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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/08/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1340/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORDONE ANDREA, Parte_1
PERONE FERDINANDO FELICE e PERUCCO PAOLO
RICORRENTE
contro
: Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. COMPAGNINO MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Pt_1 ha chiesto la condanna della società al pagamento di euro
72.2010,05, a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, per il periodo agosto 2007/aprile 2023.
In particolare, il lavoratore, inquadrato nel liv. D1 (e precedentemente nel liv. E) del C.C.N.L. Chimici e con la qualifica di operaio e la mansione di Manutentore, sostiene di aver svolto mansioni riconducibili al liv. B2. _1Il sig. ha chiesto, inoltre, l'accertamento del demansionamento e della dequalificazione professionale asseritamente subita a far tempo dal 1° aprile
2023, e la conseguente reintegrazione nelle precedenti mansioni di competenza o comunque in mansioni equivalenti, oltre alla condanna della Società al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Costituendosi in giudizio la società convenuta chiedeva il rigetto del ricorso in base all'assunto per cui il sig. _1 si era sempre occupato di attività di tipo operativo, e successivamente al 2010, di attività di amministrazione di tipo segretariale, perfettamente coerenti con l'inquadramento riconosciutogli.
Nel corso dell'istruttoria venivano assunti i testi indicati dalle parti.
Le domande di parte ricorrente possono essere accolte solo parzialmente.
Il CCNL chimici prevede una classificazione del personale sulla base di categorie professionali da individuarsi sulla base dei seguenti criteri: I.
Conoscenza, II.Capacità, III. Competenze, IV. Esperienza, V. Autonomia, VI.
Responsabilità, VII.Modalità di rapporto con i collaboratori, VIII. Attività in gruppi di progetto, dettagliatamente descritti e delineati dal testo collettivo.
La declaratoria del CCNL Chimici, corrispondente a quella attribuita al ricorrente, dispone che appartengono al livello D1: le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati, qualifiche speciali e operai che richiedono:
- Conoscenza specialistica, accompagnata da un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze specialistiche
- Esperienza in più specializzazioni tra loro collegate e in tutte le loro applicazioni operative
Autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definitivi
- Responsabilità negli ambii di intervento Eventuale:
- guida, controllo di collaboratori
- partecipazione ad attività in gruppi di progetto
La declaratoria B del CCNL Chimici, reclamata dal ricorrente, prevede:
"Appartengono a questa categoria le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati che espletano funzioni direttive. Per funzioni direttive si intendono funzioni gestionali e/o specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Alle predette posizioni sono assegnati ruoli che richiedono:
- conoscenza e competenze interfunzionali per svolgere mansioni per le quali necessitano capacità gestionali
- esperienza gestionale e/o diversificata anche in diverse aree funzionali
- autonomia decisionale correlata a responsabilità per aree funzionali dell'impresa e connesse alla realizzazione di programmi aziendali i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo.
Eventuale:
- supervisione, sviluppo, coordinamento di collaboratori
- gestione attività gruppi di progetto.
Appartengono dunque al livello B2 coloro i quali svolgono attività ad alto contenuto professionale (quali, come previsto dalla declaratoria contrattuale, i responsabili di un reparto), dirigendo la funzione a cui sono preposti, con autonomia decisionale e piena responsabilità delle scelte gestorie.
Il sig. Testimone_1 (teste di parte ricorrente) ha dichiarato: "per quanto riguarda i controlli ambientali che sono analisi, lui assisteva l'operatore che le faceva, lo accompagnava sul sito di campionamento sempre insieme ad altri, come ad es. Tes_2 per i DPI la scelta non era sua, ma del responsabile del RSPT, il ricorrente controllava le scorte, c'è un modulo per la richiesta dei DPI che il singolo lavoratore consegnava a lui, non so cosa facesse lui dopo". (...) “non esiste la figura di responsabile della manutenzione in organigramma in capo al ricorrente, il ricorrente faceva riferimento a Pt_2 anche per la manutenzione ordinaria" (cfr. verbale 20.11.2024).
