oltre 22% Iva (€ 522,29), per un totale di € 2.896,35, per l'attività stragiudiziale consistita nello studio della controversia, nella redazione di lettere di intervento e nell'attività di negoziazione assistita;
(...)
- € 7.527,85, oltre 15% Rimborso spese generali (€ 1.129,18), oltre 4% Cassa previdenza (€ 346,28), oltre 22% Iva (€ 1.980,73), per un totale di € 10.984,04 ripartiti secondo le seguenti fasi:
a) fase studio della controversia € 919,00, oltre 15% Rimborso spese generali, 4% Cassa Previdenza e
22% Iva;
b) fase introduttiva € 777,00 oltre 15% Rimborso spese generali, 4% Cassa Previdenza e 22% Iva;
c) fase di trattazione € 1.680,00, oltre 15% Rimborso spese generali, 4% Cassa Previdenza e 22% Iva;
d) aumento del 60% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione € 2.025,60; pagina 2 di 5 e) aumenti per conciliazione giudiziale o transazione della controversia € 2.126,25» (doc.19).
Lamentava che “con decreto di liquidazione ex D.P.R. 30.5.2002 n. 115, il Giudice Dottoressa Sarah
Gravagnola, liquidava inspiegabilmente la somma di appena € 2.113,00, per compensi, oltre oneri accessori (doc.20), limitandosi a invocare l'art. 82 comma 1 e l'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, e il
DM n. 147/2022, e senza giustificare in alcun modo la riduzione ben oltre il 50%.”.
La ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di “accertare e dichiarare che il Decreto di liquidazione del
5 febbraio 2025 ha violato i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in combinato disposto con l'art. 130
D.P.R. n. 115/2002; per l'effetto, modificare e/o annullare il Decreto di liquidazione del 5 febbraio
2025, liquidando il compenso dovuto alla sottoscritta per l'attività di cui in premessa per un importo almeno pari a € 4.756,42, oltre oneri accessori come per legge, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore ai parametri minimi, e condannare l'odierno convenuto al relativo pagamento.”
Il non si è costituito benchè ritualmente citato e è stata dichiarato contumace. Controparte_1
Il presente ricorso è disciplinato dall'art. 170 dpr 115/2002 e dall'art. 15 del d.lgs. 150/2011 che riguarda l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, nella specie del compenso dell'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio.
La causa è di natura documentale e è stata discussa alla prima udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
L'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato e l'attività svolta dal difensore come Per_1 sopra riportata sono documentate (doc. da n 1 n n 18).
La questione che richiede una valutazione attiene alla liquidazione del compenso del difensore.
In particolare, quanto alla liquidazione della fase stragiudiziale, occorre considerare che l'attività professionale di natura stragiudiziale non è ammessa al patrocino a spese dello Stato salvo che si tratti di attività necessitata per l'accesso alla tutela giurisdizionale, come da giurisprudenza della Supra
Corte: “L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso per l'attività svolta in sede di negoziazione assistita facoltativa, in quanto procedimento rimesso alla volontà delle parti e che, pertanto, non condiziona l'accesso alla tutela giurisdizionale, esplicandosi la relativa attività al di fuori del processo. (Nella specie, la S.C. ha negato il beneficio in esame relativamente all'attività svolta dal difensore nell'ambito della procedura facoltativa ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 3888 del 09/02/2023 ).
Nella specie la domanda proposta dalla ricorrente rientrava nelle domande per cui l'art. 3 d.l. n. 132 del
2014, conv. in l. n. 162 del 2014, richiede la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, essendo una domanda di pagamento non eccedente 50.000,00 euro.
pagina 3 di 5 Ne consegue che il difensore ha diritto alla liquidazione anche della fase stragiudiziale per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, che deve liquidarsi considerando il valore della controversia compreso tra € 5.201 – 26.000, osservando la tariffa professionale “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” (art 82 DPR n. 115/2002).
Nella specie va applicato il minimo tariffario essendosi la procedura esaurita nell'invito alla negoziazione, stante la mancata adesione delle controparti, da dimezzare ex art. 130 D.P.R. n 115 del
2002.
Il compenso professionale per l'attività stragiudiziale è quindi liquidato in base ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", aggiornati al D.M. 147/2022, nel minimo di € 993,00, da dimezzare in € 496,50 ex art. 130
D.P.R. 115/2022.
Il resto dell'attività stragiudiziale consistito nello scambio di e-mail non deve essere liquidato non avendo una rilevanza autonoma e restando assorbito nel compenso liquidato per l'attività del giudizio.
Il compenso per l'attività giudiziale deve essere liquidato a norma dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 e tenuto conto dell'attività in concreto compiuta dal difensore come suesposto e della non complessità delle questioni trattate. Va pertanto liquidato applicando il medio tariffario per le fasi di studio e introduttiva del giudizio, il minimo tariffario per la fase istruttoria/trattazione essendo stata depositata solo una memoria e non essendo stata svolta istruttoria orale, ed il medio tariffario per la fase decisionale con la maggiorazione del 25% per la transazione, come da giurisprudenza che si richiama:
In tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino
a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto (di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014). (Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 17325 del 16/06/2023).
Ne consegue che il compenso liquidabile per il giudizio è di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e € 1701 + 425,25 = € 2.126,25 per la fase pagina 4 di 5 decisionale/transazione. L'importo complessivo è di € 4.662,25, che deve essere ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/2002, quindi deve essere liquidato l'importo di € 2.331,12 per compenso.
L'aumento richiesto dalla ricorrente “del 60% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione €
2.025,60” non è dovuto considerato che le convenute e Controparte_2 CP_3 CP_4
sono state citate in qualità di eredi del de cuius e hanno un'unica posizione
[...] Persona_2 non solo processuale ma anche sostanziale, come è dimostrato dalla unicità della loro difesa (doc. n 8), pertanto il loro numero non ha comportato alcun aggravio per la difesa dell'attore.
In definitiva alla ricorrente deve essere liquidato il compenso di € 496,50 per la fase stragiudiziale e di
€ 2.331,12 per la fase giudiziale, quindi complessivamente € 2.827,62, oltre il 15% per spese forf., iva e cpa.
Il decreto di liquidazione n 658/2025 del 5.2.2025 RG n 25023/2023 che ha liquidato all'avv.
[...] quale difensore di il complessivo importo di € 2.113,00 per compensi, Parte_1 Persona_1 oltre oneri accessori come per legge, deve quindi essere riformato e all'avv. deve Parte_1 essere liquidato l'importo di complessivi € 2.827,62 per compenso (di cui € 496,50 della fase stragiudiziale e di € 2.331,12 della fase giudiziale), oltre al 15% per spese forf., iva e cpa, da porre a carico dell'Erario.
La ricorrente ha inoltre diritto alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, per le cause di valore della causa compreso tra da € 1.101 e 5.200. La non complessità delle questioni trattate, la natura documentale della causa e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con discussione orale alla prima udienza, giustifica la riduzione del compenso ai minimi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria e l'esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'illegittimità del decreto di liquidazione n 658/2025 del 5.2.2025 RG n 25023/2023 e liquida all'avv. quale difensore di e a carico dell'Erario Parte_1 Persona_1
l'importo complessivo di € 2.827,62 per compensi, oltre al 15% per spese forf., iva e cpa;
2) Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 852,00 per compenso, oltre 15% spese forfetarie, c.p.a. e iva come per legge
Milano, 11 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi pagina 5 di 5