Nei medesimi termini si è espresso il sig. PT (teste di parte resistente): "Da
lui [ovvero il Responsabile] Pt_1 riceveva istruzioni e seguiva l'attività come manutentore. Sotto la direzione del direttore di stabilimento preparava le fialette che venivano poi analizzate. L'acquisto dei DPI era compito del responsabile della manutenzione che prima era Tes_2 e poi sono subentrato io nel 2005. Il ricorrente predisponeva il materiale da consegnare ai chi lo aveva richiesto. Non era responsabile della manutenzione ordinaria, svolgeva attività di manutenzione ordinaria come manutentore. Non era un coordinatore. Non era mio sostituto, non era il mio vice come responsabile di manutenzione" (cfr. verbale
20.11.2024). ha affermato: "..Mi ricordoIl teste (di parte ricorrente), sig. Testimone_3
, che insieme a Pt_2 il ricorrente seguiva la manutenzione, io seguivo la produzione, Quando andavo sul posto di lavoro vedevo che lui il sabato mattina si alternava per seguire le ditte esterne con Taverna per quanto riguardava la manutenzione. In concreto non so cosa facessero.
7) So che era manutentore, non so cosa facesse e se facesse qualcosa per la sorveglianza, so che si occupava dei depuratori ma non so se era lui che chiamava le ditte esterne, per i controlli degli sfiati e dei fanghi era l'operatore ma c'era anche l'ing. Tes_2 che li seguiva, non so quali fossero i rispettivi loro compiti, non so se era il ricorrente che seguiva l'acquisto dei DPI, so che se si aveva bisogno di un DPI ci si rivolgeva a lui.
11) non lo so
12)so che c'era lui se non c'era Pt_2 ma non so dire se è vero tutto quanto detto in capitolo 14) posso dire che io come caporeparto facevo gli ordini di lavoro (ODL) e poi lui li riceveva e
Pt 1 che verificava la fattibilità e l'urgenza dei lavori. li smistava. Non so se era
15) non lo so era occupato o non c'era, per me era il vice di16) ricordo che li firmava anche lui se PT
PT .
17) so che l'ODL doveva essere chiuso e quindi se non c'era Pt_2 lo faceva _1
18) su alcuni lavori ricordo che metteva la sua firma.
19) non ricordo
21) non so se coordinasse il personale delle pulizie, né se eseguisse gli altri compiti di cui al capitolo" (cfr. verbale 19.02.2025).
Le dichiarazioni dell'Ing. Tes_4 (teste di parte resistente) sono state le seguenti: “3) Dal dicembre 2008 sono dipendente della resistente con mansioni di direttore ingegneria e manutenzione. Posso rispondere per il periodo successivo al mio ingresso (dicembre
2008) l'organigramma stabiliva che il referente per le ditte esterne era Pt_2
, _1
eseguiva alcune attività su indicazione di Pt_2 Nel caso in cui Pt 2 fosse assente, la
•
Pt 1 ha eseguito delle attività anche responsabilità per la gestione delle ditte esterne era mia. dando istruzioni sempre su indicazione di Pt_2
7) Pt 1 raccoglieva solamente le schede lasciate dai vigilanti, il referente per la sorveglianza era il direttore di stabilimento. La responsabilità degli impianti di trattamento fa capo all'ing. Tes_2 _1 può aver eseguito delle attività su indicazione dell'ingegnere. Non è vero quanto detto per la depurazione e i fanghi, la sua attività era meramente esecutiva, la valutazione delle analisi e la responsabilità non erano sue. Per i DPI non mi risulta quanto al capitolo, gli acquisti vengono approvati da me.
11) non è vero, il responsabile di tutto era Pt_2
,era lui che dava tutte le indicazioni. 12) ho dato io indicazione di non prendere ferie in caso di assenza di una figura apicale, ma la responsabilità in caso di assenza di Taverna era mia. La cosa valeva per tutti i manutentori.
14) in azienda c'era un format che dà una traccia da seguire per poter eseguire un lavoro, occorre la competenza di tre aree e la valutazione in campo. Pt_2 organizzava la prima e dal responsabileparte di apertura dell'ODL, poi viene fatta la verifica in campo da PT
di area e dalla persona legata alla sicurezza. Sicuramente _1 poteva ricevere richieste di intervento e nell'ambito della manutenzione far iniziare il processo di esecuzione del lavoro.
15) confermo, preciso che chiunque vede un problema è tenuto a informare, verbalmente o telematicamente, l'ufficio manutenzione che genera le richieste.
,16 e 17) non è vero, la generazione dell'ODL era fatta anche da Pt_1 ma la chiusura con la relativa verifica dell'intervento la faceva PT Pt18) all'interno della procedura PL_1 poteva aprire il format, che ha un percorso già definito, individuando la tipologia del lavoro, la parte chimica veniva eseguita dal responsabile dell'area,
e poi il responsabile della sicurezza faceva la sua valutazione.
19) Non è vero, ODL e permessi di lavoro li ho generati io o Tes_2 La firma di chiusura
è responsabilità di Pt_2 Ci sono firme che sono solo di presa visione, come quelle di
•
ricevimento della merce.
21) Era Pt_2 il referente per le pulizie, Pt 1 può essersi relazionato con gli addetti alle pulizie eseguendo le sue indicazioni. Non è vero che acquistava i DPI, avevo io potere di spesa, PL1 può aver chiamato il fornitore per chiedere una fornitura mancante. Per quanto riguarda la documentazione delle imprese esterne, Pt_1 inviava una mail di richiesta all'inizio dell'anno. Non mi risulta che poi lui abbia in qualche modo gestito la documentazione.
ADR In caso di assenza di Taverna confermo che avevo disposto che era _1 la persona che aveva la possibilità di raccogliere le richieste da parte del personale per le problematiche relative alla manutenzione. Ciò per una o due settimane in un anno. Pt 1 rispetto agli altri manutentori che erano sul campo essendo in ufficio aveva la possibilità di ricevere le richieste a computer e quindi di far partire il processo".
(verbale 19.02.2025).
Dall'istruttoria orale é dunque emerso che al ricorrente non era attribuito alcun ruolo di "Capo della manutenzione", egli agiva piuttosto come mero supporto del vero Responsabile, con attività operative e di segreteria. Il ricorrente non ha mai organizzato, supervisionato o coordinato l'attività del personale specialistico dell'Area Manutenzione, né garantito la buona esecuzione tecnica dei lavori, non avendo le competenze per verificare che gli interventi fossero eseguiti “a regola d'arte"; non aveva poteri di spesa, né aveva in mano la gestione del budget aziendale;
infine, non ha mai fornito la propria consulenza in ordine agli interventi manutentivi da svolgere o in ordine alle attività di miglioramento delle attrezzature esistenti.
Le attività da lui svolte erano circoscritte e limitate dalle direttive dell'Ing. Tes_2 e del Sig. Pt_2 gli unici dotati di competenze professionali aventi il potere di determinare in esclusiva autonomia le iniziative della Società, nonché i singoli contenuti di quest'ultime.
Si rammenta, infine, come l'esercizio estemporaneo di attività potenzialmente riconducibili ad un livello superiore non sia sufficiente a determinare l'attribuzione del superiore livello preteso, dovendo essere dimostrato che l'esercizio [delle mansioni] connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante. Nello specifico, l'aver saltuariamente controllato l'operato di altri colleghi o collaboratori non sarebbe elemento dirimente per l'attribuzione di una qualifica superiore.
Neppure possono essere riconosciuti al lavoratore i livelli C13 e C24 che presuppongono l'esercizio di competenze tecniche e il potere di esercitare le proprie mansioni in autonomia (anche di coordinamento e controllo) con relativa assunzione di responsabilità in ordine alla corretta realizzazione dei lavori di manutenzione commissionati e delle altre attività di propria competenza.
Più specificamente, il lavoratore inquadrato nel livello C1 (e, in misura inferiore, nel livello C2) esercita funzioni direttive e di controllo, avvalendosi di risorse a lui sottoposte, segue personalmente i rapporti con i fornitori e le imprese esterne, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista contabile.
Non essendo provato lo svolgimento, prima del 1° aprile 2023, di mansioni appartenenti ad un livello superiore, non può sussistere alcun demansionamento, pertanto, la relativa domanda di risarcimento danni non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. al pagamento in favore della resistente, Condanna il ricorrente, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1
di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500 per compensi, oltre spese accessori di legge.
Così deciso in data 27/08/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1340/2023 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dagli Avv.ti BORDONE ANDREA, Parte_1
PERONE FERDINANDO FELICE e PERUCCO PAOLO
RICORRENTE
contro
: Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. COMPAGNINO MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Pt_1 ha chiesto la condanna della società al pagamento di euro
72.2010,05, a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, per il periodo agosto 2007/aprile 2023.
In particolare, il lavoratore, inquadrato nel liv. D1 (e precedentemente nel liv. E) del C.C.N.L. Chimici e con la qualifica di operaio e la mansione di Manutentore, sostiene di aver svolto mansioni riconducibili al liv. B2. _1Il sig. ha chiesto, inoltre, l'accertamento del demansionamento e della dequalificazione professionale asseritamente subita a far tempo dal 1° aprile
2023, e la conseguente reintegrazione nelle precedenti mansioni di competenza o comunque in mansioni equivalenti, oltre alla condanna della Società al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Costituendosi in giudizio la società convenuta chiedeva il rigetto del ricorso in base all'assunto per cui il sig. _1 si era sempre occupato di attività di tipo operativo, e successivamente al 2010, di attività di amministrazione di tipo segretariale, perfettamente coerenti con l'inquadramento riconosciutogli.
Nel corso dell'istruttoria venivano assunti i testi indicati dalle parti.
Le domande di parte ricorrente possono essere accolte solo parzialmente.
Il CCNL chimici prevede una classificazione del personale sulla base di categorie professionali da individuarsi sulla base dei seguenti criteri: I.
Conoscenza, II.Capacità, III. Competenze, IV. Esperienza, V. Autonomia, VI.
Responsabilità, VII.Modalità di rapporto con i collaboratori, VIII. Attività in gruppi di progetto, dettagliatamente descritti e delineati dal testo collettivo.
La declaratoria del CCNL Chimici, corrispondente a quella attribuita al ricorrente, dispone che appartengono al livello D1: le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati, qualifiche speciali e operai che richiedono:
- Conoscenza specialistica, accompagnata da un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze specialistiche
- Esperienza in più specializzazioni tra loro collegate e in tutte le loro applicazioni operative
Autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definitivi
- Responsabilità negli ambii di intervento Eventuale:
- guida, controllo di collaboratori
- partecipazione ad attività in gruppi di progetto
La declaratoria B del CCNL Chimici, reclamata dal ricorrente, prevede:
"Appartengono a questa categoria le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati che espletano funzioni direttive. Per funzioni direttive si intendono funzioni gestionali e/o specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Alle predette posizioni sono assegnati ruoli che richiedono:
- conoscenza e competenze interfunzionali per svolgere mansioni per le quali necessitano capacità gestionali
- esperienza gestionale e/o diversificata anche in diverse aree funzionali
- autonomia decisionale correlata a responsabilità per aree funzionali dell'impresa e connesse alla realizzazione di programmi aziendali i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo.
Eventuale:
- supervisione, sviluppo, coordinamento di collaboratori
- gestione attività gruppi di progetto.
Appartengono dunque al livello B2 coloro i quali svolgono attività ad alto contenuto professionale (quali, come previsto dalla declaratoria contrattuale, i responsabili di un reparto), dirigendo la funzione a cui sono preposti, con autonomia decisionale e piena responsabilità delle scelte gestorie.
Il sig. Testimone_1 (teste di parte ricorrente) ha dichiarato: "per quanto riguarda i controlli ambientali che sono analisi, lui assisteva l'operatore che le faceva, lo accompagnava sul sito di campionamento sempre insieme ad altri, come ad es. Tes_2 per i DPI la scelta non era sua, ma del responsabile del RSPT, il ricorrente controllava le scorte, c'è un modulo per la richiesta dei DPI che il singolo lavoratore consegnava a lui, non so cosa facesse lui dopo". (...) “non esiste la figura di responsabile della manutenzione in organigramma in capo al ricorrente, il ricorrente faceva riferimento a Pt_2 anche per la manutenzione ordinaria" (cfr. verbale 20.11.2024).
Nei medesimi termini si è espresso il sig. PT (teste di parte resistente): "Da
lui [ovvero il Responsabile] Pt_1 riceveva istruzioni e seguiva l'attività come manutentore. Sotto la direzione del direttore di stabilimento preparava le fialette che venivano poi analizzate. L'acquisto dei DPI era compito del responsabile della manutenzione che prima era Tes_2 e poi sono subentrato io nel 2005. Il ricorrente predisponeva il materiale da consegnare ai chi lo aveva richiesto. Non era responsabile della manutenzione ordinaria, svolgeva attività di manutenzione ordinaria come manutentore. Non era un coordinatore. Non era mio sostituto, non era il mio vice come responsabile di manutenzione" (cfr. verbale
20.11.2024). ha affermato: "..Mi ricordoIl teste (di parte ricorrente), sig. Testimone_3
, che insieme a Pt_2 il ricorrente seguiva la manutenzione, io seguivo la produzione, Quando andavo sul posto di lavoro vedevo che lui il sabato mattina si alternava per seguire le ditte esterne con Taverna per quanto riguardava la manutenzione. In concreto non so cosa facessero.
7) So che era manutentore, non so cosa facesse e se facesse qualcosa per la sorveglianza, so che si occupava dei depuratori ma non so se era lui che chiamava le ditte esterne, per i controlli degli sfiati e dei fanghi era l'operatore ma c'era anche l'ing. Tes_2 che li seguiva, non so quali fossero i rispettivi loro compiti, non so se era il ricorrente che seguiva l'acquisto dei DPI, so che se si aveva bisogno di un DPI ci si rivolgeva a lui.
11) non lo so
12)so che c'era lui se non c'era Pt_2 ma non so dire se è vero tutto quanto detto in capitolo 14) posso dire che io come caporeparto facevo gli ordini di lavoro (ODL) e poi lui li riceveva e
Pt 1 che verificava la fattibilità e l'urgenza dei lavori. li smistava. Non so se era
15) non lo so era occupato o non c'era, per me era il vice di16) ricordo che li firmava anche lui se PT
PT .
17) so che l'ODL doveva essere chiuso e quindi se non c'era Pt_2 lo faceva _1
18) su alcuni lavori ricordo che metteva la sua firma.
19) non ricordo
21) non so se coordinasse il personale delle pulizie, né se eseguisse gli altri compiti di cui al capitolo" (cfr. verbale 19.02.2025).
Le dichiarazioni dell'Ing. Tes_4 (teste di parte resistente) sono state le seguenti: “3) Dal dicembre 2008 sono dipendente della resistente con mansioni di direttore ingegneria e manutenzione. Posso rispondere per il periodo successivo al mio ingresso (dicembre
2008) l'organigramma stabiliva che il referente per le ditte esterne era Pt_2
, _1
eseguiva alcune attività su indicazione di Pt_2 Nel caso in cui Pt 2 fosse assente, la
•
Pt 1 ha eseguito delle attività anche responsabilità per la gestione delle ditte esterne era mia. dando istruzioni sempre su indicazione di Pt_2
7) Pt 1 raccoglieva solamente le schede lasciate dai vigilanti, il referente per la sorveglianza era il direttore di stabilimento. La responsabilità degli impianti di trattamento fa capo all'ing. Tes_2 _1 può aver eseguito delle attività su indicazione dell'ingegnere. Non è vero quanto detto per la depurazione e i fanghi, la sua attività era meramente esecutiva, la valutazione delle analisi e la responsabilità non erano sue. Per i DPI non mi risulta quanto al capitolo, gli acquisti vengono approvati da me.
11) non è vero, il responsabile di tutto era Pt_2
,era lui che dava tutte le indicazioni. 12) ho dato io indicazione di non prendere ferie in caso di assenza di una figura apicale, ma la responsabilità in caso di assenza di Taverna era mia. La cosa valeva per tutti i manutentori.
14) in azienda c'era un format che dà una traccia da seguire per poter eseguire un lavoro, occorre la competenza di tre aree e la valutazione in campo. Pt_2 organizzava la prima e dal responsabileparte di apertura dell'ODL, poi viene fatta la verifica in campo da PT
di area e dalla persona legata alla sicurezza. Sicuramente _1 poteva ricevere richieste di intervento e nell'ambito della manutenzione far iniziare il processo di esecuzione del lavoro.
15) confermo, preciso che chiunque vede un problema è tenuto a informare, verbalmente o telematicamente, l'ufficio manutenzione che genera le richieste.
,16 e 17) non è vero, la generazione dell'ODL era fatta anche da Pt_1 ma la chiusura con la relativa verifica dell'intervento la faceva PT Pt18) all'interno della procedura PL_1 poteva aprire il format, che ha un percorso già definito, individuando la tipologia del lavoro, la parte chimica veniva eseguita dal responsabile dell'area,
e poi il responsabile della sicurezza faceva la sua valutazione.
19) Non è vero, ODL e permessi di lavoro li ho generati io o Tes_2 La firma di chiusura
è responsabilità di Pt_2 Ci sono firme che sono solo di presa visione, come quelle di
•
ricevimento della merce.
21) Era Pt_2 il referente per le pulizie, Pt 1 può essersi relazionato con gli addetti alle pulizie eseguendo le sue indicazioni. Non è vero che acquistava i DPI, avevo io potere di spesa, PL1 può aver chiamato il fornitore per chiedere una fornitura mancante. Per quanto riguarda la documentazione delle imprese esterne, Pt_1 inviava una mail di richiesta all'inizio dell'anno. Non mi risulta che poi lui abbia in qualche modo gestito la documentazione.
ADR In caso di assenza di Taverna confermo che avevo disposto che era _1 la persona che aveva la possibilità di raccogliere le richieste da parte del personale per le problematiche relative alla manutenzione. Ciò per una o due settimane in un anno. Pt 1 rispetto agli altri manutentori che erano sul campo essendo in ufficio aveva la possibilità di ricevere le richieste a computer e quindi di far partire il processo".
(verbale 19.02.2025).
Dall'istruttoria orale é dunque emerso che al ricorrente non era attribuito alcun ruolo di "Capo della manutenzione", egli agiva piuttosto come mero supporto del vero Responsabile, con attività operative e di segreteria. Il ricorrente non ha mai organizzato, supervisionato o coordinato l'attività del personale specialistico dell'Area Manutenzione, né garantito la buona esecuzione tecnica dei lavori, non avendo le competenze per verificare che gli interventi fossero eseguiti “a regola d'arte"; non aveva poteri di spesa, né aveva in mano la gestione del budget aziendale;
infine, non ha mai fornito la propria consulenza in ordine agli interventi manutentivi da svolgere o in ordine alle attività di miglioramento delle attrezzature esistenti.
Le attività da lui svolte erano circoscritte e limitate dalle direttive dell'Ing. Tes_2 e del Sig. Pt_2 gli unici dotati di competenze professionali aventi il potere di determinare in esclusiva autonomia le iniziative della Società, nonché i singoli contenuti di quest'ultime.
Si rammenta, infine, come l'esercizio estemporaneo di attività potenzialmente riconducibili ad un livello superiore non sia sufficiente a determinare l'attribuzione del superiore livello preteso, dovendo essere dimostrato che l'esercizio [delle mansioni] connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante. Nello specifico, l'aver saltuariamente controllato l'operato di altri colleghi o collaboratori non sarebbe elemento dirimente per l'attribuzione di una qualifica superiore.
Neppure possono essere riconosciuti al lavoratore i livelli C13 e C24 che presuppongono l'esercizio di competenze tecniche e il potere di esercitare le proprie mansioni in autonomia (anche di coordinamento e controllo) con relativa assunzione di responsabilità in ordine alla corretta realizzazione dei lavori di manutenzione commissionati e delle altre attività di propria competenza.
Più specificamente, il lavoratore inquadrato nel livello C1 (e, in misura inferiore, nel livello C2) esercita funzioni direttive e di controllo, avvalendosi di risorse a lui sottoposte, segue personalmente i rapporti con i fornitori e le imprese esterne, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista contabile.
Non essendo provato lo svolgimento, prima del 1° aprile 2023, di mansioni appartenenti ad un livello superiore, non può sussistere alcun demansionamento, pertanto, la relativa domanda di risarcimento danni non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. al pagamento in favore della resistente, Condanna il ricorrente, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1
di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500 per compensi, oltre spese accessori di legge.
Così deciso in data 27/08/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari